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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/10/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2415/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via Trieste, 1 presso lo studio dell'Avv.
SA RE che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 2 ottobre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 novembre 2024 Parte_1 esponeva che con sentenza n. 707/2024 il Giudice del lavoro del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità civile e dello status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992) a decorrere da novembre 2023 e lamentava che l non aveva provveduto a CP_1 liquidare la prestazione.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell convenuto al pagamento CP_2 in suo favore dei ratei della pensione di inabilità civile con la suindicata decorrenza, oltre accessori, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
L costituitosi in giudizio, dava atto di aver liquidato la CP_1 prestazione in data 12 agosto 2024, evidenziando che la ricorrente, già titolare di assegno mensile di assistenza, aveva avuto attribuita la fascia di inabile civile dalla decorrenza riconosciuta.
Precisava che l'importo dell'assegno mensile di assistenza, già percepito, e l'importo della pensione di inabilità erano uguali, variando solo i limiti reddituali per il riconoscimento della prestazione.
Aggiungeva che con la sentenza n. 152/2020 della Corte costituzionale era stata estesa la maggiorazione sociale anche agli inabili totali. Tuttavia la ricorrente non poteva ottenere la maggiorazione sociale poiché superava i limiti reddituali coniugali.
All'udienza del 2 ottobre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Dalle allegazioni delle parti si evince che l'unico motivo di contesa riguarda l'entità dell'assegno spettante alla ricorrente a titolo di pensione di inabilità civile.
L sostiene infatti che la ricorrente supera i limiti reddituali per il CP_1 riconoscimento della maggiorazione sociale, sicché il riconoscimento della pensione di inabilità in virtù della sentenza n. 707/2024 del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto non aveva in sostanza comportato alcun mutamento nella somma da liquidare, essendo la stessa coincidente con quella che la ricorrente già percepiva a titolo di assegno mensile di assistenza.
In effetti dal prospetto di liquidazione prodotto dall emerge che il CP_1 coniuge della ricorrente risulta titolare di un reddito di € 13.898,00 nell'anno 2023 e di un reddito di € 14.648,00 nell'anno 2024. La ricorrente afferma che la somma del reddito proprio e del reddito del coniuge è inferiore alla soglia reddituale di € 15.748,33 per l'anno
2023 e di € 16.502,98 per l'anno 2024, sicché non vi sarebbero preclusioni al riconoscimento della maggiorazione sociale.
Secondo la ricorrente, infatti, nella determinazione del proprio reddito non può tenersi conto della medesima prestazione (nella specie la pensione di inabilità civile) per la quale viene richiesta la maggiorazione.
La tesi della ricorrente non può, però, essere condivisa.
Ed invero la Suprema Corte ha chiarito che “ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la verifica del rispetto dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare, perché il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è invece diretto a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento” (Cass. 8 marzo 2023, n. 6950: “Corretta
è, pertanto, la conclusione cui è giunta la Corte d'appello nel computare, ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per ottenere la maggiorazione, tutto quanto complessivamente percepito dall'appellante, ivi compreso l'ammontare della stessa prestazione da incrementare”).
Ne consegue che, considerando anche l'importo percepito dalla ricorrente a titolo di pensione di inabilità civile e, per il periodo antecedente al novembre 2023, l'importo (peraltro identico) percepito a titolo di assegno mensile di assistenza, risulta superata la soglia reddituale per il riconoscimento della maggiorazione sociale.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Tenuto conto della non semplice interpretazione della disciplina normativa, sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Barcellona Pozzo di Gotto, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino