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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'odierna udienza, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 19 luglio 2021 e contraddistinta dal n. 6705/2021 – iscritto al n. 774/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente tra l' (c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore pro tempore, ing. , giusta delibera del Commissario Parte_2
Straordinario n. 67 del 02.10.2019, con sede in alla Via Argine n. 929, , Pt_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Esposito (c.f. ), CodiceFiscale_1
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
NEI CONFRONTI DI
la (P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede in al Viale J.F. Kennedy n. 54, rappresentata e difesa Pt_1
dall'avv. Nicola Trunfio (c.f.: C.F._2
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 6705/2021 il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dalla avverso l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_1
Pag. 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
1036 emessa dall' (d'ora in poi anche Parte_1
Part solo o ) per il pagamento della complessiva somma di 1.693.938,44 Parte_1
€ per sorta capitale e penali (73.676,50 €) per fatture inevase maturate alla data del 21
Part luglio 2017, accertando il diritto di di richiedere il pagamento delle sole fatture indicate dalla n. 4/2015 alla n. 1/2017, e per l' effetto, condannava l'opponente al pagamento in favore dell' opposta della somma residuata nell' ordinanza ingiunzione, relativa ai consumi idrici delle fatture dalla n.° 4/2015 alla n.1/2017, senza ulteriori sanzioni e penali, e con interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto come descritto in motivazione, - spese e competenze integralmente compensate tra le parti.
Con atto di citazione notificato il 18 febbraio 2022 l'Abc ha proposto appello avverso la citata sentenza per chiedere di “a) rigettare integralmente l'opposizione proposta in virtù dei motivi sopra formulati, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta;
b) in subordine ed in caso di declaratoria di revoca dell'ingiunzione opposta, accertata la fondatezza del credito richiesto in pagamento, condannare la
al pagamento in favore dell' della somma di € Controparte_1 Parte_1
1.620.261,85 per il mancato pagamento delle fatture indicate nell'ordinanza ingiunzione, oltre interessi di mora come determinati dal Regolamento di Distribuzione;
c) condannare la al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1
doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore”.
Con comparsa di costituzione del 20 maggio 2022 si è costituita in giudizio la per chiedere di “ 1. Rigettare integralmente l'appello proposto da Controparte_1
Part siccome infondato in fatto e diritto, per l'effetto confermando la pronuncia gravata nella parte in cui dichiara inammissibile l'istanza di esecutorietà dell'opposta ingiunzione. 2. In accoglimento del formulato appello incidentale, riformare l'impugnata sentenza, dichiarando l'illegittimità della pretesa creditoria dell'appellante principale, Part rigettando integralmente tutte le domande di pagamento formulate da nei confronti di siccome illegittime e comunque carenti di idonea Controparte_1
prova. 3. In subordine, eventualmente - ove ritenuto opportuno ai fini della decisione - disporre consulenza tecnica sul contatore sostituito per la quantificazione dei consumi reali dell'appellata. 4. Vinte le spese di lite del doppio grado”.
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Con ordinanza del 15 ottobre 2024 la Corte, su richiesta delle parti che hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo bonario sulla composizione della lite, ha anticipato l'udienza, già fissata al 15 aprile 2025, al 19 novembre 2024.
A tale udienza nessuno è comparso per le parti, e la Corte ha rinviato - con rituale avviso alle parti - alla successiva udienza del 21 gennaio 2025 in cui pure nessuno è comparso per le parti ed il processo è stato introitato in decisione senza termini. Tanto premesso, giusto quanto disposto dal comb. disp. dell'art. 309 c.p.c. nel testo attualmente vigente, il processo va cancellato dal ruolo e dichiarato estinto senza che occorra regolarne le spese, che, ai sensi dell'art. 310, co. 4, c.p.c., rimarranno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
con citazione notificata alla il 18 Parte_1 Controparte_1
febbraio 2022, avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 19 luglio 2021 e contraddistinta dal n. 6705/2021, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
(dr.ssa Giuseppa D'Inverno)
(dr.ssa Caterina Molfino)
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