TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1212/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA (P.IVA e C.F. , con sede alla via Feltrina Sud, n. 183/a Parte_1 P.IVA_1
(CAP 31044) in Montebelluna (TV), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Sig.ra Pt_2 e Sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Agnoletto (C.F.
[...] Parte_3
) del Foro di Venezia con studio in Mestre – Venezia (Cap 30174) alla via C.F._1 Torre Belfredo n. 13/4, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vittorio Cristanelli (C.F. ) in Via Filippo C.F._2
Serafini n. 9 – 38122 Trento;
ATTRICE
CONTRO
nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Trento – Controparte_1
Via Giancarlo Maroni n. 4 (P. IVA ed elettivamente domiciliata in 38033 Cavalese – P.IVA_2 Via Fan n. 3 presso lo studio dell'avv. Francesco Garaffa (C.F. che la CodiceFiscale_3 rappresenta e difende giusta delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato;
CONVENUTA IN PUNTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE Nel merito Accertato l'inadempimento di controparte agli obblighi contrattualmente assunti e il comportamento di anche successivo alla conclusione del contratto;
per tutto quanto esposto e per i motivi dedotti _1 condannarsi al risarcimento del danno che si quantifica nella misura di euro 17.000, pari Controparte_1 all'incentivo fiscale che avrebbe potuto ottenere per l'installazione della pompa di calore in Pt_1 sostituzione del precedente impianto e di cui in narrativa o in quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa in seguito all'espletanda istruttoria. Rifusi i diritti e gli onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge. In via istruttoria pagina 1 di 8 -Darsi ingresso a prova per testi sulle circostanze esposte in narrativa, con riserva di specifica formulazione dei capitoli e indicazione dei testi nei richiedenti termini ex art. 183 VI cpc;
-darsi ingresso a C.T.U. volta ad accertare se l'intervento posto in essere da per conto di _1
, vale a dire la sostituzione del generatore di calore alimentato a gasolio di potenza termica 115 Pt_1 kw con la pompa di calore aria acqua di potenza termica 65,2 kw marca modello I – HP 0270, CP_2 rientrasse tra gli interventi di cui al D.M. 16 febbraio 2016 e potesse quindi godere degli incentivi previsti dal decreto medesimo e se l'operato di nella gestione del conto sia stato difforme da _1 quanto previsto dalla normativa di settore causando il definitivo rigetto della richiesta da parte di GS.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
L'avv. Margoni conclude per il rigetto di tutte le richieste attoree, per la revoca dell'ordinanza di ammissione di C.T.U. perché generica oltre che esplorativa, ed in accoglimento delle eccezioni formulate, dichiararsi nullo, inammissibile o improcedibile l'atto di citazione per la mancata qualificazione della domanda e mancata indicazione delle premesse di diritto su cui si fonda, e, in subordine, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 03.05.2021, notificato in pari data, conveniva Parte_1 in giudizio chiedendo condannarsi la convenuta al risarcimento del danno, Controparte_1 quantificato in € 17.000, pari all'incentivo fiscale che l'attrice avrebbe potuto ottenere per l'installazione della pompa di calore in sostituzione del precedente impianto o in quella somma ritenuta di giustizia;
spese di giudizio rifuse. In particolare, a sostegno della domanda formulata esponeva l'attrice: 1) che in data 12.04.2018 sottoscriveva con il contratto denominato di vendita Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto un “impianto fotovoltaico da 20 kw con pannelli policristallini ad alta resa, completo di invertor e tutto il necessario al corretto funzionamento e collegamento alla rete” e di una “pompa di calore ad alta temperatura così come descritto nel preventivo allegato, completa di tutto il necessario al corretto funzionamento e collegamento all'impianto esistente” (v. doc. 1); 2) che il contratto prevedeva
“compreso nel prezzo: carte per comune e autorizzazioni varie” e “gestione conto termico”; 3) che le parti pattuivano il prezzo di € 65.000,00 (installazione compresa) oltre I.V.A. al 10%, pari a complessivi € 71.500,00; 4) che nell'offerta che precedeva la sottoscrizione del contratto, alla quale lo stesso rinviava, si precisava che essa comprendeva anche il “disbrigo pratiche incentivi fiscali” e si indicava, quale “ contributo conto termico”, la somma di € 17.000,00 (v. doc. 2); 5) che l'attrice provvedeva all'immediato pagamento delle fatture Unisolar nn. 592/2018 e 593/2018 per complessivi €
55.000,00 (v. docc. 3-4-5), mentre la fattura a saldo n. 687/2018 veniva pagata, in via posticipata, rispetto all'emissione (secondo intese intercorse), mediante due bonifici, l'uno dd. 23.04.2019 di € 10.000,00 e l'altro dd. 23.07.2019 di € 5.000,00 (v. docc. 6-7-8-9); 6) che in data 23.07.2019 veniva pagata anche la fattura n. 239 dd. 27.03.2019 per ulteriori € 500,00 (v. doc. 10); 7) che in data 22.08.2019 chiedeva a le credenziali per accedere al portale GS “per la gestione del _1 Pt_1 conto termico” (v. doc. 11), nonostante ogni aspetto relativo alla gestione del conto termico fosse stato demandato da ad come da accordi contrattuali;
8) che all'inizio del settembre 2019 Pt_1 _1 chiedeva a le contabili dei versamenti eseguiti a pagamento delle fatture, dovendole _1 Pt_1 inviare a GS (Gestore Servizi Energetici) (v. doc. 12) – mail dd. 05.09.2019); 9) che con missiva dd.
