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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/08/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 187/2023 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Marcello Murolo e Parte_1 dall'Avv. Tamara Liguori, con loro domiciliato in Salerno, al C.so V. Emanuele, n. 58;
PARTE APPELLANTE
E
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Giacinto Favalli, Paolo
Zucchinali e Giovanni Valentino, elettivamente domiciliata in Napoli, via Francesco Saverio
Correra, n. 250;
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. CP_3
Francesco Bove, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale di Salerno, in Corso Garibaldi, n. 38;
PARTI APPELLATE
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1941/2022 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data
24.11.2022. RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 31.10.2016 esponeva: di essere un giornalista Parte_1 pubblicista iscritto all'Albo dell'ordine della Regione Campania dal 24.1.2000; di prestare sin dall'1.1.2003 la propria attività di giornalista, dapprima alle dipendenze della testata " CP_5
, poi successivamente, per effetto di fusione, alle dipendenze della "
[...] Controparte_2 che avrebbe incorporato la precedente società; che il rapporto di lavoro risultava formalizzato attraverso la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomi e , negli anni 2015-2016, di contratti di collaborazione giornalistica, tutti della durata di un anno ciascuno, e tutti rinnovati in prossimità della scadenza del vincolo annuale;
di essersi occupato prevalentemente della redazione di articoli sportivi (mediamente anche 3 o 4 articoli al giorno); di aver ricevuto le direttive sul lavoro da
[...]
giornalista della testata " " con la qualifica di capo servizio del settore sport;
Parte_2 CP_5 che, in particolare, ogni mattina, dal 2003 e fino all'epoca della instaurazione del giudizio, prima della riunione redazionale mattutina destinata alla programmazione, produzione e valutazione degli argomenti da trattare, il ricorrente sarebbe stato contattato telefonicamente dal al fine di Parte_2 programmare il lavoro;
che in sua assenza tale compito veniva espletato dal sig. , Controparte_6 anch'egli giornalista sportivo della testata ”; di aver svolto la propria opera anche nella CP_5 giornata della domenica;
di essere sempre stato tenuto ad avvisare delle eventuali assenze con un preavviso di almeno due giorni nonché ad indicare con largo anticipo, insieme agli altri redattori, i giorni di ferie nel periodo estivo al fine di consentire all'azienda la predisposizione del relativo piano ferie;
di aver goduto, comunque, di una sola settimana di ferie all'anno.
Tanto premesso, il chiedeva di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro Parte_1 intercorso con la e, di conseguenza, condannare la stessa al pagamento, in Controparte_2 suo favore, delle differenze retributive maturate pari ad € 357.085,92. Infine, chiedeva la condanna della resistente altresì al versamento dei contributi previdenziali, con vittoria delle spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio eccepiva che la testata ” era stata ceduta Controparte_2 CP_5
a con atto del 25.10.2016, in data anteriore al deposito del ricorso Controparte_4 introduttivo e chiedeva dunque la chiamata in causa di detta società cessionaria ed in ogni caso di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per il periodo successivo al 1.11.2016, data CP_2 di efficacia del suddetto atto di cessione;
nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa di controparte, confutando tutte le avverse deduzioni, ed eccepiva altresì la prescrizione del credito;
concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, ovvero di essere manlevata dalla cessionaria. Autorizzata la chiamata in causa della la stessa, all'esito della notifica Controparte_4 intervenuta nei suoi confronti in data 27.7.2017, non si costituiva in giudizio.
Sul presupposto, inoltre, che il ricorrente avesse chiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva, il Giudice onerava il di integrare il contraddittorio anche nei confronti Parte_1 dell' il quale si costituiva in giudizio chiedendo la condanna della e/o CP_7 Controparte_2 della in solido tra loro o ciascuna per quanto ritenuto di competenza, al Controparte_4 versamento dei contributi previdenziali nel caso in cui fosse stato accertato lo svolgimento di attività di lavoro subordinato da parte del , quantomeno per il periodo non coperto da Parte_1 prescrizione.
Con sentenza n. 1941/2022, depositata il 24.11.2022, il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
A sostegno del proprio convincimento il giudicante evidenziava che le risultanze istruttorie avevano escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, confermando invero che la collaborazione dell'istante in favore della società presentava il requisito dell'autodeterminazione.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso depositato in data Parte_1
6.4.2023.
L'appellante ribadiva la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di lavoro giornalistico e alla stregua delle deposizioni testimoniali raccolte in prime cure.
Esponeva altresì che era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno Controparte_4 con sentenza n. 27/2021, affermando tuttavia che persisteva l'interesse del lavoratore alla pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro subordinato.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, e, per l'effetto, chiedeva di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente a far data dal 1.1.2003 e, conseguentemente, dichiarare costituito il relativo rapporto di lavoro alle dipendenze di (attualmente e successivamente con Controparte_2 Controparte_8 quale cessionaria della testata;
riconoscere il trattamento Controparte_4 CP_5 normo-economico previsto dal CCNL lavoro giornalistico e, previo inquadramento come
“redattore”, ovvero in subordine come “collaboratore fisso”, condannare Controparte_2
(ora al pagamento di complessivi € 357.085,93 oltre accessori;
Controparte_8 dichiarare il diritto del ricorrente alla costituzione della relativa posizione previdenziale presso il competente ente, con condanna della società convenuta al versamento dei relativi contributi;
vinte le spese. si costituiva nella presente fase processuale con memoria difensiva depositata in data CP_8
8.2.2024, ribadendo le proprie difese e deducendo l'infondatezza del gravame. Concludeva chiedendo di: rigettare l'appello; dichiarare estinte per prescrizione le pretese dell'appellante; in subordine, in caso di ravvisata subordinazione, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale in capo a (già Controparte_1 Controparte_2
, condannando la a manlevare da ogni domanda del
[...] Controparte_4 CP_8 lavoratore, con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva altresì l' , il quale, in quanto ente subentrato all' chiedeva di accertarsi CP_3 CP_7
l'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e, nel caso di accoglimento totale o parziale della domanda dell'originario ricorrente, di dichiarare il diritto dell'Istituto a ricevere dalla (già e/o dalla CP_8 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
in solido tra loro o ciascuna per quanto ritenuto di competenza, il versamento dei contributi
[...] previdenziali dovuti ex lege e di contratto riferiti al rapporto di lavoro dal 2.10.2012 in poi.
Il cui il ricorso in appello veniva notificato, non si Controparte_9 costituiva.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
Deve disporsi la rimessione della controversia al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
La controversia è stata instaurata in primo grado dal lavoratore nei confronti di Controparte_2
il quale ha dedotto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sin dall'1.1.2003 ed ha
[...] poi chiesto la condanna di al pagamento delle spettanze retributive da tale data e fino al CP_2 deposito del ricorso (31.10.2016) per complessivi € 357.085,92.
Nella propria costituzione in giudizio ha eccepito che la testata ” era stata ceduta a CP_2 CP_5 con atto del 25.10.2016, cioè in data anteriore al deposito del ricorso Controparte_4 introduttivo, ed ha chiesto la chiamata in causa di detta società cessionaria, deducendo appunto il difetto di legittimazione passiva per il periodo successivo alla data di efficacia della cessione, cioè successivo al 1.11.2016.
(all'epoca ancora in bonis), ritualmente vocata in giudizio, rimaneva Controparte_4 contumace.
Come documentato in atti e dedotto dallo stesso lavoratore nel ricorso di appello,
[...]
è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 27/2021, e tale Controparte_4 declaratoria di fallimento è intervenuta in data 16.3.2021, durante il giudizio di primo grado, ma nessuna delle parti ha dichiarato tale circostanza al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno presso il quale si è svolto il giudizio di primo grado. La sentenza di prime cure qui impugnata è stata quindi emessa dal predetto Giudice del lavoro in data 24.11.2022, cioè dopo il fallimento di , senza che fosse stato instaurato il Controparte_4 contraddittorio nei confronti della curatela.
È lo stesso lavoratore, odierno appellante, ad evidenziare, nel presente atto di impugnazione,
l'avvenuto fallimento della società cessionaria (cfr. pag. 16 atto di appello ed allegato b dello stesso), evento, il suddetto, verificatosi ad una data anteriore alla emissione della pronunzia del primo giudice, ed invero, l'appellante ha provveduto altresì a notificare il ricorso in appello alla pec della curatela, la quale, tuttavia, non si è costituita in giudizio.
Secondo l'orientamento della S.C., in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3; il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. ed al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L. Fall., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario (Cass. Sez. Unite n. 12154/2021, Cass. sez VI n. 15170/2022).
Il fallimento della società, pertanto, comporta l'interruzione automatica del processo.
Nel caso di specie in primo grado l'interruzione si è verificata automaticamente per effetto della sentenza n. 27/2021 depositata il 16.3.2021 dal Tribunale Fallimentare.
È incontroverso e documentato in atti che il giudizio sia proseguito senza instaurare il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare e che la stessa sentenza qui gravata sia stata emessa nei confronti di come se quest'ultima fosse stata ancora in bonis al Controparte_4 momento della pronuncia in questione.
Il contraddittorio di primo grado, dunque, non risulta integro, non essendo stato mai chiamato in giudizio il fallimento dopo l'avverarsi dell'evento interruttivo.
La pretesa azionata dal con il ricorso introduttivo includeva invero sia l'accertamento Parte_1 della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a partire dall'1.1.2003 con la cedente CP_2
(oggi sia la condanna della stessa alle spettanze retributive. Risultava poi incontestata già in CP_8 primo grado l'avvenuta cessione della testata del giornale a decorrere dal 1.11.2016 a
[...]
, in seguito fallita durante il processo, risultando in ogni caso del tutto controverso, per CP_4 quanto concerne la posizione di nei confronti della cessionaria, il riparto delle responsabilità CP_2 patrimoniali circa i crediti vantati dal lavoratore con il ricorso introduttivo (complessivi €
357.085,92). Anche l'oggetto della lite, quindi, non poteva prescindere dalla presenza nel giudizio di entrambe le aziende, riverberandosi la decisione del Tribunale del lavoro sui loro reciproci rapporti, oltre che sulla loro posizione debitoria verso il , tanto proprio alla luce delle espresse deduzioni ed Parte_1 eccezioni formulate da nella propria memoria difensiva e, in particolare, della domanda di CP_2 manleva.
Tanto precisato, va anche rilevato che l'intervenuto fallimento della cessionaria comportava la necessità di esaminare già in primo grado -in contraddittorio con tutte le parti interessate, e quindi anche con la curatela- la questione circa la proseguibilità o meno davanti al Giudice del lavoro delle domande complessivamente azionate dall'istante, volte sia all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato che alla condanna al pagamento delle spettanze retributive azionate dal lavoratore con il ricorso introduttivo (domande rientranti nell'ambito della cognizione del giudice del fallimento).Tali domande sono state reiterate dal anche nell'atto di appello, nell'ambito Parte_1 del quale l'istante ha comunque chiesto di accertare e dichiarare costituito il rapporto di lavoro subordinato dall'01.01.2003 con (attualmente Controparte_2 Controparte_8
e successivamente con quale cessionaria della testata ”,
[...] Controparte_4 CP_5 tanto con riconoscimento del trattamento normativo-economico previsto dal CCNL lavoro giornalistico e, previo inquadramento come “redattore”, ovvero in subordine come “collaboratore fisso”, con condanna di (ora al pagamento Controparte_2 Controparte_8 dell'importo di complessivi € 357.085,92, oltre accessori, nonché con declaratoria del proprio diritto alla costituzione della posizione previdenziale presso il competente ente e condanna della società convenuta al versamento dei relativi contributi.
