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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5378 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 10/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 25.9.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Valentina Paglia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel primo grado di giudizio
APPELLANTE
E
, c.f. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Allocca, giusta procura generale per atto notaio di Cotrone del 20.3.2013, rep. n. 69433, racc. n. 43784 Persona_1
APPELLATA
pagina 1 di 12 NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' e la , deducendo che: Parte_1 Controparte_3 CP_1
- a fronte di prestazioni di riabilitazione estensiva in regime semiresidenziale e non residenziale, rese nel dicembre 2012, in favore degli utenti facenti capo al bacino territoriale della suddetta aveva maturato un credito di € 105.708,38 CP_3 contabilizzato mediante l'emissione della fattura n. 1 del 4.1.2013;
- la fattura era stata liquidata per la minor somma di € 80.039,75, in quanto l'azienda sanitaria aveva ritenuto che la disponibilità residua rispetto al budget assegnato non consentisse di procedere alla liquidazione totale della fattura;
- inoltre, a fronte dell'importo fatturato di € 119.459,56, contabilizzato mediante l'emissione della fattura n. 1 del 3.1.2014, per le prestazioni rese nel dicembre del
2013, la aveva liquidato il minor importo di € 111.732,42, rientrante Controparte_2 nel budget individuale per l'anno 2013;
- tuttavia, il cosiddetto extra-budget muoveva da un tetto tutt'altro che definitivo, in quanto lo stesso ente regionale prevedeva una verifica a consuntivo;
- i tetti di spesa indicati negli accordi ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 non potevano considerarsi né definitivi, né perentori;
- infatti, l'accordo era stato siglato da struttura non accreditata in via definitiva e, inoltre, non prevedeva la cosiddetta regressione tariffaria cui fare riferimento in caso di produzione resa al di fuori del budget attribuito;
- la dedotta invalicabilità del tetto di spesa non trovava alcun riscontro, anzi era contraria al disposto di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, ove era espressamente previsto che l'ente regionale individuasse i “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura”;
- in ogni caso, la tutela del diritto alla salute non poteva essere sacrificata o compromessa dalla discrezionalità amministrativa;
pagina 2 di 12 - la P.A. si era comunque avvantaggiata dell'utilità delle prestazioni rese in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale, con risparmio delle risorse che avrebbe dovuto impiegare per assicurare le stesse prestazioni erogate da , sicché era Parte_1 comunque tenuta al pagamento di un'indennità pari ai costi sostenuti dalla struttura, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- in virtù di quanto previsto dall'art. 1 comma 10 d.l. 324/1993 convertito nella l. n.
423/1993, la doveva ritenersi debitore inadempiente e soggetto CP_1 destinatario dei pignoramenti.
Chiedeva, pertanto, di condannare le convenute, in solido, ovvero ciascuna per quanto di propria competenza, al pagamento, dell'importo complessivo di € 33.397,77, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 anche sui ritardati pagamenti, o, in via subordinata, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno anche sui ritardati pagamenti;
ancora in via subordinata, condannare le convenute, in solido, ovvero ciascuna per quanto di propria competenza, al pagamento, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., dell'importo complessivo di € 33.397,77, o di quello pari ai costi sostenuti dalla struttura sanitaria per le prestazioni oggetto di causa, o della maggiore o minor somma risultante all'esito dell'istruttoria; il tutto oltre interessi moratori, o legali anche sui ritardati pagamenti, e anatocistici;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
***
Dichiarata la contumacia delle convenute, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11254/2019,
R.G. n. 15937/2016, pubblicata il 29.5.2019, rigettava le domande proposte da parte attrice.
Il giudice, ritenuto pacifico che le prestazioni oggetto di causa fossero state erogate, negli anni 2012 e 2013, oltre i tetti di spesa fissati per ciascun anno negli accordi ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92, premetteva che ‹‹…la fissazione dei tetti di spesa costituisce oggetto di un atto autoritativo di esclusiva competenza regionale e rappresenta un preciso e ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica (Cons. Stato
31.1.2003 n. 499). Non può quindi in alcun modo condividersi la tesi di parte attrice che svincola il rimborso dovuto dal limite di spesa fissato, atteso che la fissazione di tetti di spesa - definiti budget per le strutture accreditate - è un atto indispensabile che individua la misura delle prestazioni sanitarie acquistabili e quindi erogabili dal servizio sanitario nazionale››.
Quindi, dopo aver richiamato la normativa applicabile in materia (in particolare, il d.lgs.
502/1992 e, con specifico riferimento alla , la L.R. n. 4/2003), così motivava: CP_1
‹‹L'excursus sin qui compiuto consente di pervenire alla conclusione per cui la legittimazione di una struttura privata ad operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico, può allo stato presupporre o un pagina 3 di 12 accreditamento provvisorio, basato sul riconoscimento legislativo delle convenzioni stipulate in attuazione della legge n. 833/1978, ovvero la stipulazione dei nuovi accordi previo accreditamento istituzionale.
Premesso che, nelle ipotesi di accordi ex art.
8-quinquies del D.lgs n. 502/1992 ed ex art. 18 della L.R. n.
4/2003, il limite preventivo del finanziamento massimo assegnato è addirittura testualmente previsto, si osserva, quanto alle ipotesi di accreditamento provvisorio ex art. 6, comma 6, della legge n. 794/1994, che tale limite deriva dalle modifiche che sono state apportate al D.lgs n. 502/1992, dal D.lgs n. 229/1999, con specifico riferimento alla contestuale individuazione dei livelli di assistenza e dell'entità delle risorse finanziarie.
Ed è infatti sulla base e nell'ambito di tali parametri limite che opera il sistema di remunerazione a prestazione correlato alle tariffe, la cui accettazione da parte delle strutture private è stata posta dal legislatore nazionale del
1994, e per conseguenza, atteso il rinvio, da quello regionale del 2003, quale condicio sine qua non per operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico.
In sostanza, in entrambi i casi, la legittimazione della struttura privata ad operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico, secondo un paradigma che viene ricondotto all'istituto della concessione (cfr. Cass,
S.U., sent. n. 16385 del 27.7.2011; Cass., 3^ sez., sent. n. 1740 del 25.1.2011), trova un insuperabile limite normativo nell'esistenza di un sistema di remunerazione ancorato a tariffe predeterminate con riferimento ad un tetto di spesa, il quale nell'attuale sistema, quale appena tratteggiato, è indefettibile, anche a prescindere dalla sua concreta e specifica quantificazione annua, ed anche a prescindere dal concreto e specifico sistema di tariffazione ad esso di volta in volta correlato.
Tale essendo il sistema, appare strutturalmente inconfigurabile una pretesa economica, comunque qualificata, che si sostanzi nel porre a carico del servizio sanitario pubblico prestazioni sanitarie erogate dalla struttura privata in difetto dei presupposti (rispetto dei limiti di spesa) che la legittimino ad operare per suo conto.
Non è infatti configurabile un diritto di fonte contrattuale, perché il rispetto del limite di spesa è parte integrante dell'accordo, onde manca ab origine l'azione contrattuale per difetto del titolo posto a suo fondamento.
Né tale conclusione è destinata a mutare a causa del dedotto carattere necessitato delle prestazioni rese dalla struttura accreditata, che ha affermato di non avere avuto la possibilità di rifiutare l'effettuazione delle prestazioni di cui chiede il pagamento, essendo esse connesse ad altre già rese nei limiti dei tetti di spesa indicati.
Ciò posto, in ogni caso, deve ritenersi che il budget assegnato annualmente alla struttura, comunicato preventivamente proprio allo scopo di consentire alla singola struttura la programmazione delle spese rimborsabili, consente a quest'ultima di riservare una quota fissa per l'erogazione di prestazioni considerate necessitate, dato che l'incidenza percentuale di tale casistica è normalmente, a grandi linee, facilmente preventivabile.
Deve essere quindi rigettata la domanda proposta da parte attrice in via principale.
Va poi esclusa la sussistenza di un vero e proprio obbligo della di remunerare (e/o fissare i criteri per CP_1 remunerare) le prestazioni erogate oltre i tetti di spesa fissati. Si tratta al contrario di un potere della Regione connotato da ampia discrezionalità in coerenza con gli ampi poteri programmatori e di indirizzo attribuiti alla
Regione dalla normativa sopra esposta.››.
Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata, dopo aver illustrato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, affermava quanto segue:
pagina 4 di 12 ‹‹Si è già detto che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa comunque fissato dall'amministrazione in ragione di atti di programmazione preventiva con la conseguenza che, con riferimento alle prestazioni rese oltre tale tetto (e quindi al di fuori di qualsivoglia accordo contrattuale), e proprio tenendosi doverosamente conto dei condivisibili insegnamenti delle Sezioni unite civili della Corte di legittimità, non potrà mai ritenersi sussistente il requisito dell'arricchimento per l'Amministrazione sanitaria.
Infatti, tale arricchimento - pur inteso come arricchimento del servizio sanitario nazionale per l'effettuazione di prestazioni utili al perseguimento degli obiettivi pubblici di tutela della salute collettiva - appare implicitamente escluso nel momento in cui l'ente regionale fissa preventivamente il tetto di spesa, con ciò evidenziando a priori di non aver interesse alcuno alle prestazioni erogate al di sopra del tetto.
Ed invero, nella determinazione del concetto di arricchimento di una pubblica amministrazione, deve tenersi conto del fatto che esso, proprio per il carattere pubblico degli obiettivi che tale ente è chiamato a perseguire, coincide con l'idoneità della prestazione a consentire allo stesso la realizzazione degli stessi.
Coerentemente a tali principi, con la fissazione del limite massimo della spesa sanitaria l'amministrazione regionale ha discrezionalmente operato un bilanciamento di interessi contrapposti, ritenendo che, al di sopra del limite di spesa fissato, prevalga l'interesse collettivo al controllo della spesa pubblica piuttosto che l'interesse del singolo assistito ad usufruire della prestazione sanitaria in regime di accreditamento con il SSR.
In definitiva, la determinazione di un limite di spesa da parte dell'amministrazione può essere qualificata come un esplicito “rifiuto dell'arricchimento” che, secondo la citata pronuncia n. 10798 del 26/05/2015, determina l'esclusione della tutela offerta dall'art. 2041 c.c.
Ne consegue il rigetto della domanda ex art. 2041, c.c. proposta da parte attrice››.
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Ha proposto appello , articolando tre motivi e chiedendo alla Corte, in riforma della Parte_1 sentenza, di accogliere le conclusioni già formulate in primo grado;
in via istruttoria, ha chiesto disporsi c.t.u. medica diretta ad accertare se l'eventuale interruzione dei trattamenti terapeutici potesse pregiudicare l'efficacia terapeutica del trattamento stesso.
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Si è costituita in giudizio, in data 8.2.2021, la , la quale ha eccepito il difetto di CP_1 legittimazione passiva e ha chiesto di respingere tutte le domande attoree, con conferma della sentenza impugnata.
