Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4515/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Francesca Ajello Giudice
dott. Filomena Piccirillo Giudice Relatore
dott. Michela Bortolami Giudice
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da
, con l'Avv. Sara Milazzo;
Parte_1
nei confronti di
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F.
presso cui è per legge domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3; P.IVA_1
Avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso tempestivamente depositato in data 27/10/2023 e contestuale istanza di sospensiva, ha impugnato il provvedimento di Parte_1
1.2. del D.lvo
286/1998, su domanda formalizzata in data 08/03/2023.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha rappresentato di essere venuto in Italia a fine 2022 per stare vicino alla sig.ra (la quale è Persona_1
regolarmente titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro), sua connazionale con la quale aveva iniziato una relazione a distanza fin dal novembre
2020 e con la quale si è sposato nel settembre 2022; di essere diventato padre di un bambino;
di avere trovato un lavoro come operaio edile presso la ditta a nome del sig. con sede a Farra d'Isonzo (GO) fin dal maggio 2023, presso la Parte_2
quale risulta tuttora impiegato;
di avere frequentato un corso base volto all'apprendimento della lingua italiana e di risiedere assieme alla moglie e al figlio minore presso un alloggio regolarmente preso in locazione.
Evidenziando, quindi, di essersi ben integrato in Italia, Parte_1
ha insistito per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi
[...]
dell'art. 19 co. 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso.
Accolta l'istanza di sospensiva con decreto dd. 03/11/2023, all'udienza del
29/05/2024, il ricorrente, sentito personalmente, ha dichiarato quanto segue:
“Lei da quanto tempo è in Italia”
“Da due anni”
“Dove vive adesso?”
“A , vivo in una casa in affitto, il contratto è intestato a mia moglie. Vivo CP_1
con mia moglie e mio figlio.”
“Lavora?”
“Si, faccio il muratore.” “Che tipo di contratto ha?”
“Indeterminato, è da un anno che sto lavorando”
“Sta seguendo qualche corso di italiano?”
“Sto seguendo un corso organizzato dal mio datore di lavoro”
Assegnato termine al 12 e al 17 giugno 2024 per note, la causa è stata quindi riservata alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere
accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19
del D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie (il decreto-legge “Cutro” è
entrato in vigore in data 11/03/2023, la domanda dell'odierno ricorrente è stata formalizzata in data 08/03/2023).
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà
di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne
ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano
fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani
o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”. Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il ricorrente è arrivato in Italia per ricongiungersi alla moglie, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Egli si trova in Italia da circa due anni, da allora ha ininterrottamente vissuto presso l'appartamento preso in locazione dalla moglie sig.ra (come Persona_1
da copia del contratto allegata agli atti), con la quale è sposato dal settembre 2022
(come da copia dell'atto di matrimonio registrato presso gli uffici della loro città di origine) e assieme a cui è diventato padre di un bambino di nome nato a Per_2
Monfalcone il 09/11/2023. Per quanto concerne il profilo inerente alla sua integrazione in Italia, il ricorrente ha depositato tramite la propria difesa copia della lettera di assunzione, con contratto di apprendistato professionalizzante, come operaio edile alle dipendenze della società a nome del sig. , Parte_2
decorrente dal 02/05/2023 al 01/05/2027 e delle buste paga relative alle mensilità
comprese tra maggio 2023 e marzo 2024. Egli, inoltre, ha depositato copia dell'attestato di iscrizione al corso di lingua italiana (livello elementare) e dell'attestato di superamento della relativa prova finale.
Alla luce di quanto esposto, risulta che il ricorrente abbia sviluppato un radicamento sufficientemente consolidato in Italia, sia sul piano familiare che lavorativo, per cui sussistono fondati motivi per ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, considerando tra l'altro che in Georgia gli rimane solo la madre, mentre gli altri due fratelli vivono e lavorano rispettivamente in Polonia e negli Stati Uniti.
Quanto alle spese, in considerazione del fatto che l'integrazione del ricorrente è stata comprovata da documentazione depositata anche successivamente all'instaurazione del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
- ACCOGLIE il ricorso e riconosce il diritto di a conseguire Parte_1
il permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo
286/1998.
- Spese COMPENSATE.
SI COMUNICHI.
Trieste, 5.02.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Filomena Piccirillo Francesca Ajello