Il suddetto atto di appello, come sopra chiarito, veniva notificato dall'appellante al fallimento di
, che tuttavia non si è costituito in questa sede. Controparte_4
La instaurazione del contraddittorio solo in secondo grado nei confronti del fallimento di
[...]
, peraltro, non vale a sanare il difetto di regolare contraddittorio già maturato in prime CP_4 cure, tenuto anche conto della mancata costituzione del predetto fallimento nel presente giudizio di impugnazione.
Alla stregua di quanto già rilevato in precedenza, infatti, il fallimento è stato dichiarato nel corso del giudizio di primo grado (16.3.2021) e la curatela non ha mai ricevuto alcuna notifica del ricorso introduttivo o degli atti di causa, e la sentenza qui gravata è stata emessa dal Giudice del lavoro del
Tribunale in data 24.11.2022, ovvero dopo la declaratoria di fallimento e senza previo contraddittorio con la curatela.
Tanto rimarcato in fatto, va in diritto richiamato quanto affermato da Cassazione civile Sez. Un.,
16/02/2009, n. 3678, la quale, nel richiamare esplicitamente in motivazione l'orientamento dottrinale volto ad evidenziare l'eccezionale gravità delle conseguenze del mancato rispetto della regola del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., secondo cui "se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”, ha altresì evidenziato come “sussiste convergenza di opinione anche sul versante della giurisprudenza nel ritenere che, a parte i casi espressamente previsti dalla legge, al processo debba partecipare pure il legittimato ordinario al quale il legittimato straordinario si sostituisce e, individuato il fondamento dell'istituto nell'unitarietà del rapporto sostanziale, la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti facenti parte del cennato rapporto costituisce logica conseguenza dell'applicazione del criterio normale della legitimatio ad causam”, sicché da parte della medesima giurisprudenza “è stato affermato il principio a mente del quale il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, anche per non privare la decisione dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, e ciò allorquando il decisum, indipendentemente dalla sua natura (di condanna, di accertamento o costitutiva), si riferisce a più soggetti interessati alla definizione di un unico rapporto devoluto in giudizio, nel quale il nesso tra
i diversi soggetti e tra questi e l'oggetto comune costituisce un insieme unitario con conseguente immutabilità del rapporto medesimo e unitarietà della relativa decisione (cfr., ex plurimis, Cass. n.
3281/2006).”
Consegue da quanto fin qui esposto che, tenuto conto della ricostruzione operata in precedenza, andava integrato il contraddittorio nella precedente fase processuale nei confronti del soggetto pubblico sopra richiamato, sicché non può che applicarsi in questa sede il chiaro disposto dell'art. 354 c.p.c. che siffatto difetto di integrazione prevede espressamente tra le ipotesi che giustificano la rimessione al primo giudice, tanto tenuto comunque conto della formulazione normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto.
Appare altresì significativo in argomento quanto precisato in motivazione in termini di principio da
Cassazione civile sez. un., 04/02/2016, n. 2201, secondo cui la questione relativa alla regolare costituzione del rapporto processuale, va esaminata prima della stessa questione di giurisdizione, atteso che anche tale questione, che ha carattere preliminare rispetto ad ogni altra di rito o di merito,
"[…] presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti (Sez. U, n.
1492/1976; Conff: 1446/68; Sez. U, n. 1056/1980; Sez. U, n. 22776/2012).” E, osserva il presente
Collegio, se la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti viene prima della stessa questione relativa alla sussistenza della potestas decidendi in capo al giudice ordinario, non può esservi allora ragionevole dubbio che la suddetta verifica della “regolare costituzione del rapporto processuale” preceda inevitabilmente ogni disamina relativa ai profili di ritualità e fondatezza della domanda.
Del tutto in linea con tali principi si era espressa anche Cass. civ. Sez. III, 29/07/2002, n. 11149, che in motivazione non aveva mancato di precisare che “se il giudizio è promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, e che tale integrazione va disposta non solo nell'udienza di prima comparizione (art. 180, primo comma, c.p.c.), ma anche nel corso del giudizio, e quindi anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata dal giudice in sede di decisione della causa”, con l'ulteriore precisazione che pertanto è errata la stessa pronuncia “[…] con la quale il giudicante, avendo rilevato la mancata integrazione del contraddittorio, ne ha fatto discendere l'inammissibilità della domanda, anziché l'adozione del provvedimento ordinatorio previsto dal secondo comma dell'art. 102 c.p.c.”.
In termini del tutto analoghi si è espressa anche Cassazione civile sez. un., 12/12/2012, n. 22776.
Con riferimento ai profili di cui sopra, appare altresì opportuno richiamare i principi limpidamente espressi da Cass. civ. Sez. III, 28/03/2006, n. 7079, secondo cui l'ordine di integrazione del contradditorio da parte del giudice ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. suppone soltanto che oggetto della decisione sia una situazione giuridica, la quale impone il contraddittorio di più parti e non che tale situazione sia effettivamente esistente, poiché l'integrità del contraddittorio è imposta proprio in funzione del legittimo svolgimento del processo ai fini dell'accertamento dell'esistenza o meno di detta situazione, conseguendo da ciò che, qualora il processo abbia avuto luogo "inter pauciores" e sia stata accertata l'inesistenza della situazione la cui decisione avrebbe imposto l'applicazione della regola di cui all'art. 102, il giudice che rilevi che tale regola è stata violata deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, a nulla rilevando che lo svolgimento (invalido) dell'istruzione abbia fatto emergere detta inesistenza, laddove invece, qualora la violazione della integrità del contraddittorio sia rilevata in sede di impugnazione, dev'essere comunque disposta la rimessione al primo giudice.
