Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 26572/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 26572/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. LICENZIATI CRISTIANO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t.. Controparte_1 P.IVA_1
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 6.11.2022, il sig. Pt_1
ha inteso impugnare la sentenza n. 13417 del 13.4.2022 del Giudice di Pace
[...]
di in persona del Dott. D'Onofrio, con cui veniva “rigettato perché inam- CP_1
missibile” il ricorso avverso le seguenti ordinanze-ingiunzione prefettizie:
➢ nn. PO21800053800, cron. 20210314104 (prot. ordinanza M IT PR NAUTG
00202295 e prot. procedimento M IT PR_NAUTG 00195343);
➢ PO21800054024, cron. 20210314126 (prot. ordinanza M IT PR NAUTG
00202294 e prot. procedimento M IT PR_NAUTG 00195354);
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00202296 e prot. procedimento M IT PR_NAUTG 00196167);
➢ PO21800054261, cron. 20210314150 (prot. ordinanza M IT PR NAUTG
00202293 e prot. procedimento M IT PR_NAUTG 00196177);
➢ PO21800054316, cron. 20210314155 (prot. ordinanza M IT PR NAUTG
00202292 e prot. procedimento M IT PR_NAUTG 00196181);
➢ PO21800054428, cron. 20210314166 (prot. ordinanza M IT PR NAUTG
00202290 e prot. procedimento M IT PR_NAUTG 00196185);
➢ PO21800054463, cron. 20210314170 (prot. ordinanza M IT PR NAUTG
00202291 e prot. procedimento M IT PR_NAUTG 00196189);
Tali ordinanze venivano emesse in data 30.04.2021 e notificate al ricorrente in data 11.06.2021; con esse venivano rigettati i ricorsi al Prefetto inoltrati dall'appellante avverso altrettanti verbali di contravvenzione al CdS elevati dalla
Polizia Municipale di con cui venivano contestate plurime violazioni CP_1
dell'art. 7 commi 9 e 14 del c.d.s (circolazione nella ztl); ciascuna ordinanza preve- va il pagamento della somma di 193,50 euro, per un totale di 1.354,50 euro, a tito- lo di sanzione per l'opponente per aver circolato nella zona ZTL, a bordo del veico- lo Citroen Xsara tg. CJ236MM, nelle seguenti date: 20.06.2020, 27.06.2020,
3.07.2020, 4.07.2020, 10.07.2020, 12.07.2020 per due volte e negli orari ivi indicati
Il ricorso innanzi al Giudice di Pace veniva fondato sull'illegittimità delle ordi- nanze prefettizie in quanto emesse in violazione dei termini di cui agli artt.203 e
204 CdS;
in subordine veniva richiesta l'applicazione dell'art.198 1° comma CdS ov- vero del cumulo giuridico delle sanzioni, come affermato dalla Suprema Corte nella pronunzia n.22028 del 2018.
Il giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non esami- nando i motivi fatti valere con la seguente motivazione: “L'opposizione non può es- sere esaminata nel merito. Invero l'istante ha iscritto a ruolo la causa a mezzo pec ma non ha depositato la produzione di parte con l'originale del ricorso con manda- to e relativi allegati nel termine di 15 giorni di cui al sollecito pec del 4.11.2021, per cui è stato notificato a parte opposta soltanto il ricorso presente nel fascicolo di uf-
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ficio, né ha ottemperato all'onere di documentare ex art. 6 comma 6 del d.lgs.
150/2011 che l'opposizione risulti proposta oltre il limite di trenta giorni dalla noti- ficazione delle ordinanze ingiunzione opposte, come previsto dall'art. 6 comma 3 del d.lgs. 150/2011 (la relata allegata in atti riporta il 16.04.2021). Ai sensi dell'art.
6 d.lvo n. 150/2011 l'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile”.
Preliminarmente, l'appellante ha negato l'asserito difetto della tempestività del- la notifica, evidenziando di aver allegato alla pec del 9.07.2021, unitamente al ri- corso, tutte le ordinanze del Prefetto impugnate, corredate dalla relata di notifica del messo comunale, recante per tutte la data dell'11.06.2021. Pertanto, ha soste- nuto di aver rispettato il termine di trenta giorni previsto dall'art.
6. Comma 6 del
D.lgs. 150/2011.
In diritto, l'appellante ha eccepito la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 del C.d.S, in quanto le ordinanze prefettizie sarebbero state emesse oltre il termine di 180 giorni dalla proposizione del ricorso, ed ha insistito per l'annullamento delle stesse.
L'appellante ha poi rilevato di aver proposto il ricorso al Prefetto con rac- Pt_1
comandata del 13.10.2020 inviata all'organo accertatore e pertanto le Ordinanze del Prefetto dovevano essere emesse entro 180 giorni, ovvero entro la data dell'11.04.2021 e non della successiva del 30.04.2021.
In subordine, ha reiterato la richiesta di applicazione dell'art. 198 comma 1 del
C.d.s.
La causa veniva rinviata alla data del 24 febbraio 2025 per la decisione a norma dell'art. 429 c.p.c., disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta
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Preliminarmente, occorre esaminare la dichiarazione di inammissibilità della causa in primo grado, che in questa sede non può trovare conferma.
Infatti, l'appellante ha correttamente effettuato la notifica del ricorso in primo grado in data 9.07.2021, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta l'11.06.2021, così come previsto dall'art. 6.
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Comma 6 del D.lgs. 150/2011, come da documentazione allegata in atti.
Pertanto, è possibile passare all'esame del merito della controversia.
L'appellante nel proprio ricorso in appello ha reiterato la domanda di accerta- mento della violazione degli artt. 203 e 204 del Cds, per l'asserita violazione del termine di 180 giorni dalla proposizione del ricorso al prefetto, che sarebbe avve- nuto in data 13.10.2020, per l'emissione delle ordinanze, che dovevano, pertanto, essere emesse entro l'11.04.2021, da ciò la tardività della loro adozione in data
30.04.2021.
Tale motivo non può trovare accoglimento per l'elementare evidenza che il pre- detto termine va fatto decorrere dalla data di ricezione del ricorso da parte dell'organo accertatore e non già dalla data di inoltro della raccomandata a/r, ove si sia optato per tale modalità di inoltro.
Nel caso di specie parte appellante in data 22 novembre 2022, nel riprodurre gli allegati al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha depositato in via te- lematica solo copia della ricevuta di spedizione della raccomandata a/r, recante la data del 13 ottobre 2020, mentre non ha allegato l'avviso di ricevimento di det- ta raccomandata, in tal modo omettendo di depositare l'unico documento in gra- do di attestare la data di ricezione del ricorso da parte dell'organo accertatore e da cui far decorrere i termini che si assumono violati. Va, peraltro, segnalata l'obiettiva anomalia ed equivocità della predetta ricevuta che, sebbene recante
l'indirizzo dell'organo accertatore (Polizia Municipale del Comune di Napoli), in- dividua quale destinatario la e non già detto organo. Controparte_1
Le ragioni di cui sopra conducono al rigetto del primo motivo di appello.
Va parimenti disatteso l'ulteriore motivo afferente all'invocata applicazione dell'art.198 1° comma CdS.
Infatti, se è vero che l'art. 198 c.d.s. al comma 1 dispone che “Salvo che sia di- versamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse di- sposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più vio- lazioni della stessa disposizione, soggiace alla pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”, il comma 2 del suddetto articolo esclude
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l'applicabilità del cumulo delle sanzioni per le violazioni commesse mediante il passaggio nelle ztl.
Invero, il comma 2 dell'art. 198 c.d.s. dispone che: “In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limi- tato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti (es. sosta) o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.
Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di circolazione stradale, il cumulo giuridico delle sanzioni, disciplinato per le violazioni al codice della strada dall'art. 198, comma 1, dello stesso codice, non si applica, per quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 198, nel caso in cui, nell'ambito delle ZTL, si violino i divieti di accessi e gli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni, prevedendosi espressamente che, in tale ipotesi, il trasgressore "soggiace alle san- zioni previste per ogni singola violazione". (Cass. Sez. 2, 13/02/2024, n. 4006, Rv.
670313 - 02).
Non paiono, inoltre, invocabili i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassa- zione con la pronunzia richiamata (n.22028 del 2018), in quanto, da una sua atten- ta lettura, emerge in maniera univoca che essa è stata resa in fattispecie ben diffe- rente da quella in esame ed in cui a distanza di pochi secondi o minuti erano state rilevate, a mezzo di diverse postazioni collocate nella medesima area, plurime vio- lazioni del divieto di accesso alla ZTL.
Nel caso di specie le contestazioni hanno univocamente ad oggetto violazioni commesse in giorni diversi, ovvero, laddove elevate nello stesso giorno (due viola- zioni commesse il 12 luglio 2020), a distanza di diverse ore (ore 10:00 ed ore
12:00) ed in diverse aree di accesso alla ZTL e zone di rilevazione (via Toledo- al- tezza via dei Pellegrini e Piazza Gesù e Maria).
Alla luce di quanto esposto, l'appello non può trovare accoglimento e deve per- tanto essere rigettato.
Nulla per le spese attesa la contumacia dell'appellata . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
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ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 13417 del Parte_1
13.4.2022 del Giudice di Pace di CP_1
➢ nulla per le spese;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giu- stizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica- Parte_1
to, pari a quello dovuto per il presente appello.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 25 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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