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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore GUARASCIO DOMENICO, Giudice NANIA LUCA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 529/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Email_2elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Email_3elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 03077202400000271000 IRES-ALTRO 2010 - PRESA IN CARICO n. 03077202400000271000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: /// Resistente: ///
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
La C. G. T. di I grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e dell'art. 36 D.
Ricorrente_1Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse della società “ SRL” avverso l'avviso di presa in carico, in epigrafe indicato, emesso ex art. 29, co. 1 lett. b) del D. L. 78/2010
e nel quale è richiamato l'avviso di accertamento TDY03T300165/2014 - IRES ed IRAP per l'anno 2010 – è fondato.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché atto non impugnabile.
La C. G. T. richiama sul punto quanto di recente precisato dalla Corte Suprema di Cassazione
(cfr. Cassazione civile sez. trib. ord. 12/03/2025, n.6589) secondo cui “L'art. 8, comma 12, D.L. n. 16/2012 conv. con L. n. 44/2012, ha introdotto l'informativa di avvenuta presa in carico da parte dell'agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all'accertamento notificato;
tale disposizione ha previsto che l'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto presupposto, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Né l'intimazione di pagamento, né altri comandi sono contenuti dall'avviso di presa in carico, che si limita ad informare il contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'Ufficio preposto all'accertamento della pretesa tributaria a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato.
Secondo questa Corte, l'avviso di presa in carico va compreso fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale, cioè privi di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario (Cass. n. 21254 del 2023, par. 1).
Quanto alla sua impugnabilità, tra la soluzione negativa, che fa leva sul fatto che l'avviso di presa in carico non è ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n.
546/1992, e quella opposta, secondo cui l'avviso dovrebbe essere ritenuto impugnabile perché tale provvedimento non avrebbe solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, e potrebbe dunque essere paragonato sul piano sostanziale a una intimazione di pagamento, questa Corte ha optato per la tesi intermedia l'atto sarebbe impugnabile non in sé, ma solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri.
Nel caso sottoposto all'esame della C. G. T. adìta risulta che la società ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata del pagamento del credito tributario, domanda accolta dall'AdER nell'anno 2019.
La società contribuente ha depositato (avendo l'Agenzia delle Entrate contestato anche l'effettivo pagamento delle somme relative al credito tributario ammesso alla predetta definizione) la copia di tutti i versamenti eseguiti in esecuzione del piano di pagamento indicato nella definizione agevolata emesso dall'AdER. Detta documentazione non è stata contestata dall'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, l'avviso di presa in carico è atto immediatamente impugnabile, avendo la società contribuente interesse ad impedire l'ulteriore prosieguo della riscossione poiché aveva già estinto il debito tributario.
All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento dell'atto impugnato, ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
Sulle spese.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore complessivo della controversia (euro 43.101,37) ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato;
2) condanna l'Agenzia delle Entrate e l'AdER, ciascuna in persona del legale rappresentante, al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in euro 120,00# per spese documentate e in euro 2.000,00# per compensi professionali in favore di ciascun difensore, oltre rimborso spese generali del 12,50%, IVA e CNDCEC come per Legge, distratte ex art. 93 cpc in favore degli stessi per espressa anticipazione.
Catanzaro, 12.1.2026.
Il Presidente est.
Dott. Michele Sessa
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore GUARASCIO DOMENICO, Giudice NANIA LUCA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 529/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Email_2elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Email_3elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 03077202400000271000 IRES-ALTRO 2010 - PRESA IN CARICO n. 03077202400000271000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: /// Resistente: ///
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
La C. G. T. di I grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e dell'art. 36 D.
Ricorrente_1Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse della società “ SRL” avverso l'avviso di presa in carico, in epigrafe indicato, emesso ex art. 29, co. 1 lett. b) del D. L. 78/2010
e nel quale è richiamato l'avviso di accertamento TDY03T300165/2014 - IRES ed IRAP per l'anno 2010 – è fondato.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché atto non impugnabile.
La C. G. T. richiama sul punto quanto di recente precisato dalla Corte Suprema di Cassazione
(cfr. Cassazione civile sez. trib. ord. 12/03/2025, n.6589) secondo cui “L'art. 8, comma 12, D.L. n. 16/2012 conv. con L. n. 44/2012, ha introdotto l'informativa di avvenuta presa in carico da parte dell'agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all'accertamento notificato;
tale disposizione ha previsto che l'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto presupposto, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Né l'intimazione di pagamento, né altri comandi sono contenuti dall'avviso di presa in carico, che si limita ad informare il contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'Ufficio preposto all'accertamento della pretesa tributaria a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato.
Secondo questa Corte, l'avviso di presa in carico va compreso fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale, cioè privi di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario (Cass. n. 21254 del 2023, par. 1).
Quanto alla sua impugnabilità, tra la soluzione negativa, che fa leva sul fatto che l'avviso di presa in carico non è ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n.
546/1992, e quella opposta, secondo cui l'avviso dovrebbe essere ritenuto impugnabile perché tale provvedimento non avrebbe solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, e potrebbe dunque essere paragonato sul piano sostanziale a una intimazione di pagamento, questa Corte ha optato per la tesi intermedia l'atto sarebbe impugnabile non in sé, ma solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri.
Nel caso sottoposto all'esame della C. G. T. adìta risulta che la società ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata del pagamento del credito tributario, domanda accolta dall'AdER nell'anno 2019.
La società contribuente ha depositato (avendo l'Agenzia delle Entrate contestato anche l'effettivo pagamento delle somme relative al credito tributario ammesso alla predetta definizione) la copia di tutti i versamenti eseguiti in esecuzione del piano di pagamento indicato nella definizione agevolata emesso dall'AdER. Detta documentazione non è stata contestata dall'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, l'avviso di presa in carico è atto immediatamente impugnabile, avendo la società contribuente interesse ad impedire l'ulteriore prosieguo della riscossione poiché aveva già estinto il debito tributario.
All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento dell'atto impugnato, ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
Sulle spese.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore complessivo della controversia (euro 43.101,37) ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato;
2) condanna l'Agenzia delle Entrate e l'AdER, ciascuna in persona del legale rappresentante, al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in euro 120,00# per spese documentate e in euro 2.000,00# per compensi professionali in favore di ciascun difensore, oltre rimborso spese generali del 12,50%, IVA e CNDCEC come per Legge, distratte ex art. 93 cpc in favore degli stessi per espressa anticipazione.
Catanzaro, 12.1.2026.
Il Presidente est.
Dott. Michele Sessa