La pronuncia da ultimo citata ha precisato in motivazione che “se è indiscutibile che il litisconsorzio necessario è funzionale alla garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, appare di tutta evidenza che sarebbe del tutto contraddittorio ed eversivo di tale funzione che la regola del litisconsorzio necessario e, quindi, la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio stesso possano mancare se, essendosi svolto il processo a contraddittorio non integro, sia emerso che la situazione giuridica oggetto del giudizio non esista”, in quanto ciò “equivarrebbe a dire che il diritto di difesa ed il contraddittorio sono garantiti solo se senza che essi siano stati assicurati emerga l'effettiva esistenza della situazione in relazione alla quale essi sono strumentali”, diritto di difesa e contraddittorio, che al contrario, “per la loro stessa essenza funzionale, prescindono dalla effettiva esistenza della situazione giuridica riguardo alla quale debbono essere esercitati”. Viene altresì chiarito in tale sede che “secondo la prevalente dottrina la regola di litisconsorzio necessario segna una deroga sia al principio della domanda (per cui, se anche l'attore ha fatto valere in giudizio una situazione impositiva del litisconsorzio necessario chiedendo che sia accertata solo in confronto di alcuni contraddittori oppure l'abbia prospettata come non coinvolgente determinati soggetti ed essa appaia, anche all'esito dello svolgimento del giudizio e delle emergenze istruttorie, come tale, il Giudice deve necessariamente ordinare l'integrazione del contraddittorio)”, sicché “l'applicazione della regola del litisconsorzio necessario, dipendendo dal fatto che la decisione deve riguardare una situazione che impone, nei sensi sopra indicati, la necessaria partecipazione di più soggetti, non può dipendere in alcun modo dalla effettiva esistenza nel mondo giuridico di tale situazione, essendo sufficiente che tale situazione rappresenti l'oggetto della decisione”. La Suprema Corte non manca di sottolineare in tale occasione da un lato che
“l'art. 102 c.p.c., non condiziona l'ordine di integrazione ad alcuna delibazione dell'esistenza effettiva nel mondo giuridico della situazione impositiva e, quindi, lo impone per il sol fatto che tale situazione sia oggetto del giudizio, cioè debba essere giudicata (come si è detto, anche indipendentemente dalle regole della domanda e dell'interesse ad agire)” e, dall'altro, che “l'art.
354 c.p.c., comma 1, e l'art. 383 c.p.c., comma 3, nel disciplinare la c.d. rimessione al primo
Giudice, per effetto della violazione della regola del litisconsorzio, non la condizionano in alcun modo all'esistenza di una decisione di merito che abbia riconosciuto esistente la situazione che avrebbe imposto il rispetto del litisconsorzio necessario”, atteso che “anche se l'esistenza effettiva di tale situazione per quanto emerso dallo svolgimento processuale inter pauciores sia stata esclusa, la rimessione deve senz'altro aver luogo e la decisione nel merito dev'essere caducata”, concludendo dunque, con riferimento al caso sottoposto al suo esame, nel senso per cui “deve, dunque, ritenersi che la sentenza impugnata abbia correttamente disposto la rimessione al primo
Giudice, una volta ravvisato che il giudizio concerneva un rapporto giuridico soggetto alla regola del litisconsorzio necessario, senza dare alcun rilievo alle emergenze dell'attività istruttoria esperita in primo grado”.
Come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez.
III, 05/02/1987, n. 1125; Cassazione civile sez. III, 28/04/2011, n. 9452; Cassazione civile sez. VI,
16/03/2018, n. 6644; Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, n. 20243), le nullità conseguenti alla violazione del principio del contraddittorio e all'invalida costituzione del rapporto processuale sono rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per cui la pronuncia su di esse non è censurabile sotto il profilo del vizio di ultrapetizione, tanto con l'ulteriore precisazione per cui resta viziato l'intero processo qualora la suddetta violazione non sia stata rilevata né dal giudice di primo grado - che non ha disposto la integrazione del contraddittorio - né da quello di appello - che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., imponendosi dunque in sede di giudizio di cassazione l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse e il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado, a norma dell'articolo
383, comma 3, del codice di procedura civile (conformi sul punto Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8825 del
13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n.
3866 del 26/02/2004, Rv. 570566-01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455-01).
Tanto chiarito, questo Collegio non ignora certamente che, come precisato in motivazione da
Cassazione civile sez. II, 06/11/2014 n. 23701, “nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato e nel grado in cui essa si trova, chiedendo che sia così decisa, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame
(Cass. 24-3-2009 n. 7068; Cass. 13-7-2006 n. 15955; Cass. 16-9-2005 n. 6781; Cass. 5-8- 1995 n.
16504)”.
Nel caso di specie, tuttavia, il fallimento di , come detto, litisconsorte Controparte_4 necessario pretermesso, non si è costituito nello stesso presente giudizio di impugnazione, sicché non potrebbe comunque operare il principio giurisprudenziale di cui sopra. Tanto, benvero, non senza considerare che, in presenza di una pronuncia di primo grado che ha disatteso nel merito le ragioni dell'istante, neppure potrebbe configurarsi, in ipotesi, la sussistenza di un eventuale giudicato interno di segno favorevole all'originaria parte ricorrente con riferimento alle domande dalla stessa proposte nella precedente fase processuale. Tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto qui esposti, va dunque disposta la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc, rientrando la fattispecie nell'ambito delle ipotesi ivi contemplate.
La controversia dovrà essere riassunta davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno entro il termine di legge, decorrente dalla comunicazione del deposito della presente sentenza.
Le spese vengono compensate fra le parti, tenuto conto dell'oggetto della controversia (che riguarda le spettanze retributive e la posizione lavorativa e previdenziale, profili tutelati a livello costituzionale) e della natura della presente pronunzia (che non attiene al merito della lite, restando rimessa al Giudice del lavoro di primo grado, con pieno contraddittorio con la curatela, anche la questione circa l'eventuale riparto delle competenze con il Tribunale del fallimento in ordine alle varie pretese azionate dal lavoratore).
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di (già ) Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_2
CP_ ed avverso la sentenza n. 1941/2022 del Giudice del Controparte_4 lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio e, per l'effetto, ordina la rimessione della causa al primo giudice e la riassunzione della stessa nel termine di legge;
compensa per intero le spese tra le parti.
