Articolo 41 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 40Articolo 42
Versione
27 maggio 1950
Art. 41.
Qualora siano necessarie importanti e improrogabili opere per conservare all'immobile la sua destinazione e il locatore, previo interpello a mezzo di lettera raccomandata, non vi provveda, il conduttore puo' richiedere al pretore l'autorizzazione a provvedervi direttamente.
Il pretore, adito nelle forme dell'art. 30, sentiti, ove lo ritenga opportuno, l'ufficio del Genio civile oppure l'ufficio tecnico comunale, determina le opere che il conduttore puo' effettuare, fissando il termine entro il quale esse devono essere eseguite e il limite massimo delle spese di cui e' ammesso il rimborso nei confronti del locatore.
Il conduttore ha diritto, per rivalersi delle spese sostenute, di trattenere l'importo della pigione, detratta una quota non superiore al 20 per cento, per il pagamento delle imposte e degli altri oneri gravanti sul proprietario. In caso di contestazione sulla misura della quota decide il pretore.
Il locatore non puo' esercitare la facolta' prevista dagli articoli 4 e 6 della presente legge fino a quando il conduttore non e' soddisfatto nel suo credito.
Entrata in vigore il 27 maggio 1950
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