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Con ordinanza del 19.2.2021, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo alcuni rinvii d'ufficio e dopo un differimento su istanza del procuratore di parte appellante, con decreto del 21/24.2.2025 è stata confermata la già fissata udienza del pagina 5 di 12 20.3.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali (tempestivamente depositate dalla sola ). Parte_1
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All'udienza del 20.3.2025 la causa è stata rinviata per consentire all'appellante di depositare l'avviso di ricevimento della notifica effettuata nei confronti della . Controparte_2
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Successivamente, non avendo la parte rinvenuto l'avviso, è stata disposta la rinnovazione Contr della notifica dell'atto di appello nei confronti della e la causa è stata rinviata all'udienza del 25.9.2025.
*** Contr La notifica alla è stata regolarmente effettuata il 22.4.2025, come da pec depositata in pari data.
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All'odierna udienza, è stata dichiarata la contumacia della suddetta appellata e i procuratori delle parti hanno concluso e discusso oralmente la causa, come da verbale.
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Prima di affrontare il merito dell'appello, va premesso, quanto all'eccezione di “difetto di legittimazione passiva” sollevata dalla , che le contestazioni, da parte del convenuto, CP_1 della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia, o tardiva costituzione, assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di atti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. n. 3765/2021; Cass. S.U. n.
2951/2016).
Ciò detto, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 705/2024; Cass. n. 13333/2015),
l'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/93 disciplina la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti (farmacie, medici specialisti, strutture private) che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la;
questi soggetti sono creditori dell'ente incaricato del CP_1 pagamento, da intendere come ente finanziatore delle Aziende sanitarie e dunque coincidente con la , sulla quale grava la legittimazione passiva;
in base alla CP_1 legislazione nazionale e regionale il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie nella regione coincide con l'ente regionale “incaricato del pagamento” e finanziatore, CP_1
pagina 6 di 12 senza che sia necessaria la dimostrazione di una delibera di giunta, discendendo dalla legislazione l'obbligo anzidetto (Cass. n. 705/2024; cfr. anche Cass. n. 21851/2023).
Alla luce di siffatto insegnamento, l'eccezione della , seppur ammissibile in CP_1 questo grado di giudizio, deve essere rigettata in quanto infondata.
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Orbene, il primo motivo di gravame denuncia ‹‹VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 E 115 C.P.C.
NONCHÉ DELL'ART.2697, II COMMA C.C.››.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente considerato come pacifico l'intervenuto superamento del budget annuale assegnato alla struttura, circostanza che, costituendo un fatto estintivo o impeditivo della pretesa creditoria azionata, avrebbe dovuto essere introdotta nel thema decidendum su allegazione delle parti convenute e formare oggetto del thema probandum con onere probatorio a carico delle parti convenute stesse (nel caso di specie rimaste contumaci); nella citazione si era dato semplicemente atto Cont dei motivi per i quali la veva rifiutato il pagamento, senza riconoscere la fondatezza dei detti motivi, come anche ribadito nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; le restanti argomentazioni erano state sviluppate per mero tuziorismo, nell'eventualità di una costituzione tardiva.
***
Il motivo è infondato.
Ritiene la Corte che del tutto correttamente il Tribunale abbia considerato pacifico il superamento del budget.
In primo luogo, diversamente opinando, non si comprenderebbero appieno né le diffuse allegazioni di provvisorietà e non invalicabilità dei tetti di spesa esposte con l'atto di citazione, né la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, la quale presuppone logicamente lo svolgimento di prestazioni sanitarie rese sine titulo, e quindi ulteriori rispetto al budget prestabilito.
In secondo luogo, è la stessa parte attrice, oggi appellante, che in citazione richiama l'esistenza di un tetto di spesa (pag. 4 e ss.) e ritiene implicitamente che la controversia abbia ad oggetto prestazioni rese extra budget.
L'intero impianto allegatorio, infatti, muove da tale circostanza per illustrare che la pretesa era comunque fondata alla luce delle deduzioni formulate, che non miravano certo a contestare Contr l'avvenuto superamento del tetto di spesa opposto dalla per rifiutare il pagamento.
pagina 7 di 12 Inoltre, se è vero che tale superamento non è fatto costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata (tra le tante, Cass. n. 10182/2021; Cass.
n. 17437/2016), è anche vero che lo stesso emerge documentalmente dai Decreti del
Commissario ad acta (DCA sub all. 3 e 6), che indicano i budgets annuali, e dalle richieste di emissione di nota di credito sulle suddette fatture (all. 2 e 5), che quei decreti richiamano e che non sono state contestate con specifico riguardo al quantum, non avendo parte attrice mai dedotto che in realtà si trattava di prestazioni intra budget.
Il giudice ha pertanto deciso, come era suo dovere, sulla base delle allegazioni di parte e delle prove documentali in atti, a nulla rilevando, a fronte di quanto sopra, che le convenute fossero rimaste contumaci.
Ne discende che la doglianza deve essere respinta, non essendo il Tribunale incorso nel denunciato vizio.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 502/1992,
SEGNATAMENTE DELL'ART. 8 QUINQUIES. VIOLAZIONE DELL'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe disatteso il significato e la portata dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92 sostenendo l'invalicabilità del tetto di spesa;
la giurisprudenza amministrativa, infatti, aveva individuato significative deroghe a questo principio al fine di salvaguardare il diritto alla salute del cittadino utente;
il comportamento di era Parte_1 giustificato proprio dall'esigenza di salvaguardare l'efficacia terapeutica dei trattamenti erogati;
inoltre, il Tribunale aveva stabilito che avrebbe dovuto programmare le Parte_1 proprie prestazioni in modo da non comportare il superamento del budget annuale, omettendo però di considerare che le prestazioni per cui è causa erano state rese nel mese di dicembre 2012 a favore di pazienti presi in carico precedentemente, dietro approvazione Contr della e che il relativo piano terapeutico non poteva essere interrotto senza pregiudicare l'efficacia del trattamento stesso;
il giudice, fra l'altro, non avrebbe neanche considerato che l'accordo ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92 non conteneva la previsione della regressione tariffaria cui fare riferimento nel caso di produzione resa al di fuori del budget attribuito, così come espressamente previsto e richiesto ex lege.
***
Il motivo è infondato.
Deve rilevarsi (così Cass. n. 27608/2019) che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo pagina 8 di 12 ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili;
alcuni stringenti indirizzi normativi hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzata al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolata dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema;
si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico;
occorre d'altro canto considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici;
dato il carattere recessivo degli atti concordati e convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
nel senso che esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie Contr provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell' di acquistare e pagare le prestazioni suddette.
In sostanza, la struttura accreditata vanta un credito alla remunerazione delle prestazioni erogate, benché extra budget, ma solo in astratto;
in concreto, infatti, la remunerazione risulta inesigibile, con conseguente corretta declaratoria di non antigiuridicità della condotta della Contr
stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli Contr accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la e la non avrebbero potuto sottrarsi. CP_1
Il diritto alla salute nel nostro ordinamento è un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel pagina 9 di 12 diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (cfr. Corte cost., n. 509/2000).
Tra la e la struttura privata si instaura un rapporto di pubblico servizio di cui CP_1 quest'ultima diviene concessionaria (Cass. n. 31029/2019) e la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate (Cass. n. 26334/2021), salvaguardando in tal modo la propria posizione di imprenditore e orientando concretamente le proprie scelte alla luce del regime dei tetti di spesa.
In base all'accordo la struttura deve obbligatoriamente programmare le proprie prestazioni in modo da non comportare il superamento del budget annuale, e, quindi, valutare, al momento dell'accettazione del paziente, il budget necessario per lo svolgimento del piano terapeutico.
Ne discende che il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda proposta in via principale da sul presupposto della invalicabilità dei limiti di spesa, essendo inconferente (per i Parte_1 motivi suesposti) il richiamo a pronunce, quali quella del Tar Lazio n. 5797/2014, relativa, tra l'altro, al diverso caso di prestazioni salvavita.
Da ultimo, si osserva che difetta la legittimazione dell'appellante ad invocare il diritto alla salute altrui (vale a dire il diritto alla salute dei pazienti), la cui lesione poi deriverebbe dall'assenza di prestazioni sanitarie che, invece, ben potrebbero essere fornite da soggetti terzi, diversi dall'appellante.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART.
2041 C.C.››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del presupposto dell'utilitas in capo alla P.A. soltanto sulla base del fatto che la stessa aveva provveduto alla fissazione di un tetto massimo di spesa, senza valutare che nel caso di specie era stata resa attività di natura riabilitativa rispetto a pazienti già presi in carico e per i quali, quindi, l'eventuale interruzione della prestazione avrebbe gravemente pregiudicato il buon esito dei trattamenti terapeutici;
peraltro, la ricorrenza del presupposto dell'utilitas non poteva ritenersi esclusa dalla fissazione di un budget, come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19572/2007. pagina 10 di 12 ***
Anche questo motivo è infondato, avendo il Tribunale correttamente ritenuto che la determinazione di un limite di spesa possa essere qualificata come un esplicito rifiuto dell'arricchimento.
Consolidato è l'orientamento secondo cui in tema di prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. n. 25514 del 24/09/2024).
A tale orientamento si è uniformato il primo giudice laddove ha richiamato la pronuncia delle
Sezioni Unite 26 maggio 2015, n. 10798, le quali, innovando rispetto al passato, hanno stabilito che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ai sensi dell'art. 2041
c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo quest'ultimo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto.
Alla luce di questa pronuncia emerge, dunque, la possibilità che acquisti rilevanza il carattere non voluto o inconsapevole di tale arricchimento a favore dell'ente pubblico.
A siffatta impostazione hanno dato seguito le successive pronunce di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 26334/2021; Cass. n. 13884/2020; n. 27608/2019).
Pertanto, deve escludersi che il superamento dei tetti di spesa imposti a carico delle case di cura accreditate possa legittimare queste ultime ad agire ai sensi dell'art. 2041 c.c. per ottenere la differenza, anche in considerazione del fatto che, se così non fosse, l'intero sistema dei tetti di spesa ne verrebbe vanificato, potendo la parte privata ottenere attraverso uno strumento giuridico diverso esattamente quello che la legge non intende riconoscerle
(ancora Cass. n. 26334/2021).
Quanto alla doglianza secondo cui l'eventuale interruzione della prestazione avrebbe gravemente pregiudicato il buon esito dei trattamenti terapeutici in favore di pazienti già presi in carico, si rinvia alle considerazioni già svolte in ordine alla necessità, per la struttura, di programmare le proprie prestazioni in modo da non comportare il superamento del tetto annuale, da valutarsi al momento dell'accettazione del paziente, fermo restando il sopra pagina 11 di 12 segnalato difetto di legittimazione a far valere la ipotetica lesione del diritto alla salute dei pazienti.
*** In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza, in quanto corretta e immune da vizi, deve essere confermata.
*** L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alla le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori CP_1 medi dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
Nulla va disposto per le spese nei confronti della , stante la contumacia della Controparte_2 stessa.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 11254/2019, R.G. n. 15937/2016, pubblicata il 29.5.2019, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore della , delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) nulla per le spese nei confronti della;
Controparte_2
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 10/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 25.9.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Valentina Paglia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel primo grado di giudizio
APPELLANTE
E
, c.f. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Allocca, giusta procura generale per atto notaio di Cotrone del 20.3.2013, rep. n. 69433, racc. n. 43784 Persona_1
APPELLATA
pagina 1 di 12 NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' e la , deducendo che: Parte_1 Controparte_3 CP_1
- a fronte di prestazioni di riabilitazione estensiva in regime semiresidenziale e non residenziale, rese nel dicembre 2012, in favore degli utenti facenti capo al bacino territoriale della suddetta aveva maturato un credito di € 105.708,38 CP_3 contabilizzato mediante l'emissione della fattura n. 1 del 4.1.2013;
- la fattura era stata liquidata per la minor somma di € 80.039,75, in quanto l'azienda sanitaria aveva ritenuto che la disponibilità residua rispetto al budget assegnato non consentisse di procedere alla liquidazione totale della fattura;
- inoltre, a fronte dell'importo fatturato di € 119.459,56, contabilizzato mediante l'emissione della fattura n. 1 del 3.1.2014, per le prestazioni rese nel dicembre del
2013, la aveva liquidato il minor importo di € 111.732,42, rientrante Controparte_2 nel budget individuale per l'anno 2013;
- tuttavia, il cosiddetto extra-budget muoveva da un tetto tutt'altro che definitivo, in quanto lo stesso ente regionale prevedeva una verifica a consuntivo;
- i tetti di spesa indicati negli accordi ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 non potevano considerarsi né definitivi, né perentori;
- infatti, l'accordo era stato siglato da struttura non accreditata in via definitiva e, inoltre, non prevedeva la cosiddetta regressione tariffaria cui fare riferimento in caso di produzione resa al di fuori del budget attribuito;
- la dedotta invalicabilità del tetto di spesa non trovava alcun riscontro, anzi era contraria al disposto di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, ove era espressamente previsto che l'ente regionale individuasse i “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura”;
- in ogni caso, la tutela del diritto alla salute non poteva essere sacrificata o compromessa dalla discrezionalità amministrativa;
pagina 2 di 12 - la P.A. si era comunque avvantaggiata dell'utilità delle prestazioni rese in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale, con risparmio delle risorse che avrebbe dovuto impiegare per assicurare le stesse prestazioni erogate da , sicché era Parte_1 comunque tenuta al pagamento di un'indennità pari ai costi sostenuti dalla struttura, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- in virtù di quanto previsto dall'art. 1 comma 10 d.l. 324/1993 convertito nella l. n.
423/1993, la doveva ritenersi debitore inadempiente e soggetto CP_1 destinatario dei pignoramenti.
Chiedeva, pertanto, di condannare le convenute, in solido, ovvero ciascuna per quanto di propria competenza, al pagamento, dell'importo complessivo di € 33.397,77, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 anche sui ritardati pagamenti, o, in via subordinata, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno anche sui ritardati pagamenti;
ancora in via subordinata, condannare le convenute, in solido, ovvero ciascuna per quanto di propria competenza, al pagamento, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., dell'importo complessivo di € 33.397,77, o di quello pari ai costi sostenuti dalla struttura sanitaria per le prestazioni oggetto di causa, o della maggiore o minor somma risultante all'esito dell'istruttoria; il tutto oltre interessi moratori, o legali anche sui ritardati pagamenti, e anatocistici;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
***
Dichiarata la contumacia delle convenute, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11254/2019,
R.G. n. 15937/2016, pubblicata il 29.5.2019, rigettava le domande proposte da parte attrice.
Il giudice, ritenuto pacifico che le prestazioni oggetto di causa fossero state erogate, negli anni 2012 e 2013, oltre i tetti di spesa fissati per ciascun anno negli accordi ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92, premetteva che ‹‹…la fissazione dei tetti di spesa costituisce oggetto di un atto autoritativo di esclusiva competenza regionale e rappresenta un preciso e ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica (Cons. Stato
31.1.2003 n. 499). Non può quindi in alcun modo condividersi la tesi di parte attrice che svincola il rimborso dovuto dal limite di spesa fissato, atteso che la fissazione di tetti di spesa - definiti budget per le strutture accreditate - è un atto indispensabile che individua la misura delle prestazioni sanitarie acquistabili e quindi erogabili dal servizio sanitario nazionale››.
Quindi, dopo aver richiamato la normativa applicabile in materia (in particolare, il d.lgs.
502/1992 e, con specifico riferimento alla , la L.R. n. 4/2003), così motivava: CP_1
‹‹L'excursus sin qui compiuto consente di pervenire alla conclusione per cui la legittimazione di una struttura privata ad operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico, può allo stato presupporre o un pagina 3 di 12 accreditamento provvisorio, basato sul riconoscimento legislativo delle convenzioni stipulate in attuazione della legge n. 833/1978, ovvero la stipulazione dei nuovi accordi previo accreditamento istituzionale.
Premesso che, nelle ipotesi di accordi ex art.
8-quinquies del D.lgs n. 502/1992 ed ex art. 18 della L.R. n.
4/2003, il limite preventivo del finanziamento massimo assegnato è addirittura testualmente previsto, si osserva, quanto alle ipotesi di accreditamento provvisorio ex art. 6, comma 6, della legge n. 794/1994, che tale limite deriva dalle modifiche che sono state apportate al D.lgs n. 502/1992, dal D.lgs n. 229/1999, con specifico riferimento alla contestuale individuazione dei livelli di assistenza e dell'entità delle risorse finanziarie.
Ed è infatti sulla base e nell'ambito di tali parametri limite che opera il sistema di remunerazione a prestazione correlato alle tariffe, la cui accettazione da parte delle strutture private è stata posta dal legislatore nazionale del
1994, e per conseguenza, atteso il rinvio, da quello regionale del 2003, quale condicio sine qua non per operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico.
In sostanza, in entrambi i casi, la legittimazione della struttura privata ad operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico, secondo un paradigma che viene ricondotto all'istituto della concessione (cfr. Cass,
S.U., sent. n. 16385 del 27.7.2011; Cass., 3^ sez., sent. n. 1740 del 25.1.2011), trova un insuperabile limite normativo nell'esistenza di un sistema di remunerazione ancorato a tariffe predeterminate con riferimento ad un tetto di spesa, il quale nell'attuale sistema, quale appena tratteggiato, è indefettibile, anche a prescindere dalla sua concreta e specifica quantificazione annua, ed anche a prescindere dal concreto e specifico sistema di tariffazione ad esso di volta in volta correlato.
Tale essendo il sistema, appare strutturalmente inconfigurabile una pretesa economica, comunque qualificata, che si sostanzi nel porre a carico del servizio sanitario pubblico prestazioni sanitarie erogate dalla struttura privata in difetto dei presupposti (rispetto dei limiti di spesa) che la legittimino ad operare per suo conto.
Non è infatti configurabile un diritto di fonte contrattuale, perché il rispetto del limite di spesa è parte integrante dell'accordo, onde manca ab origine l'azione contrattuale per difetto del titolo posto a suo fondamento.
Né tale conclusione è destinata a mutare a causa del dedotto carattere necessitato delle prestazioni rese dalla struttura accreditata, che ha affermato di non avere avuto la possibilità di rifiutare l'effettuazione delle prestazioni di cui chiede il pagamento, essendo esse connesse ad altre già rese nei limiti dei tetti di spesa indicati.
Ciò posto, in ogni caso, deve ritenersi che il budget assegnato annualmente alla struttura, comunicato preventivamente proprio allo scopo di consentire alla singola struttura la programmazione delle spese rimborsabili, consente a quest'ultima di riservare una quota fissa per l'erogazione di prestazioni considerate necessitate, dato che l'incidenza percentuale di tale casistica è normalmente, a grandi linee, facilmente preventivabile.
Deve essere quindi rigettata la domanda proposta da parte attrice in via principale.
Va poi esclusa la sussistenza di un vero e proprio obbligo della di remunerare (e/o fissare i criteri per CP_1 remunerare) le prestazioni erogate oltre i tetti di spesa fissati. Si tratta al contrario di un potere della Regione connotato da ampia discrezionalità in coerenza con gli ampi poteri programmatori e di indirizzo attribuiti alla
Regione dalla normativa sopra esposta.››.
Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata, dopo aver illustrato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, affermava quanto segue:
pagina 4 di 12 ‹‹Si è già detto che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa comunque fissato dall'amministrazione in ragione di atti di programmazione preventiva con la conseguenza che, con riferimento alle prestazioni rese oltre tale tetto (e quindi al di fuori di qualsivoglia accordo contrattuale), e proprio tenendosi doverosamente conto dei condivisibili insegnamenti delle Sezioni unite civili della Corte di legittimità, non potrà mai ritenersi sussistente il requisito dell'arricchimento per l'Amministrazione sanitaria.
Infatti, tale arricchimento - pur inteso come arricchimento del servizio sanitario nazionale per l'effettuazione di prestazioni utili al perseguimento degli obiettivi pubblici di tutela della salute collettiva - appare implicitamente escluso nel momento in cui l'ente regionale fissa preventivamente il tetto di spesa, con ciò evidenziando a priori di non aver interesse alcuno alle prestazioni erogate al di sopra del tetto.
Ed invero, nella determinazione del concetto di arricchimento di una pubblica amministrazione, deve tenersi conto del fatto che esso, proprio per il carattere pubblico degli obiettivi che tale ente è chiamato a perseguire, coincide con l'idoneità della prestazione a consentire allo stesso la realizzazione degli stessi.
Coerentemente a tali principi, con la fissazione del limite massimo della spesa sanitaria l'amministrazione regionale ha discrezionalmente operato un bilanciamento di interessi contrapposti, ritenendo che, al di sopra del limite di spesa fissato, prevalga l'interesse collettivo al controllo della spesa pubblica piuttosto che l'interesse del singolo assistito ad usufruire della prestazione sanitaria in regime di accreditamento con il SSR.
In definitiva, la determinazione di un limite di spesa da parte dell'amministrazione può essere qualificata come un esplicito “rifiuto dell'arricchimento” che, secondo la citata pronuncia n. 10798 del 26/05/2015, determina l'esclusione della tutela offerta dall'art. 2041 c.c.
Ne consegue il rigetto della domanda ex art. 2041, c.c. proposta da parte attrice››.
***
Ha proposto appello , articolando tre motivi e chiedendo alla Corte, in riforma della Parte_1 sentenza, di accogliere le conclusioni già formulate in primo grado;
in via istruttoria, ha chiesto disporsi c.t.u. medica diretta ad accertare se l'eventuale interruzione dei trattamenti terapeutici potesse pregiudicare l'efficacia terapeutica del trattamento stesso.
***
Si è costituita in giudizio, in data 8.2.2021, la , la quale ha eccepito il difetto di CP_1 legittimazione passiva e ha chiesto di respingere tutte le domande attoree, con conferma della sentenza impugnata.
***
Con ordinanza del 19.2.2021, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo alcuni rinvii d'ufficio e dopo un differimento su istanza del procuratore di parte appellante, con decreto del 21/24.2.2025 è stata confermata la già fissata udienza del pagina 5 di 12 20.3.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali (tempestivamente depositate dalla sola ). Parte_1
***
All'udienza del 20.3.2025 la causa è stata rinviata per consentire all'appellante di depositare l'avviso di ricevimento della notifica effettuata nei confronti della . Controparte_2
***
Successivamente, non avendo la parte rinvenuto l'avviso, è stata disposta la rinnovazione Contr della notifica dell'atto di appello nei confronti della e la causa è stata rinviata all'udienza del 25.9.2025.
*** Contr La notifica alla è stata regolarmente effettuata il 22.4.2025, come da pec depositata in pari data.
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All'odierna udienza, è stata dichiarata la contumacia della suddetta appellata e i procuratori delle parti hanno concluso e discusso oralmente la causa, come da verbale.
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Prima di affrontare il merito dell'appello, va premesso, quanto all'eccezione di “difetto di legittimazione passiva” sollevata dalla , che le contestazioni, da parte del convenuto, CP_1 della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia, o tardiva costituzione, assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di atti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. n. 3765/2021; Cass. S.U. n.
2951/2016).
Ciò detto, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 705/2024; Cass. n. 13333/2015),
l'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/93 disciplina la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti (farmacie, medici specialisti, strutture private) che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la;
questi soggetti sono creditori dell'ente incaricato del CP_1 pagamento, da intendere come ente finanziatore delle Aziende sanitarie e dunque coincidente con la , sulla quale grava la legittimazione passiva;
in base alla CP_1 legislazione nazionale e regionale il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie nella regione coincide con l'ente regionale “incaricato del pagamento” e finanziatore, CP_1
pagina 6 di 12 senza che sia necessaria la dimostrazione di una delibera di giunta, discendendo dalla legislazione l'obbligo anzidetto (Cass. n. 705/2024; cfr. anche Cass. n. 21851/2023).
Alla luce di siffatto insegnamento, l'eccezione della , seppur ammissibile in CP_1 questo grado di giudizio, deve essere rigettata in quanto infondata.
***
Orbene, il primo motivo di gravame denuncia ‹‹VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 E 115 C.P.C.
NONCHÉ DELL'ART.2697, II COMMA C.C.››.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente considerato come pacifico l'intervenuto superamento del budget annuale assegnato alla struttura, circostanza che, costituendo un fatto estintivo o impeditivo della pretesa creditoria azionata, avrebbe dovuto essere introdotta nel thema decidendum su allegazione delle parti convenute e formare oggetto del thema probandum con onere probatorio a carico delle parti convenute stesse (nel caso di specie rimaste contumaci); nella citazione si era dato semplicemente atto Cont dei motivi per i quali la veva rifiutato il pagamento, senza riconoscere la fondatezza dei detti motivi, come anche ribadito nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; le restanti argomentazioni erano state sviluppate per mero tuziorismo, nell'eventualità di una costituzione tardiva.
***
Il motivo è infondato.
Ritiene la Corte che del tutto correttamente il Tribunale abbia considerato pacifico il superamento del budget.
In primo luogo, diversamente opinando, non si comprenderebbero appieno né le diffuse allegazioni di provvisorietà e non invalicabilità dei tetti di spesa esposte con l'atto di citazione, né la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, la quale presuppone logicamente lo svolgimento di prestazioni sanitarie rese sine titulo, e quindi ulteriori rispetto al budget prestabilito.
In secondo luogo, è la stessa parte attrice, oggi appellante, che in citazione richiama l'esistenza di un tetto di spesa (pag. 4 e ss.) e ritiene implicitamente che la controversia abbia ad oggetto prestazioni rese extra budget.
L'intero impianto allegatorio, infatti, muove da tale circostanza per illustrare che la pretesa era comunque fondata alla luce delle deduzioni formulate, che non miravano certo a contestare Contr l'avvenuto superamento del tetto di spesa opposto dalla per rifiutare il pagamento.
pagina 7 di 12 Inoltre, se è vero che tale superamento non è fatto costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata (tra le tante, Cass. n. 10182/2021; Cass.
n. 17437/2016), è anche vero che lo stesso emerge documentalmente dai Decreti del
Commissario ad acta (DCA sub all. 3 e 6), che indicano i budgets annuali, e dalle richieste di emissione di nota di credito sulle suddette fatture (all. 2 e 5), che quei decreti richiamano e che non sono state contestate con specifico riguardo al quantum, non avendo parte attrice mai dedotto che in realtà si trattava di prestazioni intra budget.
Il giudice ha pertanto deciso, come era suo dovere, sulla base delle allegazioni di parte e delle prove documentali in atti, a nulla rilevando, a fronte di quanto sopra, che le convenute fossero rimaste contumaci.
Ne discende che la doglianza deve essere respinta, non essendo il Tribunale incorso nel denunciato vizio.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 502/1992,
SEGNATAMENTE DELL'ART. 8 QUINQUIES. VIOLAZIONE DELL'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe disatteso il significato e la portata dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92 sostenendo l'invalicabilità del tetto di spesa;
la giurisprudenza amministrativa, infatti, aveva individuato significative deroghe a questo principio al fine di salvaguardare il diritto alla salute del cittadino utente;
il comportamento di era Parte_1 giustificato proprio dall'esigenza di salvaguardare l'efficacia terapeutica dei trattamenti erogati;
inoltre, il Tribunale aveva stabilito che avrebbe dovuto programmare le Parte_1 proprie prestazioni in modo da non comportare il superamento del budget annuale, omettendo però di considerare che le prestazioni per cui è causa erano state rese nel mese di dicembre 2012 a favore di pazienti presi in carico precedentemente, dietro approvazione Contr della e che il relativo piano terapeutico non poteva essere interrotto senza pregiudicare l'efficacia del trattamento stesso;
il giudice, fra l'altro, non avrebbe neanche considerato che l'accordo ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92 non conteneva la previsione della regressione tariffaria cui fare riferimento nel caso di produzione resa al di fuori del budget attribuito, così come espressamente previsto e richiesto ex lege.
***
Il motivo è infondato.
Deve rilevarsi (così Cass. n. 27608/2019) che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo pagina 8 di 12 ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili;
alcuni stringenti indirizzi normativi hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzata al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolata dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema;
si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico;
occorre d'altro canto considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici;
dato il carattere recessivo degli atti concordati e convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
nel senso che esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie Contr provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell' di acquistare e pagare le prestazioni suddette.
In sostanza, la struttura accreditata vanta un credito alla remunerazione delle prestazioni erogate, benché extra budget, ma solo in astratto;
in concreto, infatti, la remunerazione risulta inesigibile, con conseguente corretta declaratoria di non antigiuridicità della condotta della Contr
stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli Contr accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la e la non avrebbero potuto sottrarsi. CP_1
Il diritto alla salute nel nostro ordinamento è un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel pagina 9 di 12 diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (cfr. Corte cost., n. 509/2000).
Tra la e la struttura privata si instaura un rapporto di pubblico servizio di cui CP_1 quest'ultima diviene concessionaria (Cass. n. 31029/2019) e la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate (Cass. n. 26334/2021), salvaguardando in tal modo la propria posizione di imprenditore e orientando concretamente le proprie scelte alla luce del regime dei tetti di spesa.
In base all'accordo la struttura deve obbligatoriamente programmare le proprie prestazioni in modo da non comportare il superamento del budget annuale, e, quindi, valutare, al momento dell'accettazione del paziente, il budget necessario per lo svolgimento del piano terapeutico.
Ne discende che il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda proposta in via principale da sul presupposto della invalicabilità dei limiti di spesa, essendo inconferente (per i Parte_1 motivi suesposti) il richiamo a pronunce, quali quella del Tar Lazio n. 5797/2014, relativa, tra l'altro, al diverso caso di prestazioni salvavita.
Da ultimo, si osserva che difetta la legittimazione dell'appellante ad invocare il diritto alla salute altrui (vale a dire il diritto alla salute dei pazienti), la cui lesione poi deriverebbe dall'assenza di prestazioni sanitarie che, invece, ben potrebbero essere fornite da soggetti terzi, diversi dall'appellante.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART.
2041 C.C.››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del presupposto dell'utilitas in capo alla P.A. soltanto sulla base del fatto che la stessa aveva provveduto alla fissazione di un tetto massimo di spesa, senza valutare che nel caso di specie era stata resa attività di natura riabilitativa rispetto a pazienti già presi in carico e per i quali, quindi, l'eventuale interruzione della prestazione avrebbe gravemente pregiudicato il buon esito dei trattamenti terapeutici;
peraltro, la ricorrenza del presupposto dell'utilitas non poteva ritenersi esclusa dalla fissazione di un budget, come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19572/2007. pagina 10 di 12 ***
Anche questo motivo è infondato, avendo il Tribunale correttamente ritenuto che la determinazione di un limite di spesa possa essere qualificata come un esplicito rifiuto dell'arricchimento.
Consolidato è l'orientamento secondo cui in tema di prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. n. 25514 del 24/09/2024).
A tale orientamento si è uniformato il primo giudice laddove ha richiamato la pronuncia delle
Sezioni Unite 26 maggio 2015, n. 10798, le quali, innovando rispetto al passato, hanno stabilito che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ai sensi dell'art. 2041
c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo quest'ultimo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto.
Alla luce di questa pronuncia emerge, dunque, la possibilità che acquisti rilevanza il carattere non voluto o inconsapevole di tale arricchimento a favore dell'ente pubblico.
A siffatta impostazione hanno dato seguito le successive pronunce di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 26334/2021; Cass. n. 13884/2020; n. 27608/2019).
Pertanto, deve escludersi che il superamento dei tetti di spesa imposti a carico delle case di cura accreditate possa legittimare queste ultime ad agire ai sensi dell'art. 2041 c.c. per ottenere la differenza, anche in considerazione del fatto che, se così non fosse, l'intero sistema dei tetti di spesa ne verrebbe vanificato, potendo la parte privata ottenere attraverso uno strumento giuridico diverso esattamente quello che la legge non intende riconoscerle
(ancora Cass. n. 26334/2021).
Quanto alla doglianza secondo cui l'eventuale interruzione della prestazione avrebbe gravemente pregiudicato il buon esito dei trattamenti terapeutici in favore di pazienti già presi in carico, si rinvia alle considerazioni già svolte in ordine alla necessità, per la struttura, di programmare le proprie prestazioni in modo da non comportare il superamento del tetto annuale, da valutarsi al momento dell'accettazione del paziente, fermo restando il sopra pagina 11 di 12 segnalato difetto di legittimazione a far valere la ipotetica lesione del diritto alla salute dei pazienti.
*** In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza, in quanto corretta e immune da vizi, deve essere confermata.
*** L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alla le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori CP_1 medi dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
Nulla va disposto per le spese nei confronti della , stante la contumacia della Controparte_2 stessa.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 11254/2019, R.G. n. 15937/2016, pubblicata il 29.5.2019, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore della , delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) nulla per le spese nei confronti della;
Controparte_2
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi pagina 12 di 12