Salerno, 23.6.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 187/2023 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Marcello Murolo e Parte_1 dall'Avv. Tamara Liguori, con loro domiciliato in Salerno, al C.so V. Emanuele, n. 58;
PARTE APPELLANTE
E
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Giacinto Favalli, Paolo
Zucchinali e Giovanni Valentino, elettivamente domiciliata in Napoli, via Francesco Saverio
Correra, n. 250;
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. CP_3
Francesco Bove, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale di Salerno, in Corso Garibaldi, n. 38;
PARTI APPELLATE
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1941/2022 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data
24.11.2022. RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 31.10.2016 esponeva: di essere un giornalista Parte_1 pubblicista iscritto all'Albo dell'ordine della Regione Campania dal 24.1.2000; di prestare sin dall'1.1.2003 la propria attività di giornalista, dapprima alle dipendenze della testata " CP_5
, poi successivamente, per effetto di fusione, alle dipendenze della "
[...] Controparte_2 che avrebbe incorporato la precedente società; che il rapporto di lavoro risultava formalizzato attraverso la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomi e , negli anni 2015-2016, di contratti di collaborazione giornalistica, tutti della durata di un anno ciascuno, e tutti rinnovati in prossimità della scadenza del vincolo annuale;
di essersi occupato prevalentemente della redazione di articoli sportivi (mediamente anche 3 o 4 articoli al giorno); di aver ricevuto le direttive sul lavoro da
[...]
giornalista della testata " " con la qualifica di capo servizio del settore sport;
Parte_2 CP_5 che, in particolare, ogni mattina, dal 2003 e fino all'epoca della instaurazione del giudizio, prima della riunione redazionale mattutina destinata alla programmazione, produzione e valutazione degli argomenti da trattare, il ricorrente sarebbe stato contattato telefonicamente dal al fine di Parte_2 programmare il lavoro;
che in sua assenza tale compito veniva espletato dal sig. , Controparte_6 anch'egli giornalista sportivo della testata ”; di aver svolto la propria opera anche nella CP_5 giornata della domenica;
di essere sempre stato tenuto ad avvisare delle eventuali assenze con un preavviso di almeno due giorni nonché ad indicare con largo anticipo, insieme agli altri redattori, i giorni di ferie nel periodo estivo al fine di consentire all'azienda la predisposizione del relativo piano ferie;
di aver goduto, comunque, di una sola settimana di ferie all'anno.
Tanto premesso, il chiedeva di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro Parte_1 intercorso con la e, di conseguenza, condannare la stessa al pagamento, in Controparte_2 suo favore, delle differenze retributive maturate pari ad € 357.085,92. Infine, chiedeva la condanna della resistente altresì al versamento dei contributi previdenziali, con vittoria delle spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio eccepiva che la testata ” era stata ceduta Controparte_2 CP_5
a con atto del 25.10.2016, in data anteriore al deposito del ricorso Controparte_4 introduttivo e chiedeva dunque la chiamata in causa di detta società cessionaria ed in ogni caso di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per il periodo successivo al 1.11.2016, data CP_2 di efficacia del suddetto atto di cessione;
nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa di controparte, confutando tutte le avverse deduzioni, ed eccepiva altresì la prescrizione del credito;
concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, ovvero di essere manlevata dalla cessionaria. Autorizzata la chiamata in causa della la stessa, all'esito della notifica Controparte_4 intervenuta nei suoi confronti in data 27.7.2017, non si costituiva in giudizio.
Sul presupposto, inoltre, che il ricorrente avesse chiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva, il Giudice onerava il di integrare il contraddittorio anche nei confronti Parte_1 dell' il quale si costituiva in giudizio chiedendo la condanna della e/o CP_7 Controparte_2 della in solido tra loro o ciascuna per quanto ritenuto di competenza, al Controparte_4 versamento dei contributi previdenziali nel caso in cui fosse stato accertato lo svolgimento di attività di lavoro subordinato da parte del , quantomeno per il periodo non coperto da Parte_1 prescrizione.
Con sentenza n. 1941/2022, depositata il 24.11.2022, il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
A sostegno del proprio convincimento il giudicante evidenziava che le risultanze istruttorie avevano escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, confermando invero che la collaborazione dell'istante in favore della società presentava il requisito dell'autodeterminazione.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso depositato in data Parte_1
6.4.2023.
L'appellante ribadiva la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di lavoro giornalistico e alla stregua delle deposizioni testimoniali raccolte in prime cure.
Esponeva altresì che era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno Controparte_4 con sentenza n. 27/2021, affermando tuttavia che persisteva l'interesse del lavoratore alla pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro subordinato.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, e, per l'effetto, chiedeva di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente a far data dal 1.1.2003 e, conseguentemente, dichiarare costituito il relativo rapporto di lavoro alle dipendenze di (attualmente e successivamente con Controparte_2 Controparte_8 quale cessionaria della testata;
riconoscere il trattamento Controparte_4 CP_5 normo-economico previsto dal CCNL lavoro giornalistico e, previo inquadramento come
“redattore”, ovvero in subordine come “collaboratore fisso”, condannare Controparte_2
(ora al pagamento di complessivi € 357.085,93 oltre accessori;
Controparte_8 dichiarare il diritto del ricorrente alla costituzione della relativa posizione previdenziale presso il competente ente, con condanna della società convenuta al versamento dei relativi contributi;
vinte le spese. si costituiva nella presente fase processuale con memoria difensiva depositata in data CP_8
8.2.2024, ribadendo le proprie difese e deducendo l'infondatezza del gravame. Concludeva chiedendo di: rigettare l'appello; dichiarare estinte per prescrizione le pretese dell'appellante; in subordine, in caso di ravvisata subordinazione, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale in capo a (già Controparte_1 Controparte_2
, condannando la a manlevare da ogni domanda del
[...] Controparte_4 CP_8 lavoratore, con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva altresì l' , il quale, in quanto ente subentrato all' chiedeva di accertarsi CP_3 CP_7
l'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e, nel caso di accoglimento totale o parziale della domanda dell'originario ricorrente, di dichiarare il diritto dell'Istituto a ricevere dalla (già e/o dalla CP_8 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
in solido tra loro o ciascuna per quanto ritenuto di competenza, il versamento dei contributi
[...] previdenziali dovuti ex lege e di contratto riferiti al rapporto di lavoro dal 2.10.2012 in poi.
