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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/11/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE Verbale di udienza
(R.G.N. 1785/2024)
Oggi 26 novembre 2025, davanti al Giudice dott. Luciano Arcudi, sono comparsi per parte attrice l'avv. Cristini e per parte convenuta gli avv.ti Vittoria Chelli e Simona Fiini.
Le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni come segue:
“dichiarare l'estinzione del giudizio in oggetto ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; spese compensate”.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza odierna a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1785/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Cristini, C.F._2
- attori in opposizione - contro
, sito in Pavia, via S. Pietro in Verzolo, Controparte_1
30 (C.F. ), in persona dell'Amministratore pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittoria Chelli e Simona Fiini,
- convenuto in opposizione -
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La parte attrice opponente, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, ha rinunciato agli atti del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., e la parte convenuta opposta, a mezzo anch'essa dei propri difensori muniti di procura speciale, ha accettato espressamente la rinuncia.
Pertanto, vista la regolarità sia della dichiarazione di rinuncia agli atti proposta dall'attrice opponente sia della successiva accettazione manifestata dalla convenuta opposta, entrambe espresse da difensori cui è stato conferito lo specifico mandato all'esercizio delle relative facoltà, occorre dichiarare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.
Tale declaratoria, davanti al giudice monocratico, deve essere effettuata con sentenza, come si desume dal fatto che il rimedio di impugnazione avverso la presente decisione non può che essere l'appello (mezzo di impugnazione ordinariamente previsto avverso le sentenze), essendo il reclamo ex art. 178 comma 2° c.p.c. (a norma del quale “l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio”) riservato alle cause in cui il Tribunale decide in forma collegiale.
La forma di cui sopra, essendo le parti regolarmente comparse, postula l'invito alle stesse a precisare le conclusioni e l'assunzione della causa in decisione nelle forme previste dal codice di rito.
2. – Per quanto riguarda le spese di lite, le parti si sono accordate per l'integrale compensazione delle stesse.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.
Dichiara esecutivo, ex art 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 442/2024.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso il 26 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
2
(R.G.N. 1785/2024)
Oggi 26 novembre 2025, davanti al Giudice dott. Luciano Arcudi, sono comparsi per parte attrice l'avv. Cristini e per parte convenuta gli avv.ti Vittoria Chelli e Simona Fiini.
Le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni come segue:
“dichiarare l'estinzione del giudizio in oggetto ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; spese compensate”.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza odierna a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1785/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Cristini, C.F._2
- attori in opposizione - contro
, sito in Pavia, via S. Pietro in Verzolo, Controparte_1
30 (C.F. ), in persona dell'Amministratore pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittoria Chelli e Simona Fiini,
- convenuto in opposizione -
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La parte attrice opponente, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, ha rinunciato agli atti del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., e la parte convenuta opposta, a mezzo anch'essa dei propri difensori muniti di procura speciale, ha accettato espressamente la rinuncia.
Pertanto, vista la regolarità sia della dichiarazione di rinuncia agli atti proposta dall'attrice opponente sia della successiva accettazione manifestata dalla convenuta opposta, entrambe espresse da difensori cui è stato conferito lo specifico mandato all'esercizio delle relative facoltà, occorre dichiarare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.
Tale declaratoria, davanti al giudice monocratico, deve essere effettuata con sentenza, come si desume dal fatto che il rimedio di impugnazione avverso la presente decisione non può che essere l'appello (mezzo di impugnazione ordinariamente previsto avverso le sentenze), essendo il reclamo ex art. 178 comma 2° c.p.c. (a norma del quale “l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio”) riservato alle cause in cui il Tribunale decide in forma collegiale.
La forma di cui sopra, essendo le parti regolarmente comparse, postula l'invito alle stesse a precisare le conclusioni e l'assunzione della causa in decisione nelle forme previste dal codice di rito.
2. – Per quanto riguarda le spese di lite, le parti si sono accordate per l'integrale compensazione delle stesse.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.
Dichiara esecutivo, ex art 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 442/2024.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso il 26 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
2