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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/06/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1617/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1617/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24/06/2025 ad ore 09:04 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. OLIVIERI MIRKO;
Per parte convenuta l'avv. MURACA ALICE;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da atto di citazione e insiste nelle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria istruttoria, chiedendo l'applicazione del principio della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese di lite;
Parte resistente precisa come da comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 6 N. R.G. 1617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1617/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 15 maggio 2024 rilevava che l'ex coniuge Parte_1 CP_1
non aveva adempiuto alle obbligazioni a suo carico nascenti dal decreto di omologa n.
[...]
509/2019 del 3 aprile 2019 di separazione giudiziale, omettendo il trasferimento gratuito del 50% della proprietà dell'immobile sito in Ayas, Frazione Antagnod, Rue Tchavagnod n. 2 (AO) all'odierna attrice, nonostante ella avesse adempiuto alle proprie obbligazioni nascenti dal decreto di omologa stesso, relative al trasferimento di somme di denaro a favore dei figli. Concludeva con la richiesta di accertamento e dichiarazione della sussistenza dell'obbligo di trasferimento, nonché di inadempienza di tale obbligo da parte di con pronuncia di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 Controparte_1
c.c. e condanna della controparte al rilascio dell'immobile, nonché al risarcimento, dei danni per ritardata consegna del bene.
pagina 2 di 6 Con comparsa del 13 settembre 2024 si costituiva in giudizio rilevando di aver Controparte_1 proceduto, dopo la ricezione dell'atto di citazione, con atto a rogito Notaio del 5 Persona_1 settembre 2024, al trasferimento della quota di proprietà del 50% dell'immobile oggetto di causa in ottemperanza del decreto di omologa di separazione consensuale del 3 aprile 2019. Avendo adempiuto agli obblighi assunti in sede di separazione dei coniugi, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, e il rigetto della domanda di risarcimento in quanto il convenuto aveva mal interpretato il ricorso con le condizioni di separazione e non aveva alcuna intenzione di arrecare pregiudizio all'ex coniuge, ribadendo il fatto che il bene sino al 5 settembre 2024 era rimasto bene comune, nella piena disponibilità di entrambi i comproprietari, con conseguente applicazione della disciplina in tema di comproprietà, e sottolineando come l'attrice non aveva provato alcun pregiudizio subito.
***
In primo luogo, avendo parte convenuta adempiuto spontaneamente all'obbligazione riguardante il trasferimento della quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Ayas Frazione Antagnod (AO), per quanto dichiarato concordemente da entrambe le parti in atti e come risultante dalla compravendita a rogito Notaio del 5 settembre 2024, deve dichiararsi la cessazione parziale della materia Persona_1
del contendere. In diritto, infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale che può essere applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso” (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650). Nel caso di specie, parte convenuta con comparsa di costituzione e risposta, e parte attrice con la memoria n. 1 ex art 171 c.p.c., hanno dato atto del sopravvenuto adempimento del convenuto, chiedendone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
pagina 3 di 6 In ordine alla domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, giova rilevare come da giurisprudenza consolidata emerge che il risarcimento del danno patrimoniale causato da un tardivo adempimento non
è in re ipsa, ma richiede una prova specifica del pregiudizio subito. Non è possibile, cioè, affermare che il ritardo sia di per sé causa di un danno patrimoniale e, quindi, che il risarcimento sia dovuto in modo automatico. Per ottenere il risarcimento, è necessario per il danneggiato dimostrare un nesso causale tra il ritardato adempimento e il danno evento, nonché il danno conseguenza e il nesso causale tra quest'ultimo e il danno evento.
Parte attrice in seno all'atto di citazione tratta di un assunto danno derivante dalla perdita del valore locatizio del bene, per, poi, precisare in seno alla prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'intenzione di locare/vendere il bene. La locazione di un bene è incompatibile con la contemporanea vendita dello stesso e i due danni eventi che subisce il proprietario sono totalmente incompatibili tra loro in quanto nel primo caso viene perduto il corrispettivo del godimento concesso a terzi del bene (canone di locazione) mentre nel secondo viene perduto il prezzo della cessione a terzi del diritto reale. La allegazione di elementi incomprensibili e incompatibili tra di loro è elemento già sufficiente alla reiezione della domanda attorea in quanto ciò determina il mancato assolvimento dell'onere di allegazione che incombe sulla parte fin dall'atto introduttivo del giudizio, potendo ella solo precisare in seno alla prima memoria quanto di necessità in nesso funzionale con le difese della controparte.
Anche a voler ritenere di dar un senso logico alla dizione locazione/vendita addotta dalla parte attrice è evidente che i due negozi non possono che essere stipulati in nesso consequenziale temporale tra loro ovvero la locazione seguita dalla vendita e ciò non certo per riscuotere un canone di locazione che diverrebbe di pertinenza della parte acquirente, bensì per aumentare il valore commerciale del bene.
Certo è che, anche volendo assumere come compiutamente allegato tale tipo di danno evento, esso nulla c'entra con il canone di locazione che giammai sarebbe stato percepito dalla parte venditrice della res immobiliare. Piuttosto il danno da ritardato adempimento andrebbe allegato nel minor valore che l'immobile oggi, prima regolarmente locato e venduto, ha avuto sul mercato rispetto a quello che lo stesso immobile avrebbe avuto ove oggetto di pregressa vendita posta in essere al tempo di scadenza dell'obbligazione della controparte. Orbene, tali fatti non sono nemmeno allegati dalla danneggiata che nulla ha meglio dedotto in tal senso e sulla differenza di valore commerciale dell'immobile nel tempo.
A contrario la sussistenza di tale ipotesi di danno è smentita dalla stessa parte che se ne duole in quanto ella ha tentato di procedere alla vendita dell'immobile, dando apposito incarico all'agenzia immobiliare pagina 4 di 6 (doc. 18) dimenticandosi di porre prima in locazione lo stesso, come da assunto danno differenziale dedotto nella presente sede.
Parte attrice in seno alla prima memoria ha dedotto una seconda voce di danno attinente alle spese di condono dell'immobile, necessarie per il trasferimento dello stesso, spese per le quali la parte convenuta ha ravvisato un difetto di nesso di causalità rispetto al ritardato adempimento. Da un lato va evidenziato che tali spese nulla c'entrino con l'adempimento tardivo dell'obbligazione di trasferimento della proprietà immobiliare, e dall'altro va osservato che tali spese lungi dal risultare superflue erano un onere preliminare e strettamente connesso con quello di trasferimento dell'immobile. Infatti, dai docc. 14 e 15 attorei si ravvisa uno stato abusivo dell'immobile con conseguente necessità di procedere a condonare il cambio d'uso di alcuni locali dello stesso, e ciò a mezzo di pratica edilizia. Tali spese necessarie al trasferimento immobiliare non sono oggetto di alcuna specifica obbligazione in seno alle condizioni di separazione, sì che tali obblighi di sanatoria devono intendersi gravanti su entrambi i comproprietari in parti eguali. Il loro ammontare è stato comprovato sub. doc. 14, 15 e 16 in ordine agli esborsi necessari per la pratica comunale, nonché in ordine al corrispettivo, del tutto congruo, pagato per l'indispensabile intervento del tecnico nella presentazione della relativa pratica e così per complessivi euro 4.157,90 di cui la metà (50%) pari ad euro 2.078,95 da porsi in capo a parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore da €.1.100,00 fino ad
€.5.200,00 in base alla somma liquidata a favore di parte attrice e con applicazione dei compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, a fronte della non complessità delle questioni giuridiche trattate, della natura documentale della controversia e dell'assenza di nuove questioni giuridiche nella fase decisoria, avvenuta con discussione orale alla presente udienza. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la mediazione obbligatoria, liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del D.M. 37/2018, prendendo in riferimento il valore minimo della sola fase di attivazione stante l'esito negativo al primo incontro per mancata comparizione della controparte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in euro 545,00 per esborsi ed in euro 1.420,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art.
pagina 5 di 6 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al trasferimento gratuito del 50% della quota sull'immobile sito in Ayas Frazione Antagnod (AO);
- Condanna (C.F.: ) al pagamento in favore di Controparte_1 C.F._1
C.F. ) della somma di euro 2.078,95; Parte_1 C.F._2
- Condanna (C.F. ) alla refusione delle Controparte_1 C.F._1
spese di lite del presente giudizio in favore (C.F. Parte_1
) che liquida nella somma complessiva di euro 545,00 per esborsi ed C.F._2
in euro 1.420,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15%.
Ivrea, 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Meri Papalia
pagina 6 di 6
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1617/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24/06/2025 ad ore 09:04 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. OLIVIERI MIRKO;
Per parte convenuta l'avv. MURACA ALICE;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da atto di citazione e insiste nelle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria istruttoria, chiedendo l'applicazione del principio della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese di lite;
Parte resistente precisa come da comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 6 N. R.G. 1617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1617/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 15 maggio 2024 rilevava che l'ex coniuge Parte_1 CP_1
non aveva adempiuto alle obbligazioni a suo carico nascenti dal decreto di omologa n.
[...]
509/2019 del 3 aprile 2019 di separazione giudiziale, omettendo il trasferimento gratuito del 50% della proprietà dell'immobile sito in Ayas, Frazione Antagnod, Rue Tchavagnod n. 2 (AO) all'odierna attrice, nonostante ella avesse adempiuto alle proprie obbligazioni nascenti dal decreto di omologa stesso, relative al trasferimento di somme di denaro a favore dei figli. Concludeva con la richiesta di accertamento e dichiarazione della sussistenza dell'obbligo di trasferimento, nonché di inadempienza di tale obbligo da parte di con pronuncia di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 Controparte_1
c.c. e condanna della controparte al rilascio dell'immobile, nonché al risarcimento, dei danni per ritardata consegna del bene.
pagina 2 di 6 Con comparsa del 13 settembre 2024 si costituiva in giudizio rilevando di aver Controparte_1 proceduto, dopo la ricezione dell'atto di citazione, con atto a rogito Notaio del 5 Persona_1 settembre 2024, al trasferimento della quota di proprietà del 50% dell'immobile oggetto di causa in ottemperanza del decreto di omologa di separazione consensuale del 3 aprile 2019. Avendo adempiuto agli obblighi assunti in sede di separazione dei coniugi, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, e il rigetto della domanda di risarcimento in quanto il convenuto aveva mal interpretato il ricorso con le condizioni di separazione e non aveva alcuna intenzione di arrecare pregiudizio all'ex coniuge, ribadendo il fatto che il bene sino al 5 settembre 2024 era rimasto bene comune, nella piena disponibilità di entrambi i comproprietari, con conseguente applicazione della disciplina in tema di comproprietà, e sottolineando come l'attrice non aveva provato alcun pregiudizio subito.
***
In primo luogo, avendo parte convenuta adempiuto spontaneamente all'obbligazione riguardante il trasferimento della quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Ayas Frazione Antagnod (AO), per quanto dichiarato concordemente da entrambe le parti in atti e come risultante dalla compravendita a rogito Notaio del 5 settembre 2024, deve dichiararsi la cessazione parziale della materia Persona_1
del contendere. In diritto, infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale che può essere applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso” (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650). Nel caso di specie, parte convenuta con comparsa di costituzione e risposta, e parte attrice con la memoria n. 1 ex art 171 c.p.c., hanno dato atto del sopravvenuto adempimento del convenuto, chiedendone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
pagina 3 di 6 In ordine alla domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, giova rilevare come da giurisprudenza consolidata emerge che il risarcimento del danno patrimoniale causato da un tardivo adempimento non
è in re ipsa, ma richiede una prova specifica del pregiudizio subito. Non è possibile, cioè, affermare che il ritardo sia di per sé causa di un danno patrimoniale e, quindi, che il risarcimento sia dovuto in modo automatico. Per ottenere il risarcimento, è necessario per il danneggiato dimostrare un nesso causale tra il ritardato adempimento e il danno evento, nonché il danno conseguenza e il nesso causale tra quest'ultimo e il danno evento.
Parte attrice in seno all'atto di citazione tratta di un assunto danno derivante dalla perdita del valore locatizio del bene, per, poi, precisare in seno alla prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'intenzione di locare/vendere il bene. La locazione di un bene è incompatibile con la contemporanea vendita dello stesso e i due danni eventi che subisce il proprietario sono totalmente incompatibili tra loro in quanto nel primo caso viene perduto il corrispettivo del godimento concesso a terzi del bene (canone di locazione) mentre nel secondo viene perduto il prezzo della cessione a terzi del diritto reale. La allegazione di elementi incomprensibili e incompatibili tra di loro è elemento già sufficiente alla reiezione della domanda attorea in quanto ciò determina il mancato assolvimento dell'onere di allegazione che incombe sulla parte fin dall'atto introduttivo del giudizio, potendo ella solo precisare in seno alla prima memoria quanto di necessità in nesso funzionale con le difese della controparte.
Anche a voler ritenere di dar un senso logico alla dizione locazione/vendita addotta dalla parte attrice è evidente che i due negozi non possono che essere stipulati in nesso consequenziale temporale tra loro ovvero la locazione seguita dalla vendita e ciò non certo per riscuotere un canone di locazione che diverrebbe di pertinenza della parte acquirente, bensì per aumentare il valore commerciale del bene.
Certo è che, anche volendo assumere come compiutamente allegato tale tipo di danno evento, esso nulla c'entra con il canone di locazione che giammai sarebbe stato percepito dalla parte venditrice della res immobiliare. Piuttosto il danno da ritardato adempimento andrebbe allegato nel minor valore che l'immobile oggi, prima regolarmente locato e venduto, ha avuto sul mercato rispetto a quello che lo stesso immobile avrebbe avuto ove oggetto di pregressa vendita posta in essere al tempo di scadenza dell'obbligazione della controparte. Orbene, tali fatti non sono nemmeno allegati dalla danneggiata che nulla ha meglio dedotto in tal senso e sulla differenza di valore commerciale dell'immobile nel tempo.
A contrario la sussistenza di tale ipotesi di danno è smentita dalla stessa parte che se ne duole in quanto ella ha tentato di procedere alla vendita dell'immobile, dando apposito incarico all'agenzia immobiliare pagina 4 di 6 (doc. 18) dimenticandosi di porre prima in locazione lo stesso, come da assunto danno differenziale dedotto nella presente sede.
Parte attrice in seno alla prima memoria ha dedotto una seconda voce di danno attinente alle spese di condono dell'immobile, necessarie per il trasferimento dello stesso, spese per le quali la parte convenuta ha ravvisato un difetto di nesso di causalità rispetto al ritardato adempimento. Da un lato va evidenziato che tali spese nulla c'entrino con l'adempimento tardivo dell'obbligazione di trasferimento della proprietà immobiliare, e dall'altro va osservato che tali spese lungi dal risultare superflue erano un onere preliminare e strettamente connesso con quello di trasferimento dell'immobile. Infatti, dai docc. 14 e 15 attorei si ravvisa uno stato abusivo dell'immobile con conseguente necessità di procedere a condonare il cambio d'uso di alcuni locali dello stesso, e ciò a mezzo di pratica edilizia. Tali spese necessarie al trasferimento immobiliare non sono oggetto di alcuna specifica obbligazione in seno alle condizioni di separazione, sì che tali obblighi di sanatoria devono intendersi gravanti su entrambi i comproprietari in parti eguali. Il loro ammontare è stato comprovato sub. doc. 14, 15 e 16 in ordine agli esborsi necessari per la pratica comunale, nonché in ordine al corrispettivo, del tutto congruo, pagato per l'indispensabile intervento del tecnico nella presentazione della relativa pratica e così per complessivi euro 4.157,90 di cui la metà (50%) pari ad euro 2.078,95 da porsi in capo a parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore da €.1.100,00 fino ad
€.5.200,00 in base alla somma liquidata a favore di parte attrice e con applicazione dei compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, a fronte della non complessità delle questioni giuridiche trattate, della natura documentale della controversia e dell'assenza di nuove questioni giuridiche nella fase decisoria, avvenuta con discussione orale alla presente udienza. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la mediazione obbligatoria, liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del D.M. 37/2018, prendendo in riferimento il valore minimo della sola fase di attivazione stante l'esito negativo al primo incontro per mancata comparizione della controparte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in euro 545,00 per esborsi ed in euro 1.420,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art.
pagina 5 di 6 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al trasferimento gratuito del 50% della quota sull'immobile sito in Ayas Frazione Antagnod (AO);
- Condanna (C.F.: ) al pagamento in favore di Controparte_1 C.F._1
C.F. ) della somma di euro 2.078,95; Parte_1 C.F._2
- Condanna (C.F. ) alla refusione delle Controparte_1 C.F._1
spese di lite del presente giudizio in favore (C.F. Parte_1
) che liquida nella somma complessiva di euro 545,00 per esborsi ed C.F._2
in euro 1.420,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15%.
Ivrea, 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Meri Papalia
pagina 6 di 6