Il cui il ricorso in appello veniva notificato, non si Controparte_9 costituiva.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
Deve disporsi la rimessione della controversia al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
La controversia è stata instaurata in primo grado dal lavoratore nei confronti di Controparte_2
il quale ha dedotto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sin dall'1.1.2003 ed ha
[...] poi chiesto la condanna di al pagamento delle spettanze retributive da tale data e fino al CP_2 deposito del ricorso (31.10.2016) per complessivi € 357.085,92.
Nella propria costituzione in giudizio ha eccepito che la testata ” era stata ceduta a CP_2 CP_5 con atto del 25.10.2016, cioè in data anteriore al deposito del ricorso Controparte_4 introduttivo, ed ha chiesto la chiamata in causa di detta società cessionaria, deducendo appunto il difetto di legittimazione passiva per il periodo successivo alla data di efficacia della cessione, cioè successivo al 1.11.2016.
(all'epoca ancora in bonis), ritualmente vocata in giudizio, rimaneva Controparte_4 contumace.
Come documentato in atti e dedotto dallo stesso lavoratore nel ricorso di appello,
[...]
è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 27/2021, e tale Controparte_4 declaratoria di fallimento è intervenuta in data 16.3.2021, durante il giudizio di primo grado, ma nessuna delle parti ha dichiarato tale circostanza al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno presso il quale si è svolto il giudizio di primo grado. La sentenza di prime cure qui impugnata è stata quindi emessa dal predetto Giudice del lavoro in data 24.11.2022, cioè dopo il fallimento di , senza che fosse stato instaurato il Controparte_4 contraddittorio nei confronti della curatela.
È lo stesso lavoratore, odierno appellante, ad evidenziare, nel presente atto di impugnazione,
l'avvenuto fallimento della società cessionaria (cfr. pag. 16 atto di appello ed allegato b dello stesso), evento, il suddetto, verificatosi ad una data anteriore alla emissione della pronunzia del primo giudice, ed invero, l'appellante ha provveduto altresì a notificare il ricorso in appello alla pec della curatela, la quale, tuttavia, non si è costituita in giudizio.
Secondo l'orientamento della S.C., in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3; il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. ed al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L. Fall., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario (Cass. Sez. Unite n. 12154/2021, Cass. sez VI n. 15170/2022).
Il fallimento della società, pertanto, comporta l'interruzione automatica del processo.
Nel caso di specie in primo grado l'interruzione si è verificata automaticamente per effetto della sentenza n. 27/2021 depositata il 16.3.2021 dal Tribunale Fallimentare.
È incontroverso e documentato in atti che il giudizio sia proseguito senza instaurare il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare e che la stessa sentenza qui gravata sia stata emessa nei confronti di come se quest'ultima fosse stata ancora in bonis al Controparte_4 momento della pronuncia in questione.
Il contraddittorio di primo grado, dunque, non risulta integro, non essendo stato mai chiamato in giudizio il fallimento dopo l'avverarsi dell'evento interruttivo.
La pretesa azionata dal con il ricorso introduttivo includeva invero sia l'accertamento Parte_1 della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a partire dall'1.1.2003 con la cedente CP_2
(oggi sia la condanna della stessa alle spettanze retributive. Risultava poi incontestata già in CP_8 primo grado l'avvenuta cessione della testata del giornale a decorrere dal 1.11.2016 a
[...]
, in seguito fallita durante il processo, risultando in ogni caso del tutto controverso, per CP_4 quanto concerne la posizione di nei confronti della cessionaria, il riparto delle responsabilità CP_2 patrimoniali circa i crediti vantati dal lavoratore con il ricorso introduttivo (complessivi €
357.085,92). Anche l'oggetto della lite, quindi, non poteva prescindere dalla presenza nel giudizio di entrambe le aziende, riverberandosi la decisione del Tribunale del lavoro sui loro reciproci rapporti, oltre che sulla loro posizione debitoria verso il , tanto proprio alla luce delle espresse deduzioni ed Parte_1 eccezioni formulate da nella propria memoria difensiva e, in particolare, della domanda di CP_2 manleva.
Tanto precisato, va anche rilevato che l'intervenuto fallimento della cessionaria comportava la necessità di esaminare già in primo grado -in contraddittorio con tutte le parti interessate, e quindi anche con la curatela- la questione circa la proseguibilità o meno davanti al Giudice del lavoro delle domande complessivamente azionate dall'istante, volte sia all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato che alla condanna al pagamento delle spettanze retributive azionate dal lavoratore con il ricorso introduttivo (domande rientranti nell'ambito della cognizione del giudice del fallimento).Tali domande sono state reiterate dal anche nell'atto di appello, nell'ambito Parte_1 del quale l'istante ha comunque chiesto di accertare e dichiarare costituito il rapporto di lavoro subordinato dall'01.01.2003 con (attualmente Controparte_2 Controparte_8
e successivamente con quale cessionaria della testata ”,
[...] Controparte_4 CP_5 tanto con riconoscimento del trattamento normativo-economico previsto dal CCNL lavoro giornalistico e, previo inquadramento come “redattore”, ovvero in subordine come “collaboratore fisso”, con condanna di (ora al pagamento Controparte_2 Controparte_8 dell'importo di complessivi € 357.085,92, oltre accessori, nonché con declaratoria del proprio diritto alla costituzione della posizione previdenziale presso il competente ente e condanna della società convenuta al versamento dei relativi contributi.
Il suddetto atto di appello, come sopra chiarito, veniva notificato dall'appellante al fallimento di
, che tuttavia non si è costituito in questa sede. Controparte_4
La instaurazione del contraddittorio solo in secondo grado nei confronti del fallimento di
[...]
, peraltro, non vale a sanare il difetto di regolare contraddittorio già maturato in prime CP_4 cure, tenuto anche conto della mancata costituzione del predetto fallimento nel presente giudizio di impugnazione.
Alla stregua di quanto già rilevato in precedenza, infatti, il fallimento è stato dichiarato nel corso del giudizio di primo grado (16.3.2021) e la curatela non ha mai ricevuto alcuna notifica del ricorso introduttivo o degli atti di causa, e la sentenza qui gravata è stata emessa dal Giudice del lavoro del
Tribunale in data 24.11.2022, ovvero dopo la declaratoria di fallimento e senza previo contraddittorio con la curatela.
Tanto rimarcato in fatto, va in diritto richiamato quanto affermato da Cassazione civile Sez. Un.,
16/02/2009, n. 3678, la quale, nel richiamare esplicitamente in motivazione l'orientamento dottrinale volto ad evidenziare l'eccezionale gravità delle conseguenze del mancato rispetto della regola del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., secondo cui "se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”, ha altresì evidenziato come “sussiste convergenza di opinione anche sul versante della giurisprudenza nel ritenere che, a parte i casi espressamente previsti dalla legge, al processo debba partecipare pure il legittimato ordinario al quale il legittimato straordinario si sostituisce e, individuato il fondamento dell'istituto nell'unitarietà del rapporto sostanziale, la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti facenti parte del cennato rapporto costituisce logica conseguenza dell'applicazione del criterio normale della legitimatio ad causam”, sicché da parte della medesima giurisprudenza “è stato affermato il principio a mente del quale il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, anche per non privare la decisione dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, e ciò allorquando il decisum, indipendentemente dalla sua natura (di condanna, di accertamento o costitutiva), si riferisce a più soggetti interessati alla definizione di un unico rapporto devoluto in giudizio, nel quale il nesso tra
i diversi soggetti e tra questi e l'oggetto comune costituisce un insieme unitario con conseguente immutabilità del rapporto medesimo e unitarietà della relativa decisione (cfr., ex plurimis, Cass. n.
3281/2006).”
Consegue da quanto fin qui esposto che, tenuto conto della ricostruzione operata in precedenza, andava integrato il contraddittorio nella precedente fase processuale nei confronti del soggetto pubblico sopra richiamato, sicché non può che applicarsi in questa sede il chiaro disposto dell'art. 354 c.p.c. che siffatto difetto di integrazione prevede espressamente tra le ipotesi che giustificano la rimessione al primo giudice, tanto tenuto comunque conto della formulazione normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto.
Appare altresì significativo in argomento quanto precisato in motivazione in termini di principio da
Cassazione civile sez. un., 04/02/2016, n. 2201, secondo cui la questione relativa alla regolare costituzione del rapporto processuale, va esaminata prima della stessa questione di giurisdizione, atteso che anche tale questione, che ha carattere preliminare rispetto ad ogni altra di rito o di merito,
"[…] presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti (Sez. U, n.
1492/1976; Conff: 1446/68; Sez. U, n. 1056/1980; Sez. U, n. 22776/2012).” E, osserva il presente
Collegio, se la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti viene prima della stessa questione relativa alla sussistenza della potestas decidendi in capo al giudice ordinario, non può esservi allora ragionevole dubbio che la suddetta verifica della “regolare costituzione del rapporto processuale” preceda inevitabilmente ogni disamina relativa ai profili di ritualità e fondatezza della domanda.
Del tutto in linea con tali principi si era espressa anche Cass. civ. Sez. III, 29/07/2002, n. 11149, che in motivazione non aveva mancato di precisare che “se il giudizio è promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, e che tale integrazione va disposta non solo nell'udienza di prima comparizione (art. 180, primo comma, c.p.c.), ma anche nel corso del giudizio, e quindi anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata dal giudice in sede di decisione della causa”, con l'ulteriore precisazione che pertanto è errata la stessa pronuncia “[…] con la quale il giudicante, avendo rilevato la mancata integrazione del contraddittorio, ne ha fatto discendere l'inammissibilità della domanda, anziché l'adozione del provvedimento ordinatorio previsto dal secondo comma dell'art. 102 c.p.c.”.
In termini del tutto analoghi si è espressa anche Cassazione civile sez. un., 12/12/2012, n. 22776.
Con riferimento ai profili di cui sopra, appare altresì opportuno richiamare i principi limpidamente espressi da Cass. civ. Sez. III, 28/03/2006, n. 7079, secondo cui l'ordine di integrazione del contradditorio da parte del giudice ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. suppone soltanto che oggetto della decisione sia una situazione giuridica, la quale impone il contraddittorio di più parti e non che tale situazione sia effettivamente esistente, poiché l'integrità del contraddittorio è imposta proprio in funzione del legittimo svolgimento del processo ai fini dell'accertamento dell'esistenza o meno di detta situazione, conseguendo da ciò che, qualora il processo abbia avuto luogo "inter pauciores" e sia stata accertata l'inesistenza della situazione la cui decisione avrebbe imposto l'applicazione della regola di cui all'art. 102, il giudice che rilevi che tale regola è stata violata deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, a nulla rilevando che lo svolgimento (invalido) dell'istruzione abbia fatto emergere detta inesistenza, laddove invece, qualora la violazione della integrità del contraddittorio sia rilevata in sede di impugnazione, dev'essere comunque disposta la rimessione al primo giudice.
La pronuncia da ultimo citata ha precisato in motivazione che “se è indiscutibile che il litisconsorzio necessario è funzionale alla garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, appare di tutta evidenza che sarebbe del tutto contraddittorio ed eversivo di tale funzione che la regola del litisconsorzio necessario e, quindi, la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio stesso possano mancare se, essendosi svolto il processo a contraddittorio non integro, sia emerso che la situazione giuridica oggetto del giudizio non esista”, in quanto ciò “equivarrebbe a dire che il diritto di difesa ed il contraddittorio sono garantiti solo se senza che essi siano stati assicurati emerga l'effettiva esistenza della situazione in relazione alla quale essi sono strumentali”, diritto di difesa e contraddittorio, che al contrario, “per la loro stessa essenza funzionale, prescindono dalla effettiva esistenza della situazione giuridica riguardo alla quale debbono essere esercitati”. Viene altresì chiarito in tale sede che “secondo la prevalente dottrina la regola di litisconsorzio necessario segna una deroga sia al principio della domanda (per cui, se anche l'attore ha fatto valere in giudizio una situazione impositiva del litisconsorzio necessario chiedendo che sia accertata solo in confronto di alcuni contraddittori oppure l'abbia prospettata come non coinvolgente determinati soggetti ed essa appaia, anche all'esito dello svolgimento del giudizio e delle emergenze istruttorie, come tale, il Giudice deve necessariamente ordinare l'integrazione del contraddittorio)”, sicché “l'applicazione della regola del litisconsorzio necessario, dipendendo dal fatto che la decisione deve riguardare una situazione che impone, nei sensi sopra indicati, la necessaria partecipazione di più soggetti, non può dipendere in alcun modo dalla effettiva esistenza nel mondo giuridico di tale situazione, essendo sufficiente che tale situazione rappresenti l'oggetto della decisione”. La Suprema Corte non manca di sottolineare in tale occasione da un lato che
“l'art. 102 c.p.c., non condiziona l'ordine di integrazione ad alcuna delibazione dell'esistenza effettiva nel mondo giuridico della situazione impositiva e, quindi, lo impone per il sol fatto che tale situazione sia oggetto del giudizio, cioè debba essere giudicata (come si è detto, anche indipendentemente dalle regole della domanda e dell'interesse ad agire)” e, dall'altro, che “l'art.
354 c.p.c., comma 1, e l'art. 383 c.p.c., comma 3, nel disciplinare la c.d. rimessione al primo
Giudice, per effetto della violazione della regola del litisconsorzio, non la condizionano in alcun modo all'esistenza di una decisione di merito che abbia riconosciuto esistente la situazione che avrebbe imposto il rispetto del litisconsorzio necessario”, atteso che “anche se l'esistenza effettiva di tale situazione per quanto emerso dallo svolgimento processuale inter pauciores sia stata esclusa, la rimessione deve senz'altro aver luogo e la decisione nel merito dev'essere caducata”, concludendo dunque, con riferimento al caso sottoposto al suo esame, nel senso per cui “deve, dunque, ritenersi che la sentenza impugnata abbia correttamente disposto la rimessione al primo
Giudice, una volta ravvisato che il giudizio concerneva un rapporto giuridico soggetto alla regola del litisconsorzio necessario, senza dare alcun rilievo alle emergenze dell'attività istruttoria esperita in primo grado”.
Come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez.
III, 05/02/1987, n. 1125; Cassazione civile sez. III, 28/04/2011, n. 9452; Cassazione civile sez. VI,
16/03/2018, n. 6644; Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, n. 20243), le nullità conseguenti alla violazione del principio del contraddittorio e all'invalida costituzione del rapporto processuale sono rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per cui la pronuncia su di esse non è censurabile sotto il profilo del vizio di ultrapetizione, tanto con l'ulteriore precisazione per cui resta viziato l'intero processo qualora la suddetta violazione non sia stata rilevata né dal giudice di primo grado - che non ha disposto la integrazione del contraddittorio - né da quello di appello - che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., imponendosi dunque in sede di giudizio di cassazione l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse e il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado, a norma dell'articolo
383, comma 3, del codice di procedura civile (conformi sul punto Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8825 del
13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n.
3866 del 26/02/2004, Rv. 570566-01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455-01).
Tanto chiarito, questo Collegio non ignora certamente che, come precisato in motivazione da
Cassazione civile sez. II, 06/11/2014 n. 23701, “nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato e nel grado in cui essa si trova, chiedendo che sia così decisa, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame
(Cass. 24-3-2009 n. 7068; Cass. 13-7-2006 n. 15955; Cass. 16-9-2005 n. 6781; Cass. 5-8- 1995 n.
16504)”.
Nel caso di specie, tuttavia, il fallimento di , come detto, litisconsorte Controparte_4 necessario pretermesso, non si è costituito nello stesso presente giudizio di impugnazione, sicché non potrebbe comunque operare il principio giurisprudenziale di cui sopra. Tanto, benvero, non senza considerare che, in presenza di una pronuncia di primo grado che ha disatteso nel merito le ragioni dell'istante, neppure potrebbe configurarsi, in ipotesi, la sussistenza di un eventuale giudicato interno di segno favorevole all'originaria parte ricorrente con riferimento alle domande dalla stessa proposte nella precedente fase processuale. Tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto qui esposti, va dunque disposta la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc, rientrando la fattispecie nell'ambito delle ipotesi ivi contemplate.
La controversia dovrà essere riassunta davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno entro il termine di legge, decorrente dalla comunicazione del deposito della presente sentenza.
Le spese vengono compensate fra le parti, tenuto conto dell'oggetto della controversia (che riguarda le spettanze retributive e la posizione lavorativa e previdenziale, profili tutelati a livello costituzionale) e della natura della presente pronunzia (che non attiene al merito della lite, restando rimessa al Giudice del lavoro di primo grado, con pieno contraddittorio con la curatela, anche la questione circa l'eventuale riparto delle competenze con il Tribunale del fallimento in ordine alle varie pretese azionate dal lavoratore).
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di (già ) Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_2
CP_ ed avverso la sentenza n. 1941/2022 del Giudice del Controparte_4 lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio e, per l'effetto, ordina la rimessione della causa al primo giudice e la riassunzione della stessa nel termine di legge;
compensa per intero le spese tra le parti.
Salerno, 23.6.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)