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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 809/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3318/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230004233409000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – SS ed all'Agenzia delle Entrate in data 07.04.2025, depositato il 06.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.29520230004233409/000, notificata in data 06.02.2025, emessa all'esito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-bis DPR n. 600 del 1973, per il complessivo importo di Euro
€ 1.569,75, a titolo di addizionale IRPEF 2018.
Il ricorso è stato proposto per rilevare:
1. Omessa notifica della comunicazione di irregolarità indicata in cartella (comunicazione n.45221201911 del 06843911923 del 01/12/2022, indicata come notificata il 25/03/2023) ed omessa allegazione alla cartella;
2. Decadenza ex art.25 del Dpr.602/73, a mente del quale la cartella andava notificata entro il 31.12.2022.
In data 10.09.2025 AdE si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso rassegnando che, nei casi de quibus, non è richiesta la previa notifica di comunicazione di irregolarità
e, quanto al termine decadenziale, che il controllo è stato effettuato sulla dichiarazione integrativa presentata dal ricorrente in data 16.12.2021. Si specifica che nella prima dichiarazione presentata in data 23.06.2019 il contribuente aveva esposto ritenute addizionale regionale per euro 1363,00, difformemente da quanto certificato dal sostituto d'imposta per il diverso importo di euro 284,41. Solo nella seconda dichiarazione, presentata il 16.12.2021, era stato indicato il corretto e conforme importo di euro 284,00. L'importo non versato, pari alla differenza di euro 1079,00, era stato dunque recuperato a tassazione con la cartella impugnata.
Si è quindi rilevato doversi fare riferimento alla seconda dichiarazione ai fini della decorrenza del termine di decadenza, da computarsi anche applicando la normativa emergenziale Covid19.
Il 21.01.2016 parte ricorrente ha depositato memorie eccependo la violazione dell'art. 25/bis, comma 5bis, del Dlgs. 546/92 in odine alla produzione documentale dell'AE.
In data 05.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita preliminarmente rilevare che, a parere di questo giudice, poiché, secondo il dato testuale dell'art. 25 dpr 602/73, il termine decadenziale di notifica della cartella ex art. 36bis dpr 600/73 decorre dall'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, la notifica della cartella – che ha avuto riguardo alla dichiarazione presentata il 16.12.2021 - poteva essere effettuata entro il 31.12.2024.
Vi è peraltro che, per le dichiarazioni presentate nel 2021, non opera alcuna proroga E' noto che il legislatore ha dettato normative volte a prorogare i termini in questione, a fronte della emergenza epidemiologica Covid19.
Con particolare riferimento alla materia dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi, sono state disciplinate:
-la proroga di 14 mesi disposta con l'art. 157, co. 3, del D.L. 34/2020 per le dichiarazioni per anno imposta
2017 - presentate nell'anno 2018;
-la proroga di 12 mesi prevista dall'art. 5, co. 8, del D.L. 41/2021, per le dichiarazioni per anno imposta
2018 - presentate nel 2019;
-la proroga di 12 mesi disposta dall'art. 1, co. 158, della legge 197/2022, relativamente alle dichiarazioni per anno imposta 2019 – presentate nel 2020.
Con un intervento di portata più generale, inoltre, l'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020, relativamente ai carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione Covid-19 (8.03.2020 -
31.12.2021), nonché, anche successivamente solo se relativi alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni presentate nel 2018, ha disposto, tra l'altro, una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Ciò premesso, va osservato che la citata normativa non ha attinto le dichiarazioni presentate nel 2021.
Ove anche si facesse riferimento alla dichiarazione presentata nel 2019 per l'anno 2018, dovrebbe applicarsi la mera proroga di 12 mesi di cui all'art. 5, comma 8, DL 41/21.
La norma prevede che:
“8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019”.
Scadendo il termine di ordinario al 31.12.2022, ed operando la proroga al 31.12.2023, la notifica della cartella nel 2025 sarebbe comunque intempestiva.
La presenza di una disciplina speciale induce a ritenere prevalente il citato disposto normativo su quello generale di cui all'art. 68 DL 18/20.
Ad ogni buon conto, deve rilevarsi che la notifica della cartella sarebbe comunque intempestiva, anche alla luce di tale ultima norma.
Ed infatti, non troverebbe applicazione la proroga di 24 mesi di cui all'art. 68, comma 4bis, D.L. 34/20 come mod. DL 41/21, stante la data di consegna del ruolo, oltre il periodo compreso tra il 8/3/2020 ed il 31/12/2021.
Né potrebbe operare il comma 1 del citato art. 68 DL 18/20, in combinato disposto con l'art. 12 comma 1 D.