07.01.2020 quest'ultimo comunicava ai sensi del D.M. 16.02.2016 il preavviso di rigetto della richiesta pagina 2 di 8 di incentivi di , evidenziando carenze nella presentazione della documentazione necessaria, ed, Pt_1 in particolare, il mancato rispetto del termine decadenziale di gg. 90 decorrente dall'effettuazione dell'ultimo pagamento per la presentazione della domanda di incentivo e l'incompletezza e/o difformità della documentazione fornita rispetto a quanto indicato nel decreto interministeriale dd. 16.02.2016 e nelle relative regole applicative;
10) che “GS lamentava infatti la non esaustività dell'osservazione del tecnico, la mancata allegazione del certificato del produttore, dell'indicazione relativa alle dimensioni dell'impresa richiedente, il mancato riferimento nella causale del bonifico relativo al pagamento della fattura al D.M. 16.02.2016, la mancanza della foto relativa alla targa del generatore e delle valvole termostatiche, il mancato smaltimento del generatore sostituito, la mancanza del certificato di smaltimento, la necessità di ampia visione del locale di installazione del nuovo generatore
(doc. 13)”; 11) che a seguito della richiesta di chiarimenti di , rassicurava la
Pt_1 _1 controparte, facendosi carico di riscontrare il preavviso di rigetto ricevuto, tant'è che con mail dd. 20.01.2020 forniva ad la documentazione richiesta da inviare al GS (v. doc. 14); 12)
Pt_1 _1 che con successiva mail dd. 21.01.2020 chiedeva ulteriore documentazione fotografica (v. _1 doc. 15), trasmessa tempestivamente da (v. doc. 16); 13) che richiedeva a di
Pt_1 _1 Pt_1 sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da inviare al GS (v. doc. 17), che faceva pervenire
Pt_1 senza ritardo (v. doc. 18); 14) che con comunicazione dd. 27.04.2020 GS dava notizia del definitivo rigetto della richiesta di incentivo (v. doc. 19); 15) che in data 14.05.2020 riceveva una mail da
Pt_1
a firma dell'ing. incaricato da di “istruire le contestazioni al rigetto GS”, _1 Pt_4 _1 con allegato un ulteriore modulo da sottoscrivere (v. doc. 20), che prontamente restituiva Pt_1 sottoscritto (v. doc. 21); 16) che richiedeva ad le credenziali per accedere al portale Pt_1 _1
GS, in possesso esclusivo di al fine di verificare la propria posizione – completamente _1 gestita da come da impegni contrattuali assunti -, che comunicava (v. doc. 22); 17) _1 _1 che con comunicazione dd. 10.06.2020 rammentava il termine di gg. 60 per proporre ricorso _1 al T.A.R. avverso il provvedimento di rigetto, comunicando la disponibilità a trasmettere la documentazione in suo possesso al fine di fornire supporto al legale che l'attrice avrebbe nominato (v. doc. 23); 18) che nonostante il legale nominato da avesse richiesto in più occasioni ad Pt_1 _1 la documentazione necessaria per proporre eventuale ricorso avverso il provvedimento di diniego di
GS (v. docc. 24-25-26), alcuna comunicazione veniva fornita da 19) che l'indagine _1 demandata ad un tecnico di fiducia di al fine di valutare la fondatezza del rigetto della richiesta Pt_1 di incentivo da parte di GS e la probabilità di un esito positivo di un eventuale ricorso amministrativo avverso lo stesso, dava esito totalmente negativo “evidenziando irrimediabili lacune nella gestione del conto termico, al quale si era contrattualmente obbligata;
carenze che avrebbero reso _1 totalmente infondato il ricorso all'autorità giudiziaria avverso il rigetto (doc. 27)”; 20) che a fronte della responsabilità contestata da in data 19.01.2021 per il rigetto della richiesta di incentivi (v. Pt_1 doc. 28), tramite il proprio legale, contestava ogni addebito (v. doc. 29). _1
Costituitasi con comparsa dd. 21.09.2021 nel contestare le avverse domande, Controparte_1 eccepiva: 1) che “Contrariamente da quanto maliziosamente suggerito da controparte il contratto non prevede (non avrebbe potuto prevedere) che potesse richiedere a proprio nome l'incentivo _1 fiscale perché consentito invece solo al cliente né tantomeno il contratto prevede (non avrebbe potuto prevedere) una cifra garantita quale incentivo fiscale o per la gestione del conto termico”; 2) che “Non vi è un obbligo redatto contrattuale che imponga alla la presa in carico della Controparte_1
pagina 3 di 8 pratica di richiesta dell'incentivo, ma solo la fornitura delle carte per le autorizzazioni e la “gestione della pratica conto termico”, che per come meglio spiegato infra, è stato correttamente realizzata fornendo al cliente tutto il supporto possibile”; 3) che certamente non può in alcun modo _1 essere considerata tenuta a garantire il risultato, atteso che l'impegno contrattuale è a mettere a disposizione la documentazione necessaria e a fornire il supporto possibile alla gestione della pratica”. Chiedeva pertanto dichiarare nullo o inammissibile o improcedibile l'atto di citazione di controparte e, in subordine, rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 08.02.2022, con cui tra l'altro il G.I. rigettava l'eccezione di nullità o inammissibilità dell'atto di citazione, all'udienza dd. 11.10.2022 venivano assunti, oltre all'interrogatorio formale della legale rappresentante della società convenuta, n. 2 testi di parte attorea. Con ordinanza dd. 14.10.2022 il G.I. ammetteva la C.T.U. dedotta dall'attrice e, per l'effetto, nominava quale C.T.U. il p.i. , successivamente sostituito con ordinanza dd. 23.06.2023 dall'Ing. Persona_1
a cui venivano posti i quesiti di cui all'ordinanza dd. 14.10.2022. Testimone_1
All'udienza dd. 17.01.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 06.11.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, le domande attoree, fondate, vanno accolte. Invero, all'udienza dd. 11.10.2022 il teste di parte attorea figlio del titolare della ditta Testimone_2 attrice, nel premettere di essere “marito della socia in regime di separazione dei beni, all'epoca dei fatti ero collaboratore familiare della società, non percepivo corrispettivo”, ha confermato i capitoli di prova, di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 22.11.2021, ovvero: 1) di essere stato presente
“quando è stato fatto il preventivo”; con il quale si era impegnata ad istruire la pratica del _1 conto termico relativa alla fornitura a della pompa di calore, di cui all'offerta Parte_1 _1 sub doc. 2) attrice;
2) che aveva “fornito tutta la documentazione che era stata chiesta e che era Pt_1 oggetto della loro offerta. Noi eravamo ignoranti in materia e ci siamo affidati completamente a loro”; 3) che le credenziali rilasciate a per accedere al portale GS erano state utilizzate da Parte_1 al fine di “caricare” la documentazione a supporto della domanda di incentivi presentata da _1 per conto di , “anche se non so dire quale documentazione abbiano caricato”; 4) che _1 Pt_1
aveva potuto utilizzare dette credenziali solo successivamente alla mail dd. 22.05.2020 (v. doc. Pt_1
22) attrice), con cui su richiesta di , le aveva comunicate a quest'ultima (“le
_1 Pt_1 credenziali sono state rilasciate a e poi a seguito della mail dd. 22.5.2020 le ha
_1 _1 comunicate a noi”); 5) che , una volta ricevuto il preavviso di rigetto da parte di GS aveva Pt_1 contattato immediatamente chiedendo spiegazioni in merito (“ero in sede io quando è arrivata
_1 la raccomandata e l'ho ricevuta io”); 6) che aveva rassicurato , incaricandosi di
_1 Pt_1 riscontrare, per conto di , il preavviso di rigetto ricevuto e di presentare le osservazioni Pt_1 sollecitate da GS entro il termine indicato nello stesso preavviso (“ho contattato e mi rispose
_1 la segreteria che segue la GS e sono stato rassicurato dalla stessa”); 7) che per quanto riferitogli da questa raccoglieva e predisponeva la documentazione necessaria per dare riscontro al _1 preavviso di rigetto comunicato a e la “caricava” sul portale GS per conto di (“… mi Pt_1 Pt_1 fece diverse telefonate chiedendo di inviare ulteriore documentazione che io prontamente pagina 4 di 8 trasmettevo”); 8) che per quanto appreso dal legale incaricato da , si era rifiutata di Pt_1 _1 fornire allo stesso la documentazione e le informazioni necessarie per predisporre la difesa;
9) che il teste aveva incaricato un tecnico di sua fiducia al fine di valutare la fondatezza del rigetto della richiesta di incentivo da parte di GS e la probabilità di un esito positivo dell'eventuale ricorso amministrativo avverso lo stesso;
10) che il teste aveva preso visione della documentazione sub doc 1) convenuta (dichiarazione sostitutiva del tecnico ing. con cui veniva riscontrato il Testimone_3 preavviso di rigetto e la documentazione ivi allegata), e ciò “dopo che mi è stato fatto il secondo rigetto definitivo ovvero a fine aprile 2020”; 11) che la documentazione sub doc. 2) convenuta, denominata
“Note su integrazione conto termico ”, era stata visionata dall'attrice solo a seguito della Pt_1 costituzione della convenuta in giudizio (“io non avevo mai visto in precedenza il doc. 2 all. alla comparsa di costituzione che mi viene rimostrato qui”); 12) che “il mio tecnico mi aveva riferito che era stato caricato della documentazione frammentaria”. Alla medesima udienza il teste , anch'egli di parte attorea, nel premettere di essere “a Testimone_4 conoscenza dei fatti di causa in quanto ho ricevuto incarico nella tarda primavera 2020 o estate 2020 da parte di di esaminare la pratica dopo l'avvenuto rigetto definitivo di aprile 2020”, ha Pt_1 confermato che aveva avuto modo di visionare il doc. 1) convenuta solo allorquando Pt_1 _1 aveva comunicato all'attrice le credenziali per eccedere al portale GS, precisando “che sono stato io a recuperare la documentazione in quanto non è facile navigare nel sito di GS”; che il doc. 2) convenuta
“non l'ho reperito e non era presente sul portale GS quando io ho scaricato la documentazione. ADR io credo di aver scaricato la documentazione dal sito GS a settembre 2020”; che il teste aveva rinvenuto, dopo diverse verifiche, nel portale GS “solo ed esclusivamente il doc. 1 all. comparsa di costituzione e risposta che mi è stato rammostrato”. Nell'elaborato peritale dd. 30.10.2023 il nominato C.T.U. ing. ha dato atto, in Testimone_1 relazione al quesito sub 1) (“Accertare se l'intervento posto in essere da per conto Controparte_1 di ovvero la sostituzione del generatore di calore alimentato a gasolio di Parte_1 potenza termica 115 kw con la pompa di calore aria acqua di potenza termica 65.2 kw marca CP_2 mod. I-HP0270, riscontrasse tra gli incentivi di cui al D.M. 16/02/2016 e potesse pertanto beneficiare degli incentivi previsti da quest'ultimo”) che “Dall'esame della documentazione agli atti, delle caratteristiche della pompa di calore e dell'impianto sostitutivo è possibile affermare che l'intervento eseguito da per conto dell'attore possedeva i requisiti tecnici necessari per accedere al _1 contributo “Conto termico”. Le caratteristiche dell'intervento, le prestazioni funzionali della pompa di calore e le apparecchiature idrauliche connesse all'impianto rispettavano i requisiti richiesti dalle
“Regole applicative” pubblicate dal GS” (v. par.
5.8.2 Regole Applicative del Conto Termico – pagg.
4-5 C.T.U.). Ha soggiunto il C.T.U. che “tali requisiti, per quanto desumibili agli atti e per quanto emerso nel corso dell'indagine peritale, trovano riscontro con quanto eseguito da per conto dell'attore e per tale _1 motivazione non sussistevano elementi (di carattere tecnico) ostativi all'ottenimento del contributo. Di una tanto si è dato riscontro anche nel verbale peritale dove entrambi i consulenti di parte hanno confermato che le caratteristiche tecniche della pompa di calore installata da erano idonee _1 all'ottenimento del contributo” (v. pag. 5 C.T.U.). Quanto al quesito sub 2) (“accertare se l'operato di nella gestione del conto termico sia stato _1 svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore e se il definitivo rigetto della richiesta pagina 5 di 8 di incentivo da parte del GS sia ascrivibile ad eventuale responsabilità della convenuta”) il C.T.U. ha esaminato nel dettaglio gli “elementi pregiudicanti l'ammissione al contributo”, di cui alla comunicazione GS dd. 27.04.2020 (v. doc. 19) attrice). In particolare, quanto al mancato rispetto del “termine decadenziale dei 90 giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento”, ritiene il C.T.U. che tale contestazione non sia corretta, laddove si consideri che “La data dell'ultimo pagamento relativo alla pompa di calore, come correttamente dichiarato da nell'istanza di contributo, non è il 07/12/2018 come erroneamente riferito dal GS, ma il _1
24/07/2019 (fattura 239 – vd. Allegato 10 di parte attrice). Il termine decadenziale dei 90 giorni tra la data dell'ultima fattura e la data dichiarata di fine lavori (il 24/09/2019) veniva quindi rispettato”. Sempre sul punto il C.T.U. a dispetto di quanto sostenuto dal GS, secondo cui deve escludersi la validità della fattura n. 239 dd. 27.03.2019 “poiché di entità troppo esigua rispetto all'importo dei lavori e perché emessa in un periodo molto successivo alla fattura di acconto” ha ritenuto tale contestazione “illegittima anche considerando che tra il primo acconto ed il saldo finale trascorrono poco più di tre mesi (dal 07/12/2018 al 27/03/2019)”, fermo restando “che al GS non spetterebbe alcuna valutazione sull'entità degli importi delle fatture o sulla data della loro emissione che resta questione tra l'impresa appaltatrice e committenza” (v. pag. 6 C.T.U.). Quanto all'omesso invio della certificazione del produttore della pompa di calore, richiesto da GS con il preavviso di rigetto dell'istanza di contributo dd. 07.01.2020, il C.T.U. ha evidenziato che “In data 29/01/2020 inoltrava al GS alcuni documenti integrativi, ma non il certificato del Produttore _1 della pompa di calore come richiesto … L'inadeguatezza della documentazione integrativa inoltrata da al GS nonostante le specifiche richieste contenute nel preavviso di rigetto dd. 07/01/2020 ed _1 il mancato deposito di documenti ritenuti essenziali per l'istruttoria della pratica ha determinato il rigetto definitivo dell'istanza e la perdita del contributo. Per quanto concerne tale aspetto si ravvede quindi una responsabilità del Convenuto per il mancato ottenimento del contributo previsto dal conto termico”. Da ultimo ha rilevato il C.T.U., per quanto emerso dell'analisi della documentazione prodotta dalla convenuta (“Note su integrazione al rigetto Conto termico ”) in allegato alla comparsa di Pt_1 costituzione e risposta, “che rendeva disponibile in atti il certificato richiesto dal GS, ma _1 solamente ai fini della causa e senza comunicarlo al GS quando richiesto” (v. pag. 7 C.T.U.). In relazione alla causa n. 3 del rigetto dell'istanza di contributo, costituita dell'omessa allegazione del certificato del corretto smaltimento del generatore sostituto in un centro di raccolta, come previsto dell'art.
6.4 delle Regole Applicative (v. pag. 8 C.T.U.), il C.T.U. ha ritenuto che “il mancato rispetto di tale prescrizione è motivo sufficiente per giustificare la non ammissione dell'intervento al contributo. Il mancato adempimento di tale prescrizione, secondo recenti articoli pubblicati dal GS, è tra le più frequenti cause di rigetto delle istanze di contributo”. Sul punto ha evidenziato l'ausiliario del giudice che “Il GS, nel preavviso di rigetto dell'istanza di contributo dd. 07/01/2020, aveva già richiesto di integrare la pratica di contributo allegando il certificato di smaltimento del generatore sostituito, ma nella documentazione integrativa _1 inviata in data 29/01/2020 si era limitata a dichiarare quasi a titolo confessorio che “la ditta Evo Service S.r.l., che ha eseguito l'installazione, dichiara di aver smontato e scollegato uno dei 2 generatori di calore della centrale termica e che lo stesso è ancora da smaltire in apposito CRM (come da documentazione fotografica allegata) e conservato in magazzino”. pagina 6 di 8 A conferma di quanto sopra preme evidenziare che al documento prodotto da parte convenuta denominato “Corrispondenza con GS”, risulta allegata una fotografia riportante la dicitura
“GENERATORE DI CALORE RIMOSSO E PRESENTE IN MAGAZZINO, NON ANCORA SMALTITO”.
Fermo restando che ad avviso del C.T.U. detta circostanza, ovvero il mancato smaltimento del generatore di calore sostituito presso un centro autorizzato, “determinava, unitamente al mancato deposito del Certificato del produttore …, il rigetto dell'istanza contributo”, l'ing. ha ritenuto Tes_1
“che il mancato smaltimento del generatore di calore sostituito non sia una responsabilità esclusiva del convenuto, ma possa sussistere invece una corresponsabilità con l'attore che, a seguito del preavviso di rigetto da parte del GS, era perfettamente consapevole che la caldaia a gasolio non poteva essere stoccata presso il proprio magazzino, ma doveva essere invece smaltita presso un centro di smaltimento autorizzato” (v. pag. 9 C.T.U.). Quanto, infine, al quesito sub 3) (“determinare l'ammontare dell'incentivo che avrebbe Pt_1 percepito in relazione all'intervenuto effettuato da ), il C.T.U., nel premettere che _1
“l'ammontare del contributo va dal 40% al 65% della spesa sostenuta considerando che l'IVA non è oggetto di contributo se questa non costituisce un costo per l'impresa (par.
5.1.3 delle Regole Applicative), ha quantificato in € 18.752,42, da liquidare in 5 rate annuali, l'ammontare del contributo che la società attrice avrebbe percepito in caso di accoglimento della domanda di contributo da parte del GS (v. pagg.
9-10 C.T.U.). Orbene, alla luce dell'espletata istruttoria e, segnatamente della documentazione prodotta, delle testimonianze rese e delle risultanze peritali, risulta compiutamente provata la condotta inadempiente della convenuta, non avendo la stessa assolto gli obblighi assunti con il contratto sottoscritto dalle parti in data 12.04.2018.
In particolare, vale rammentare che in forza di tale titolo si era impegnata, oltre alla Controparte_1 fornitura e all'installazione della pompa di calore, anche alla gestione del conto termico per conto della cliente, attuale attrice, volta ad ottenere gli incentivi previsti dalla legge, e ciò in quanto, come dichiarato dal teste “Noi eravamo ignoranti in materia e ci siamo affidati completamente Testimone_2
a loro” (v. ud. 11.10.2022). In realtà, per quanto emerso dalla documentazione prodotta e dagli stessi accertamenti peritali, _1
non solo non ha dimostrato di conoscere la normativa di settore ed in particolare la
[...] documentazione necessaria da allegare alla richiesta e la relativa tempistica, nonché gli adempimenti afferenti lo smaltimento dell'impianto sostituito, ma altresì, una volta ricevuta la comunicazione del preavviso di rigetto dd. 07.01.2020, non ha provveduto a riscontrare puntualmente i rilievi formulati dal
GS, fornendo la documentazione richiesta, rendendo così inevitabile il definitivo rigetto della richiesta di incentivo comunicato in data 27.04.2020.
Già si è detto quanto alla ravvisata responsabilità della convenuta nell'aver omesso di trasmettere al GS il Certificato del produttore della pompa di calore come richiesto (v. pag. 7 CTU) peraltro prodotti solo in allegato alla comparsa di costituzione e risposta); tuttavia non si concorda con l'ausiliario del giudice quanto all'ipotizzata corresponsabilità dell'attrice in relazione al mancato smaltimento del generatore di calore sostituito presso un centro autorizzato (v. pag. 9 CTU). In effetti l'attrice non può considerarsi produttore del rifiuto ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. f) D. Lvo n. 152/2006, ovvero “il soggetto la cui attività produce il rifiuto”, nel caso di specie l'installatore del pagina 7 di 8 nuovo generatore, il quale è tenuto a provvedere al trattamento (art. cit. lett. t): recupero e smaltimento) del rifiuto stesso, o direttamente, o mediante la consegna ad una ditta autorizzata (v. art. 188 co. 1 D. Lvo cit.). A ciò si aggiunga che l'attrice non solo non si è mai ingerita nell'attività di installazione svolta esclusivamente da o da impresa dalla stessa incaricata, ma altresì che la stessa non ha mai _1 manifestato alcun interesse a detenere l'impianto sostituito, né , impegnatosi Parte_5 contrattualmente a garantire l'ottenimento del contributo ed unica a rapportarsi con GS, come si evince dalla documentazione prodotta, nonostante le fosse stato richiesto, in sede di preavviso di rigetto dell'istanza di contributo dd. 07.01.2020, di integrare la pratica di contributo allegando il certificato di smaltimento del generatore sostituito, non si è neppure minimamente attivata, eventualmente chiedendo all'attrice l'autorizzazione allo smaltimento, che all'evidenza non sarebbe stata negata, non avendo la stessa alcun interesse a mantenere l'impianto sostituito. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, e di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-accertata e dichiarata la condotta inadempiente della convenuta agli obblighi contrattualmente assunti, condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore _1 dell'attrice, della somma di € 18.752,42, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;
-condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi € 5.341.00, di cui € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale) ed € 264,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Trento, 12.02.2025 Dott. M. Morandini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA (P.IVA e C.F. , con sede alla via Feltrina Sud, n. 183/a Parte_1 P.IVA_1
(CAP 31044) in Montebelluna (TV), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Sig.ra Pt_2 e Sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Agnoletto (C.F.
[...] Parte_3
) del Foro di Venezia con studio in Mestre – Venezia (Cap 30174) alla via C.F._1 Torre Belfredo n. 13/4, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vittorio Cristanelli (C.F. ) in Via Filippo C.F._2
Serafini n. 9 – 38122 Trento;
ATTRICE
CONTRO
nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Trento – Controparte_1
Via Giancarlo Maroni n. 4 (P. IVA ed elettivamente domiciliata in 38033 Cavalese – P.IVA_2 Via Fan n. 3 presso lo studio dell'avv. Francesco Garaffa (C.F. che la CodiceFiscale_3 rappresenta e difende giusta delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato;
CONVENUTA IN PUNTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE Nel merito Accertato l'inadempimento di controparte agli obblighi contrattualmente assunti e il comportamento di anche successivo alla conclusione del contratto;
per tutto quanto esposto e per i motivi dedotti _1 condannarsi al risarcimento del danno che si quantifica nella misura di euro 17.000, pari Controparte_1 all'incentivo fiscale che avrebbe potuto ottenere per l'installazione della pompa di calore in Pt_1 sostituzione del precedente impianto e di cui in narrativa o in quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa in seguito all'espletanda istruttoria. Rifusi i diritti e gli onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge. In via istruttoria pagina 1 di 8 -Darsi ingresso a prova per testi sulle circostanze esposte in narrativa, con riserva di specifica formulazione dei capitoli e indicazione dei testi nei richiedenti termini ex art. 183 VI cpc;
-darsi ingresso a C.T.U. volta ad accertare se l'intervento posto in essere da per conto di _1
, vale a dire la sostituzione del generatore di calore alimentato a gasolio di potenza termica 115 Pt_1 kw con la pompa di calore aria acqua di potenza termica 65,2 kw marca modello I – HP 0270, CP_2 rientrasse tra gli interventi di cui al D.M. 16 febbraio 2016 e potesse quindi godere degli incentivi previsti dal decreto medesimo e se l'operato di nella gestione del conto sia stato difforme da _1 quanto previsto dalla normativa di settore causando il definitivo rigetto della richiesta da parte di GS.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
L'avv. Margoni conclude per il rigetto di tutte le richieste attoree, per la revoca dell'ordinanza di ammissione di C.T.U. perché generica oltre che esplorativa, ed in accoglimento delle eccezioni formulate, dichiararsi nullo, inammissibile o improcedibile l'atto di citazione per la mancata qualificazione della domanda e mancata indicazione delle premesse di diritto su cui si fonda, e, in subordine, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 03.05.2021, notificato in pari data, conveniva Parte_1 in giudizio chiedendo condannarsi la convenuta al risarcimento del danno, Controparte_1 quantificato in € 17.000, pari all'incentivo fiscale che l'attrice avrebbe potuto ottenere per l'installazione della pompa di calore in sostituzione del precedente impianto o in quella somma ritenuta di giustizia;
spese di giudizio rifuse. In particolare, a sostegno della domanda formulata esponeva l'attrice: 1) che in data 12.04.2018 sottoscriveva con il contratto denominato di vendita Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto un “impianto fotovoltaico da 20 kw con pannelli policristallini ad alta resa, completo di invertor e tutto il necessario al corretto funzionamento e collegamento alla rete” e di una “pompa di calore ad alta temperatura così come descritto nel preventivo allegato, completa di tutto il necessario al corretto funzionamento e collegamento all'impianto esistente” (v. doc. 1); 2) che il contratto prevedeva
“compreso nel prezzo: carte per comune e autorizzazioni varie” e “gestione conto termico”; 3) che le parti pattuivano il prezzo di € 65.000,00 (installazione compresa) oltre I.V.A. al 10%, pari a complessivi € 71.500,00; 4) che nell'offerta che precedeva la sottoscrizione del contratto, alla quale lo stesso rinviava, si precisava che essa comprendeva anche il “disbrigo pratiche incentivi fiscali” e si indicava, quale “ contributo conto termico”, la somma di € 17.000,00 (v. doc. 2); 5) che l'attrice provvedeva all'immediato pagamento delle fatture Unisolar nn. 592/2018 e 593/2018 per complessivi €
55.000,00 (v. docc. 3-4-5), mentre la fattura a saldo n. 687/2018 veniva pagata, in via posticipata, rispetto all'emissione (secondo intese intercorse), mediante due bonifici, l'uno dd. 23.04.2019 di € 10.000,00 e l'altro dd. 23.07.2019 di € 5.000,00 (v. docc. 6-7-8-9); 6) che in data 23.07.2019 veniva pagata anche la fattura n. 239 dd. 27.03.2019 per ulteriori € 500,00 (v. doc. 10); 7) che in data 22.08.2019 chiedeva a le credenziali per accedere al portale GS “per la gestione del _1 Pt_1 conto termico” (v. doc. 11), nonostante ogni aspetto relativo alla gestione del conto termico fosse stato demandato da ad come da accordi contrattuali;
8) che all'inizio del settembre 2019 Pt_1 _1 chiedeva a le contabili dei versamenti eseguiti a pagamento delle fatture, dovendole _1 Pt_1 inviare a GS (Gestore Servizi Energetici) (v. doc. 12) – mail dd. 05.09.2019); 9) che con missiva dd.
