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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11820 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 28070/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
(C.F. E P.IVA: ), IN PERSONA DELL'A.D. E CP_1 Parte_1 P.IVA_1
L.R.P.T. DR.SSA (C.F. ), NATA A Controparte_2 CodiceFiscale_1
MANDURIA (TA) L'11/3/1974 ED IVI RESIDENTE IN VIA LEONIDA N. 7, CON SEDE LEGALE IN
MANDURIA (TA), ALLA CIRCONVALLAZIONE TARANTO-LECCE S.N.C., RAPPRESENTATA E
DIFESA DALL'AVV. GIANEMILIO GENOVESI (C.F. - FAX: CodiceFiscale_2
0254010983 - PEC: ED ELETTIVAMENTE Email_1
DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO CP_3 Controparte_4
, SITO IN MILANO (MI), VIA VITALI
[...]
N. 1, CHE LA RAPPRESENTA GIUSTA PROCURA SPECIALE IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
C.F. E Controparte_5
P.IVA. ), CON SEDE LEGALE IN NAPOLI (NA) ALLA VIA PONTE DEI FRANCESI N. P.IVA_2
37/D, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, RAPPRESENTATO DALL'AVV.
p. 1 [C.F. - P.E.C. Controparte_6 C.F._3
ELETTIVAMENTE DOMICILIATA CON COSTUI CodiceFiscale_4
PRESSO LA LEGIS S.R.L. - SOCIETÀ TRA (SA) ALLA VIA GENERALE Controparte_7
CLARK N. 39 (COMPLESSO PORTA DEL MARE), CHE LA RAPPRESENTA GIUSTA PROCURA
SPECIALE IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 5702/2024 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI
IN DATA 05.11.2024 E NOTIFICATO IN DATA 11.11.2024;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La controversia trae origine dalla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.
5702/2024 per la somma di € 233.479,22 in favore di oltre interessi, Controparte_5
proposta da Parte_2
Tale opposizione si colloca all'esito di una procedura di gara indetta da CP_5
per la cessione onerosa di frazioni di vetro valorizzabili, riferite ai codici EER
[...]
15.01.07 e 20.01.02, da aggiudicare con il criterio del maggior rialzo percentuale sul prezzo unitario posto a base d'asta. La base d'asta fissata era pari a € 80,00 per tonnellata. In tale contesto, si è vista formulare la proposta di CP_1 aggiudicazione del Lotto 1, avendo offerto un rialzo del 144,56%, che il Seggio di Gara ha tradotto nel valore di “un importo unitario pari a € 195,65, oltre IVA, per ogni tonnellata di rifiuti di cui al codice EER 15.01.07 e 20.01.02”.
Sin da subito, nella prospettazione attorea, l'operatore economico ha segnalato ad la sussistenza di un errore nell'offerta, indicato come “facilmente CP_5
riconoscibile da , atteso che il rialzo, nelle intenzioni dell'offerente, doveva CP_5
riferirsi al prezzo complessivo per tonnellata e non aggiungersi aritmeticamente alla base d'asta di € 80,00/t. Tale rilievo, nelle prospettazioni difensive, risulta corroborato dal comportamento tenuto nel Lotto 2 (aggiudicato poi a , ove il rialzo Controparte_8
era stato significativamente inferiore, a conferma del disallineamento rispetto al Lotto
p. 2 1 e del carattere meramente materiale dell'errore. Nonostante tali avvertenze, la
Stazione appaltante ha adottato la determina di aggiudicazione e, in data 6/10/2023, ha disposto l'avvio dell'esecuzione anticipata delle prestazioni, con verbale di esecuzione in via d'urgenza.
Nel frangente immediatamente successivo, ha presentato istanza Parte_2 di revisione dei prezzi (27/10/2023), allegando una repentina e imprevedibile crisi del mercato del vetro, quantificata sulla base dei dati CoReVe. In particolare, l'istante ha affermato che “a seguito dell'andamento del mercato del vetro, si è verificata una reale antieconomicità dell'operazione, posto che il prezzo di aggiudicazione è pari al quadruplo del valore dell'andamento del prezzo medio ponderato del mercato che per il mese di novembre 2023 si attesta a circa € 55,31 (CoReVe)”. La richiesta è stata rigettata dal RUP di CP_5 il 6/11/2023, con richiamo all'art.
5.2 del disciplinare d'asta e all'indice “PiùPrezzi” della CCIAA di Milano, ritenendo inconferente il riferimento al CoReVe e prematuro l'intervento correttivo in difetto del decorso del semestre dall'inizio effettivo delle prestazioni.
Nonostante le interlocuzioni intercorse tra le parti, e ferma la non sottoscrizione del contratto da parte di nelle more delle sopravvenienze di mercato Parte_2
e della richiesta di rinegoziazione, ha emesso n. 5 fatture, CP_5
complessivamente pari ad € 233.479,22, per conferimenti di ottobre 2023, novembre
2023, dicembre 2023 e gennaio 2024, oltre al rimborso spese di pubblicità.
persistendo nel contestare la debenza integrale delle somme ha prospettato CP_1
l'apertura di un tavolo di definizione bonaria. A seguito dell'inerzia, ha CP_5 introdotto il procedimento monitorio conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, culminato con la provvisoria esecuzione in corso di causa.
L'atto di opposizione si articola su quattro direttrici principali.
La prima direttrice attiene alla natura di “contratto attivo” della procedura, con richiamo all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e alla giurisprudenza amministrativa che considera tali contratti sottratti all'applicazione diretta del Codice, fatti salvi i principi generali. La stessa Stazione appaltante, nel disciplinare, ha richiamato la peculiare collocazione dei contratti attivi, giungendo ad affermare che “Trattandosi di contratto attivo, escluso dall'ambito di applicazione del Codice ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 dello
p. 3 stesso, non trova applicazione la disciplina della verifica dell'anomalia delle offerte”.
Muovendo da questa base, la difesa di sostiene che l'istituto CP_1 dell'esecuzione anticipata, codificato per gli appalti “passivi” dall'art. 32, comma 8,
D.Lgs. 50/2016, non sia applicabile nella specie;
da ciò discende l'asserita mancata insorgenza di diritti e obblighi in capo alle parti in forza del verbale del 6/10/2023, in mancanza della stipula del contratto, e la domanda di disapplicazione dell'art. 30 del disciplinare d'asta ex artt. 4 e 5 L. 2248/1865, All. E, nella parte in cui consentirebbe un'applicazione selettiva di norme del Codice a una fattispecie da esso esclusa.
La seconda direttrice, formulata in via subordinata, investe la legittimità dell'esecuzione in via di urgenza anche qualora si ritenesse applicabile l'art. 32, comma
8, D.Lgs. 50/2016 alla fattispecie. La norma, nella versione temporale rilevante, consente l'esecuzione anticipata post-aggiudicazione e prima dell'efficacia, con le semplificazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 76/2020, ma non deroga ai presupposti sostanziali rigorosi, richiedendo circostanze eccezionali e “eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”. L'atto difensivo deduce che nel verbale del
6/10/2023 non vi sia la specificazione delle ragioni giustificative richieste dalla norma, sicché l'esecuzione andrebbe qualificata come tamquam non esset, con correlativa inesistenza di obblighi di pagamento e illegittimità del decreto ingiuntivo.
La terza direttrice è incentrata sulla rinegoziazione/revisione del prezzo alla luce dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e del canone di buon andamento (art. 97 Cost.), con valorizzazione delle sopravvenienze di mercato eccezionali nel settore del vetro. Le allegazioni documentali riportano una dinamica di crollo del prezzo medio ponderato delle aste CoReVe: da € 166,62/t nel luglio 2023,
a € 55,31/t nel novembre 2023, sino a € 39,95/t nel febbraio 2024, € 30,65/t nel maggio
2024, € 18,317/t nel luglio 2024, e € 9,48/t nel novembre 2024. Tali variazioni vengono qualificate come “non previste, non prevedibili e nemmeno programmabili”, eccedenti l'alea normale d'impresa e, dunque, idonee a imporre una rimodulazione del sinallagma p. 4 anche prima della stipula, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato. La difesa sottolinea, inoltre, che l'indice “PiùPrezzi” della CCIAA di Milano si alimenterebbe, nella prassi, dei valori medi delle aste CoReVe, sicché il riferimento operato da non sarebbe eccentrico rispetto alla lex specialis. In un quadro CP_1
di collaborazione e tutela dell'interesse pubblico allo smaltimento, ha CP_1 comunque provveduto al ritiro di gran parte del materiale conferito (1.038,46 t su
1.076,46 t), cedendolo a al prezzo unitario di € 145,00/t, “quando, ed è Controparte_8
doveroso ricordarlo, in quel momento il prezzo massimo del vetro era pari a poco più di €
55,00/t”. Da ciò deriva la richiesta di rideterminazione del credito, con riconoscimento della debenza nella sola misura corrispondente al prezzo effettivamente praticato e sostenibile, ossia € 150.579,60 sul quantitativo ritirato, ovvero € 156.086,70 ove si consideri l'intero volume conferito.
La quarta direttrice concerne l'errore materiale nell'offerta relativo al rialzo percentuale, ritenuto facilmente riconoscibile e tale da giustificare un intervento correttivo della Stazione appaltante senza alterare l'esito della gara. La prospettazione difensiva puntualizza che il principio di immodificabilità non è assoluto, ma relativo, ammettendo la correzione degli errori ictu oculi nei limiti dell'interpretazione dell'effettiva volontà negoziale dell'offerente. Si evidenzia che l'importo di € 195,65/t sarebbe stato “assolutamente insostenibile” già prima della crisi di mercato, poiché superiore alla misura del prezzo medio vigente al momento della presentazione delle offerte (poco più di € 166,00/t), sì da configurare un'offerta inevitabilmente in perdita.
La rettifica, secondo , non avrebbe inciso sull'aggiudicazione, perché il CP_1
prezzo realmente voluto (in linea con € 145,00/t, poi praticato nel rapporto con
[...]
) sarebbe risultato comunque superiore rispetto a quello degli altri concorrenti CP_8
per il Lotto 1.
Tanto evidenziato, chiede l'accoglimento dell'opposizione con Parte_2
revoca del decreto ingiuntivo n. 5702/2024, ovvero, in via subordinata, la sua revoca con rideterminazione del credito nei limiti dell'importo ritenuto dovuto alla luce della rinegoziazione richiesta e delle prestazioni concretamente eseguite.
Si costituiva appresentando che l'opponente Controparte_5 Parte_2
ha chiesto la revoca del decreto, deducendo motivi che qualifica come “palese
[...]
p. 5 strumentalizzazione della vicenda costruita artificiosamente (…) per non adempiere a un'obbligazione pecuniaria il cui valore è stato presentato dalla stessa parte in sede di presentazione dell'offerta”.
La convenuta opposta ricostruisce i fatti, rappresentando che la stessa CP_5
società in house del ha indetto con determina a contrarre del 19 Controparte_9 giugno 2023 una procedura di gara aperta per la cessione di rifiuti vetrosi (codici EER
15.01.07 e 20.01.02), suddivisa in due lotti, da aggiudicare con il criterio del maggior rialzo sul prezzo base d'asta (€ 80,00/t). Con determina del 3 ottobre 2023, il Lotto 1 è stato aggiudicato a che ha offerto un rialzo del 144,56%, con Parte_2
prezzo finale di € 195,65/t oltre IVA. Contestualmente, è stata autorizzata l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 D.L. 76/2020, nelle more della stipula del contratto e della verifica dei requisiti.
Il 6 ottobre 2023 le parti hanno sottoscritto il verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, nel quale la legale rappresentante di ha dichiarato: “La Sig.ra CP_1
… dichiara di non avere difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto e Controparte_2 di accettare tutti gli obblighi derivanti dalla documentazione di gara e dallo schema di contratto nonché di accettare con il presente atto l'avvio dell'esecuzione del servizio a far data dal giorno
4 ottobre, senza sollevare alcuna riserva o eccezione”.
Successivamente, il 27 ottobre 2023, ha presentato un'istanza di revisione CP_1
dei prezzi, sostenendo che “a seguito dell'andamento del mercato del vetro, si è verificata una reale antieconomicità dell'operazione, posto che il prezzo di aggiudicazione è pari al quadruplo del valore dell'andamento del prezzo medio ponderato del mercato”. L'istanza è stata respinta il 6 novembre 2023, poiché non ricorrevano le condizioni previste dall'art.
5.2 del disciplinare d'asta: variazione dell'indice “rottame di colore misto pronto al forno” del portale PiùPrezzi della CCIAA di Milano e decorso di sei mesi dall'inizio delle prestazioni.
Nonostante i solleciti di per la sottoscrizione del contratto (18 dicembre 2023 e 8 CP_5
gennaio 2024), ha inviato atti di “risoluzione del contratto di CP_1 aggiudicazione”, ritenuti giuridicamente impossibili poiché il contratto non era stato stipulato. Dopo ulteriori diffide, ha revocato l'aggiudicazione il 28 febbraio 2024. CP_5
Nel frattempo, in esecuzione del verbale del 6 ottobre 2023, ha emesso fatture CP_5
p. 6 per € 233.479,22, relative ai conferimenti di vetro tra ottobre 2023 e gennaio 2024, oltre spese di pubblicità. Con diffida del 16 luglio 2024, ha intimato il pagamento CP_5
“della somma complessiva di € 233.479,22 oltre interessi compensativi da ogni singola scadenza
e moratori a far data dalla precedente intimazione dello scorso 28 maggio”.
Ebbene secondo il Tribunale, quanto prospettato dalla parte attrice non è fondato e deve essere rigettato.
Sul primo motivo, relativo alla presunta inesistenza dell'obbligazione per mancata stipula del contratto, occorre osservare che l'art. 4 D.Lgs. 50/2016, richiamato dall'opponente, “statuisce semplicemente che l'affidamento dei contratti attivi (…) avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”, senza escludere la vincolatività dell'offerta.
Il bando di gara costituisce “lex specialis” e “configura un'offerta al pubblico ai sensi dell'art.
1336 c.c.”, vincolante al momento della presentazione dell'offerta. L'art. 21 del disciplinare prevede che “l'offerta è vincolante per il concorrente” e che “con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di asta, allegati e chiarimenti inclusi”. Inoltre, l'art. 1327 c.c. sancisce che “qualora su richiesta del proponente (…) la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione”.
Pertanto, rileva il Tribunale che l'esecuzione anticipata ha determinato la piena insorgenza di diritti e obblighi.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016, il
Tribunale rileva che la norma consente l'esecuzione d'urgenza “nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili (…) ovvero per l'igiene e la salute pubblica”, condizioni che ricorrevano nel caso concreto, poiché la mancata cessione delle frazioni di vetro avrebbe comportato rischi per l'igiene urbana. Inoltre, l'art. 8 D.L. 76/2020 ha introdotto una semplificazione: “è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza (…) nelle more della verifica dei requisiti”.
Sul terzo motivo, riguardante la revisione dei prezzi, il Tribunale osserva che l'istanza era inammissibile per difetto delle condizioni previste dalla lex specialis e che il principio di immodificabilità dell'offerta, fondato su esigenze di par condicio e p. 7 trasparenza, impedisce variazioni arbitrarie. La giurisprudenza amministrativa (cfr.
Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9) sul punto conferma che “ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta”.
Sul quarto motivo, relativo all'errore materiale nell'offerta, da ultimo il Tribunale osserva che l'offerta era astrattamente coerente e priva di indici rivelatori di errore. La rettifica è ammessa solo per errori percepibili ictu oculi senza indagini complesse, condizione non ricorrente nel caso di specie.
A fronte del rigetto della domanda attorea segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06).
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta la domanda attorea in opposizione;
− condanna (C.F. E P.IVA: , al Parte_2 P.IVA_1
pagamento delle spese di lite a favore di
[...]
C.F. E P.IVA. ), che Controparte_5 P.IVA_2
vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 15/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
(C.F. E P.IVA: ), IN PERSONA DELL'A.D. E CP_1 Parte_1 P.IVA_1
L.R.P.T. DR.SSA (C.F. ), NATA A Controparte_2 CodiceFiscale_1
MANDURIA (TA) L'11/3/1974 ED IVI RESIDENTE IN VIA LEONIDA N. 7, CON SEDE LEGALE IN
MANDURIA (TA), ALLA CIRCONVALLAZIONE TARANTO-LECCE S.N.C., RAPPRESENTATA E
DIFESA DALL'AVV. GIANEMILIO GENOVESI (C.F. - FAX: CodiceFiscale_2
0254010983 - PEC: ED ELETTIVAMENTE Email_1
DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO CP_3 Controparte_4
, SITO IN MILANO (MI), VIA VITALI
[...]
N. 1, CHE LA RAPPRESENTA GIUSTA PROCURA SPECIALE IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
C.F. E Controparte_5
P.IVA. ), CON SEDE LEGALE IN NAPOLI (NA) ALLA VIA PONTE DEI FRANCESI N. P.IVA_2
37/D, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, RAPPRESENTATO DALL'AVV.
p. 1 [C.F. - P.E.C. Controparte_6 C.F._3
ELETTIVAMENTE DOMICILIATA CON COSTUI CodiceFiscale_4
PRESSO LA LEGIS S.R.L. - SOCIETÀ TRA (SA) ALLA VIA GENERALE Controparte_7
CLARK N. 39 (COMPLESSO PORTA DEL MARE), CHE LA RAPPRESENTA GIUSTA PROCURA
SPECIALE IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 5702/2024 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI
IN DATA 05.11.2024 E NOTIFICATO IN DATA 11.11.2024;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La controversia trae origine dalla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.
5702/2024 per la somma di € 233.479,22 in favore di oltre interessi, Controparte_5
proposta da Parte_2
Tale opposizione si colloca all'esito di una procedura di gara indetta da CP_5
per la cessione onerosa di frazioni di vetro valorizzabili, riferite ai codici EER
[...]
15.01.07 e 20.01.02, da aggiudicare con il criterio del maggior rialzo percentuale sul prezzo unitario posto a base d'asta. La base d'asta fissata era pari a € 80,00 per tonnellata. In tale contesto, si è vista formulare la proposta di CP_1 aggiudicazione del Lotto 1, avendo offerto un rialzo del 144,56%, che il Seggio di Gara ha tradotto nel valore di “un importo unitario pari a € 195,65, oltre IVA, per ogni tonnellata di rifiuti di cui al codice EER 15.01.07 e 20.01.02”.
Sin da subito, nella prospettazione attorea, l'operatore economico ha segnalato ad la sussistenza di un errore nell'offerta, indicato come “facilmente CP_5
riconoscibile da , atteso che il rialzo, nelle intenzioni dell'offerente, doveva CP_5
riferirsi al prezzo complessivo per tonnellata e non aggiungersi aritmeticamente alla base d'asta di € 80,00/t. Tale rilievo, nelle prospettazioni difensive, risulta corroborato dal comportamento tenuto nel Lotto 2 (aggiudicato poi a , ove il rialzo Controparte_8
era stato significativamente inferiore, a conferma del disallineamento rispetto al Lotto
p. 2 1 e del carattere meramente materiale dell'errore. Nonostante tali avvertenze, la
Stazione appaltante ha adottato la determina di aggiudicazione e, in data 6/10/2023, ha disposto l'avvio dell'esecuzione anticipata delle prestazioni, con verbale di esecuzione in via d'urgenza.
Nel frangente immediatamente successivo, ha presentato istanza Parte_2 di revisione dei prezzi (27/10/2023), allegando una repentina e imprevedibile crisi del mercato del vetro, quantificata sulla base dei dati CoReVe. In particolare, l'istante ha affermato che “a seguito dell'andamento del mercato del vetro, si è verificata una reale antieconomicità dell'operazione, posto che il prezzo di aggiudicazione è pari al quadruplo del valore dell'andamento del prezzo medio ponderato del mercato che per il mese di novembre 2023 si attesta a circa € 55,31 (CoReVe)”. La richiesta è stata rigettata dal RUP di CP_5 il 6/11/2023, con richiamo all'art.
5.2 del disciplinare d'asta e all'indice “PiùPrezzi” della CCIAA di Milano, ritenendo inconferente il riferimento al CoReVe e prematuro l'intervento correttivo in difetto del decorso del semestre dall'inizio effettivo delle prestazioni.
Nonostante le interlocuzioni intercorse tra le parti, e ferma la non sottoscrizione del contratto da parte di nelle more delle sopravvenienze di mercato Parte_2
e della richiesta di rinegoziazione, ha emesso n. 5 fatture, CP_5
complessivamente pari ad € 233.479,22, per conferimenti di ottobre 2023, novembre
2023, dicembre 2023 e gennaio 2024, oltre al rimborso spese di pubblicità.
persistendo nel contestare la debenza integrale delle somme ha prospettato CP_1
l'apertura di un tavolo di definizione bonaria. A seguito dell'inerzia, ha CP_5 introdotto il procedimento monitorio conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, culminato con la provvisoria esecuzione in corso di causa.
L'atto di opposizione si articola su quattro direttrici principali.
La prima direttrice attiene alla natura di “contratto attivo” della procedura, con richiamo all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e alla giurisprudenza amministrativa che considera tali contratti sottratti all'applicazione diretta del Codice, fatti salvi i principi generali. La stessa Stazione appaltante, nel disciplinare, ha richiamato la peculiare collocazione dei contratti attivi, giungendo ad affermare che “Trattandosi di contratto attivo, escluso dall'ambito di applicazione del Codice ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 dello
p. 3 stesso, non trova applicazione la disciplina della verifica dell'anomalia delle offerte”.
Muovendo da questa base, la difesa di sostiene che l'istituto CP_1 dell'esecuzione anticipata, codificato per gli appalti “passivi” dall'art. 32, comma 8,
D.Lgs. 50/2016, non sia applicabile nella specie;
da ciò discende l'asserita mancata insorgenza di diritti e obblighi in capo alle parti in forza del verbale del 6/10/2023, in mancanza della stipula del contratto, e la domanda di disapplicazione dell'art. 30 del disciplinare d'asta ex artt. 4 e 5 L. 2248/1865, All. E, nella parte in cui consentirebbe un'applicazione selettiva di norme del Codice a una fattispecie da esso esclusa.
La seconda direttrice, formulata in via subordinata, investe la legittimità dell'esecuzione in via di urgenza anche qualora si ritenesse applicabile l'art. 32, comma
8, D.Lgs. 50/2016 alla fattispecie. La norma, nella versione temporale rilevante, consente l'esecuzione anticipata post-aggiudicazione e prima dell'efficacia, con le semplificazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 76/2020, ma non deroga ai presupposti sostanziali rigorosi, richiedendo circostanze eccezionali e “eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”. L'atto difensivo deduce che nel verbale del
6/10/2023 non vi sia la specificazione delle ragioni giustificative richieste dalla norma, sicché l'esecuzione andrebbe qualificata come tamquam non esset, con correlativa inesistenza di obblighi di pagamento e illegittimità del decreto ingiuntivo.
La terza direttrice è incentrata sulla rinegoziazione/revisione del prezzo alla luce dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e del canone di buon andamento (art. 97 Cost.), con valorizzazione delle sopravvenienze di mercato eccezionali nel settore del vetro. Le allegazioni documentali riportano una dinamica di crollo del prezzo medio ponderato delle aste CoReVe: da € 166,62/t nel luglio 2023,
a € 55,31/t nel novembre 2023, sino a € 39,95/t nel febbraio 2024, € 30,65/t nel maggio
2024, € 18,317/t nel luglio 2024, e € 9,48/t nel novembre 2024. Tali variazioni vengono qualificate come “non previste, non prevedibili e nemmeno programmabili”, eccedenti l'alea normale d'impresa e, dunque, idonee a imporre una rimodulazione del sinallagma p. 4 anche prima della stipula, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato. La difesa sottolinea, inoltre, che l'indice “PiùPrezzi” della CCIAA di Milano si alimenterebbe, nella prassi, dei valori medi delle aste CoReVe, sicché il riferimento operato da non sarebbe eccentrico rispetto alla lex specialis. In un quadro CP_1
di collaborazione e tutela dell'interesse pubblico allo smaltimento, ha CP_1 comunque provveduto al ritiro di gran parte del materiale conferito (1.038,46 t su
1.076,46 t), cedendolo a al prezzo unitario di € 145,00/t, “quando, ed è Controparte_8
doveroso ricordarlo, in quel momento il prezzo massimo del vetro era pari a poco più di €
55,00/t”. Da ciò deriva la richiesta di rideterminazione del credito, con riconoscimento della debenza nella sola misura corrispondente al prezzo effettivamente praticato e sostenibile, ossia € 150.579,60 sul quantitativo ritirato, ovvero € 156.086,70 ove si consideri l'intero volume conferito.
La quarta direttrice concerne l'errore materiale nell'offerta relativo al rialzo percentuale, ritenuto facilmente riconoscibile e tale da giustificare un intervento correttivo della Stazione appaltante senza alterare l'esito della gara. La prospettazione difensiva puntualizza che il principio di immodificabilità non è assoluto, ma relativo, ammettendo la correzione degli errori ictu oculi nei limiti dell'interpretazione dell'effettiva volontà negoziale dell'offerente. Si evidenzia che l'importo di € 195,65/t sarebbe stato “assolutamente insostenibile” già prima della crisi di mercato, poiché superiore alla misura del prezzo medio vigente al momento della presentazione delle offerte (poco più di € 166,00/t), sì da configurare un'offerta inevitabilmente in perdita.
La rettifica, secondo , non avrebbe inciso sull'aggiudicazione, perché il CP_1
prezzo realmente voluto (in linea con € 145,00/t, poi praticato nel rapporto con
[...]
) sarebbe risultato comunque superiore rispetto a quello degli altri concorrenti CP_8
per il Lotto 1.
Tanto evidenziato, chiede l'accoglimento dell'opposizione con Parte_2
revoca del decreto ingiuntivo n. 5702/2024, ovvero, in via subordinata, la sua revoca con rideterminazione del credito nei limiti dell'importo ritenuto dovuto alla luce della rinegoziazione richiesta e delle prestazioni concretamente eseguite.
Si costituiva appresentando che l'opponente Controparte_5 Parte_2
ha chiesto la revoca del decreto, deducendo motivi che qualifica come “palese
[...]
p. 5 strumentalizzazione della vicenda costruita artificiosamente (…) per non adempiere a un'obbligazione pecuniaria il cui valore è stato presentato dalla stessa parte in sede di presentazione dell'offerta”.
La convenuta opposta ricostruisce i fatti, rappresentando che la stessa CP_5
società in house del ha indetto con determina a contrarre del 19 Controparte_9 giugno 2023 una procedura di gara aperta per la cessione di rifiuti vetrosi (codici EER
15.01.07 e 20.01.02), suddivisa in due lotti, da aggiudicare con il criterio del maggior rialzo sul prezzo base d'asta (€ 80,00/t). Con determina del 3 ottobre 2023, il Lotto 1 è stato aggiudicato a che ha offerto un rialzo del 144,56%, con Parte_2
prezzo finale di € 195,65/t oltre IVA. Contestualmente, è stata autorizzata l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 D.L. 76/2020, nelle more della stipula del contratto e della verifica dei requisiti.
Il 6 ottobre 2023 le parti hanno sottoscritto il verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, nel quale la legale rappresentante di ha dichiarato: “La Sig.ra CP_1
… dichiara di non avere difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto e Controparte_2 di accettare tutti gli obblighi derivanti dalla documentazione di gara e dallo schema di contratto nonché di accettare con il presente atto l'avvio dell'esecuzione del servizio a far data dal giorno
4 ottobre, senza sollevare alcuna riserva o eccezione”.
Successivamente, il 27 ottobre 2023, ha presentato un'istanza di revisione CP_1
dei prezzi, sostenendo che “a seguito dell'andamento del mercato del vetro, si è verificata una reale antieconomicità dell'operazione, posto che il prezzo di aggiudicazione è pari al quadruplo del valore dell'andamento del prezzo medio ponderato del mercato”. L'istanza è stata respinta il 6 novembre 2023, poiché non ricorrevano le condizioni previste dall'art.
5.2 del disciplinare d'asta: variazione dell'indice “rottame di colore misto pronto al forno” del portale PiùPrezzi della CCIAA di Milano e decorso di sei mesi dall'inizio delle prestazioni.
Nonostante i solleciti di per la sottoscrizione del contratto (18 dicembre 2023 e 8 CP_5
gennaio 2024), ha inviato atti di “risoluzione del contratto di CP_1 aggiudicazione”, ritenuti giuridicamente impossibili poiché il contratto non era stato stipulato. Dopo ulteriori diffide, ha revocato l'aggiudicazione il 28 febbraio 2024. CP_5
Nel frattempo, in esecuzione del verbale del 6 ottobre 2023, ha emesso fatture CP_5
p. 6 per € 233.479,22, relative ai conferimenti di vetro tra ottobre 2023 e gennaio 2024, oltre spese di pubblicità. Con diffida del 16 luglio 2024, ha intimato il pagamento CP_5
“della somma complessiva di € 233.479,22 oltre interessi compensativi da ogni singola scadenza
e moratori a far data dalla precedente intimazione dello scorso 28 maggio”.
Ebbene secondo il Tribunale, quanto prospettato dalla parte attrice non è fondato e deve essere rigettato.
Sul primo motivo, relativo alla presunta inesistenza dell'obbligazione per mancata stipula del contratto, occorre osservare che l'art. 4 D.Lgs. 50/2016, richiamato dall'opponente, “statuisce semplicemente che l'affidamento dei contratti attivi (…) avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”, senza escludere la vincolatività dell'offerta.
Il bando di gara costituisce “lex specialis” e “configura un'offerta al pubblico ai sensi dell'art.
1336 c.c.”, vincolante al momento della presentazione dell'offerta. L'art. 21 del disciplinare prevede che “l'offerta è vincolante per il concorrente” e che “con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di asta, allegati e chiarimenti inclusi”. Inoltre, l'art. 1327 c.c. sancisce che “qualora su richiesta del proponente (…) la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione”.
Pertanto, rileva il Tribunale che l'esecuzione anticipata ha determinato la piena insorgenza di diritti e obblighi.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016, il
Tribunale rileva che la norma consente l'esecuzione d'urgenza “nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili (…) ovvero per l'igiene e la salute pubblica”, condizioni che ricorrevano nel caso concreto, poiché la mancata cessione delle frazioni di vetro avrebbe comportato rischi per l'igiene urbana. Inoltre, l'art. 8 D.L. 76/2020 ha introdotto una semplificazione: “è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza (…) nelle more della verifica dei requisiti”.
Sul terzo motivo, riguardante la revisione dei prezzi, il Tribunale osserva che l'istanza era inammissibile per difetto delle condizioni previste dalla lex specialis e che il principio di immodificabilità dell'offerta, fondato su esigenze di par condicio e p. 7 trasparenza, impedisce variazioni arbitrarie. La giurisprudenza amministrativa (cfr.
Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9) sul punto conferma che “ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta”.
Sul quarto motivo, relativo all'errore materiale nell'offerta, da ultimo il Tribunale osserva che l'offerta era astrattamente coerente e priva di indici rivelatori di errore. La rettifica è ammessa solo per errori percepibili ictu oculi senza indagini complesse, condizione non ricorrente nel caso di specie.
A fronte del rigetto della domanda attorea segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06).
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta la domanda attorea in opposizione;
− condanna (C.F. E P.IVA: , al Parte_2 P.IVA_1
pagamento delle spese di lite a favore di
[...]
C.F. E P.IVA. ), che Controparte_5 P.IVA_2
vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 15/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
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