Lgs. n. 159/2015, in quanto la norma riguarda la notifica non di cartelle ma di atti successivi a cartelle già emesse (Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”). Il ricorso va dunque accolto, con condanna alle spese dell'AE.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in euro 700,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3318/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230004233409000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – SS ed all'Agenzia delle Entrate in data 07.04.2025, depositato il 06.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.29520230004233409/000, notificata in data 06.02.2025, emessa all'esito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-bis DPR n. 600 del 1973, per il complessivo importo di Euro
€ 1.569,75, a titolo di addizionale IRPEF 2018.
Il ricorso è stato proposto per rilevare:
1. Omessa notifica della comunicazione di irregolarità indicata in cartella (comunicazione n.45221201911 del 06843911923 del 01/12/2022, indicata come notificata il 25/03/2023) ed omessa allegazione alla cartella;
2. Decadenza ex art.25 del Dpr.602/73, a mente del quale la cartella andava notificata entro il 31.12.2022.
In data 10.09.2025 AdE si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso rassegnando che, nei casi de quibus, non è richiesta la previa notifica di comunicazione di irregolarità
e, quanto al termine decadenziale, che il controllo è stato effettuato sulla dichiarazione integrativa presentata dal ricorrente in data 16.12.2021. Si specifica che nella prima dichiarazione presentata in data 23.06.2019 il contribuente aveva esposto ritenute addizionale regionale per euro 1363,00, difformemente da quanto certificato dal sostituto d'imposta per il diverso importo di euro 284,41. Solo nella seconda dichiarazione, presentata il 16.12.2021, era stato indicato il corretto e conforme importo di euro 284,00. L'importo non versato, pari alla differenza di euro 1079,00, era stato dunque recuperato a tassazione con la cartella impugnata.
Si è quindi rilevato doversi fare riferimento alla seconda dichiarazione ai fini della decorrenza del termine di decadenza, da computarsi anche applicando la normativa emergenziale Covid19.
Il 21.01.2016 parte ricorrente ha depositato memorie eccependo la violazione dell'art. 25/bis, comma 5bis, del Dlgs. 546/92 in odine alla produzione documentale dell'AE.
In data 05.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita preliminarmente rilevare che, a parere di questo giudice, poiché, secondo il dato testuale dell'art. 25 dpr 602/73, il termine decadenziale di notifica della cartella ex art. 36bis dpr 600/73 decorre dall'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, la notifica della cartella – che ha avuto riguardo alla dichiarazione presentata il 16.12.2021 - poteva essere effettuata entro il 31.12.2024.
Vi è peraltro che, per le dichiarazioni presentate nel 2021, non opera alcuna proroga E' noto che il legislatore ha dettato normative volte a prorogare i termini in questione, a fronte della emergenza epidemiologica Covid19.
Con particolare riferimento alla materia dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi, sono state disciplinate:
-la proroga di 14 mesi disposta con l'art. 157, co. 3, del D.L. 34/2020 per le dichiarazioni per anno imposta
2017 - presentate nell'anno 2018;
-la proroga di 12 mesi prevista dall'art. 5, co. 8, del D.L. 41/2021, per le dichiarazioni per anno imposta
2018 - presentate nel 2019;
-la proroga di 12 mesi disposta dall'art. 1, co. 158, della legge 197/2022, relativamente alle dichiarazioni per anno imposta 2019 – presentate nel 2020.
Con un intervento di portata più generale, inoltre, l'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020, relativamente ai carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione Covid-19 (8.03.2020 -
31.12.2021), nonché, anche successivamente solo se relativi alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni presentate nel 2018, ha disposto, tra l'altro, una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Ciò premesso, va osservato che la citata normativa non ha attinto le dichiarazioni presentate nel 2021.
Ove anche si facesse riferimento alla dichiarazione presentata nel 2019 per l'anno 2018, dovrebbe applicarsi la mera proroga di 12 mesi di cui all'art. 5, comma 8, DL 41/21.
La norma prevede che:
“8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019”.
Scadendo il termine di ordinario al 31.12.2022, ed operando la proroga al 31.12.2023, la notifica della cartella nel 2025 sarebbe comunque intempestiva.
La presenza di una disciplina speciale induce a ritenere prevalente il citato disposto normativo su quello generale di cui all'art. 68 DL 18/20.
Ad ogni buon conto, deve rilevarsi che la notifica della cartella sarebbe comunque intempestiva, anche alla luce di tale ultima norma.
Ed infatti, non troverebbe applicazione la proroga di 24 mesi di cui all'art. 68, comma 4bis, D.L. 34/20 come mod. DL 41/21, stante la data di consegna del ruolo, oltre il periodo compreso tra il 8/3/2020 ed il 31/12/2021.
Né potrebbe operare il comma 1 del citato art. 68 DL 18/20, in combinato disposto con l'art. 12 comma 1 D.
Lgs. n. 159/2015, in quanto la norma riguarda la notifica non di cartelle ma di atti successivi a cartelle già emesse (Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”). Il ricorso va dunque accolto, con condanna alle spese dell'AE.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in euro 700,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore.