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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/09/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3)Dott. ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 182/2022 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 22 aprile 2025
vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2 nato a [...] il [...] (C.F. ) e ,
[...] C.F._2 Parte_3 nato ad [...] il [...] (C.F. , tutti rappresentati e difesi giusta C.F._3 procura rilasciata su foglio separato dall'avv. Giuseppe Gitto, presso il cui studio in Messina, Via
Cesare Battisti n. 3 sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
e
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e Controparte_1 C.F._4 difeso giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. Francesco
Cacciola, presso il cui studio in Capo d'Orlando via Rioma n. 61 è elettivamente domiciliato;
Appellato
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - appello avverso la sentenza n. 10/2022, emessa dal
Tribunale di TT in data 12.01.2022, pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto - nel merito, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata, dichiarare infondate le domande del sig. per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio”.
per l'appellato: “ , come sopra rappresentato e difeso, chiede che piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Messina:
1) Ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto dai signori , Parte_1
e avverso la sentenza n.10/2022, resa inter partes dal Tribunale di TT in data Parte_2 Parte_3
12.1.2022 e depositata in cancelleria in pari data, trattandosi di impugnazione che “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”;
2) in ogni caso, dire e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, rigettare, perchè infondato,
l'appello proposto dai signori , e avverso la sentenza n.10/2022, Parte_1 Parte_2 Parte_3 resa inter partes dal Tribunale di TT in data 12.1.2022 e depositata in cancelleria in pari data, confermando, per l'effetto, in ogni sua parte, la sentenza impugnata. Conseguentemente, dire e dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque, rigettare, perché infondate, tutte le domande formulate dai signori
[...]
, e nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello datato 28.2.2022. Pt_1 Parte_2 Parte_3
3) Condannare i signori , e al pagamento delle spese e dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 compensi del giudizio di secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 novembre 2016, conveniva Controparte_1
in giudizio davanti al Tribunale di TT , e al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentir dichiarare la revoca e l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico ai rogiti del Notaio
[...]
in data 21.12.2015, con il quale aveva donato a ciascuno dei due figli e Per_1 Parte_1 Pt_2 la quota di partecipazione al capitale sociale della “G.F.L. s.n.c. di Lanza , Pt_3 CP_2
pari a nominali € 109.677,99.
A sostegno della domanda l'attore premetteva di essere creditore di in forza di Parte_1
sentenze di condanna emesse in sede penale e civile al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni e di spese processuali , quali in particolare:
1) sentenza penale n. 28/02, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione
distaccata di Milazzo nel procedimento penale n. 546/00 R.G.N.R con cui il era stato Pt_1
ritenuto responsabile del reato di diffamazione aggravata commessa ai danni di esso attore e condannato alla refusione delle spese di costituzione di parte civile, liquidate in € 1.341, 42,
oltre cpa e iva;
2) sentenza penale n. 1491/05, emessa in sede di gravame dalla Corte d'Appello di Messina, che
, nel rigettare l'impugnazione proposta dall'imputato e confermare la sentenza impugnata ,
aveva condannato quest'ultimo alla refusione delle ulteriori spese di costituzione di parte civile, liquidate in € 850,00 , oltre cpa e iva;
3) sentenza penale n. 556/09 emessa dal Corte Suprema di Cassazione, che nel confermare la sentenza della Corte di merito, aveva condannato il alla refusione delle ulteriori spese Pt_1
di costituzione di parte civile, liquidate in € 1.700,00, oltre cpa e iva;
4) sentenza civile n. 144/14 emessa dal Tribunale di TT – Sezione distaccata di Sant'Agata di
Militello, con cui il era stato condannato al pagamento della somma di € 8.830,17,oltre Pt_1
accessori (rivalutazione ed interessi), nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate nell'importo di € 2.000,00.
Deduceva l'attore che l'atto dispositivo arrecava certo pregiudizio alle proprie ragioni creditizie,
avendo ridotto la garanzia patrimoniale.
Si costituivano in giudizio , e preliminarmente Parte_1 Parte_2 Parte_3
eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Con la sentenza impugnata il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava l'inefficacia ex
art. 2901 c.c. nei confronti di , dell'atto di donazione del 21.12.2015 e condannava Controparte_1
i convenuti in solido al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite.
Avvero tale sentenza, , e proponevano appello, Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiedendo che, in riforma della stessa, fosse dichiarata l'infondatezza della domanda attorea ,
difettando la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria fatta valere in giudizio.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 7.06.2022 la sostituzione dell'udienza partecipata con il deposito di note scritte ex art. 221 D.Lv. 34/2020 e succ. mod. e integrazioni, la Corte,
all'udienza dell' 1.07.2022, ritenuto che non sussistessero le condizioni per la pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 23.10.2023.
Nelle more, veniva disposta la surroga del C.R. con altro Consigliere nonché - in forza di decreto del
Presidente di Sezione del 27.04.2023 - la sostituzione dell'udienza, come sopra fissata, con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022.
Disposta con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025 la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore.
Con ordinanza del 23.04.2025, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note di trattazione, la Corte assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo di gravame, gli odierni appellanti censurano la pronuncia impugnata per avere il primo decidente rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di TT.
Nel confutare l'argomentazione del primo decidente, secondo cui essi convenuti avevano eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di TT in favore di quello di Catania facendo leva solo sul criterio del foro generale del convenuto, senza investire gli altri criteri di collegamento,
rappresentano di aver indicato quale foro competente il Tribunale di Catania, stante la loro residenza nel detto comune ( pag. 3 comparsa di costituzione) ed aggiungono che, come pure rilevato dall'attore e dallo stesso giudice di prime cure, poiché l'atto di donazione era stato concluso a Catania, anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c. sussisteva l'incompetenza territoriale del Tribunale di TT.
Ciò posto, va osservato che è ormai pacifico l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui la competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c.. con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili
(così Cass. Civ. sez. III, ord. 02/09/2024, n. 23529; Cass., sez. III, ord. 24/01/2020, n. 1594; Cass.
Civ. Sez. III 18/06/2019 n. 16284; Cass., sez. III, ord. 04/11/2002, n. 15441).
Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'eccipiente ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta, secondo quanto è dato desumere dall'art. 38, secondo comma, c.p.c., il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (ex ultimis Cass. Civ. Sez. III 18/06/2019 n. 16284)
Il principio richiamato trae fondamento nel fatto che l'azione revocatoria serve a tutelare una obbligazione (rectius un credito) sottostante , rimasta inadempiuta, e che, di conseguenza, è
all'obbligazione sottostante che deve farsi riferimento e non già all'atto da revocare, per stabilire la competenza per territorio (Cass.cit. ), di guisa che la competenza deve essere contestata con riferimento a tutti i criteri propri delle cause in materia di obbligazioni, che non consistono nell'esclusivo criterio della residenza o del domicilio del convenuto, ma altresì nel luogo di pagamento dell'obbligazione (Cass. Civ. Sez. III 18/06/2019 n. 16284) Ebbene, nella specie, contrariamente all'assunto del primo decidente, nel costituirsi in giudizio (v.
pag. 3 comparsa ), i convenuti hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di TT in favore di quello di Catania facendo riferimento non solo “alla sede del convenuto” , ma anche al forum
destinatae solutionis, individuato in Catania, dove, secondo il loro assunto, l'obbligazione doveva essere adempiuta ex art. 1182 comma 3 c.c.
Tuttavia, a prescindere dal fatto che nessuna specifica contestazione è stata sollevata in relazione al
forum contractus, tale convincimento deve ritenersi infondato.
Invero, come rilevato dal primo decidente e non confutato dagli appellanti ( che, sul punto, si sono limitati a dedurre che il forum destinatae solutionis era Catania ex art. 1182 comma 3 c.c.) , poiché
l'obbligazione aveva ad oggetto il pagamento di somme di denaro, derivanti da titoli giudiziali che ne avevano stabilito la misura e la scadenza (Cass. civ. n. 34944/2021) il forum destinatae
solutionis coincideva con avendo il creditore domicilio in SO . CP_3
§
2. Con il secondo motivo di appello, parte appellante, dopo aver diffusamente indicato le parti della sentenza impugnata, riportandone ampi stralci, ne lamenta l'iniquità, assumendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Deduce, quanto all'elemento soggettivo, che il primo decidente non aveva tenuto conto della buona fede del disponente , che aveva inteso procedere ad una distribuzione di quote in Parte_1
favore dei propri figli, senza arrecare alcun danno al creditore, mantenendo, un patrimonio residuo tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie vantate da . Controparte_1
Non vi era, dunque, alcuna consapevolezza del pregiudizio arrecato a quest'ultimo, mirando le donazioni in questione a realizzare il “passaggio generazionale dell'azienda” , attraverso il c.d.
“patto di famiglia” di cui all'art. 768 bis c.c., introdotto dall'art. 2 L.55/2006, al fine di consentire il trasferimento dell'azienda prima della morte del fondatore. Le donazioni in oggetto rispondevano, infatti, ad una logica di pianificazione successoria e di continuità aziendale, che il legislatore tutela al fine di agevolare il trasferimento anticipato dell'azienda in favore dei discendenti.
Rileva, inoltre, parte appellante l'assoluta genericità della prova in punto di “scientia damni “, il cui onere gravava sull'attore.
Sotto il profilo dell'eventus damni, parte appellante assume che gli atti dispositivi non avevano determinato alcun pregiudizio all'odierno appellato, posto che , come pure specificatamente confermato da quest'ultimo , il patrimonio residuo, composto da beni immobili di rilevanza economica non indifferente, era tale da offrire idonea garanzia.
Rileva che tale circostanza, oltre che non contestata, risultava comprovata dalla documentazione in atti ed, in particolare, dalle visure catastali relative a , da cui si evinceva chiaramente Parte_1
la capienza patrimoniale al fine di garantire i crediti vantati dall' . CP_1
§
Ai fini della corretta valutazione della domanda, la Corte ritiene opportuno il sintetico richiamo di alcuni principi generali in materia di domanda di declaratoria di inefficacia relativa (revocatoria) ex
art. 2901 c.c..
Siffatta azione presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza del debito, ancorché non certo o determinato nel suo ammontare, e non anche la concreta esigibilità dello stesso, potendo essere proposta, per espressa previsione dell'art. 2901 c.c., per crediti condizionati o non ancora scaduti, o,
per principio giurisprudenziale pacifico, anche eventuali (Cass. Civ., 5619/2016; 23666/2015;
1883/2012).
Per quanto concerne il requisito oggettivo dell'eventus damni, deve rilevarsi che il legislatore,
esprimendosi in termini di pregiudizio, ha voluto alludere ad un significato che va oltre il concetto di danno, per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno.
Ne discende che, ai fini della configurabilità del pregiudizio alle ragioni del creditore, non è
necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (v. Cass. 17/07/2007, n. 15880).
In altri termini, posta la finalità cautelare e conservativa dell'azione revocatoria, è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito,
sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva - com'è tipico del denaro - realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. 26.2.2002
n. 2792; Cass. 21.9.2001 n. 11916; Cass.
1.6.2000 n. 7262; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 5.6.2000
n. 7452; Cass. 29.3.1999 n. 2971).
“In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle
ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno
concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il
quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica
della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da
comprometterne la fruttuosità” (Cassazione civile sez. III, 18/04/2025, n.10298).
Secondo univoca giurisprudenza di legittimità , grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale;
grava, invece, sul convenuto ,
che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (ex multis, Cass. Civ. Sez. I, 04/12/2019, n. 31654,
Cass. Civ. Sez. III, 19/07/2018, n. 19207).
Quanto, invece, al requisito soggettivo, vale rammentare che, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso - e non già per gli atti a titolo gratuito - l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ., Sez. III,
30/12/2014, n. 27546).
Non è, quindi, necessaria la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n.1068), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1759; Cass. civ.,
Sez. I, 18/05/2005, n.10430).
§
Alla luce dei richiamati principi, ritiene la Corte che le doglianze degli appellanti siano infondate in relazione a tutti i profili in cui esse si articolano, corretto risultando , per converso, il ragionamento espresso dal primo decidente.
Va, in primo luogo, osservato che il credito vantato dall' risulta sorto anteriormente all'atto CP_1
dispositivo e giudizialmente accertato per effetto delle citate sentenze di condanna, e, peraltro,
neanche contestato dagli appellanti.
Per quanto attiene, invece, al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus
damni"), pacifica essendo l'anteriorità del credito, neanche posta in discussione dalle appellanti,
parimenti incontestabile è la modificazione del patrimonio, che ha reso più difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito, non occorrendo, per quanto già detto, l'esistenza di una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore.
Come, in proposito, ritenuto dalla Suprema Corte, "un atto di donazione impoverisce di per sé il
donante perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto, la dimostrazione
dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del
donante" (Cass. Civ., Sent. n. 17336/2018).
Nella specie, deve ritenersi che l' abbia ampiamente soddisfatto l'onere probatorio su esso CP_1
gravante, dimostrando la variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio di , che, Parte_1 con gli atti di donazione di cui si discute, ha trasferito gli unici beni del suo patrimonio aventi apprezzabile valore economico .
Con il compimento dell'atto dispositivo in questione, il predetto, infatti, si è spogliato delle quote di partecipazione al capitale sociale, conservando la titolarità della quota di partecipazione del 2%, del valore complessivo di soli € 4.569,92, mutando quantitativamente la consistenza del proprio patrimonio e rendendo di fatto più arduo per il creditore il soddisfacimento delle proprie pretese in termini di possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione.
Va, in proposito, osservato che – secondo le incontestate allegazioni dell'appellato – la società
( poi ) Controparte_4 Controparte_5
risultava proprietaria, per effetto dell'atto di vendita in Notar del 10.10.2005, di tutti gli Per_1
immobili pervenuti a , a seguito della divisione con i germani (atto in Notar Parte_1 Per_2
del 22.8.1997, dalla donazione da parte della madre (atto in Notar del 22.8.1997) e Per_2
dall'acquisto da potere del fratello (atto in Notar del 22.8.1997) nonché di Controparte_6 Per_2
altri immobili.
E', pertanto, evidente la significativa riduzione della garanzia patrimoniale offerta ai creditori, posto che – come allegato dall' - il patrimonio residuo risulta composto da quote indivise di terreni CP_1
e fabbricati rurali, pervenuti dalla successione materna ed in comproprietà con terzi, nonché da beni di proprietà esclusiva, gravato da ipoteca legale per l'importo di € 451.256,00 in favore della
[...]
– Agente della Riscossione, sede di Catania, come emerge dalla relativa nota di CP_7
ispezione ipotecaria depositata in atti.
Deve, pertanto, escludersi che gli appellanti abbiano dimostrato, come sarebbe stato loro onere al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, che il patrimonio residuo del debitore fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Gli stessi si sono, infatti, limitati ad affermare la proprietà in capo al disponente di proprietà
immobiliari tali da offrire idonea garanzia patrimoniale. Tale assunto, però, oltre che non suffragato da significative risultanze documentali, è smentito dalle riscontrate allegazioni dell' , con la conseguenza che non merita censura alcuna la CP_1
valutazione del primo decidente in punto di eventus damni.
Quanto al presupposto soggettivo, non coglie nel segno l'argomentazione degli appellanti circa la mancanza , in capo al disponente, dell'intenzione di nuocere ai propri creditori, volendo il predetto semplicemente assicurare il c.d. passaggi generazionale dell'azienda.
Invero, quando l'azione revocatoria concerne, come nel caso di specie, un atto a titolo gratuito compiuto in pregiudizio di crediti sorti antecedentemente, non è necessaria la prova del consilium
fraudis (art. 2901 co. 1 n. 2 c.c.), posto che, “in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della
configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal
debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori,
essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo
beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle
ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni”
(cfr. Cass. Civ., Sent. n. 17867/2007); e ancora "l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito
non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal
debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di
revocatoria degli atti a titolo oneroso" (Cass. Civ., Sent. n. 5072/2009).
Ebbene, nella specie, non vi è dubbio che fosse a conoscenza del debito nei confronti Parte_1
dell' , derivante da titoli giudiziali, e della concreta diminuzione della garanzia patrimoniale CP_1
a disposizione del creditore e, dunque, degli effetti pregiudizievoli dell'atto.
Non solo tale conoscenza neanche è stata in alcun modo contestata dagli appellanti , ma deve pure rilevarsi che entrambe le donazioni sono successive alle procedure di espropriazione forzata , avviate dall' nei confronti del nel 2010 e nel 2015 . CP_1 Parte_1
Proprio con ordinanza del 23 novembre 2015, di poco precedente l'atto dispositivo, il Giudice
dell'Esecuzione presso il Tribunale di Catania aveva dichiarato improcedibile la procedura di espropriazione forzata presso terzi intrapresa dall' , avente ad oggetto crediti vantati da CP_1 [...]
nei confronti della “G.F.L. s.n.c.”, a titolo di utili, compensi e altre somme dovute in qualità Pt_1
di socio o amministratore.
La tempestività dell'atto dispositivo rispetto alla declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione costituisce un elemento di fatto di portata dirimente, da cui emerge ictu oculi che Parte_1
fosse pienamente consapevole dell'entità del proprio debito nei confronti di e, al Controparte_1
contempo, dell'impossibilità per il creditore di soddisfare coattivamente le proprie ragioni.
§
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, nessuna censura merita la regolamentazione delle spese, che risulta conforme al principio di soccombenza.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , Controparte_1
delle spese di questo grado liquidate come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione del valore della causa, determinato in base al credito vantato dall'attore (€ 5.000/26.000) , a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria (Cass. civ. n. 3697/2020) e dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni
di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente
alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass.
8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Atteso il rigetto del gravame, ricorrono, infine, i presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18
L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo il 1° febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 182/2022 R.G. sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza n. 10/22 emessa dal Tribunale di TT in data 12/01/2022
[...] Parte_3
e pubblicata in pari data, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese Controparte_1
di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.888,00 (fase studio € 1.134,00; fase introduttiva € 921,00; fase istruttoria/trattazione € 922,00 e fase decisionale € 1.911,00) oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA ( se dovute) ;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione;
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 29 settembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3)Dott. ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 182/2022 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 22 aprile 2025
vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2 nato a [...] il [...] (C.F. ) e ,
[...] C.F._2 Parte_3 nato ad [...] il [...] (C.F. , tutti rappresentati e difesi giusta C.F._3 procura rilasciata su foglio separato dall'avv. Giuseppe Gitto, presso il cui studio in Messina, Via
Cesare Battisti n. 3 sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
e
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e Controparte_1 C.F._4 difeso giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. Francesco
Cacciola, presso il cui studio in Capo d'Orlando via Rioma n. 61 è elettivamente domiciliato;
Appellato
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - appello avverso la sentenza n. 10/2022, emessa dal
Tribunale di TT in data 12.01.2022, pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto - nel merito, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata, dichiarare infondate le domande del sig. per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio”.
per l'appellato: “ , come sopra rappresentato e difeso, chiede che piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Messina:
1) Ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto dai signori , Parte_1
e avverso la sentenza n.10/2022, resa inter partes dal Tribunale di TT in data Parte_2 Parte_3
12.1.2022 e depositata in cancelleria in pari data, trattandosi di impugnazione che “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”;
2) in ogni caso, dire e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, rigettare, perchè infondato,
l'appello proposto dai signori , e avverso la sentenza n.10/2022, Parte_1 Parte_2 Parte_3 resa inter partes dal Tribunale di TT in data 12.1.2022 e depositata in cancelleria in pari data, confermando, per l'effetto, in ogni sua parte, la sentenza impugnata. Conseguentemente, dire e dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque, rigettare, perché infondate, tutte le domande formulate dai signori
[...]
, e nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello datato 28.2.2022. Pt_1 Parte_2 Parte_3
3) Condannare i signori , e al pagamento delle spese e dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 compensi del giudizio di secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 novembre 2016, conveniva Controparte_1
in giudizio davanti al Tribunale di TT , e al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentir dichiarare la revoca e l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico ai rogiti del Notaio
[...]
in data 21.12.2015, con il quale aveva donato a ciascuno dei due figli e Per_1 Parte_1 Pt_2 la quota di partecipazione al capitale sociale della “G.F.L. s.n.c. di Lanza , Pt_3 CP_2
pari a nominali € 109.677,99.
A sostegno della domanda l'attore premetteva di essere creditore di in forza di Parte_1
sentenze di condanna emesse in sede penale e civile al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni e di spese processuali , quali in particolare:
1) sentenza penale n. 28/02, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione
distaccata di Milazzo nel procedimento penale n. 546/00 R.G.N.R con cui il era stato Pt_1
ritenuto responsabile del reato di diffamazione aggravata commessa ai danni di esso attore e condannato alla refusione delle spese di costituzione di parte civile, liquidate in € 1.341, 42,
oltre cpa e iva;
2) sentenza penale n. 1491/05, emessa in sede di gravame dalla Corte d'Appello di Messina, che
, nel rigettare l'impugnazione proposta dall'imputato e confermare la sentenza impugnata ,
aveva condannato quest'ultimo alla refusione delle ulteriori spese di costituzione di parte civile, liquidate in € 850,00 , oltre cpa e iva;
3) sentenza penale n. 556/09 emessa dal Corte Suprema di Cassazione, che nel confermare la sentenza della Corte di merito, aveva condannato il alla refusione delle ulteriori spese Pt_1
di costituzione di parte civile, liquidate in € 1.700,00, oltre cpa e iva;
4) sentenza civile n. 144/14 emessa dal Tribunale di TT – Sezione distaccata di Sant'Agata di
Militello, con cui il era stato condannato al pagamento della somma di € 8.830,17,oltre Pt_1
accessori (rivalutazione ed interessi), nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate nell'importo di € 2.000,00.
Deduceva l'attore che l'atto dispositivo arrecava certo pregiudizio alle proprie ragioni creditizie,
avendo ridotto la garanzia patrimoniale.
Si costituivano in giudizio , e preliminarmente Parte_1 Parte_2 Parte_3
eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Con la sentenza impugnata il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava l'inefficacia ex
art. 2901 c.c. nei confronti di , dell'atto di donazione del 21.12.2015 e condannava Controparte_1
i convenuti in solido al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite.
Avvero tale sentenza, , e proponevano appello, Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiedendo che, in riforma della stessa, fosse dichiarata l'infondatezza della domanda attorea ,
difettando la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria fatta valere in giudizio.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 7.06.2022 la sostituzione dell'udienza partecipata con il deposito di note scritte ex art. 221 D.Lv. 34/2020 e succ. mod. e integrazioni, la Corte,
all'udienza dell' 1.07.2022, ritenuto che non sussistessero le condizioni per la pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 23.10.2023.
Nelle more, veniva disposta la surroga del C.R. con altro Consigliere nonché - in forza di decreto del
Presidente di Sezione del 27.04.2023 - la sostituzione dell'udienza, come sopra fissata, con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022.
Disposta con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025 la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore.
Con ordinanza del 23.04.2025, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note di trattazione, la Corte assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo di gravame, gli odierni appellanti censurano la pronuncia impugnata per avere il primo decidente rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di TT.
Nel confutare l'argomentazione del primo decidente, secondo cui essi convenuti avevano eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di TT in favore di quello di Catania facendo leva solo sul criterio del foro generale del convenuto, senza investire gli altri criteri di collegamento,
rappresentano di aver indicato quale foro competente il Tribunale di Catania, stante la loro residenza nel detto comune ( pag. 3 comparsa di costituzione) ed aggiungono che, come pure rilevato dall'attore e dallo stesso giudice di prime cure, poiché l'atto di donazione era stato concluso a Catania, anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c. sussisteva l'incompetenza territoriale del Tribunale di TT.
Ciò posto, va osservato che è ormai pacifico l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui la competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c.. con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili
(così Cass. Civ. sez. III, ord. 02/09/2024, n. 23529; Cass., sez. III, ord. 24/01/2020, n. 1594; Cass.
Civ. Sez. III 18/06/2019 n. 16284; Cass., sez. III, ord. 04/11/2002, n. 15441).
Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'eccipiente ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta, secondo quanto è dato desumere dall'art. 38, secondo comma, c.p.c., il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (ex ultimis Cass. Civ. Sez. III 18/06/2019 n. 16284)
Il principio richiamato trae fondamento nel fatto che l'azione revocatoria serve a tutelare una obbligazione (rectius un credito) sottostante , rimasta inadempiuta, e che, di conseguenza, è
all'obbligazione sottostante che deve farsi riferimento e non già all'atto da revocare, per stabilire la competenza per territorio (Cass.cit. ), di guisa che la competenza deve essere contestata con riferimento a tutti i criteri propri delle cause in materia di obbligazioni, che non consistono nell'esclusivo criterio della residenza o del domicilio del convenuto, ma altresì nel luogo di pagamento dell'obbligazione (Cass. Civ. Sez. III 18/06/2019 n. 16284) Ebbene, nella specie, contrariamente all'assunto del primo decidente, nel costituirsi in giudizio (v.
pag. 3 comparsa ), i convenuti hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di TT in favore di quello di Catania facendo riferimento non solo “alla sede del convenuto” , ma anche al forum
destinatae solutionis, individuato in Catania, dove, secondo il loro assunto, l'obbligazione doveva essere adempiuta ex art. 1182 comma 3 c.c.
Tuttavia, a prescindere dal fatto che nessuna specifica contestazione è stata sollevata in relazione al
forum contractus, tale convincimento deve ritenersi infondato.
Invero, come rilevato dal primo decidente e non confutato dagli appellanti ( che, sul punto, si sono limitati a dedurre che il forum destinatae solutionis era Catania ex art. 1182 comma 3 c.c.) , poiché
l'obbligazione aveva ad oggetto il pagamento di somme di denaro, derivanti da titoli giudiziali che ne avevano stabilito la misura e la scadenza (Cass. civ. n. 34944/2021) il forum destinatae
solutionis coincideva con avendo il creditore domicilio in SO . CP_3
§
2. Con il secondo motivo di appello, parte appellante, dopo aver diffusamente indicato le parti della sentenza impugnata, riportandone ampi stralci, ne lamenta l'iniquità, assumendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Deduce, quanto all'elemento soggettivo, che il primo decidente non aveva tenuto conto della buona fede del disponente , che aveva inteso procedere ad una distribuzione di quote in Parte_1
favore dei propri figli, senza arrecare alcun danno al creditore, mantenendo, un patrimonio residuo tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie vantate da . Controparte_1
Non vi era, dunque, alcuna consapevolezza del pregiudizio arrecato a quest'ultimo, mirando le donazioni in questione a realizzare il “passaggio generazionale dell'azienda” , attraverso il c.d.
“patto di famiglia” di cui all'art. 768 bis c.c., introdotto dall'art. 2 L.55/2006, al fine di consentire il trasferimento dell'azienda prima della morte del fondatore. Le donazioni in oggetto rispondevano, infatti, ad una logica di pianificazione successoria e di continuità aziendale, che il legislatore tutela al fine di agevolare il trasferimento anticipato dell'azienda in favore dei discendenti.