07.01.2020 quest'ultimo comunicava ai sensi del D.M. 16.02.2016 il preavviso di rigetto della richiesta pagina 2 di 8 di incentivi di , evidenziando carenze nella presentazione della documentazione necessaria, ed, Pt_1 in particolare, il mancato rispetto del termine decadenziale di gg. 90 decorrente dall'effettuazione dell'ultimo pagamento per la presentazione della domanda di incentivo e l'incompletezza e/o difformità della documentazione fornita rispetto a quanto indicato nel decreto interministeriale dd. 16.02.2016 e nelle relative regole applicative;
10) che “GS lamentava infatti la non esaustività dell'osservazione del tecnico, la mancata allegazione del certificato del produttore, dell'indicazione relativa alle dimensioni dell'impresa richiedente, il mancato riferimento nella causale del bonifico relativo al pagamento della fattura al D.M. 16.02.2016, la mancanza della foto relativa alla targa del generatore e delle valvole termostatiche, il mancato smaltimento del generatore sostituito, la mancanza del certificato di smaltimento, la necessità di ampia visione del locale di installazione del nuovo generatore
(doc. 13)”; 11) che a seguito della richiesta di chiarimenti di , rassicurava la
Pt_1 _1 controparte, facendosi carico di riscontrare il preavviso di rigetto ricevuto, tant'è che con mail dd. 20.01.2020 forniva ad la documentazione richiesta da inviare al GS (v. doc. 14); 12)
Pt_1 _1 che con successiva mail dd. 21.01.2020 chiedeva ulteriore documentazione fotografica (v. _1 doc. 15), trasmessa tempestivamente da (v. doc. 16); 13) che richiedeva a di
Pt_1 _1 Pt_1 sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da inviare al GS (v. doc. 17), che faceva pervenire
Pt_1 senza ritardo (v. doc. 18); 14) che con comunicazione dd. 27.04.2020 GS dava notizia del definitivo rigetto della richiesta di incentivo (v. doc. 19); 15) che in data 14.05.2020 riceveva una mail da
Pt_1
a firma dell'ing. incaricato da di “istruire le contestazioni al rigetto GS”, _1 Pt_4 _1 con allegato un ulteriore modulo da sottoscrivere (v. doc. 20), che prontamente restituiva Pt_1 sottoscritto (v. doc. 21); 16) che richiedeva ad le credenziali per accedere al portale Pt_1 _1
GS, in possesso esclusivo di al fine di verificare la propria posizione – completamente _1 gestita da come da impegni contrattuali assunti -, che comunicava (v. doc. 22); 17) _1 _1 che con comunicazione dd. 10.06.2020 rammentava il termine di gg. 60 per proporre ricorso _1 al T.A.R. avverso il provvedimento di rigetto, comunicando la disponibilità a trasmettere la documentazione in suo possesso al fine di fornire supporto al legale che l'attrice avrebbe nominato (v. doc. 23); 18) che nonostante il legale nominato da avesse richiesto in più occasioni ad Pt_1 _1 la documentazione necessaria per proporre eventuale ricorso avverso il provvedimento di diniego di
GS (v. docc. 24-25-26), alcuna comunicazione veniva fornita da 19) che l'indagine _1 demandata ad un tecnico di fiducia di al fine di valutare la fondatezza del rigetto della richiesta Pt_1 di incentivo da parte di GS e la probabilità di un esito positivo di un eventuale ricorso amministrativo avverso lo stesso, dava esito totalmente negativo “evidenziando irrimediabili lacune nella gestione del conto termico, al quale si era contrattualmente obbligata;
carenze che avrebbero reso _1 totalmente infondato il ricorso all'autorità giudiziaria avverso il rigetto (doc. 27)”; 20) che a fronte della responsabilità contestata da in data 19.01.2021 per il rigetto della richiesta di incentivi (v. Pt_1 doc. 28), tramite il proprio legale, contestava ogni addebito (v. doc. 29). _1
Costituitasi con comparsa dd. 21.09.2021 nel contestare le avverse domande, Controparte_1 eccepiva: 1) che “Contrariamente da quanto maliziosamente suggerito da controparte il contratto non prevede (non avrebbe potuto prevedere) che potesse richiedere a proprio nome l'incentivo _1 fiscale perché consentito invece solo al cliente né tantomeno il contratto prevede (non avrebbe potuto prevedere) una cifra garantita quale incentivo fiscale o per la gestione del conto termico”; 2) che “Non vi è un obbligo redatto contrattuale che imponga alla la presa in carico della Controparte_1
pagina 3 di 8 pratica di richiesta dell'incentivo, ma solo la fornitura delle carte per le autorizzazioni e la “gestione della pratica conto termico”, che per come meglio spiegato infra, è stato correttamente realizzata fornendo al cliente tutto il supporto possibile”; 3) che certamente non può in alcun modo _1 essere considerata tenuta a garantire il risultato, atteso che l'impegno contrattuale è a mettere a disposizione la documentazione necessaria e a fornire il supporto possibile alla gestione della pratica”. Chiedeva pertanto dichiarare nullo o inammissibile o improcedibile l'atto di citazione di controparte e, in subordine, rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 08.02.2022, con cui tra l'altro il G.I. rigettava l'eccezione di nullità o inammissibilità dell'atto di citazione, all'udienza dd. 11.10.2022 venivano assunti, oltre all'interrogatorio formale della legale rappresentante della società convenuta, n. 2 testi di parte attorea. Con ordinanza dd. 14.10.2022 il G.I. ammetteva la C.T.U. dedotta dall'attrice e, per l'effetto, nominava quale C.T.U. il p.i. , successivamente sostituito con ordinanza dd. 23.06.2023 dall'Ing. Persona_1
a cui venivano posti i quesiti di cui all'ordinanza dd. 14.10.2022. Testimone_1
All'udienza dd. 17.01.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 06.11.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, le domande attoree, fondate, vanno accolte. Invero, all'udienza dd. 11.10.2022 il teste di parte attorea figlio del titolare della ditta Testimone_2 attrice, nel premettere di essere “marito della socia in regime di separazione dei beni, all'epoca dei fatti ero collaboratore familiare della società, non percepivo corrispettivo”, ha confermato i capitoli di prova, di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 22.11.2021, ovvero: 1) di essere stato presente
“quando è stato fatto il preventivo”; con il quale si era impegnata ad istruire la pratica del _1 conto termico relativa alla fornitura a della pompa di calore, di cui all'offerta Parte_1 _1 sub doc. 2) attrice;
2) che aveva “fornito tutta la documentazione che era stata chiesta e che era Pt_1 oggetto della loro offerta. Noi eravamo ignoranti in materia e ci siamo affidati completamente a loro”; 3) che le credenziali rilasciate a per accedere al portale GS erano state utilizzate da Parte_1 al fine di “caricare” la documentazione a supporto della domanda di incentivi presentata da _1 per conto di , “anche se non so dire quale documentazione abbiano caricato”; 4) che _1 Pt_1
aveva potuto utilizzare dette credenziali solo successivamente alla mail dd. 22.05.2020 (v. doc. Pt_1
22) attrice), con cui su richiesta di , le aveva comunicate a quest'ultima (“le
_1 Pt_1 credenziali sono state rilasciate a e poi a seguito della mail dd. 22.5.2020 le ha
_1 _1 comunicate a noi”); 5) che , una volta ricevuto il preavviso di rigetto da parte di GS aveva Pt_1 contattato immediatamente chiedendo spiegazioni in merito (“ero in sede io quando è arrivata
_1 la raccomandata e l'ho ricevuta io”); 6) che aveva rassicurato , incaricandosi di
_1 Pt_1 riscontrare, per conto di , il preavviso di rigetto ricevuto e di presentare le osservazioni Pt_1 sollecitate da GS entro il termine indicato nello stesso preavviso (“ho contattato e mi rispose
_1 la segreteria che segue la GS e sono stato rassicurato dalla stessa”); 7) che per quanto riferitogli da questa raccoglieva e predisponeva la documentazione necessaria per dare riscontro al _1 preavviso di rigetto comunicato a e la “caricava” sul portale GS per conto di (“… mi Pt_1 Pt_1 fece diverse telefonate chiedendo di inviare ulteriore documentazione che io prontamente pagina 4 di 8 trasmettevo”); 8) che per quanto appreso dal legale incaricato da , si era rifiutata di Pt_1 _1 fornire allo stesso la documentazione e le informazioni necessarie per predisporre la difesa;
9) che il teste aveva incaricato un tecnico di sua fiducia al fine di valutare la fondatezza del rigetto della richiesta di incentivo da parte di GS e la probabilità di un esito positivo dell'eventuale ricorso amministrativo avverso lo stesso;
10) che il teste aveva preso visione della documentazione sub doc 1) convenuta (dichiarazione sostitutiva del tecnico ing. con cui veniva riscontrato il Testimone_3 preavviso di rigetto e la documentazione ivi allegata), e ciò “dopo che mi è stato fatto il secondo rigetto definitivo ovvero a fine aprile 2020”; 11) che la documentazione sub doc. 2) convenuta, denominata
“Note su integrazione conto termico ”, era stata visionata dall'attrice solo a seguito della Pt_1 costituzione della convenuta in giudizio (“io non avevo mai visto in precedenza il doc. 2 all. alla comparsa di costituzione che mi viene rimostrato qui”); 12) che “il mio tecnico mi aveva riferito che era stato caricato della documentazione frammentaria”. Alla medesima udienza il teste , anch'egli di parte attorea, nel premettere di essere “a Testimone_4 conoscenza dei fatti di causa in quanto ho ricevuto incarico nella tarda primavera 2020 o estate 2020 da parte di di esaminare la pratica dopo l'avvenuto rigetto definitivo di aprile 2020”, ha Pt_1 confermato che aveva avuto modo di visionare il doc. 1) convenuta solo allorquando Pt_1 _1 aveva comunicato all'attrice le credenziali per eccedere al portale GS, precisando “che sono stato io a recuperare la documentazione in quanto non è facile navigare nel sito di GS”; che il doc. 2) convenuta
“non l'ho reperito e non era presente sul portale GS quando io ho scaricato la documentazione. ADR io credo di aver scaricato la documentazione dal sito GS a settembre 2020”; che il teste aveva rinvenuto, dopo diverse verifiche, nel portale GS “solo ed esclusivamente il doc. 1 all. comparsa di costituzione e risposta che mi è stato rammostrato”. Nell'elaborato peritale dd. 30.10.2023 il nominato C.T.U. ing. ha dato atto, in Testimone_1 relazione al quesito sub 1) (“Accertare se l'intervento posto in essere da per conto Controparte_1 di ovvero la sostituzione del generatore di calore alimentato a gasolio di Parte_1 potenza termica 115 kw con la pompa di calore aria acqua di potenza termica 65.2 kw marca CP_2 mod. I-HP0270, riscontrasse tra gli incentivi di cui al D.M. 16/02/2016 e potesse pertanto beneficiare degli incentivi previsti da quest'ultimo”) che “Dall'esame della documentazione agli atti, delle caratteristiche della pompa di calore e dell'impianto sostitutivo è possibile affermare che l'intervento eseguito da per conto dell'attore possedeva i requisiti tecnici necessari per accedere al _1 contributo “Conto termico”. Le caratteristiche dell'intervento, le prestazioni funzionali della pompa di calore e le apparecchiature idrauliche connesse all'impianto rispettavano i requisiti richiesti dalle
“Regole applicative” pubblicate dal GS” (v. par.
5.8.2 Regole Applicative del Conto Termico – pagg.
4-5 C.T.U.). Ha soggiunto il C.T.U. che “tali requisiti, per quanto desumibili agli atti e per quanto emerso nel corso dell'indagine peritale, trovano riscontro con quanto eseguito da per conto dell'attore e per tale _1 motivazione non sussistevano elementi (di carattere tecnico) ostativi all'ottenimento del contributo. Di una tanto si è dato riscontro anche nel verbale peritale dove entrambi i consulenti di parte hanno confermato che le caratteristiche tecniche della pompa di calore installata da erano idonee _1 all'ottenimento del contributo” (v. pag. 5 C.T.U.). Quanto al quesito sub 2) (“accertare se l'operato di nella gestione del conto termico sia stato _1 svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore e se il definitivo rigetto della richiesta pagina 5 di 8 di incentivo da parte del GS sia ascrivibile ad eventuale responsabilità della convenuta”) il C.T.U. ha esaminato nel dettaglio gli “elementi pregiudicanti l'ammissione al contributo”, di cui alla comunicazione GS dd. 27.04.2020 (v. doc. 19) attrice). In particolare, quanto al mancato rispetto del “termine decadenziale dei 90 giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento”, ritiene il C.T.U. che tale contestazione non sia corretta, laddove si consideri che “La data dell'ultimo pagamento relativo alla pompa di calore, come correttamente dichiarato da nell'istanza di contributo, non è il 07/12/2018 come erroneamente riferito dal GS, ma il _1
24/07/2019 (fattura 239 – vd. Allegato 10 di parte attrice). Il termine decadenziale dei 90 giorni tra la data dell'ultima fattura e la data dichiarata di fine lavori (il 24/09/2019) veniva quindi rispettato”. Sempre sul punto il C.T.U. a dispetto di quanto sostenuto dal GS, secondo cui deve escludersi la validità della fattura n. 239 dd. 27.03.2019 “poiché di entità troppo esigua rispetto all'importo dei lavori e perché emessa in un periodo molto successivo alla fattura di acconto” ha ritenuto tale contestazione “illegittima anche considerando che tra il primo acconto ed il saldo finale trascorrono poco più di tre mesi (dal 07/12/2018 al 27/03/2019)”, fermo restando “che al GS non spetterebbe alcuna valutazione sull'entità degli importi delle fatture o sulla data della loro emissione che resta questione tra l'impresa appaltatrice e committenza” (v. pag. 6 C.T.U.). Quanto all'omesso invio della certificazione del produttore della pompa di calore, richiesto da GS con il preavviso di rigetto dell'istanza di contributo dd. 07.01.2020, il C.T.U. ha evidenziato che “In data 29/01/2020 inoltrava al GS alcuni documenti integrativi, ma non il certificato del Produttore _1 della pompa di calore come richiesto … L'inadeguatezza della documentazione integrativa inoltrata da al GS nonostante le specifiche richieste contenute nel preavviso di rigetto dd. 07/01/2020 ed _1 il mancato deposito di documenti ritenuti essenziali per l'istruttoria della pratica ha determinato il rigetto definitivo dell'istanza e la perdita del contributo. Per quanto concerne tale aspetto si ravvede quindi una responsabilità del Convenuto per il mancato ottenimento del contributo previsto dal conto termico”. Da ultimo ha rilevato il C.T.U., per quanto emerso dell'analisi della documentazione prodotta dalla convenuta (“Note su integrazione al rigetto Conto termico ”) in allegato alla comparsa di Pt_1 costituzione e risposta, “che rendeva disponibile in atti il certificato richiesto dal GS, ma _1 solamente ai fini della causa e senza comunicarlo al GS quando richiesto” (v. pag. 7 C.T.U.). In relazione alla causa n. 3 del rigetto dell'istanza di contributo, costituita dell'omessa allegazione del certificato del corretto smaltimento del generatore sostituto in un centro di raccolta, come previsto dell'art.
6.4 delle Regole Applicative (v. pag. 8 C.T.U.), il C.T.U. ha ritenuto che “il mancato rispetto di tale prescrizione è motivo sufficiente per giustificare la non ammissione dell'intervento al contributo. Il mancato adempimento di tale prescrizione, secondo recenti articoli pubblicati dal GS, è tra le più frequenti cause di rigetto delle istanze di contributo”. Sul punto ha evidenziato l'ausiliario del giudice che “Il GS, nel preavviso di rigetto dell'istanza di contributo dd. 07/01/2020, aveva già richiesto di integrare la pratica di contributo allegando il certificato di smaltimento del generatore sostituito, ma nella documentazione integrativa _1 inviata in data 29/01/2020 si era limitata a dichiarare quasi a titolo confessorio che “la ditta Evo Service S.r.l., che ha eseguito l'installazione, dichiara di aver smontato e scollegato uno dei 2 generatori di calore della centrale termica e che lo stesso è ancora da smaltire in apposito CRM (come da documentazione fotografica allegata) e conservato in magazzino”. pagina 6 di 8 A conferma di quanto sopra preme evidenziare che al documento prodotto da parte convenuta denominato “Corrispondenza con GS”, risulta allegata una fotografia riportante la dicitura
“GENERATORE DI CALORE RIMOSSO E PRESENTE IN MAGAZZINO, NON ANCORA SMALTITO”.
Fermo restando che ad avviso del C.T.U. detta circostanza, ovvero il mancato smaltimento del generatore di calore sostituito presso un centro autorizzato, “determinava, unitamente al mancato deposito del Certificato del produttore …, il rigetto dell'istanza contributo”, l'ing. ha ritenuto Tes_1
“che il mancato smaltimento del generatore di calore sostituito non sia una responsabilità esclusiva del convenuto, ma possa sussistere invece una corresponsabilità con l'attore che, a seguito del preavviso di rigetto da parte del GS, era perfettamente consapevole che la caldaia a gasolio non poteva essere stoccata presso il proprio magazzino, ma doveva essere invece smaltita presso un centro di smaltimento autorizzato” (v. pag. 9 C.T.U.). Quanto, infine, al quesito sub 3) (“determinare l'ammontare dell'incentivo che avrebbe Pt_1 percepito in relazione all'intervenuto effettuato da ), il C.T.U., nel premettere che _1
“l'ammontare del contributo va dal 40% al 65% della spesa sostenuta considerando che l'IVA non è oggetto di contributo se questa non costituisce un costo per l'impresa (par.
5.1.3 delle Regole Applicative), ha quantificato in € 18.752,42, da liquidare in 5 rate annuali, l'ammontare del contributo che la società attrice avrebbe percepito in caso di accoglimento della domanda di contributo da parte del GS (v. pagg.
9-10 C.T.U.). Orbene, alla luce dell'espletata istruttoria e, segnatamente della documentazione prodotta, delle testimonianze rese e delle risultanze peritali, risulta compiutamente provata la condotta inadempiente della convenuta, non avendo la stessa assolto gli obblighi assunti con il contratto sottoscritto dalle parti in data 12.04.2018.
In particolare, vale rammentare che in forza di tale titolo si era impegnata, oltre alla Controparte_1 fornitura e all'installazione della pompa di calore, anche alla gestione del conto termico per conto della cliente, attuale attrice, volta ad ottenere gli incentivi previsti dalla legge, e ciò in quanto, come dichiarato dal teste “Noi eravamo ignoranti in materia e ci siamo affidati completamente Testimone_2
a loro” (v. ud. 11.10.2022). In realtà, per quanto emerso dalla documentazione prodotta e dagli stessi accertamenti peritali, _1
non solo non ha dimostrato di conoscere la normativa di settore ed in particolare la
[...] documentazione necessaria da allegare alla richiesta e la relativa tempistica, nonché gli adempimenti afferenti lo smaltimento dell'impianto sostituito, ma altresì, una volta ricevuta la comunicazione del preavviso di rigetto dd. 07.01.2020, non ha provveduto a riscontrare puntualmente i rilievi formulati dal
GS, fornendo la documentazione richiesta, rendendo così inevitabile il definitivo rigetto della richiesta di incentivo comunicato in data 27.04.2020.
Già si è detto quanto alla ravvisata responsabilità della convenuta nell'aver omesso di trasmettere al GS il Certificato del produttore della pompa di calore come richiesto (v. pag. 7 CTU) peraltro prodotti solo in allegato alla comparsa di costituzione e risposta); tuttavia non si concorda con l'ausiliario del giudice quanto all'ipotizzata corresponsabilità dell'attrice in relazione al mancato smaltimento del generatore di calore sostituito presso un centro autorizzato (v. pag. 9 CTU). In effetti l'attrice non può considerarsi produttore del rifiuto ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. f) D. Lvo n. 152/2006, ovvero “il soggetto la cui attività produce il rifiuto”, nel caso di specie l'installatore del pagina 7 di 8 nuovo generatore, il quale è tenuto a provvedere al trattamento (art. cit. lett. t): recupero e smaltimento) del rifiuto stesso, o direttamente, o mediante la consegna ad una ditta autorizzata (v. art. 188 co. 1 D. Lvo cit.). A ciò si aggiunga che l'attrice non solo non si è mai ingerita nell'attività di installazione svolta esclusivamente da o da impresa dalla stessa incaricata, ma altresì che la stessa non ha mai _1 manifestato alcun interesse a detenere l'impianto sostituito, né , impegnatosi Parte_5 contrattualmente a garantire l'ottenimento del contributo ed unica a rapportarsi con GS, come si evince dalla documentazione prodotta, nonostante le fosse stato richiesto, in sede di preavviso di rigetto dell'istanza di contributo dd. 07.01.2020, di integrare la pratica di contributo allegando il certificato di smaltimento del generatore sostituito, non si è neppure minimamente attivata, eventualmente chiedendo all'attrice l'autorizzazione allo smaltimento, che all'evidenza non sarebbe stata negata, non avendo la stessa alcun interesse a mantenere l'impianto sostituito. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, e di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-accertata e dichiarata la condotta inadempiente della convenuta agli obblighi contrattualmente assunti, condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore _1 dell'attrice, della somma di € 18.752,42, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;
-condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi € 5.341.00, di cui € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale) ed € 264,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Trento, 12.02.2025 Dott. M. Morandini
pagina 8 di 8