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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 493/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 493/2022
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Cecchetti
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Catia Scriboni
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 284/2022 pubblicata il 18.3.2022
CONCLUSIONI pagina 1 di 12
di parte appellante: in riforma della sentenza impugnata,
“-IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare…. l'avvenuta usucapione per decorrenza del tempo a favore del Sig. , dei terrenti descritti Parte_1 alle particelle di cui al foglio 11 del Catasto del Comune di Gualdo distinte ai n.
428 e 429, RD Totale € 22,96, come evidenziate nell'elaborato grafico allegato agli atti, e per l'effetto dichiarare acquistati per usucapione (ai sensi e per gli effetti del dettato degli artt. 1158 ss. cc.) in favore dell'attore (odierno appellante) tutti i diritti sul predetto terreno e ordinare al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare la prescritta trascrizione ed annotazione della sentenza con esonero da responsabilità .”. CP_2
Di parte appellata:
“IN VIA PRELIMINARE DI RITO: dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in narrativa con condanna dell'appellante alle spese del secondo grado di giudizio.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato, ……l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame proposto dal sig. , RIGETTARE lo Parte_1 stesso, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 284/2022 emessa dal
Tribunale di Macerata in data 18.03.2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata, all'esito della attività istruttoria consistita nell'espletamento di prova per interrogatorio e per testimoni, ha rigettato la domanda di usucapione proposta da Parte_1 nei confronti di avente ad oggetto i terreni descritti al Catasto CP_1
Terreni del Comune di Gualdo (MC) al Foglio 11, particelle nn.428 e 429 ed ha condannato l'attore rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in complessivi €. 2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
pagina 2 di 12 In particolare il giudice di primo grado, esaminate le deposizioni testimoniali, ha evidenziato che:
- poteva ritenersi acquisita la prova del fatto che l'attore aveva coltivato il fondo per un non meglio precisato arco temporale, ma sicuramente non ininterrottamente per un ventennio;
- in ogni caso la coltivazione non rappresentava una attività di per sé sola sufficiente ad integrare una condotta uti dominus potendo avvenire (come nel caso in esame) anche per mera tolleranza del proprietario;
-il convenuto aveva dimostrato di non essersi totalmente disinteressato del fondo, ove si era recato più volte durante l'anno, avendo posto in essere varie attività finalizzate alla vendita del bene nonché sporto formale denuncia querela per abusiva occupazione del terreno.
II) Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 lamentando la errata valutazione delle risultanze istruttorie e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di usucapione.
III) Si è costituito che ha eccepito la inammissibilità CP_1 dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato l'appello chiedendone la reiezione.
IV) Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) L'appellante, riepilogata la vicenda processuale, ha censurato la sentenza impugnata lamentando, con un primo ed articolato motivo di gravame, l'errata interpretazione e valutazione delle prove orali espletate nel procedimento di primo grado e la insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione.
Secondo il , a differenza di quanto accertato dal Tribunale, è stata Parte_1 fornita la prova dell'avvio di un possesso sul bene valido ai fini dell'usucapione, del pacifico ed ininterrotto possesso del bene nonché della intervenuta pagina 3 di 12 maturazione del termine ventennale mediante le deposizioni dei testi Tes_1
e ulla base delle quali si può agevolmente affermare che Tes_2 Tes_3 il , sin dal 1995, non solo ha coltivato i terreni, ma si è anche occupato, Parte_1 sia direttamente che tramite terzisti, della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché della pulizia dei luoghi, in via esclusiva, tenuto presente anche il fatto che i predetti testi hanno espressamente affermato di non aver mai visto CP_1
accedere ai terreni (il e di non conoscere (il
[...] Tes_3 CP_1 ed il . Tes_2 Tes_1
Del resto, secondo l'appellante, lo stesso convenuto , in sede di CP_1 interrogatorio, ha ammesso la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di usucapione, confermando il capitolo di prova n. 7 (“vero che il sig. Parte_1
ha goduto e posseduto i terreni oggetto del presente procedimento siti
[...] in Contrada Castello a Gualdo descritti al Catasto dei terreni del suddetto Comune al Foglio 11, distinti ai n. 428 e 429, da tempo immemorabile e comunque da oltre 20 anni avendone la piena disponibilità e la piena facoltà di utilizzo e destinazione”), sebbene egli abbia precisato che, quanto confermato, si sarebbe verificato “solo ultimamente” e non per venti anni.
Ad avviso dell'appellante, quindi, deve ritenersi dimostrata la intervenuta coltivazione e manutenzione dei fondi, da parte del , protrattasi per un Parte_1 ventennio, in mancanza di atti idonei ad interrompere il termine utile ai fini dell'acquisto per usucapione dei terreni, atteso che le attività valorizzate dal primo giudice (preliminare di vendita e querela) risultano poste in essere dal nel 2017 quando era già maturato il suddetto termine ventennale. CP_1
1.2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha rilevato la incapacità a testimoniare del teste - che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Tes_4 giudice, aveva un interesse concreto alla controversia, avendo concluso con il un preliminare di compravendita dei fondi nel 2017 – e, comunque, la CP_1 inattendibilità del medesimo, avendo egli riferito circostanze smentite dallo stesso ed essendo comprovati trascorsi di inimicizia tra il e CP_1 Parte_1
l' desumibili dal procedimento penale a carico dell' in cui Tes_4 Tes_4
pagina 4 di 12 l'appellante era persona offesa, definito solamente per estinzione del reato conseguente alla riparazione del danno, ex art. 35 D. lvo n. 274/2000.
Il ha inoltre dedotto la irrilevanza delle deposizioni di Parte_1 Persona_1
(figlia del convenuto-appellato) e di (coniuge della stessa), Persona_2 trattandosi di dichiarazioni de relato, rese sulla base di quanto riferito dallo stesso
, nonché la loro inattendibilità, visti gli stretti legami di parentela tra CP_1
i soggetti in questione.
L'appellante ha infine osservato che la controparte si è totalmente disinteressata del fondo, recandosi sporadicamente a Gualdo nel corso del tempo insieme alla figlia ed al genero, e che, invece, sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice – i quali, oltre ad essere terzi ed imparziali, hanno avuto conoscenza diretta dei fatti riferiti - è possibile ritenere sussistenti tutti i presupposti per dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione.
2.1) Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso, sostanzialmente basati sulla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie - tanto che la stessa appellata ha poi esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
2.2) Deve inoltre ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata ex art. 348 bis c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta trattazione dell'appello nell'ambito di un giudizio prognostico implicitamente favorevole in tal senso, tenuto conto che tale norma (nel testo - anteriore alla riforma c.d.
Cartabia - applicabile in questo procedimento) circoscrive l'operatività del c.d. filtro ai soli gravami pretestuosi o manifestamente infondati, fattispecie non ricorrente nel caso in esame.
pagina 5 di 12 3.) Ciò posto si ritiene che le doglianze articolate con i motivi di gravame – che, per la stretta connessione delle problematiche trattate, possono essere esaminati congiuntamente – non siano fondate.
3.1) Giova anzitutto evidenziare che, secondo il costante orientamento della
Corte di Cassazione, “ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (Cass. civile, sez. II, 26.04.2011 n. 9325; v. altresìex multis Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n.
19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863 e, più recentemente,
Cass. civ. n. 31238/2021).
In base al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, inoltre, ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non è sufficiente la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene ( tra le altre, Cass. 22.8.2023
n. 24991; Cass. n. 4931/2022; Cass. n. 17376/2018; Cass. n. 18215/2013).
E' stato in particolare osservato che "il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli (….) che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al
pagina 6 di 12 riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c.. La recinzione materiale del fondo agricolo (…..), quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios" (Cass. civ. n. 18528/2023; Cass. civ.
n.1796/2022).
3.2) Alla luce di tali principi si ritiene che le risultanze istruttorie, valorizzate dall'appellante, non evidenzino sufficienti e concreti elementi di prova dai quali poter desumere la esistenza del possesso, con le modalità e nei termini sopra illustrati, necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Invero il teste ha dichiarato che gli era capitato “frequentemente” Tes_2 di portare alcuni documenti al che gli dava appuntamento presso il Parte_1 terreno oggetto di causa e di aver constatato in tali occasioni che il medesimo stava effettuando lavori indicati nel capitolo di prova (“aratura, semina e successiva mietitura e/o sfalcio delle erbe e raccolta fieno”).
Quanto al teste si osserva che il medesimo ha riferito di aver eseguito Tes_1
i primi lavori (movimento terra, sgombero di materiale roccioso) negli anni
1995,1996,1997, che nel 1999 l'attore gli aveva detto che avrebbe Parte_1 potuto “raccogliere delle pietre che si trovavano nel campo”, di aver notato in tali occasioni che il fondo era coltivato a “grano e foraggio” e di aver visto “nel corso degli anni” l'attore “che lavorava il terreno con la mietitrebbia”; il medesimo teste ha precisato di non ricordare gli anni in cui ciò è avvenuto, ma di aver visto
“frequentemente” l'attore dedicarsi alla coltivazione del fondo ed ha riferito in merito ad attività di ripulitura del terreno ed al fatto che l'attore veniva aiutato nel svolgimento di alcune attività (raccolta del fieno, ripulitura del terreno mediante l'asporto di pietre) da tale Persona_3
Quest'ultimo sentito, quale testimone, ha confermato tali attività ed ha riferito che il terreno era coltivato ad orzo, foraggio e grano e di aver aiutato il Parte_1 ad arare il terreno nonché nelle operazioni di trebbiatura;
ha precisato che l'attore ha dovuto asportare molte pietre per rendere coltivabile il terreno, di non ricordare l'anno in cui ciò è avvenuto e che, generalmente, tale lavoro viene effettuato ogni quattro/cinque anni in concomitanza con l'aratura.
pagina 7 di 12 Ciò posto si osserva che si tratta di dichiarazioni inidonee a provare una relazione materiale con la res per cui è causa ed il suo esplicarsi in modo esclusivo e continuo nel tempo, risultando prive di quella significatività che concretizza il rigore delle risultanze istruttorie, richiesta per la prova dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
Invero il fatto che l'attore, odierno appellante, abbia “goduto e posseduto i terreni oggetto del presente procedimento …. da tempo immemorabile e comunque da oltre 20 anni”, (v. capitoli di prova), svolgendo le attività riferite dai testimoni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie atteso che dalle deposizioni testimoniali non si evince come e quando l'interessato ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione di aver posseduto, ma essendo necessaria la prova certa ed univoca della data di inizio del possesso e delle sue modalità.
Né appare decisivo il riferimento alla coltivazione dei terreni e agli altri lavori finalizzati a detta coltivazione descritti dai testimoni, atteso che tali attività non denotano la volontà di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario poiché sono compatibili con una relazione materiale fondata sulla mera tolleranza del proprietario e non risultano poste in essere con modalità idonee a escludere dal godimento del bene da parte di terzi e del proprietario medesimo, intestatario dei terreni.
A tale riguardo va rilevato che i testimoni indicati da parte attrice, in merito alla esistenza di recinzioni, anche provvisorie, “al fine di impedire la fuga dei suoi animali” (cap. n. 11), hanno affermato di non sapere alcunché e di aver “visto qualche pezzo di rete metallica in parte rovesciata … che non delimitava tutto il terreno” (teste , di non aver visto recinzioni (teste e di “non Tes_1 Tes_2 essere in grado di rispondere nel senso che un po' di recinzione è presente sul terreno ma io non sono in grado di dire se la suddetta recinzione sia stata o meno apposta da ” (teste ; essi, inoltre, hanno riferito di non aver Pt_1 Tes_3 mai visto pascolare animali sui terreni di cui si tratta (teste e Tes_3
mentre il teste ha dichiarato “nulla so” in ordine al capitolo Tes_2 Tes_1
n. 10, volto ad accertare l'utilizzo dei terreni anche per il pascolo).
pagina 8 di 12 Le circostanze delineate dai testimoni evidenziano che i terreni non erano utilizzati anche per il pascolo degli animali e che il non ha delimitato i Parte_1 fondi di cui si tratta mediante una recinzione, volta ad impedire la fuga dei suoi animali e, comunque, anche ad escludere l'accesso da parte di terzi.
Pertanto, pur tenendo in considerazione le deposizioni testimoniali valorizzate dall'appellante, si osserva che l'utilizzo dei terreni così come riferito dai testimoni non è decisivo ai fini del dedotto acquisto per usucapione, sia perché, trattandosi di fondi e, quindi, di beni destinati, per loro natura, allo sfruttamento agricolo, non sono sufficienti le varie attività di coltivazione e quelle di manutenzione, necessarie a rendere coltivabile il fondo, sia perché le dichiarazioni rese non permettono di affermare che detto uso si sia protratto per venti anni, ininterrottamente ed in modo esclusivo, in mancanza di concreti e idonei atti volti a escludere i terzi dal godimento dei beni e quindi a manifestare in modo univoco di voler utilizzare il fondi uti dominus.
Nessuna delle testimonianze indicate dall'appellante, dunque, evidenzia il possesso esclusivo ed ininterrotto da parte del medesimo nel ventennio anteriore alla data della domanda.
3.3) A diversa conclusione si ritiene di non poter pervenire sulla base delle dichiarazioni rese il 10.4.2019 in sede di interrogatorio formale da CP_1 il quale si è limitato ad affermare che negli ultimi anni il ha coltivato i Parte_1 terreni, nonostante la contraria volontà manifestata dal proprietario (interessato a vendere i beni), e che detto utilizzo non si è protratto per venti anni, avendo egli incaricato un'altra persona ai fini della pulizia dei fondi e della coltivazione, non potendo occuparsi di tali attività, perché abita a Roma da circa 40 anni e si reca a Gualdo, dove vivono il fratello e i suoi nipoti, anche per verificare lo stato dei luoghi, circa quattro volte ogni anno.
3.4) Né può ritenersi che il si sia disinteressato dei terreni di cui si CP_1 tratta, tenuto conto, da un lato, del fatto che il medesimo abita (pacificamente) a
Roma e quindi non avrebbe potuto occuparsi quotidianamente e personalmente dei fondi e, dall'altro, che, ciò nonostante, egli ha comunque continuato a recarsi a Gualdo, sin dagli anni '90, più volte durante l'anno, e, quando necessario, ha pagina 9 di 12 gestito le questioni relative ai beni di sua proprietà, come si evince dalle deposizioni dei testi e (rispettivamente figlia Persona_1 Testimone_5 dell'appellato e marito di quest'ultima).
Detti testimoni hanno infatti confermato di aver accompagnato l'odierno appellato a Gualdo, che dei terreni si sono occupati dapprima tale e Per_4 poi e (la teste che erano intercorsi contatti con il Persona_5 CP_1
per la vendita del terreno nonché di aver predisposto, insieme ai Parte_1 familiari, un cartello per la vendita del fondo (circostanza confermata dal teste
); entrambi i testimoni hanno altresì riferito in merito alle iniziative Per_2 poste in essere nei confronti del al fine di allontanarlo definitivamente Parte_1 dal fondo (verbalmente, richiesta di intervento dei Carabinieri e presentazione della querela da parte di , in data 2.9.2017 per “invasione di CP_1 terreni”).
In ordine a tali deposizioni si osserva, in primo luogo, che i rapporti esistenti tra il e detti testimoni non rappresentano un elemento sufficiente per CP_1 mettere in dubbio l'attendibilità degli stessi, in mancanza di altri concreti elementi dai quali poter desumere che essi abbiano riferito circostanze non vere.
Infatti, come precisato dalla Suprema Corte (tra le altre, Cass. civ. n.
25358/2015) non sussiste “alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti”.
In secondo luogo va rilevato che, a differenza di quanto osservato dall'appellante, non si tratta di dichiarazioni de relato, atteso che, dal contenuto delle deposizioni, si evince che i testimoni ed erano a conoscenza CP_1 Per_2 diretta delle circostanze riferite, sopra indicate (per aver accompagnato personalmente l'appellato a Gualdo – entrambi - o per aver partecipato a pagina 10 di 12 determinate attività, finalizzate alla vendita e all'allontanamento del Parte_1 dal terreno - la - o per aver chiamato i Carabinieri – l' ). CP_1 Per_2
Il testimone ha, invece, riferito di non essere a conoscenza diretta dei Per_2 contatti intercorsi tra e la figlia di (capitolo n.8) CP_1 Parte_1
e di aver saputo dal suocero che il non era interessato all'acquisto, Parte_1 perché aveva già tantissime terre, ma tali dichiarazioni non sono state tenute in considerazione ai fini della decisione, così come non sono state valutate le risposte fornite dai due testimoni al capitolo n. 11 (“vero che in pendenza di trattative per l'acquisto del o in alternativa per la stipula di un contratto di fondo rustico, il si rifiutava di procedere sia all'acquisto, affermando di non Parte_1 disporre di liquidità per la compravendita, sia alla stipula di un contratto di affitto di fondo rustico”), proprio perché irrilevanti, avendo essi dichiarato di non essere a conoscenza diretta delle circostanze.
4.) Per le considerazioni svolte che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti (compresa quella relativa alla dedotta incapacità a testimoniare del teste e alla inattendibilità del Tes_4 medesimo), si ritiene che gli elementi di prova evidenziati dall'appellante non siano decisivi per pervenire all'accoglimento della domanda dal medesimo ribadita in questa sede;
l'impugnazione va quindi respinta, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta
(escludendo quindi la fase di trattazione ed istruttoria, in mancanza della relativa attività processuale, e considerando che non risultano depositati gli scritti difensivi finali da parte dell'appellato).
6) Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte di Appello, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, respinge l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Macerata n.284/2022 pubblicata il 18.3.2022; condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 2.000,00, oltre spese generali al 15%,
CAP e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, in data 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 493/2022
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Cecchetti
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Catia Scriboni
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 284/2022 pubblicata il 18.3.2022
CONCLUSIONI pagina 1 di 12
di parte appellante: in riforma della sentenza impugnata,
“-IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare…. l'avvenuta usucapione per decorrenza del tempo a favore del Sig. , dei terrenti descritti Parte_1 alle particelle di cui al foglio 11 del Catasto del Comune di Gualdo distinte ai n.
428 e 429, RD Totale € 22,96, come evidenziate nell'elaborato grafico allegato agli atti, e per l'effetto dichiarare acquistati per usucapione (ai sensi e per gli effetti del dettato degli artt. 1158 ss. cc.) in favore dell'attore (odierno appellante) tutti i diritti sul predetto terreno e ordinare al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare la prescritta trascrizione ed annotazione della sentenza con esonero da responsabilità .”. CP_2
Di parte appellata:
“IN VIA PRELIMINARE DI RITO: dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in narrativa con condanna dell'appellante alle spese del secondo grado di giudizio.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato, ……l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame proposto dal sig. , RIGETTARE lo Parte_1 stesso, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 284/2022 emessa dal
Tribunale di Macerata in data 18.03.2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata, all'esito della attività istruttoria consistita nell'espletamento di prova per interrogatorio e per testimoni, ha rigettato la domanda di usucapione proposta da Parte_1 nei confronti di avente ad oggetto i terreni descritti al Catasto CP_1
Terreni del Comune di Gualdo (MC) al Foglio 11, particelle nn.428 e 429 ed ha condannato l'attore rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in complessivi €. 2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
pagina 2 di 12 In particolare il giudice di primo grado, esaminate le deposizioni testimoniali, ha evidenziato che:
- poteva ritenersi acquisita la prova del fatto che l'attore aveva coltivato il fondo per un non meglio precisato arco temporale, ma sicuramente non ininterrottamente per un ventennio;
- in ogni caso la coltivazione non rappresentava una attività di per sé sola sufficiente ad integrare una condotta uti dominus potendo avvenire (come nel caso in esame) anche per mera tolleranza del proprietario;
-il convenuto aveva dimostrato di non essersi totalmente disinteressato del fondo, ove si era recato più volte durante l'anno, avendo posto in essere varie attività finalizzate alla vendita del bene nonché sporto formale denuncia querela per abusiva occupazione del terreno.
II) Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 lamentando la errata valutazione delle risultanze istruttorie e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di usucapione.
III) Si è costituito che ha eccepito la inammissibilità CP_1 dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato l'appello chiedendone la reiezione.
IV) Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) L'appellante, riepilogata la vicenda processuale, ha censurato la sentenza impugnata lamentando, con un primo ed articolato motivo di gravame, l'errata interpretazione e valutazione delle prove orali espletate nel procedimento di primo grado e la insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione.
Secondo il , a differenza di quanto accertato dal Tribunale, è stata Parte_1 fornita la prova dell'avvio di un possesso sul bene valido ai fini dell'usucapione, del pacifico ed ininterrotto possesso del bene nonché della intervenuta pagina 3 di 12 maturazione del termine ventennale mediante le deposizioni dei testi Tes_1
e ulla base delle quali si può agevolmente affermare che Tes_2 Tes_3 il , sin dal 1995, non solo ha coltivato i terreni, ma si è anche occupato, Parte_1 sia direttamente che tramite terzisti, della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché della pulizia dei luoghi, in via esclusiva, tenuto presente anche il fatto che i predetti testi hanno espressamente affermato di non aver mai visto CP_1
accedere ai terreni (il e di non conoscere (il
[...] Tes_3 CP_1 ed il . Tes_2 Tes_1
Del resto, secondo l'appellante, lo stesso convenuto , in sede di CP_1 interrogatorio, ha ammesso la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di usucapione, confermando il capitolo di prova n. 7 (“vero che il sig. Parte_1
ha goduto e posseduto i terreni oggetto del presente procedimento siti
[...] in Contrada Castello a Gualdo descritti al Catasto dei terreni del suddetto Comune al Foglio 11, distinti ai n. 428 e 429, da tempo immemorabile e comunque da oltre 20 anni avendone la piena disponibilità e la piena facoltà di utilizzo e destinazione”), sebbene egli abbia precisato che, quanto confermato, si sarebbe verificato “solo ultimamente” e non per venti anni.
Ad avviso dell'appellante, quindi, deve ritenersi dimostrata la intervenuta coltivazione e manutenzione dei fondi, da parte del , protrattasi per un Parte_1 ventennio, in mancanza di atti idonei ad interrompere il termine utile ai fini dell'acquisto per usucapione dei terreni, atteso che le attività valorizzate dal primo giudice (preliminare di vendita e querela) risultano poste in essere dal nel 2017 quando era già maturato il suddetto termine ventennale. CP_1
1.2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha rilevato la incapacità a testimoniare del teste - che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Tes_4 giudice, aveva un interesse concreto alla controversia, avendo concluso con il un preliminare di compravendita dei fondi nel 2017 – e, comunque, la CP_1 inattendibilità del medesimo, avendo egli riferito circostanze smentite dallo stesso ed essendo comprovati trascorsi di inimicizia tra il e CP_1 Parte_1
l' desumibili dal procedimento penale a carico dell' in cui Tes_4 Tes_4
pagina 4 di 12 l'appellante era persona offesa, definito solamente per estinzione del reato conseguente alla riparazione del danno, ex art. 35 D. lvo n. 274/2000.
Il ha inoltre dedotto la irrilevanza delle deposizioni di Parte_1 Persona_1
(figlia del convenuto-appellato) e di (coniuge della stessa), Persona_2 trattandosi di dichiarazioni de relato, rese sulla base di quanto riferito dallo stesso
, nonché la loro inattendibilità, visti gli stretti legami di parentela tra CP_1
i soggetti in questione.
L'appellante ha infine osservato che la controparte si è totalmente disinteressata del fondo, recandosi sporadicamente a Gualdo nel corso del tempo insieme alla figlia ed al genero, e che, invece, sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice – i quali, oltre ad essere terzi ed imparziali, hanno avuto conoscenza diretta dei fatti riferiti - è possibile ritenere sussistenti tutti i presupposti per dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione.
2.1) Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso, sostanzialmente basati sulla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie - tanto che la stessa appellata ha poi esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
2.2) Deve inoltre ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata ex art. 348 bis c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta trattazione dell'appello nell'ambito di un giudizio prognostico implicitamente favorevole in tal senso, tenuto conto che tale norma (nel testo - anteriore alla riforma c.d.
Cartabia - applicabile in questo procedimento) circoscrive l'operatività del c.d. filtro ai soli gravami pretestuosi o manifestamente infondati, fattispecie non ricorrente nel caso in esame.
pagina 5 di 12 3.) Ciò posto si ritiene che le doglianze articolate con i motivi di gravame – che, per la stretta connessione delle problematiche trattate, possono essere esaminati congiuntamente – non siano fondate.
3.1) Giova anzitutto evidenziare che, secondo il costante orientamento della
Corte di Cassazione, “ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (Cass. civile, sez. II, 26.04.2011 n. 9325; v. altresìex multis Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n.
19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863 e, più recentemente,
Cass. civ. n. 31238/2021).
In base al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, inoltre, ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non è sufficiente la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene ( tra le altre, Cass. 22.8.2023
n. 24991; Cass. n. 4931/2022; Cass. n. 17376/2018; Cass. n. 18215/2013).
E' stato in particolare osservato che "il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli (….) che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al
pagina 6 di 12 riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c.. La recinzione materiale del fondo agricolo (…..), quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios" (Cass. civ. n. 18528/2023; Cass. civ.
n.1796/2022).
3.2) Alla luce di tali principi si ritiene che le risultanze istruttorie, valorizzate dall'appellante, non evidenzino sufficienti e concreti elementi di prova dai quali poter desumere la esistenza del possesso, con le modalità e nei termini sopra illustrati, necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Invero il teste ha dichiarato che gli era capitato “frequentemente” Tes_2 di portare alcuni documenti al che gli dava appuntamento presso il Parte_1 terreno oggetto di causa e di aver constatato in tali occasioni che il medesimo stava effettuando lavori indicati nel capitolo di prova (“aratura, semina e successiva mietitura e/o sfalcio delle erbe e raccolta fieno”).
Quanto al teste si osserva che il medesimo ha riferito di aver eseguito Tes_1
i primi lavori (movimento terra, sgombero di materiale roccioso) negli anni
1995,1996,1997, che nel 1999 l'attore gli aveva detto che avrebbe Parte_1 potuto “raccogliere delle pietre che si trovavano nel campo”, di aver notato in tali occasioni che il fondo era coltivato a “grano e foraggio” e di aver visto “nel corso degli anni” l'attore “che lavorava il terreno con la mietitrebbia”; il medesimo teste ha precisato di non ricordare gli anni in cui ciò è avvenuto, ma di aver visto
“frequentemente” l'attore dedicarsi alla coltivazione del fondo ed ha riferito in merito ad attività di ripulitura del terreno ed al fatto che l'attore veniva aiutato nel svolgimento di alcune attività (raccolta del fieno, ripulitura del terreno mediante l'asporto di pietre) da tale Persona_3
Quest'ultimo sentito, quale testimone, ha confermato tali attività ed ha riferito che il terreno era coltivato ad orzo, foraggio e grano e di aver aiutato il Parte_1 ad arare il terreno nonché nelle operazioni di trebbiatura;
ha precisato che l'attore ha dovuto asportare molte pietre per rendere coltivabile il terreno, di non ricordare l'anno in cui ciò è avvenuto e che, generalmente, tale lavoro viene effettuato ogni quattro/cinque anni in concomitanza con l'aratura.
pagina 7 di 12 Ciò posto si osserva che si tratta di dichiarazioni inidonee a provare una relazione materiale con la res per cui è causa ed il suo esplicarsi in modo esclusivo e continuo nel tempo, risultando prive di quella significatività che concretizza il rigore delle risultanze istruttorie, richiesta per la prova dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
Invero il fatto che l'attore, odierno appellante, abbia “goduto e posseduto i terreni oggetto del presente procedimento …. da tempo immemorabile e comunque da oltre 20 anni”, (v. capitoli di prova), svolgendo le attività riferite dai testimoni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie atteso che dalle deposizioni testimoniali non si evince come e quando l'interessato ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione di aver posseduto, ma essendo necessaria la prova certa ed univoca della data di inizio del possesso e delle sue modalità.
Né appare decisivo il riferimento alla coltivazione dei terreni e agli altri lavori finalizzati a detta coltivazione descritti dai testimoni, atteso che tali attività non denotano la volontà di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario poiché sono compatibili con una relazione materiale fondata sulla mera tolleranza del proprietario e non risultano poste in essere con modalità idonee a escludere dal godimento del bene da parte di terzi e del proprietario medesimo, intestatario dei terreni.
A tale riguardo va rilevato che i testimoni indicati da parte attrice, in merito alla esistenza di recinzioni, anche provvisorie, “al fine di impedire la fuga dei suoi animali” (cap. n. 11), hanno affermato di non sapere alcunché e di aver “visto qualche pezzo di rete metallica in parte rovesciata … che non delimitava tutto il terreno” (teste , di non aver visto recinzioni (teste e di “non Tes_1 Tes_2 essere in grado di rispondere nel senso che un po' di recinzione è presente sul terreno ma io non sono in grado di dire se la suddetta recinzione sia stata o meno apposta da ” (teste ; essi, inoltre, hanno riferito di non aver Pt_1 Tes_3 mai visto pascolare animali sui terreni di cui si tratta (teste e Tes_3
mentre il teste ha dichiarato “nulla so” in ordine al capitolo Tes_2 Tes_1
n. 10, volto ad accertare l'utilizzo dei terreni anche per il pascolo).
pagina 8 di 12 Le circostanze delineate dai testimoni evidenziano che i terreni non erano utilizzati anche per il pascolo degli animali e che il non ha delimitato i Parte_1 fondi di cui si tratta mediante una recinzione, volta ad impedire la fuga dei suoi animali e, comunque, anche ad escludere l'accesso da parte di terzi.
Pertanto, pur tenendo in considerazione le deposizioni testimoniali valorizzate dall'appellante, si osserva che l'utilizzo dei terreni così come riferito dai testimoni non è decisivo ai fini del dedotto acquisto per usucapione, sia perché, trattandosi di fondi e, quindi, di beni destinati, per loro natura, allo sfruttamento agricolo, non sono sufficienti le varie attività di coltivazione e quelle di manutenzione, necessarie a rendere coltivabile il fondo, sia perché le dichiarazioni rese non permettono di affermare che detto uso si sia protratto per venti anni, ininterrottamente ed in modo esclusivo, in mancanza di concreti e idonei atti volti a escludere i terzi dal godimento dei beni e quindi a manifestare in modo univoco di voler utilizzare il fondi uti dominus.
Nessuna delle testimonianze indicate dall'appellante, dunque, evidenzia il possesso esclusivo ed ininterrotto da parte del medesimo nel ventennio anteriore alla data della domanda.
3.3) A diversa conclusione si ritiene di non poter pervenire sulla base delle dichiarazioni rese il 10.4.2019 in sede di interrogatorio formale da CP_1 il quale si è limitato ad affermare che negli ultimi anni il ha coltivato i Parte_1 terreni, nonostante la contraria volontà manifestata dal proprietario (interessato a vendere i beni), e che detto utilizzo non si è protratto per venti anni, avendo egli incaricato un'altra persona ai fini della pulizia dei fondi e della coltivazione, non potendo occuparsi di tali attività, perché abita a Roma da circa 40 anni e si reca a Gualdo, dove vivono il fratello e i suoi nipoti, anche per verificare lo stato dei luoghi, circa quattro volte ogni anno.
3.4) Né può ritenersi che il si sia disinteressato dei terreni di cui si CP_1 tratta, tenuto conto, da un lato, del fatto che il medesimo abita (pacificamente) a
Roma e quindi non avrebbe potuto occuparsi quotidianamente e personalmente dei fondi e, dall'altro, che, ciò nonostante, egli ha comunque continuato a recarsi a Gualdo, sin dagli anni '90, più volte durante l'anno, e, quando necessario, ha pagina 9 di 12 gestito le questioni relative ai beni di sua proprietà, come si evince dalle deposizioni dei testi e (rispettivamente figlia Persona_1 Testimone_5 dell'appellato e marito di quest'ultima).
Detti testimoni hanno infatti confermato di aver accompagnato l'odierno appellato a Gualdo, che dei terreni si sono occupati dapprima tale e Per_4 poi e (la teste che erano intercorsi contatti con il Persona_5 CP_1
per la vendita del terreno nonché di aver predisposto, insieme ai Parte_1 familiari, un cartello per la vendita del fondo (circostanza confermata dal teste
); entrambi i testimoni hanno altresì riferito in merito alle iniziative Per_2 poste in essere nei confronti del al fine di allontanarlo definitivamente Parte_1 dal fondo (verbalmente, richiesta di intervento dei Carabinieri e presentazione della querela da parte di , in data 2.9.2017 per “invasione di CP_1 terreni”).
In ordine a tali deposizioni si osserva, in primo luogo, che i rapporti esistenti tra il e detti testimoni non rappresentano un elemento sufficiente per CP_1 mettere in dubbio l'attendibilità degli stessi, in mancanza di altri concreti elementi dai quali poter desumere che essi abbiano riferito circostanze non vere.
Infatti, come precisato dalla Suprema Corte (tra le altre, Cass. civ. n.
25358/2015) non sussiste “alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti”.
In secondo luogo va rilevato che, a differenza di quanto osservato dall'appellante, non si tratta di dichiarazioni de relato, atteso che, dal contenuto delle deposizioni, si evince che i testimoni ed erano a conoscenza CP_1 Per_2 diretta delle circostanze riferite, sopra indicate (per aver accompagnato personalmente l'appellato a Gualdo – entrambi - o per aver partecipato a pagina 10 di 12 determinate attività, finalizzate alla vendita e all'allontanamento del Parte_1 dal terreno - la - o per aver chiamato i Carabinieri – l' ). CP_1 Per_2
Il testimone ha, invece, riferito di non essere a conoscenza diretta dei Per_2 contatti intercorsi tra e la figlia di (capitolo n.8) CP_1 Parte_1
e di aver saputo dal suocero che il non era interessato all'acquisto, Parte_1 perché aveva già tantissime terre, ma tali dichiarazioni non sono state tenute in considerazione ai fini della decisione, così come non sono state valutate le risposte fornite dai due testimoni al capitolo n. 11 (“vero che in pendenza di trattative per l'acquisto del o in alternativa per la stipula di un contratto di fondo rustico, il si rifiutava di procedere sia all'acquisto, affermando di non Parte_1 disporre di liquidità per la compravendita, sia alla stipula di un contratto di affitto di fondo rustico”), proprio perché irrilevanti, avendo essi dichiarato di non essere a conoscenza diretta delle circostanze.
4.) Per le considerazioni svolte che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti (compresa quella relativa alla dedotta incapacità a testimoniare del teste e alla inattendibilità del Tes_4 medesimo), si ritiene che gli elementi di prova evidenziati dall'appellante non siano decisivi per pervenire all'accoglimento della domanda dal medesimo ribadita in questa sede;
l'impugnazione va quindi respinta, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta
(escludendo quindi la fase di trattazione ed istruttoria, in mancanza della relativa attività processuale, e considerando che non risultano depositati gli scritti difensivi finali da parte dell'appellato).
6) Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
La Corte di Appello, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, respinge l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Macerata n.284/2022 pubblicata il 18.3.2022; condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 2.000,00, oltre spese generali al 15%,
CAP e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, in data 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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