Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 809
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica comunicazione di irregolarità

    Il giudice rileva che la cartella di pagamento è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis DPR n. 600 del 1973. La normativa in materia di controlli automatizzati (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 25 DPR 602/73) prevede la notifica di una comunicazione di irregolarità prima dell'emissione della cartella, salvo che non si tratti di casi specifici in cui tale comunicazione non sia necessaria. Tuttavia, la decisione finale si concentra sulla decadenza.

  • Accolto
    Decadenza dell'amministrazione per notifica tardiva della cartella

    Il giudice accoglie il ricorso ritenendo che la notifica della cartella sia intempestiva. Si afferma che il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento, relativa alla dichiarazione presentata nel 2021, scadeva il 31.12.2024. Anche applicando eventuali proroghe previste dalla normativa emergenziale Covid-19, la notifica effettuata nel 2025 risulterebbe comunque tardiva. In particolare, si evidenzia che le proroghe previste dalla normativa emergenziale non hanno riguardato le dichiarazioni presentate nel 2021 e che, anche ove si facesse riferimento a dichiarazioni precedenti, le proroghe applicabili non avrebbero reso legittima la notifica nel 2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 809
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 809
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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