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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4517/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Terlizzi (BA) il 29.6.1978 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Bellinzago Lombardo (MI), Ponte Pietra n. 10 con l'Avv. Flavia Bergamini e l'Avv. Margherita Michiara presso i quali ha eletto domicilio telematico PEC Email_1
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 21.6.1975 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Bellinzago Lombardo (MI), Ponte Pietra n. 10 con l'Avv. Flavia Bergamini e l'Avv. Margherita Michiara presso i quali ha eletto domicilio telematico PEC Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Barletta (BT) il 29.9.2003 (anno 2003 - atto n. 347 - reg. - parte II- serie A )
In regime di separazione dei beni dal 22.2.2016
con i seguenti figli: , 24.2.2004, italiana Parte_3
4.8.2006, italiano Persona_1
3.6.2011, italiano Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e concordano sull'affido condiviso, paritario ed alternato dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre che continuerà a vivere nella casa coniugale che le verrà quindi assegnata.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli.
3. I figli passeranno con il padre week-end alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera (ore 21.00 nel periodo scolastico – ore 22.00 nel periodo non scolastico). Nella settimana in cui trascorreranno il week end con la madre, i figli potranno vedere e stare con il padre due giorni infrasettimanali consecutivi, indicativamente mercoledì e giovedì. Saranno fatti salvi, in ogni caso, i diversi accordi di volta in volta presi tra i genitori. Inoltre i figli trascorreranno con il padre una settimana durante le festività Natalizie, tre giorni durante quelle
Pasquali e pasquetta, facendo in modo che nel corso del medesimo anno le festività principali siano alternate tra i genitori. Durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con il padre quattro settimane, di cui due anche consecutive, da concordare preventivamente con la RA
[...] entro il 30 maggio di ogni anno. Previo accordo con la madre il signor potrà vedere Pt_1 Pt_2
i figli anche in altre giornate compatibilmente con gli impegni ludici e scolatici dei figli.
4. Il signor verserà alla RA , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma complessiva mensile di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) e pertanto Euro 400,00 (quattrocento//00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma dovrà essere corrisposta in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese.
5. Tutte le spese straordinarie così come indicate nel protocollo adottato dal Tribunale di Milano resteranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno. In particolare “Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo)
o la voluttuarietà (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.
6. Le Parti si danno il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche nell'interesse dei figli minori.
7. La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi di cui al fondo patrimoniale istituito in data
23.10.2019, viene assegnata alla RA unitamente agli arredi ivi contenuti Parte_1 che vi abiterà finché i figli non saranno economicamente indipendenti.
8. In merito agli obblighi reciproci derivanti dalla separazione il signor si Parte_2
impegna a trasferire e trasferirà senza passaggio di denaro e in ogni caso ai sensi dell'art. 19
Legge 6 marzo 1987 n.74, alla RA la sua intera quota (pari al 50% Parte_1 dell'intero) di proprietà della casa coniugale sita in Bellinzago Lombardo (MI), via Ponte Pietra
n. 10:
(i) appartamento al piano terreno composto da ripostiglio, soggiorno, ripostiglio/caldaia, cucina, tinello, bagno, lavanderia e camera;
- un box ad uso autorimessa privata al piano terreno, di pertinenza dell'appartamento suddescritto, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune predetto, e regolarmente intestato, rispettivamente come segue:
- Foglio 4 – Particella 171 sub 702 – via Ponte di Pietra n. 10 – Piano: T – Categ. A3- cl. 6 – vani 5.5
– Superficie Catastale Totale 140 mq, Totale escluse aree scoperte 140 mq – rendita Euro 326,66.
- Foglio 4 – Particella 171 sub 701 – Via Ponte di pietra n. 10 – Piano: T – Categ. C6 – cl. 3 – mq21
– Superficie catastale Totale 25 mq – rendita Euro 65,07-
Coerenze in corpo: da nord in senso orario: Via San Sebastiano, particella 172 del Foglio 4, cortile, vano scala e ancora cortile comune, particelle 178, 175 ancora particella 178, particella 170.
Costituiscono parti comuni il cortile antistante l'appartamento e il box medesimi, il ballatoio e il vano scala.
(ii) appartamento composto da soggiorno, servizio, cucina, camera, disimpegno, ripostiglio e terrazzo (in corpo staccato) al piano primo;
tre camere bagno, cabina armadio, disimpegno al piano secondo (sottotetto), collegati da scale interna propri, il tutto censito nel Catasto
Fabbricati del Comune predetto e regolarmente intestato, come segue:
- Foglio 4 – Particella 171 sub 703 (già sub. 4) – via Ponte di Pietra n. 10 – Piano 1-2 – Cat. A3 – Cl.
6 – vani 8,5 – Superficie Catastale Totale 208 mq, Total escluse aree scoperte 203 mq – rendita
Euro 504,84.
Coerenze in corpo (escluso il terrazzo al piano primo): via San Sebastiano, proprietà alla particella
172 del foglio 4, cortile, vano scala e ballatoio comuni e proprietà alla particella 170 del Foglio
4.
Coerenze del terrazzo al piano primo: vano scala e ballatoio comuni, cortile comune, proprietà alla particella 178, proprietà alla particella 170 del Foglio 4.
Costituiscono parti comuni il cortile antistante l'appartamento medesimo, il ballatoio e il vano scala.
9. Il trasferimento dovrà essere sottoscritto avanti al Notaio scelto dai coniugi entro trenta giorni dalla sentenza di separazione (se autorizzato da questo Tribunale) o in subordine entro 30 giorni dallo scioglimento del fondo patrimoniale.
10. Tutte le spese necessarie per il trasferimento dell'immobile alla RA Parte_1
saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Gli atti verranno stipulati presso il
Notaio individuato dalle Parti previa valutazione del miglior preventivo fornito dai coniugi.
11. A seguito del trasferimento dell'immobile la RA si impegna ad accollarsi Parte_1
i mutui fondiari residui.
12. I mobili vengono assegnati alla RA che ne acquista la proprietà. Parte_1
13. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver così regolato i loro rapporti patrimoniali. Con riserva di produrre, se richiesto da questo Ill.mo Giudice, tutta la documentazione patrimoniale necessaria.
14. I coniugi prestano infine sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio e a prestare il proprio assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli, impegnandosi sin d'ora a espletare gli incombenti necessari al rilascio degli stessi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Barletta il 29.9.2003;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti e autorizza il trasferimento, all'interno del Fondo Patrimoniale, della quota del 50% della casa coniugale del signor alla RA Parte_2 Parte_1
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge .
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG