Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 6123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6123 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15218/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Gianluca ON, presso il cui studio in Napoli alla Via dei Mille n. 16 elettivamente domicilia
Appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Grazia Maria Cirillo, presso il cui studio in Salerno alla Via Arcangelo Rotunno n. 15 elettivamente domicilia;
Appellata
E
in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva con atto di citazione, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
071/2020/0007794788/000, dell'importo di € 181,63, notificata dall'
[...]
in data 24.1.2022 ed emessa a fronte del mancato pagamento di una Controparte_3 contravvenzione al Codice della Strada elevata nell'anno 2015 dal Controparte_2
Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica del sotteso verbale di accertamento, e chiedeva l'estinzione
1
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e Controparte_3
l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto, vinte le spese di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 2216/2023, emessa in data 11.1.2023 e pubblicata in data 16.1.2023, il
Giudice di Pace di Napoli dichiarava inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ritenendo che l'opposizione avrebbe dovuto essere azionata ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81. Rigettava, inoltre, l'eccezione di prescrizione, non ritenendola provata, e compensava le spese di lite fra le parti.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza eccependo Parte_1
l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui il giudice di prime cure, pur avendo correttamente qualificato la domanda come opposizione ai sensi dell'art. 22 della L.
689/81, oggi discplinata come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, non ha tenuto conto del fatto che, sebbene l'attore avesse erroneamente utilizzato il rimedio previsto dall'art. 615 c.p.c., la citazione era stata notificata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento n. 071/2020/0007794788/000, oltre che tempestivamente iscritta al ruolo dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui era stata commessa l'asserita infrazione, ovvero il Controparte_2
Ha, quindi, dedotto che il Giudice di Pace di Napoli avrebbe dovuto ammettere la domanda tempestivamente notificata, riqualificarla come opposizione in funzione c.d.
"recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, secondo le forme del rito del lavoro, ed entrare nel merito delle eccezioni sostanziali sollevate dall'attore.
Ha, poi, rilevato che il non si era costituito nel primo grado di Controparte_2 giudizio, nonostante fosse stato regolarmente citato, e che l'Ente impositore non aveva provato la sussistenza della propria pretesa creditoria.
Ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza gravata, di annullare il sotteso verbale di contravvenzione elevato dal per difetto di notifica, con conseguenziale Controparte_2 annullamento della successiva cartella di pagamento impugnata.
L'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l' chiedendo, in via principale e nel Controparte_1 merito, di rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto, con conferma
2 delle statuizioni di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 2216/2023, vinte le spese di lite.
In subordine ha chiesto, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, di essere manlevata dalle spese del presente giudizio.
L'appellato sebbene regolarmente citato, non si è costituito neanche Controparte_2 in tale giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione, attesa la rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di parte appellata in ordine all'inammissibilità dell'opposizione qualificata come impugnazione di estratto di ruolo.
Nel caso di specie risulta, infatti provata, sin dal primo grado di giudizio e dallo stesso opponente, l'intervenuta notifica della cartella di pagamento impugnata, mediante la produzione della lettera raccomandata recante sulla busta il numero della cartella stessa.
Ancora in via preliminare, deve essere precisato che la domanda proposta nel primo grado di giudizio da deve essere scissa e riqualificata sotto un duplice Parte_1 profilo processuale a seconda delle eccezioni mosse nell'atto di citazione.
Come primo profilo rituale, la sollevata eccezione di prescrizione/decadenza della sanzione amministrativa, quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo impugnato, configura un'ipotesi di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, di cui all'art. 615, comma 1 c.p.c.
L'eccezione avente ad oggetto il difetto di notifica del sotteso verbale di contravvenzione, della cui esistenza il ricorrente dichiara di aver appreso solo con la notificazione della cartella di pagamento impugnata n. 071/2020/0007794788/000, dà invece, luogo ad un'opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'', ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
La stessa è, invero, tale e va ritenuta ammissibile, anche nel caso di specie, dal momento che l'atto introduttivo del giudizio, nonostante sia costituito dall'atto di citazione e non dal ricorso, come previsto dalla norma sopracitata che dispone l'applicazione del rito del lavoro, è stato tempestivamente notificato (10 febbraio 2022) nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento impugnata (24 gennaio 2022).
Data, tra l'altro non contestata, nonostante ne sia stata fornita la prova mediante il deposito della schermata del sito di . CP_4
Il giudizio di opposizione è stato, poi, regolarmente incardinato dinanzi al Giudice di
Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ovvero il Controparte_2
Va, quindi, accolta la seconda eccezione di parte opponente, tenuto conto che sebbene il giudice di prime cure abbia correttamente qualificato la domanda come opposizione all'ordinanza-ingiunzione/verbale di accertamento di cui all'art. 22, comma 1 della Legge
689/81, oggi regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150,
3 tuttavia, non ha tenuto conto che la domanda formulata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., è stata tempestivamente notificata dall'attore, sia al Concessionario che all'Ente impositore, nel termine perentorio di 30 giorni prescritto dall' art. 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011, n. 150, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento impugnata.
Il Giudice di Pace di Napoli, dopo aver valutato sia il petitum che la causa petendi della domanda, ed accertato la tempestività dell'opposizione, avrebbe dunque, dovuto ammettere la domanda riqualificandola come opposizione in funzione c.d.
"recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, secondo le forme del rito del lavoro, ed entrare nel merito delle eccezioni sostanziali sollevate dall'attore.
Sul punto, granitico è l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite che, con la sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017, ha stabilito:
“Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte. […] S'impone tuttavia un'ulteriore precisazione, che serve a chiarire un punto non affrontato nei precedenti giurisprudenziali su citati come espressione dell'orientamento qui preferito, e che involge anche una questione terminologica. L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio.
Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza- ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può
“recuperare” tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza- ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti, perciò, il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti, perciò, la pretesa sanzionatoria).
Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre
l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene
4 “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. Questa considerazione consente di superare la perplessità, fatta propria dall'ordinanza di rimessione, dell'idoneità della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. È sufficiente al “recupero” di che trattasi il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi. Infatti, se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»”.
Tanto premesso, è necessario accertare se le sanzioni amministrative, sottese alla cartella impugnata, siano state o meno validamente notificate all'opponente.
E ciò perché quando i verbali di contravvenzione sono regolarmente notificati, gli stessi vanno opposti illo tempore entro il termine di 30 giorni.
In caso contrario tali titoli esecutivi devono essere ritenuti ormai cristallizzati, con esclusione di qualunque forma di contestazione nel merito e nella forma e conseguente rigetto della domanda.
Invero, solo qualora i verbali di accertamento non siano stati validamente notificati, la pretesa sanzionatoria è da estinguersi, determinando quale effetto collaterale la nullità ex tunc dell'intero procedimento attivato in executivis dal Concessionario delegittimato ab origine a procedere con l'esecuzione forzata in assenza di valido titolo esecutivo.
Nel caso de quo, è incontestabile il fatto che il in qualità di Ente Controparte_2 impositore, sebbene regolarmente citato in primo grado, abbia scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, gli effetti e le responsabilità, e dunque, di non produrre nulla in grado di provare e dimostrare la legittimità o meno della propria pretesa creditoria ovvero l'esistenza e la relativa notifica dei verbali di contravvenzione di propria competenza sottesi alla cartella di pagamento n.
071/2020/0007794788/000, tempestivamente impugnata.
5 Nella fattispecie, quindi, mancando la prova dell'esistenza e della notifica del titolo esecutivo costituito dal verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada,
l'ente impositore non era legittimato a recuperare, mediante procedimento esattoriale, un credito erariale inesistente o, in ogni caso, mai provato.
Va da sé, che la nullità dell'atto prodromico comporta la conseguenziale nullità degli atti immediatamente successivi ad esso correlati, in tal caso cartella di pagamento n.
071/2020/0007794788/000, per insanabile vizio della procedura azionata in executivis dall' . Controparte_5
Tale è il principio di diritto contenuto nella sentenza del 25 luglio 2007, n. 16412, resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, in cui viene tassativamente stabilito che: "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione.
L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore".
Alla luce delle suesposte ragioni, ritenuta assorbita ogni altra eccezione, la domanda di parte opponente va accolta.
La cartella di pagamento n. 071/2020/0007794788/000 va, quindi, annullata, tenuto conto della nullità/inesistenza della notifica del sotteso verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada, con conseguente estinzione della relativa portante pretesa creditoria.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
6 L' e il vanno, quindi, condannati al Controparte_3 Controparte_2 pagamento, in solido, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_2
Napoli n. 2216/2023, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Napoli n. 2216/23, annulla la cartella di pagamento n. 071/2020/0007794788/000, per nullità/inesistenza di notifica del sotteso verbale di contravvenzione, dichiarando estinta la relativa portante pretesa creditoria;
c) condanna l' ed il al Controparte_3 Controparte_2 pagamento, in solido, delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 139,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del
15%, con attribuzione in favore dell'Avv. Gianluca ON dichiaratosi anticipatario;
d) condanna l' ed il al Controparte_3 Controparte_2 pagamento, in solido, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 232,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del
15%, con attribuzione in favore dell'Avv. Gianluca ON dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 17.6.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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