Rileva, inoltre, parte appellante l'assoluta genericità della prova in punto di “scientia damni “, il cui onere gravava sull'attore.
Sotto il profilo dell'eventus damni, parte appellante assume che gli atti dispositivi non avevano determinato alcun pregiudizio all'odierno appellato, posto che , come pure specificatamente confermato da quest'ultimo , il patrimonio residuo, composto da beni immobili di rilevanza economica non indifferente, era tale da offrire idonea garanzia.
Rileva che tale circostanza, oltre che non contestata, risultava comprovata dalla documentazione in atti ed, in particolare, dalle visure catastali relative a , da cui si evinceva chiaramente Parte_1
la capienza patrimoniale al fine di garantire i crediti vantati dall' . CP_1
§
Ai fini della corretta valutazione della domanda, la Corte ritiene opportuno il sintetico richiamo di alcuni principi generali in materia di domanda di declaratoria di inefficacia relativa (revocatoria) ex
art. 2901 c.c..
Siffatta azione presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza del debito, ancorché non certo o determinato nel suo ammontare, e non anche la concreta esigibilità dello stesso, potendo essere proposta, per espressa previsione dell'art. 2901 c.c., per crediti condizionati o non ancora scaduti, o,
per principio giurisprudenziale pacifico, anche eventuali (Cass. Civ., 5619/2016; 23666/2015;
1883/2012).
Per quanto concerne il requisito oggettivo dell'eventus damni, deve rilevarsi che il legislatore,
esprimendosi in termini di pregiudizio, ha voluto alludere ad un significato che va oltre il concetto di danno, per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno.
Ne discende che, ai fini della configurabilità del pregiudizio alle ragioni del creditore, non è
necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (v. Cass. 17/07/2007, n. 15880).
In altri termini, posta la finalità cautelare e conservativa dell'azione revocatoria, è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito,
sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva - com'è tipico del denaro - realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. 26.2.2002
n. 2792; Cass. 21.9.2001 n. 11916; Cass.
1.6.2000 n. 7262; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 5.6.2000
n. 7452; Cass. 29.3.1999 n. 2971).
“In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle
ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno
concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il
quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica
della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da
comprometterne la fruttuosità” (Cassazione civile sez. III, 18/04/2025, n.10298).
Secondo univoca giurisprudenza di legittimità , grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale;
grava, invece, sul convenuto ,
che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (ex multis, Cass. Civ. Sez. I, 04/12/2019, n. 31654,
Cass. Civ. Sez. III, 19/07/2018, n. 19207).
Quanto, invece, al requisito soggettivo, vale rammentare che, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso - e non già per gli atti a titolo gratuito - l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ., Sez. III,
30/12/2014, n. 27546).
Non è, quindi, necessaria la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n.1068), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1759; Cass. civ.,
Sez. I, 18/05/2005, n.10430).
§
Alla luce dei richiamati principi, ritiene la Corte che le doglianze degli appellanti siano infondate in relazione a tutti i profili in cui esse si articolano, corretto risultando , per converso, il ragionamento espresso dal primo decidente.
Va, in primo luogo, osservato che il credito vantato dall' risulta sorto anteriormente all'atto CP_1
dispositivo e giudizialmente accertato per effetto delle citate sentenze di condanna, e, peraltro,
neanche contestato dagli appellanti.
Per quanto attiene, invece, al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus
damni"), pacifica essendo l'anteriorità del credito, neanche posta in discussione dalle appellanti,
parimenti incontestabile è la modificazione del patrimonio, che ha reso più difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito, non occorrendo, per quanto già detto, l'esistenza di una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore.
Come, in proposito, ritenuto dalla Suprema Corte, "un atto di donazione impoverisce di per sé il
donante perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto, la dimostrazione
dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del
donante" (Cass. Civ., Sent. n. 17336/2018).
Nella specie, deve ritenersi che l' abbia ampiamente soddisfatto l'onere probatorio su esso CP_1
gravante, dimostrando la variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio di , che, Parte_1 con gli atti di donazione di cui si discute, ha trasferito gli unici beni del suo patrimonio aventi apprezzabile valore economico .
Con il compimento dell'atto dispositivo in questione, il predetto, infatti, si è spogliato delle quote di partecipazione al capitale sociale, conservando la titolarità della quota di partecipazione del 2%, del valore complessivo di soli € 4.569,92, mutando quantitativamente la consistenza del proprio patrimonio e rendendo di fatto più arduo per il creditore il soddisfacimento delle proprie pretese in termini di possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione.
Va, in proposito, osservato che – secondo le incontestate allegazioni dell'appellato – la società
( poi ) Controparte_4 Controparte_5
risultava proprietaria, per effetto dell'atto di vendita in Notar del 10.10.2005, di tutti gli Per_1
immobili pervenuti a , a seguito della divisione con i germani (atto in Notar Parte_1 Per_2
del 22.8.1997, dalla donazione da parte della madre (atto in Notar del 22.8.1997) e Per_2
dall'acquisto da potere del fratello (atto in Notar del 22.8.1997) nonché di Controparte_6 Per_2
altri immobili.
E', pertanto, evidente la significativa riduzione della garanzia patrimoniale offerta ai creditori, posto che – come allegato dall' - il patrimonio residuo risulta composto da quote indivise di terreni CP_1
e fabbricati rurali, pervenuti dalla successione materna ed in comproprietà con terzi, nonché da beni di proprietà esclusiva, gravato da ipoteca legale per l'importo di € 451.256,00 in favore della
[...]
– Agente della Riscossione, sede di Catania, come emerge dalla relativa nota di CP_7
ispezione ipotecaria depositata in atti.
Deve, pertanto, escludersi che gli appellanti abbiano dimostrato, come sarebbe stato loro onere al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, che il patrimonio residuo del debitore fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Gli stessi si sono, infatti, limitati ad affermare la proprietà in capo al disponente di proprietà
immobiliari tali da offrire idonea garanzia patrimoniale. Tale assunto, però, oltre che non suffragato da significative risultanze documentali, è smentito dalle riscontrate allegazioni dell' , con la conseguenza che non merita censura alcuna la CP_1
valutazione del primo decidente in punto di eventus damni.
Quanto al presupposto soggettivo, non coglie nel segno l'argomentazione degli appellanti circa la mancanza , in capo al disponente, dell'intenzione di nuocere ai propri creditori, volendo il predetto semplicemente assicurare il c.d. passaggi generazionale dell'azienda.
Invero, quando l'azione revocatoria concerne, come nel caso di specie, un atto a titolo gratuito compiuto in pregiudizio di crediti sorti antecedentemente, non è necessaria la prova del consilium
fraudis (art. 2901 co. 1 n. 2 c.c.), posto che, “in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della
configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal
debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori,
essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo
beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle
ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni”
(cfr. Cass. Civ., Sent. n. 17867/2007); e ancora "l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito
non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal
debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di
revocatoria degli atti a titolo oneroso" (Cass. Civ., Sent. n. 5072/2009).
Ebbene, nella specie, non vi è dubbio che fosse a conoscenza del debito nei confronti Parte_1
dell' , derivante da titoli giudiziali, e della concreta diminuzione della garanzia patrimoniale CP_1
a disposizione del creditore e, dunque, degli effetti pregiudizievoli dell'atto.
Non solo tale conoscenza neanche è stata in alcun modo contestata dagli appellanti , ma deve pure rilevarsi che entrambe le donazioni sono successive alle procedure di espropriazione forzata , avviate dall' nei confronti del nel 2010 e nel 2015 . CP_1 Parte_1
Proprio con ordinanza del 23 novembre 2015, di poco precedente l'atto dispositivo, il Giudice
dell'Esecuzione presso il Tribunale di Catania aveva dichiarato improcedibile la procedura di espropriazione forzata presso terzi intrapresa dall' , avente ad oggetto crediti vantati da CP_1 [...]
nei confronti della “G.F.L. s.n.c.”, a titolo di utili, compensi e altre somme dovute in qualità Pt_1
di socio o amministratore.
La tempestività dell'atto dispositivo rispetto alla declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione costituisce un elemento di fatto di portata dirimente, da cui emerge ictu oculi che Parte_1
fosse pienamente consapevole dell'entità del proprio debito nei confronti di e, al Controparte_1
contempo, dell'impossibilità per il creditore di soddisfare coattivamente le proprie ragioni.
§
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, nessuna censura merita la regolamentazione delle spese, che risulta conforme al principio di soccombenza.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , Controparte_1
delle spese di questo grado liquidate come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione del valore della causa, determinato in base al credito vantato dall'attore (€ 5.000/26.000) , a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria (Cass. civ. n. 3697/2020) e dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni
di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente
alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass.
8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Atteso il rigetto del gravame, ricorrono, infine, i presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18
L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo il 1° febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 182/2022 R.G. sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza n. 10/22 emessa dal Tribunale di TT in data 12/01/2022
[...] Parte_3
e pubblicata in pari data, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese Controparte_1
di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.888,00 (fase studio € 1.134,00; fase introduttiva € 921,00; fase istruttoria/trattazione € 922,00 e fase decisionale € 1.911,00) oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA ( se dovute) ;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione;
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 29 settembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini