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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/07/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 142/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e , (C.F. ), domiciliati in C.F._1 Parte_3 C.F._2
Indirizzo Telematico;
rappresentati e difesi dall'avv. SPADA GIACOMO giusta procura in atti.
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
pagina 1 di 12 CONTRO
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), domiciliato in LARGO AQUILEIA N. 9 95100 CATANIA;
Controparte_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. TORRISI GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLATI – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.4.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la , in proprio e Parte_1 Parte_2
quale legale rappr.te della società, e , hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_3
3613/22 con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato il difetto di titolarità attiva di ed CP_2
ha rigettato le domande proposte dagli odierni appellanti, che ha condannato al pagamento delle spese processuali. Gli appellanti hanno articolato quattro motivi di impugnazione ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso e ritenuto la sentenza impugnata va riformata ed accolto l'atto di appello ritenendo e dichiarando:
1) La carenza di prova del preteso credito della nei confronti della CP_1 Parte_1
e quindi il rigetto di ogni sua pretesa.
2) In subordine e senza recesso e in caso di mancato accoglimento del superiore motivo, ordinare alla l'esibizione degli estratti conto e scalari, delle condizioni e degli interessi applicati al conto CP_3
dall'inizio del rapporto alla data della citazione in giudizio disponendo quindi C.T.U. al fine di pagina 2 di 12 accertare tutti gli illeciti commessi dalla Banca come ripetutamente esposto dagli appellanti e in difetto di esibizione dei documenti richiesti ritenere e dichiarare la carenza di prova delle richieste e pretese della rigettando ogni sua domanda ed eccezione. CP_1
3) Dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva della rigettando ogni sua Controparte_2
pretesa”.
Si è costituita per eccepire l'inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc e l'infondatezza, CP_2
nonché per spiegare appello incidentale avverso il capo di sentenza che ha dichiarato il difetto di titolarità attiva della cessionaria del credito.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. CP_1
All'udienza del 9.4.2025 la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190
cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , non costituita seppure ritualmente CP_1
citata.
Va, quindi, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. avanzata dalla società appellata per l'omessa indicazione delle modifiche richieste al giudice del gravame in ordine alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'omessa indicazione delle violazioni di legge e della loro rilevanza nella decisione.
Il motivo è infondato.
Con riguardo alla interpretazione dell'art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione, dopo le intervenute modifiche legislative, la Suprema Corte ha statuito che “al fine dell'ammissibilità dell'atto di appello,
gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma, ma impongono al ricorrente in appello di pagina 3 di 12 individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum” e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento, non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
le argomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione” (Cassazione civile, sez. lav.,
05/02/2015, n. 2143).
Sono poi di recente intervenute le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
pagina 4 di 12 Il Collegio, aderendo a tale interpretazione della norma, ritiene che l'appellante abbia contestato la sentenza di primo grado individuando specifiche censure riguardo la statuizione emessa dal giudice di prime cure, a prescindere dalla loro fondatezza.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice a quo, in relazione all'eccezione della “di inammissibilità ed improcedibilità CP_1
dell'azione di ripetizione esperita dagli attori per essere il “rapporto tuttora pendente”, ha dichiarato l'infondatezza della eccezione “…con riferimento alla possibilità giuridica che pendente un rapporto di conto corrente il correntista eserciti il proprio diritto al mero accertamento del saldo del rapporto di conto corrente, risultando, di contro, impedita esclusivamente “l'adozione di statuizione di condanna rispetto ad un saldo ancora non “consolidato”, ed ha proseguito affermando che “…in sostanza, in presenza di un conto corrente ancora “aperto, al cliente è consentita la sola azione di accertamento della legittimità dei negozi, ossia l'azione di nullità della convenzione di interessi, di massimo scoperto o di anatocismo”.
Secondo gli appellanti, il Tribunale di Catania avrebbe errato non avendo tenuto conto che nel verbale di causa dell'udienza del 22/3/2021, la aveva chiesto l'accertamento del saldo Parte_1
del conto corrente n.160399, rinunciando alla domanda di ripetizione nei confronti della convenuta.
Hanno continuato deducendo che il Giudice avrebbe errato sia nel non disporre la consulenza, perché
anche con il conto aperto era diritto della di conoscere tutti i movimenti del conto e il saldo finale Pt_1
e, sia perché, la aveva comunque rinunciato alla declaratoria di condanna della banca al Pt_1
pagamento di €.473,09.
pagina 5 di 12 Il motivo, per vero estremamente confuso, non si confronta con la statuizione di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Catania, pur dichiarando inammissibile la domanda di ripetizione in ragione della incontestata apertura del conto al momento della notifica della citazione, ha, comunque, ritenuto pienamente legittima l'azione di accertamento negativo, che ha rigettato sulla base di diverse valutazioni di merito.
Con il secondo motivo parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha dichiarato che dalla produzione da parte della banca del “contratto di conto stipulato inter partes l'11
marzo “2004… con tassi debitori, spese e commissioni pattuiti in forma “scritta…”risultava la liceità e regolarità di tutte le operazioni effettuate dalla banca, sicchè “risultano essere del tutto destituiti di fondamento i motivi di censura relativi “alla pretesa illegittimità degli addebiti in conto effettuati dalla banca convenuta”.
Il motivo in esame si caratterizza per una tale genericità da imporre la declaratoria di inammissibilità,
difettando qualunque allegazione in merito agli errori asseritamente compiuti dal Giudice a quo ed alle cause di nullità che inficerebbero il contratto.
Con il terzo motivo parte appellante si è doluta del mancato accoglimento da parte del primo Giudice
dell'eccezione di carenza di legittimazione – attiva, passiva e processuale – della che Controparte_2
non aveva fornito la prova documentale della inclusione del preteso credito tra quelli oggetto della cessione in blocco.
Il motivo, che dimostra una superficiale lettura della sentenza appellata, è infondato e va respinto sul semplice rilievo che il Tribunale di Catania ha accolto l'eccezione in esame ed ha dichiarato il difetto di titolarità attiva del rapporto controverso in capo alla cessionaria CP_2
pagina 6 di 12 Con il quarto motivo parte appellante ha lamentato una apparente contraddittorietà tra la parte motiva ed il dispositivo della sentenza in punto alla regolazione delle spese processuali.
Osserva questa Corte che, sebbene nella parte motiva, il primo Giudice abbia utilizzato le seguenti contrastanti formule: “Compensa tra le parti le spese del giudizio” e “Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo”, nel successivo dispositivo ha confermato la disposta compensazione delle spese. Ciò dimostra che la volontà del Tribunale è stata quella di compensare le spese ed esclude qualunque ipotesi di nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Per questi motivi
l'appello principale deve essere rigettato.
Merita, invece, di essere accolto l'appello incidentale proposto da avverso il capo di CP_2
sentenza che ha dichiarato il difetto di titolarità attiva della cessionaria del credito. L'appellante incidentale ha dedotto sia l'inammissibilità della contestazione, perché tardivamente sollevata, sia l'infondatezza del merito.
Entrambe le censure sono fondate e vanno accolte.
In ordine alla prima va evidenziato che dopo l'ordinanza dell'11 gennaio 2022, con la quale il Giudice
ha rigettato le richieste istruttorie dell'attrice e rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, si è costituita in giudizio la cessionaria del credito facendo proprie tutte le CP_2
eccezioni e deduzioni della cedente Credito Valtellinese e producendo copia dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, nonché i titoli legittimanti la rappresentanza processuale. All'udienza già
fissata per la precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande, senza nulla eccepire in merito alla titolarità del credito in capo alla neo costituita cessionaria. Solo con la comparsa conclusionale parte attrice ha contestato la legittimazione della pagina 7 di 12 per non avere fornito la prova documentale della inclusione del preteso credito nei Controparte_2
confronti della nell'operazione di cessione in blocco. Parte_1
La contestazione appare assolutamente tardiva. Secondo l'indirizzo già adottato da questa Corte e che si ritiene di dovere confermare “Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità “le
contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva,
del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di
conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non
oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili d'ufficio se risultanti dagli atti di causa, in
cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato” (Cfr. ex multis Cass. sez. Lav. n.
23721/2021). Ciò in quanto la titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva, vantata in giudizio,
è un elemento costitutivo del diritto fatto valere e attiene al merito, sicché spetta all'attore allegarla e
provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del
convenuto. Di contro la titolarità del rapporto controverso può essere negata dal convenuto “con una
mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso
stretto, non è soggetta a decadenza, ex articolo 167, comma 2, del codice di procedura civile, pertanto,
la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche
oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice” (Cassazione civile sez. I, 22/05/2020,
n.9457).
Riguardo la legittimazione della cessionaria, successore a titolo particolare e intervenuto nel giudizio
di appello ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., spetta a colui il quale si affermi successore, sia a
titolo universale che particolare, della parte originaria del giudizio, l'onere di fornire la prova
documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o
pagina 8 di 12 implicitamente riconosciuta (cfr. di recente Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n.24047), ovvero
l'abbia contestata oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cassazione
civile sez. III, 27/06/2018, n.16904).
Nella specie la società intervenuta in appello quale cessionaria del credito litigioso, nel costituirsi in
giudizio ha documentato la cessione in blocco di crediti ceduti dal Banco BPM S.p.A., già Banco
Popolare Società Cooperativa e la depositando la Gazzetta Ufficiale del 1.6.2018 Controparte_4
ove era stata pubblicata l'avvenuta cessione in blocco. E' noto l'indirizzo giurisprudenziale, cui il
collegio intende dare seguito condividendone le motivazioni secondo cui “l'art. 58, comma 2, del
d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti
giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la
pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di
provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale
adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può
essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che
non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di
citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio”
(Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, n.20495). Di contro gli appellanti non hanno avanzato
contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria nel corso del giudizio riconoscendone
dunque implicitamente la titolarità del diritto, mentre del tutto tardiva è l'eccezione di carenza di
legittimazione avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale” (v. Corte d'appello
Catania, sent. 1913/22).
pagina 9 di 12 Nella specie, invero, gli appellanti, dopo la costituzione della cessionaria nel corso del giudizio di primo grado non hanno sollevato alcuna contestazione in merito alla carenza di titolarità del credito,
proponendo tardivamente l'eccezione solo in seno alla comparsa conclusionale.
Anche nel merito, comunque, la contestazione è infondata.
Premesso che gli appellanti non hanno mai contestato l'esistenza dell'atto di cessione in blocco ex art.58 TUB, bensì soltanto il difetto di prova in ordine all'inclusione tra i crediti ceduti di quello vantato nei loro confronti, va richiamato il più recente e condivisibile orientamento della Corte di cassazione secondo cui “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello
specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti
bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione
pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova
dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano
sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi
nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)” (v.
Cass. 28790/24).
Aderendo al superiore indirizzo, rileva questa Corte come l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149/21 recita testualmente: “In virtu' dei Contratti di Cessione, la Societa' ha
acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da
finanziamenti ipotecari e/o chirografari o da contratti di leasing risolti) che siano stati individuati nel
relativo documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che
pagina 10 di 12 siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i
Crediti derivano da finanziamenti o da contratti di leasing risolti indicati all'interno del relativo
documento di identificazione dei Crediti, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1950 e il 31 marzo 2021. In
particolare, e' stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la
relativa Banca Cedente alle ore 00:01 della data indicata all'interno del relativo documento di
identificazione dei Crediti (la "Data di Individuazione dei Crediti")”.
E' opinione di questa Corte che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice - il testo sopra trascritto provi pianamente l'inclusione tra i crediti ceduti anche di quello nei confronti degli odierni appellanti, facendo esso espresso riferimento ai “finanziamenti o da contratti di leasing risolti indicati
all'interno del relativo documento di identificazione dei Crediti, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1950
e il 31 marzo 2021”.
Per le superiori ragioni l'appello incidentale va accolto e va dichiarata la titolarità attiva del rapporto in capo alla cessionaria CP_2
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello principale proposto avverso la sentenza n.3613/22 del Tribunale di Catania.
Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara CP_2
titolare del credito nei confronti degli appellanti.
pagina 11 di 12 Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti della liquidate in €.10.000,00 per compensi, oltre spese generali, CP_2
IVA e CPA.
Nulla sulle spese nei confronti di . CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
3.7.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 142/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e , (C.F. ), domiciliati in C.F._1 Parte_3 C.F._2
Indirizzo Telematico;
rappresentati e difesi dall'avv. SPADA GIACOMO giusta procura in atti.
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
pagina 1 di 12 CONTRO
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), domiciliato in LARGO AQUILEIA N. 9 95100 CATANIA;
Controparte_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. TORRISI GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLATI – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.4.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la , in proprio e Parte_1 Parte_2
quale legale rappr.te della società, e , hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_3
3613/22 con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato il difetto di titolarità attiva di ed CP_2
ha rigettato le domande proposte dagli odierni appellanti, che ha condannato al pagamento delle spese processuali. Gli appellanti hanno articolato quattro motivi di impugnazione ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso e ritenuto la sentenza impugnata va riformata ed accolto l'atto di appello ritenendo e dichiarando:
1) La carenza di prova del preteso credito della nei confronti della CP_1 Parte_1
e quindi il rigetto di ogni sua pretesa.
2) In subordine e senza recesso e in caso di mancato accoglimento del superiore motivo, ordinare alla l'esibizione degli estratti conto e scalari, delle condizioni e degli interessi applicati al conto CP_3
dall'inizio del rapporto alla data della citazione in giudizio disponendo quindi C.T.U. al fine di pagina 2 di 12 accertare tutti gli illeciti commessi dalla Banca come ripetutamente esposto dagli appellanti e in difetto di esibizione dei documenti richiesti ritenere e dichiarare la carenza di prova delle richieste e pretese della rigettando ogni sua domanda ed eccezione. CP_1
3) Dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva della rigettando ogni sua Controparte_2
pretesa”.
Si è costituita per eccepire l'inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc e l'infondatezza, CP_2
nonché per spiegare appello incidentale avverso il capo di sentenza che ha dichiarato il difetto di titolarità attiva della cessionaria del credito.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. CP_1
All'udienza del 9.4.2025 la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190
cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , non costituita seppure ritualmente CP_1
citata.
Va, quindi, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. avanzata dalla società appellata per l'omessa indicazione delle modifiche richieste al giudice del gravame in ordine alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'omessa indicazione delle violazioni di legge e della loro rilevanza nella decisione.
Il motivo è infondato.
Con riguardo alla interpretazione dell'art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione, dopo le intervenute modifiche legislative, la Suprema Corte ha statuito che “al fine dell'ammissibilità dell'atto di appello,
gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma, ma impongono al ricorrente in appello di pagina 3 di 12 individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum” e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento, non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
le argomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione” (Cassazione civile, sez. lav.,
05/02/2015, n. 2143).
Sono poi di recente intervenute le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
pagina 4 di 12 Il Collegio, aderendo a tale interpretazione della norma, ritiene che l'appellante abbia contestato la sentenza di primo grado individuando specifiche censure riguardo la statuizione emessa dal giudice di prime cure, a prescindere dalla loro fondatezza.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice a quo, in relazione all'eccezione della “di inammissibilità ed improcedibilità CP_1
dell'azione di ripetizione esperita dagli attori per essere il “rapporto tuttora pendente”, ha dichiarato l'infondatezza della eccezione “…con riferimento alla possibilità giuridica che pendente un rapporto di conto corrente il correntista eserciti il proprio diritto al mero accertamento del saldo del rapporto di conto corrente, risultando, di contro, impedita esclusivamente “l'adozione di statuizione di condanna rispetto ad un saldo ancora non “consolidato”, ed ha proseguito affermando che “…in sostanza, in presenza di un conto corrente ancora “aperto, al cliente è consentita la sola azione di accertamento della legittimità dei negozi, ossia l'azione di nullità della convenzione di interessi, di massimo scoperto o di anatocismo”.
Secondo gli appellanti, il Tribunale di Catania avrebbe errato non avendo tenuto conto che nel verbale di causa dell'udienza del 22/3/2021, la aveva chiesto l'accertamento del saldo Parte_1
del conto corrente n.160399, rinunciando alla domanda di ripetizione nei confronti della convenuta.
Hanno continuato deducendo che il Giudice avrebbe errato sia nel non disporre la consulenza, perché
anche con il conto aperto era diritto della di conoscere tutti i movimenti del conto e il saldo finale Pt_1
e, sia perché, la aveva comunque rinunciato alla declaratoria di condanna della banca al Pt_1
pagamento di €.473,09.
pagina 5 di 12 Il motivo, per vero estremamente confuso, non si confronta con la statuizione di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Catania, pur dichiarando inammissibile la domanda di ripetizione in ragione della incontestata apertura del conto al momento della notifica della citazione, ha, comunque, ritenuto pienamente legittima l'azione di accertamento negativo, che ha rigettato sulla base di diverse valutazioni di merito.
Con il secondo motivo parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha dichiarato che dalla produzione da parte della banca del “contratto di conto stipulato inter partes l'11
marzo “2004… con tassi debitori, spese e commissioni pattuiti in forma “scritta…”risultava la liceità e regolarità di tutte le operazioni effettuate dalla banca, sicchè “risultano essere del tutto destituiti di fondamento i motivi di censura relativi “alla pretesa illegittimità degli addebiti in conto effettuati dalla banca convenuta”.
Il motivo in esame si caratterizza per una tale genericità da imporre la declaratoria di inammissibilità,
difettando qualunque allegazione in merito agli errori asseritamente compiuti dal Giudice a quo ed alle cause di nullità che inficerebbero il contratto.
Con il terzo motivo parte appellante si è doluta del mancato accoglimento da parte del primo Giudice
dell'eccezione di carenza di legittimazione – attiva, passiva e processuale – della che Controparte_2
non aveva fornito la prova documentale della inclusione del preteso credito tra quelli oggetto della cessione in blocco.
Il motivo, che dimostra una superficiale lettura della sentenza appellata, è infondato e va respinto sul semplice rilievo che il Tribunale di Catania ha accolto l'eccezione in esame ed ha dichiarato il difetto di titolarità attiva del rapporto controverso in capo alla cessionaria CP_2
pagina 6 di 12 Con il quarto motivo parte appellante ha lamentato una apparente contraddittorietà tra la parte motiva ed il dispositivo della sentenza in punto alla regolazione delle spese processuali.
Osserva questa Corte che, sebbene nella parte motiva, il primo Giudice abbia utilizzato le seguenti contrastanti formule: “Compensa tra le parti le spese del giudizio” e “Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo”, nel successivo dispositivo ha confermato la disposta compensazione delle spese. Ciò dimostra che la volontà del Tribunale è stata quella di compensare le spese ed esclude qualunque ipotesi di nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Per questi motivi
l'appello principale deve essere rigettato.
Merita, invece, di essere accolto l'appello incidentale proposto da avverso il capo di CP_2
sentenza che ha dichiarato il difetto di titolarità attiva della cessionaria del credito. L'appellante incidentale ha dedotto sia l'inammissibilità della contestazione, perché tardivamente sollevata, sia l'infondatezza del merito.
Entrambe le censure sono fondate e vanno accolte.
In ordine alla prima va evidenziato che dopo l'ordinanza dell'11 gennaio 2022, con la quale il Giudice
ha rigettato le richieste istruttorie dell'attrice e rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, si è costituita in giudizio la cessionaria del credito facendo proprie tutte le CP_2
eccezioni e deduzioni della cedente Credito Valtellinese e producendo copia dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, nonché i titoli legittimanti la rappresentanza processuale. All'udienza già
fissata per la precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande, senza nulla eccepire in merito alla titolarità del credito in capo alla neo costituita cessionaria. Solo con la comparsa conclusionale parte attrice ha contestato la legittimazione della pagina 7 di 12 per non avere fornito la prova documentale della inclusione del preteso credito nei Controparte_2
confronti della nell'operazione di cessione in blocco. Parte_1
La contestazione appare assolutamente tardiva. Secondo l'indirizzo già adottato da questa Corte e che si ritiene di dovere confermare “Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità “le
contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva,
del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di
conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non
oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili d'ufficio se risultanti dagli atti di causa, in
cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato” (Cfr. ex multis Cass. sez. Lav. n.
23721/2021). Ciò in quanto la titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva, vantata in giudizio,
è un elemento costitutivo del diritto fatto valere e attiene al merito, sicché spetta all'attore allegarla e
provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del
convenuto. Di contro la titolarità del rapporto controverso può essere negata dal convenuto “con una
mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso
stretto, non è soggetta a decadenza, ex articolo 167, comma 2, del codice di procedura civile, pertanto,
la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche
oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice” (Cassazione civile sez. I, 22/05/2020,
n.9457).
Riguardo la legittimazione della cessionaria, successore a titolo particolare e intervenuto nel giudizio
di appello ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., spetta a colui il quale si affermi successore, sia a
titolo universale che particolare, della parte originaria del giudizio, l'onere di fornire la prova
documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o
pagina 8 di 12 implicitamente riconosciuta (cfr. di recente Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n.24047), ovvero
l'abbia contestata oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cassazione
civile sez. III, 27/06/2018, n.16904).
Nella specie la società intervenuta in appello quale cessionaria del credito litigioso, nel costituirsi in
giudizio ha documentato la cessione in blocco di crediti ceduti dal Banco BPM S.p.A., già Banco
Popolare Società Cooperativa e la depositando la Gazzetta Ufficiale del 1.6.2018 Controparte_4
ove era stata pubblicata l'avvenuta cessione in blocco. E' noto l'indirizzo giurisprudenziale, cui il
collegio intende dare seguito condividendone le motivazioni secondo cui “l'art. 58, comma 2, del
d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti
giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la
pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di
provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale
adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può
essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che
non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di
citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio”
(Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, n.20495). Di contro gli appellanti non hanno avanzato
contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria nel corso del giudizio riconoscendone
dunque implicitamente la titolarità del diritto, mentre del tutto tardiva è l'eccezione di carenza di
legittimazione avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale” (v. Corte d'appello
Catania, sent. 1913/22).
pagina 9 di 12 Nella specie, invero, gli appellanti, dopo la costituzione della cessionaria nel corso del giudizio di primo grado non hanno sollevato alcuna contestazione in merito alla carenza di titolarità del credito,
proponendo tardivamente l'eccezione solo in seno alla comparsa conclusionale.
Anche nel merito, comunque, la contestazione è infondata.
Premesso che gli appellanti non hanno mai contestato l'esistenza dell'atto di cessione in blocco ex art.58 TUB, bensì soltanto il difetto di prova in ordine all'inclusione tra i crediti ceduti di quello vantato nei loro confronti, va richiamato il più recente e condivisibile orientamento della Corte di cassazione secondo cui “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello
specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti
bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione
pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova
dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano
sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi
nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)” (v.
Cass. 28790/24).
Aderendo al superiore indirizzo, rileva questa Corte come l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149/21 recita testualmente: “In virtu' dei Contratti di Cessione, la Societa' ha
acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da
finanziamenti ipotecari e/o chirografari o da contratti di leasing risolti) che siano stati individuati nel
relativo documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che
pagina 10 di 12 siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i
Crediti derivano da finanziamenti o da contratti di leasing risolti indicati all'interno del relativo
documento di identificazione dei Crediti, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1950 e il 31 marzo 2021. In
particolare, e' stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la
relativa Banca Cedente alle ore 00:01 della data indicata all'interno del relativo documento di
identificazione dei Crediti (la "Data di Individuazione dei Crediti")”.
E' opinione di questa Corte che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice - il testo sopra trascritto provi pianamente l'inclusione tra i crediti ceduti anche di quello nei confronti degli odierni appellanti, facendo esso espresso riferimento ai “finanziamenti o da contratti di leasing risolti indicati
all'interno del relativo documento di identificazione dei Crediti, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1950
e il 31 marzo 2021”.
Per le superiori ragioni l'appello incidentale va accolto e va dichiarata la titolarità attiva del rapporto in capo alla cessionaria CP_2
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello principale proposto avverso la sentenza n.3613/22 del Tribunale di Catania.
Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara CP_2
titolare del credito nei confronti degli appellanti.
pagina 11 di 12 Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti della liquidate in €.10.000,00 per compensi, oltre spese generali, CP_2
IVA e CPA.
Nulla sulle spese nei confronti di . CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
3.7.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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