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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/10/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto:
Dott. CE TO Presidente rel.
Dott. Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Daniele Sodani Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4031/2021
TRA nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]e quivi elettivamente domiciliata in Corso G. Marconi 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Mastrandrea (c.f. , pec: C.F._2
) che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti attrice
E nata a [...] il [...], ivi res.te, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di risposta C.F._3 dall'Avv. Leonardo Roscioni (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio in IV Via San CE di Paola n.3; per comunicazioni di Cancelleria tel e fax: 0766 500062 – P.E.C.: Email_2 convenuta
OGGETTO: azione di riduzione di disposizione testamentaria TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- accertare e dichiarare il testamento della signora , registrato il 23/10/2017, al n. 33326 Persona_1 serie 1 T per cui è causa, illegittimo e nullo nella parte in cui la divisione dei beni immobili della scheda testamentaria ha assegnato l'immobile di Via Leonardo 13 alla figlia così operando in eccesso rispetto al valore Controparte_1 della quota disponibile del patrimonio immobiliare in danno della sorella Parte_1
- accertare e dichiarare la disposta divisione ai sensi dell'art 566 c.c. dei beni mobili di cui alla scheda testamentaria;
- dichiarare recuperate alla massa ereditaria le donazioni indirette tramite i prelievi eseguiti della convenuta sui conti correnti cointestati, disponendo la riunione alla massa dell'importo complessivo di €. 239.550,25, da ripartire al 50% tra le parti ai sensi dell'art. 566 c.c.;
- accertare e dichiarare, in via alternativa, il diritto della signora alla restituzione della somma Parte_1 di €. 119.775,13, pari al 50% di quanto come sopra prelevato da dai conti in narrativa;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della attrice della complessiva Controparte_1 somma di €. 293.296,53, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi sino al saldo effettivo.
Con salvezza di spese e competenze di causa da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 e ss.ii.mm.
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi dedotti in narrativa, rigettare in toto le domande proposte dall'attrice, siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore del sottoscritto, procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha introdotto il presente Parte_1 procedimento nei confronti della sorella signora impugnando il testamento della Controparte_1
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madre signora pubblicato in data 18/10/2017, rep 9185 racc. 8234, in quanto Persona_1 illegittimo e lesivo dei diritti della attrice.
La signora ha contestato la divisione operata dalla de cuius nella scheda Parte_1 testamentaria riguardo i beni immobili ed ha eccepito l'esistenza di conti cointestati della signora con la de cuius che, a seguito dei prelievi ad opera della convenuta hanno Controparte_1 determinato lo squilibrio delle attribuzioni testamentarie.
In particolare l'attrice ha dedotto che:
- in data 21/09/2017 era deceduta in IV la madre signora;
Persona_1
- la defunta signora aveva disposto delle sue ultime volontà con testamento pubblico a Per_1 rogito del Notaio di Roma, pubblicato il 18/10/2017, Rep 9185, Racc. 8234 e Persona_2 registrato in Roma il 23/10/2017, n. 33326, Serie 1T;
- la disposizione testamentaria riporta: ”Dispongo che alla mia morte il mio patrimonio immobiliare venga così suddiviso tra le mie due figlie e la quota loro riservata dalla legge, pari Parte_1 Controparte_1
a 2/3 (due terzi) del patrimonio, ad entrambe in parti uguali tra loro e la quota disponibile, pari ad 1/3 (un terzo) del patrimonio, esclusivamente a mia figlia ”; CP_1
- pertanto e limitatamente al patrimonio immobiliare, la disposizione attribuisce:
a) alla figlia il villino sito in IV, via Leonardo 13, censito in catasto al Controparte_1 foglio 22, part. 15, sub 3;
b) alla figlia la proprietà di un appezzamento di terreno sito in loc. Guastatori Parte_1 del Genio, IV, censito in catasto al foglio 27, part. 685 e la proprietà di un appezzamento di terreno sito in NT LL, loc. Bocca di Lepre;
- da una stima tecnica commissionata dalla attrice ad un professionista di fiducia risulta un valore commerciale pari ad €. 363.000,00 attribuito alla abitazione di Via Leonardo 13 (assegnata totalmente alla sorella ed un valore complessivo di €. 41.716,00 per i terreni di CP_1
IV e NT LL (assegnati alla attrice) (v. relazione Geom ); Per_3
- le disposizioni testamentarie di cui sopra, inerenti al patrimonio immobiliare, sono pertanto lesive della quota di legittima spettante alla signora per un evidente squilibrio Parte_1 tra il valore dell'immobile di via Leonardo 13 IV e quello dei due appezzamenti di terreno;
- nel corso del procedimento di mediazione il CTM Ing. ha stimato in complessivi €. Per_4
384.820,00 il valore dei beni immobili in successione, attribuendo al villino di via Leonardo 13 il
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valore di €. 345.500,00, al terreno di IV il valore di €. 38.120,00, al terreno in NT
LL il valore di €. 1.200,00;
- con riferimento ai soli cespiti immobiliari caduti in successione, il valore attribuito dalla testatrice agli stessi è erroneo e, di conseguenza, la disposizione è lesiva dei diritti della attrice;
- all'esito delle operazioni di stima dei gioielli rientranti nell'asse ereditario l'esperto Per_5
Dott. ha redatto una stima dei preziosi oggetto del testamento in complessivi €. Persona_6
30.132,00;
- che quindi il valore dei gioielli assegnati alla attrice è inferiore di €. 4.648,00 a quello assegnato alla sorella con sostanziale disparità nel valore delle attribuzioni;
CP_1
- la signora in sede testamentaria, oltre a giustificare moralmente la destinazione della Per_1 quota disponibile alla figlia per la continua assistenza da essa prestatale in vita, ha CP_1 precisato che “le somme già corrisposte prima d'ora a non costituiscono donazione, ma devono CP_1 semplicemente considerarsi quale rimborso spese sostenute per mio conto e per mia cura”;
- in realtà da circa dieci anni prima della dipartita della signora la convenuta Per_1 CP_1 aveva disponibilità gestoria in qualità di cointestataria dei conti correnti bancari riferibili
[...] alla madre;
Persona_1
- la signora ha intrattenuto presso la Intesa San Paolo di IV rapporto Persona_1 di conto corrente bancario n. 0000/50174, con gestione conto titoli amministrato, in cui la signora figura come cointestataria;
Controparte_1
- per detto rapporto n. 0000/50174 la gestione del portafoglio riportava operazioni per titoli rimborsati pari a complessivi €. 109.465,39, e sottoscrizione di nuovi titoli per €. 71.300,00, con uno sbilancio di €. 38.168,39 di cui non si ha traccia di reinvestimento o giacenza in conto;
- dalla disamina contabile dei movimenti del conto corrente n. 0000/50174, intestato a Per_1
e facendo riferimento alle entrate ed alle uscite disposte da ciascuna
[...] Controparte_1 cointestataria, risultano nel periodo 2007-2011 disposizioni a favore della signora CP_1 superiori alle entrate ad essa riferibili, in tal modo a ritenere che la stessa
[...] CP_1 abbia attinto ai fondi della intestataria madre;
in particolare la signora
[...] Controparte_1 risulta aver prelevato in eccesso rispetto alle somme da essa versate sul detto c/c gli importi di €.
15.604,28 per il 2007, €. 15.090,75 per il 2008, €. 23.396,13 per il 2009, €. 32.162,28 per il 2010;
- successivamente detto conto corrente veniva estinto il 05/05/2011 ed il saldo veniva versato su diverso conto corrente, nel frattempo aperto presso lo stesso istituto Intesa San Paolo Ag NT
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LL n. 00737/1000/00000240, intestato alla signora a Persona_1 Controparte_1 ed a figlio di a firme disgiunte;
Testimone_1 CP_1
- disposta la chiusura del c/c 000050174 il 05/05/2011, veniva eseguito giroconto di estinzione sul nuovo c/c bancario n. 00737/1000/00000240, come detto cointestato Persona_1
Controparte_1 Testimone_1
- la contabilità di detto ultimo conto corrente, alla data del 03/12/2015 (data di estinzione), mostra che la signora ha prelevato in eccesso rispetto alle somme versate gli Controparte_1 importi di €. 25.591,41 per il 2011, €. 25.792,16 per il 2012, €. 12.973,28 per il 2013, €. 36.854,62 per il 2014; €. 25.620,00 per il 2016;
- il signor cointestatario del conto corrente e figlio di risulta Testimone_1 Controparte_1 aver prelevato in eccesso rispetto alle somme da esso versate gli importi di €. 24.056,47 per il
2013, €. 1.578,61 per il 2014;
- il c/c 00737/1000/00000240 cointestato risulta poi estinto nel dicembre 2015 e la giacenza versata a mezzo giroconto presso nuovo conto corrente, aperto presso la stessa agenzia
[...]
iban IT59 S030 6939 0421 0000 0004436, cointestato alla signora Controparte_2 [...]
Per_
alla signora ed al di lei figlio Controparte_1 Testimone_1
- limitando la disamina alle operazioni più rilevanti (superiori ad €. 3.000,00) sull'ultimo detto conto, la signora risulta aver prelevato in eccesso rispetto alle somme versate sul Controparte_1 detto c/c gli importi di €. 30.911,50 per il 2015, €. 25.620,00 per il 2016 ed €. 19.625,68 per il
2017;
- il signor cointestatario del conto corrente e figlio di risulta Testimone_1 Controparte_1 aver prelevato in eccesso rispetto alle somme versate gli importi di €. 3.367,56 per il 2015, €.
4.914,10 per il 2017;
- facendo riferimento alle sole operazioni superiori ad importi di €. 3.000,00, la signora CP_1 ha prelevato un importo eccedente i versamenti da essa disposti pari a complessivi €.
[...]
265.613,20;
- facendo riferimento alle sole operazioni di maggior rilievo, il signor ha Testimone_1 prelevato un importo eccedente i versamenti ad esso riferibili pari a complessivi €. 28.455,25;
- alla luce di quanto sopra, appare dimostrata la lesione della quota di legittima in danno della signora sia per l'evidente maggior valore dell'immobile di Via Leonardo Parte_1 intestato alla signora sia per quanto da essa prelevato come cointestataria dai Controparte_1 conti correnti di cui era titolare la defunta Persona_1
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- la disposizione testamentaria prevede l'assegnazione a ciascuna delle due eredi ed CP_1 di una serie di beni mobili, consistenti per lo più elementi di arredo, mobilia, Parte_1 quadri ed oggetti presenti nella casa di Via Leonardo 13;
- in occasione di un sopralluogo in data 25/10/2021 per la verifica dei suddetti beni, è risultato mancante un quadro di piccole dimensioni raffigurante un angelo che, pur assegnato nel testamento alla signora era l'unico tra gli oggetti complessivamente inventariati Controparte_1 non presente;
tale quadro, di cui l'attrice non conosce la sorte, era stato acquisito in tempi remoti del nonno paterno ed era descritto in famiglia come attribuibile alla scuola di , seppure nel Persona_7 corso dell'ultimo conflitto mondiale se ne fosse persa la certificazione che lo attribuiva appunto alla scuola del pittore;
- esiste documentazione fotografica di eventi conviviali di famiglia in cui tale quadro era affisso e ben visibile alla parete della camera da pranzo ed esisteva quando la signora era ancora in Per_1 vita;
- il valore di tale dipinto, ove ne fosse verificata la provenienza e l'attribuzione alla scuola di
, renderebbe la disposizione testamentaria evidentemente ed ulteriormente Persona_7 sproporzionata in danno dei diritti della attrice.
La convenuta si è costituita contestando le domande attoree. Controparte_1
In particolare ha contestato l'esattezza delle valutazioni relative ai beni mobili, ai beni immobili e ai gioielli e riguardo alle operazioni sui conti correnti ha dedotto che i conti correnti erano cointestati tra la de cuius e la convenuta cosicché la titolarità di tali somme (e del ricavato dei titoli) doveva presumersi essere pari al 50% tra i cointestatari e che successivamente i conti erano cointestati anche con il figlio della convenuta e, quindi, la titolarità doveva Testimone_1 presumersi pari ad 1/3; inoltre la Sig.ra aveva sempre delegato Persona_1 CP_1
e ad agire per suo conto al fine di soddisfare i propri bisogni ed
[...] Testimone_1 esigenze e le proprie necessità; di conseguenza non vi è stato alcuno “sbilancio”, né alcuna appropriazione di somme da parte della convenuta, né donazioni di alcun tipo.
All'udienza del 09/03/2022 venivano concessi termini ai sensi dell'art. 183 c. 6 cpc, con rinvio all'udienza del 05/10/2022.
Depositate le memorie di parte, il Giudice con ordinanza riservata del 14/10/2022 non ammetteva le prove orali articolate dalle parti, ammetteva CTU valutativa degli immobili e dei gioielli rientranti nell'asse ereditario ed ordinava alla Banca Intesa San Paolo l'esibizione delle
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contabili dei movimenti dei conti correnti indicati in citazione, riservando all'esito la nomina di
CTU contabile.
Alla successiva udienza del 27/09/2023, veniva assunto il giuramento dei CTU Persona_6 per la valutazione dei gioielli e dell'ing. per la valutazione degli immobili. Persona_8
Entrambi gli ausiliari depositavano gli elaborati peritali commissionati, incluse le integrazioni richieste come in atti.
Al deposito delle contabili bancarie a cura di Intesa San Paolo, all'udienza del 23/05/2024 veniva nominata CTU la Dott.ssa che all'esito degli accertamenti demandatigli Persona_9 depositava la relazione peritale.
All'udienza del 19/02/2025 il Giudice, a parziale modifica della precedente ordinanza istruttoria, ammetteva la prova testimoniale chiesta dalla parte attrice sul capitolo 2 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e le prove articolate dalla parte convenuta sui capitoli 3, 6 e 7 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 28 maggio 2025 ore 12:30, per l'espletamento riservandosi all'esito di invitare le parti a precisare le conclusioni.
Alla successiva udienza del 29/05/2025, raccolte le prove orali la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Oggetto del giudizio
L'attrice ha formulato una domanda di riduzione delle donazioni effettuate in vita a favore della convenuta ed una domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie deducendo in entrambi i casi la lesione della quota di legittima a lei spettante ed ha chiesto accertare e dichiarare il testamento della signora registrato il 23/10/2017, al n. 33326 serie 1 T, Persona_1 illegittimo e nullo nella parte in cui sia la divisione dei beni immobili che quella dei beni mobili ha operato in eccesso rispetto al valore della quota disponibile del patrimonio in danno di Parte_1
previo computo nella massa ereditaria delle donazioni indirette costituite dai prelievi
[...] operati dalla convenuta sui conti correnti cointestati, e riunione, quindi, del relictum con il donatum.
3. Accertamento delle donazioni indirette.
La parte attrice ha dedotto l'effettuazione di donazioni indirette ad opera della de cuius attraverso la cointestazione dei conti correnti con la figlia e poi con il nipote Controparte_1 Tes_1
[...]
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Con riferimento alla posizione di quest'ultimo deve osservarsi che lo stesso non è stato citato in giudizio e che eventuali domande di accertamento di donazioni effettuate dalla de cuius a suo favore sono inammissibili.
La domanda parte evidentemente dal presupposto che la cointestazione di un conto presso un istituto di credito, costituisce donazione indiretta qualora la somma versata, all'atto della cointestazione o successivamente, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari o in prevalenza ad uno di essi.
Nell'esame di questa tipologia di donazioni si è rilevato che con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario e l'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, al momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Si tratterebbe di una donazione indiretta che si concretizzerebbe nel compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzerebbero, in via mediata, l'effetto dell'arricchimento del destinatario.
In generale deve considerarsi che il cointestatario di un conto corrente bancario, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre a proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza. Inoltre, tale limitazione vale non solo per il saldo finale del conto, ma vale durante l'intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito, con le implicazioni ad esso connesse, solo al momento della chiusura del rapporto.
Il principio è affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato: “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art.
1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass. 4 gennaio 2018 n. 77).
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La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui la cointestazione del conto corrente fa presumere non solo la contitolarità dell'oggetto del contratto ma anche il consenso di tutti gli intestatari alla movimentazione del conto (Cass. 22 luglio 2004 n. 13663).
Nel caso in esame la de cuius ha consentito al convenuto di operare liberamente sui conti;
deve, quindi, presumersi che il convenuto abbia operato con il consenso tacito della de cuius cointestatario.
Ciò non esclude che si possa dimostrare che l'aver consentito tali operazioni integri una serie di donazioni;
tuttavia perché le operazioni poste in essere sul conto corrente da parte del cointestatario con il consenso tacito dell'altro cointestatario possano essere ricondotte a tale categoria di atti (eventualmente nulli per difetto di forma) o perché possa operare la collazione relativamente alle somme versate su un conto corrente cointestato è necessario:
a) la prova dell'ammontare delle somme immesse sul conto corrente dal de cuius in maniera esclusiva rispetto all'altro cointestatario;
b) la provenienza delle stesse;
c) l'esistenza in capo al de cuius dell'animus donandi, ossia della specifica volontà donare le somme versate sul conto al cointestatario anche consentendone il prelievo da parte del cointestatario. Per_ Dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa dalla dott.ssa il cui contenuto si deve condividere per la chiarezza e la completezza dell'analisi, dei tre conti correnti cointestati:
- per il primo conto (50174) si è accertata la provenienza da della somma di Persona_1 euro 176.501,34 e da della somma di euro 89.387,23 mentre non è stato Controparte_1 possibile accertare la provenienza della somma di euro 57.476,00;
- per il secondo conto (240) si è accertata la provenienza da della somma di Persona_1 euro 167.707,46 e da della somma di euro 47.017,87 mentre le somme Controparte_1 provenienti da o non accertate ammontano ad euro 121.124,93 Testimone_1
- per il terzo conto (4436) si è accertata la provenienza da della somma di euro Persona_1
67.295,72 e da della somma di euro 16.645,78 mentre le somme provenienti da Controparte_1
o non accertate ammontano ad euro 22.180,8. Testimone_1
Vi è quindi una oggettiva sproporzione tra i versamenti in quanto la de cuius ha Persona_1 versato sui conti la somma complessiva di euro 411.504,52 (euro
176.501,34+167.707,46+67.295,72) mentre ha versato la somma complessiva di Controparte_1 euro 153.050,88 (euro 89.387,23+47.017,87+16.645,78).
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A fronte di questa situazione emerge che la de cuius ha effettuato prelievi per Persona_1 la somma complessiva di euro 38.969,14 (euro 19.634+17.587,51+1.747,63) mentre CP_1 ha effettuato prelievi per la somma complessiva di euro 290.231,28 (euro
[...]
69.132,94+166.616,53+54.481,81), mentre non è stato possibile accertare chi ha effettuato i prelievi delle somme residue.
Da ciò si deduce che la signora ha prelevato una somma di euro 137.180,40 che Controparte_1 non corrispondeva all'importo da lei versato ma rientrava nella quota versata dalla de cuius; rispetto a tali somme si può porre, quindi, un problema di donazione indiretta.
Come si è visto perché possa operare la collazione relativamente alle somme versate su un conto corrente cointestato è necessario:
a) la prova dell'ammontare delle somme immesse sul conto corrente dal de cuius in maniera esclusiva rispetto all'altro cointestatario;
b) la provenienza delle stesse;
c) l'esistenza in capo al de cuius dell'animus donandi, ossia della specifica volontà donare le somme versate sul conto al cointestatario.
Si possono ritenere accertati i presupposti sub a) e sub b) alla luce della documentazione prodotta dalla parte attrice, degli esiti della consulenza tecnica e della mancata contestazione sul punto ma con riferimento al presupposto sopra indicato sub c) la giurisprudenza della Corte di Cassazione con un orientamento univoco (Cass. 12 novembre 2008, n. 26983; Cass., 14 gennaio 2010, n.
468, Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) ha affermato che la possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la somma depositata risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari o risulti essere appartenuta in maniera prevalente ad uno dei due cointestatari, ed i conseguenti prelievi operati dal cointestatario che non ha immesso somme sul conto corrente o ne hanno immesse in misura minore, è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell'animus donandi.
Quest'ultimo consiste nell'accertamento che, al momento della cointestazione e dei successivi prelievi, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità.
Secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 21/05/2020,
n. 9379; in precedenza Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682) l'intenzione di donare non emerge, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.
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Nel caso in esame, l'opponente si è limitata a dedurre che tutte le somme versate sul conto corrente erano riferibili alla de cuius e che quest'ultima aveva consentito alla convenuta di operare liberamente sul conto a causa della “manifestata preferenza della testatrice per la figlia ” che CP_1 sarebbe stata la giustificazione di disposizioni lesive dei diritti della erede pretermessa..
Tuttavia deve osservarsi che la stessa de cuius nella disposizione testamentaria ha escluso la natura donativa delle “somme già corrisposte prima d'ora a ” dovendosi considerare “quale rimborso CP_1 spese sostenute per mio conto e per mia cura”.
A fronte di questa dichiarazione era onere della parte attrice, peraltro non agevole da adempiere, dimostrare la natura donativa dei versamenti e dei prelievi.
Tale prova non è stata data né richiesta in quanto la parte attrice ha chiesto l'espletamento delle
CTU regolarmente ammesse e prove orali su capitoli (1)vero che la signora , nel Persona_1 periodo anteriore alla fine del 2014, viveva nella casa di Via Leonardo 13, IV, da sola e senza assistenza domiciliare;
2)vero che dalla fine del 2014 la signora si è trasferita presso Persona_1
l'abitazione della figlia dove viveva per gran parte del giorno sola, senza assistenza domiciliare, avendo la CP_1 figlia una occupazione lavorativa ed essendo il di lei figlio trasferitosi per studio a Viterbo) CP_1 Tes_1 inidonei a provare la natura donativa dei versamenti poiché le condizioni di vita della de cuius ed in particolare la circostanza del trasferimento della signora presso la figlia Persona_1 non sono in grado di smentire (ed anzi in qualche modo confermano) che quest'ultima si CP_1 sia sobbarcata le spese per la sua cura ed abbia operato sui conti per conto della madre e per realizzare le esigenze e necessità di quest'ultima, come affermato dalla stessa signora Pt_2 nella disposizione testamentaria.
Pertanto la parte convenuta non è stata in grado di rispettare i rigorosi oneri di allegazione e di prova che gravavano sulla stessa con riguardo alle donazioni indirette dedotte;
la domanda di collazione della donazione deve essere, quindi, rigettata.
4. Riduzione delle disposizioni testamentarie.
Deve invece accogliersi la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie in quanto le consulenze tecniche espletate hanno dimostrato che le attribuzioni di beni mobili ed immobili contenute nel testamento sono lesive della quota di legittima spettante all'attrice.
Deve tuttavia preliminarmente accertarsi quale sia la natura della disposizione testamentaria realizzata dalla de cuius.
11 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In generale l'attribuzione in proprietà agli eredi di singoli beni immobili rientranti nel patrimonio del de cuius, può essere disposta non solo a titolo di legato, ma anche a titolo universale, come avviene nel caso di istituzione in cui viene attribuito un intero compendio di beni omogenei, nella istituzione di erede ex re certa (in cui l'indicazione dei beni o del complesso di beni valga come assegnazione di quota del patrimonio), nell'ipotesi di divisione fatta dal testatore o in quella di inclusione di un bene determinato nella quota di un erede (Cass. 21 marzo 1969 n. 902).
Come ha più volte affermato la giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. 12 luglio 2001
n. 9467, “al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale - che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore. Soltanto in seguito a tali duplici indagini può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato)”.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente precisato (Cass. 6 ottobre 2017 n. 23393) che: “nell'interpretazione del testamento il giudice di merito….deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata
l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni”.
Nel caso in esame la formulazione del testamento appare esplicita nel configurare una successione a titolo universale nella quale la quota di legittima è attribuita alla pari alle due eredi e la quota disponibile è attribuita alla sola convenuta.
Tuttavia alla luce del valore dei beni emerge che l'attribuzione dei singoli beni operata dalla de cuius è comunque lesiva della quota di legittima spettante all'attrice.
La CTU a firma dell'Ing. ha ritenuto di attribuire ai singoli cespiti immobiliari il Per_8 seguente valore:
- casa di Via Leonardo 13, IV, assegnata per intero alla figlia €. Controparte_1
347.942,00;
- terreno in Via L. Esposito, IV, assegnato alla figlia €. 48.640,00; Parte_1
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- terreno Via Colfiorito, NT LL, assegnato alla figlia €. 3.478,00. Parte_1
Il valore complessivo dei cespiti immobiliari dell'asse ereditario ammonta secondo il CTU Ing ad €. 400.060,00. Per_8
Il valore non è lontano da quanto determinato in sede di mediazione dall'Ing. e può Per_4 ritenersi corretto. La quota spettante all'attrice, pari ad 1/2, ammonta ad euro 133.353,33 e quindi rispetto ai beni immobili l'attrice deve essere reintegrata della somma di euro Parte_1
81.235,33.
Dallo stesso testo della disposizione ereditaria emerge che l'attribuzione della quota disponibile alla figlia riguarda solo i beni immobili;
di conseguenza rispetto ai gioielli la quota CP_1 spettante alle due coeredi è paritaria. La CTU a cura del perito gemmologo ha Persona_6 assegnato ai gioielli il valore complessivo di €. 35.700,00 ed indica in €. 16.915,00 il valore dei gioielli assegnati in testamento alla signora ed in €. 18.785,00 quelli assegnati Parte_1 alla signora Spetta alla attrice il valore risultante dalla Controparte_1 Parte_1 differenza tra quanto le spettava quale coerede (euro 18.750) e quanto diviso in testamento (euro
16.915,00) e quindi la somma di €. 1.835,00.
5. Eccezione riconvenzionale
La parte convenuta ha formulato una eccezione riconvenzionale volta a compensare le somme eventualmente dovute per la integrazione della quota di legittima con le somme a lei spettanti per le seguenti causali:
a) spese sostenute unicamente da a partire dalla data di decesso della signora Controparte_1 [...]
Per_ per pagamento spese funerale, spese di tumulazione;
imposta di successione, pagamento di fatture dell'acqua relative al terreno di Campo dell'Oro: euro 7.549,12;
b) spese sostenute unicamente da a partire dalla data di decesso della signora Controparte_1 [...]
Per_ per pagamento IMU (dal 2017 al 2021); pagamento Tassa Rifiuti TARI (dal 2017 al 2021);
Pagamento acqua (dal 2017 al 2021); Pagamento luce (dal 2017 al 2021); Pagamento GAS (dal
2017 al 2021) euro 7.618,08;
c) somme dovute per non per non aver potuto usufruire dall'apertura del testamento fino a fine
2021 dell'abitazione lasciatale in eredità in IV Via Leonardo n. 13 in quanto occupata fino a tutto il 20 dicembre 2021 di mobili, suppellettili ed oggetti (anche preziosi) lasciati dalla madre all'interno della suddetta abitazione che l'attrice per la parte di sua spettanza rifiutava di ritirare.
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L'eccezione sub a) deve essere accolta parzialmente in quanto le spese funerarie e l'imposta di successione costituiscono debiti della massa ereditaria, gravanti sugli eredi pro quota;
la coerede che ha sostenuto tali spese ha diritto al rimborso da parte dell'altra coerede, poiché la spesa non è eccessiva e non vi è prova che sia stata effettuata contro la volontà dell'attrice; pertanto nel computo dell'asse ereditario deve tenersi conto della somma di euro 7.549,12.
Con riferimento alla eccezione sub b) deve rilevarsi che si tratta di pagamenti di somme intervenuti dopo la morte della de cuius relativi all'immobile di cui con l'apertura della successione la convenuta era divenuta proprietaria e, quindi, era la stessa convenuta ad essere tenuta al pagamento.
L'eccezione sub c) appare infondata in quanto l'immobile è di proprietà della convenuta, è pacificamente in possesso della stessa e quest'ultima non ha dato prova di aver posto in essere l'attività necessaria allo sgombero.
Considerato che sulla convenuta in quanto coerede che ha ottenuto l'attribuzione della quota di legittima sui beni immobili gravano, in percentuale, i debiti della massa ereditaria, che la massa ereditaria è complessivamente di euro 435.760 ed alla convenuta dopo la reintegra della quota dell'attrice operata sopra, spetta, una quota pari di euro 218.780 pari al 50,21% dell'asse, la parte di spese di massa, sostenute dalla convenuta, che devono essere poste a carico dell'attrice ammonta ad euro 3.758,70.
Conclusivamente, all'attrice spetta a titolo di reintegrazione della quota di legittima la somma complessiva di euro 79.311,63 oltre interessi dalla data della domanda che è, Controparte_1 quindi, tenuta a versare a Parte_1
Poiché si è proceduto ad una valutazione del bene all'attualità e la reintegrazione è avvenuta mediante conguaglio in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, l'adeguamento del conguaglio al mutato valore del bene cui il legittimario aveva diritto si è realizzato nella stima del bene.
Sulla somma dovuta a titoli di conguaglio maturano, comunque, interessi dalla data della domanda.
6. Spese
Le spese seguono la soccombenza ma devono essere compensate nella misura di 1/2 per il rigetto parziale della domanda e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (parametro euro 52.001,00 –
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260.000) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché del numero delle parti e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di IV definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4031/2021 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) dichiara aperta la successione di deceduta in IV il 21/09/2017; Persona_1
b) dichiara parzialmente inefficace il testamento pubblico a rogito del Notaio di Persona_2
Roma, pubblicato il 18/10/2017, Rep 9185, Racc. 8234 e registrato in Roma il 23/10/2017, n.
33326, Serie 1T;
c) accoglie parzialmente la domanda di riduzione proposta da e la reintegra Parte_1 della quota ereditaria a lei spettante condannando a versarle la somma di euro Controparte_1
79.311,63 oltre interessi dalla data della domanda;
d) condanna al pagamento delle spese del giudizio a favore di Controparte_1 Parte_1 che compensate nella misura di 1/2 si liquidano in euro 7.051,5 oltre rimborso spese
[...] generali, CPA ed IVA nonché al pagamento di 3/4 delle spese di CTU già liquidate.
IV 1 ottobre 2025.
Il Presidente est.
CE TO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto:
Dott. CE TO Presidente rel.
Dott. Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Daniele Sodani Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4031/2021
TRA nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]e quivi elettivamente domiciliata in Corso G. Marconi 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Mastrandrea (c.f. , pec: C.F._2
) che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti attrice
E nata a [...] il [...], ivi res.te, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di risposta C.F._3 dall'Avv. Leonardo Roscioni (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio in IV Via San CE di Paola n.3; per comunicazioni di Cancelleria tel e fax: 0766 500062 – P.E.C.: Email_2 convenuta
OGGETTO: azione di riduzione di disposizione testamentaria TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- accertare e dichiarare il testamento della signora , registrato il 23/10/2017, al n. 33326 Persona_1 serie 1 T per cui è causa, illegittimo e nullo nella parte in cui la divisione dei beni immobili della scheda testamentaria ha assegnato l'immobile di Via Leonardo 13 alla figlia così operando in eccesso rispetto al valore Controparte_1 della quota disponibile del patrimonio immobiliare in danno della sorella Parte_1
- accertare e dichiarare la disposta divisione ai sensi dell'art 566 c.c. dei beni mobili di cui alla scheda testamentaria;
- dichiarare recuperate alla massa ereditaria le donazioni indirette tramite i prelievi eseguiti della convenuta sui conti correnti cointestati, disponendo la riunione alla massa dell'importo complessivo di €. 239.550,25, da ripartire al 50% tra le parti ai sensi dell'art. 566 c.c.;
- accertare e dichiarare, in via alternativa, il diritto della signora alla restituzione della somma Parte_1 di €. 119.775,13, pari al 50% di quanto come sopra prelevato da dai conti in narrativa;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della attrice della complessiva Controparte_1 somma di €. 293.296,53, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi sino al saldo effettivo.
Con salvezza di spese e competenze di causa da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 e ss.ii.mm.
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi dedotti in narrativa, rigettare in toto le domande proposte dall'attrice, siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore del sottoscritto, procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha introdotto il presente Parte_1 procedimento nei confronti della sorella signora impugnando il testamento della Controparte_1
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madre signora pubblicato in data 18/10/2017, rep 9185 racc. 8234, in quanto Persona_1 illegittimo e lesivo dei diritti della attrice.
La signora ha contestato la divisione operata dalla de cuius nella scheda Parte_1 testamentaria riguardo i beni immobili ed ha eccepito l'esistenza di conti cointestati della signora con la de cuius che, a seguito dei prelievi ad opera della convenuta hanno Controparte_1 determinato lo squilibrio delle attribuzioni testamentarie.
In particolare l'attrice ha dedotto che:
- in data 21/09/2017 era deceduta in IV la madre signora;
Persona_1
- la defunta signora aveva disposto delle sue ultime volontà con testamento pubblico a Per_1 rogito del Notaio di Roma, pubblicato il 18/10/2017, Rep 9185, Racc. 8234 e Persona_2 registrato in Roma il 23/10/2017, n. 33326, Serie 1T;
- la disposizione testamentaria riporta: ”Dispongo che alla mia morte il mio patrimonio immobiliare venga così suddiviso tra le mie due figlie e la quota loro riservata dalla legge, pari Parte_1 Controparte_1
a 2/3 (due terzi) del patrimonio, ad entrambe in parti uguali tra loro e la quota disponibile, pari ad 1/3 (un terzo) del patrimonio, esclusivamente a mia figlia ”; CP_1
- pertanto e limitatamente al patrimonio immobiliare, la disposizione attribuisce:
a) alla figlia il villino sito in IV, via Leonardo 13, censito in catasto al Controparte_1 foglio 22, part. 15, sub 3;
b) alla figlia la proprietà di un appezzamento di terreno sito in loc. Guastatori Parte_1 del Genio, IV, censito in catasto al foglio 27, part. 685 e la proprietà di un appezzamento di terreno sito in NT LL, loc. Bocca di Lepre;
- da una stima tecnica commissionata dalla attrice ad un professionista di fiducia risulta un valore commerciale pari ad €. 363.000,00 attribuito alla abitazione di Via Leonardo 13 (assegnata totalmente alla sorella ed un valore complessivo di €. 41.716,00 per i terreni di CP_1
IV e NT LL (assegnati alla attrice) (v. relazione Geom ); Per_3
- le disposizioni testamentarie di cui sopra, inerenti al patrimonio immobiliare, sono pertanto lesive della quota di legittima spettante alla signora per un evidente squilibrio Parte_1 tra il valore dell'immobile di via Leonardo 13 IV e quello dei due appezzamenti di terreno;
- nel corso del procedimento di mediazione il CTM Ing. ha stimato in complessivi €. Per_4
384.820,00 il valore dei beni immobili in successione, attribuendo al villino di via Leonardo 13 il
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valore di €. 345.500,00, al terreno di IV il valore di €. 38.120,00, al terreno in NT
LL il valore di €. 1.200,00;
- con riferimento ai soli cespiti immobiliari caduti in successione, il valore attribuito dalla testatrice agli stessi è erroneo e, di conseguenza, la disposizione è lesiva dei diritti della attrice;
- all'esito delle operazioni di stima dei gioielli rientranti nell'asse ereditario l'esperto Per_5
Dott. ha redatto una stima dei preziosi oggetto del testamento in complessivi €. Persona_6
30.132,00;
- che quindi il valore dei gioielli assegnati alla attrice è inferiore di €. 4.648,00 a quello assegnato alla sorella con sostanziale disparità nel valore delle attribuzioni;
CP_1
- la signora in sede testamentaria, oltre a giustificare moralmente la destinazione della Per_1 quota disponibile alla figlia per la continua assistenza da essa prestatale in vita, ha CP_1 precisato che “le somme già corrisposte prima d'ora a non costituiscono donazione, ma devono CP_1 semplicemente considerarsi quale rimborso spese sostenute per mio conto e per mia cura”;
- in realtà da circa dieci anni prima della dipartita della signora la convenuta Per_1 CP_1 aveva disponibilità gestoria in qualità di cointestataria dei conti correnti bancari riferibili
[...] alla madre;
Persona_1
- la signora ha intrattenuto presso la Intesa San Paolo di IV rapporto Persona_1 di conto corrente bancario n. 0000/50174, con gestione conto titoli amministrato, in cui la signora figura come cointestataria;
Controparte_1
- per detto rapporto n. 0000/50174 la gestione del portafoglio riportava operazioni per titoli rimborsati pari a complessivi €. 109.465,39, e sottoscrizione di nuovi titoli per €. 71.300,00, con uno sbilancio di €. 38.168,39 di cui non si ha traccia di reinvestimento o giacenza in conto;
- dalla disamina contabile dei movimenti del conto corrente n. 0000/50174, intestato a Per_1
e facendo riferimento alle entrate ed alle uscite disposte da ciascuna
[...] Controparte_1 cointestataria, risultano nel periodo 2007-2011 disposizioni a favore della signora CP_1 superiori alle entrate ad essa riferibili, in tal modo a ritenere che la stessa
[...] CP_1 abbia attinto ai fondi della intestataria madre;
in particolare la signora
[...] Controparte_1 risulta aver prelevato in eccesso rispetto alle somme da essa versate sul detto c/c gli importi di €.
15.604,28 per il 2007, €. 15.090,75 per il 2008, €. 23.396,13 per il 2009, €. 32.162,28 per il 2010;
- successivamente detto conto corrente veniva estinto il 05/05/2011 ed il saldo veniva versato su diverso conto corrente, nel frattempo aperto presso lo stesso istituto Intesa San Paolo Ag NT
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LL n. 00737/1000/00000240, intestato alla signora a Persona_1 Controparte_1 ed a figlio di a firme disgiunte;
Testimone_1 CP_1
- disposta la chiusura del c/c 000050174 il 05/05/2011, veniva eseguito giroconto di estinzione sul nuovo c/c bancario n. 00737/1000/00000240, come detto cointestato Persona_1
Controparte_1 Testimone_1
- la contabilità di detto ultimo conto corrente, alla data del 03/12/2015 (data di estinzione), mostra che la signora ha prelevato in eccesso rispetto alle somme versate gli Controparte_1 importi di €. 25.591,41 per il 2011, €. 25.792,16 per il 2012, €. 12.973,28 per il 2013, €. 36.854,62 per il 2014; €. 25.620,00 per il 2016;
- il signor cointestatario del conto corrente e figlio di risulta Testimone_1 Controparte_1 aver prelevato in eccesso rispetto alle somme da esso versate gli importi di €. 24.056,47 per il
2013, €. 1.578,61 per il 2014;
- il c/c 00737/1000/00000240 cointestato risulta poi estinto nel dicembre 2015 e la giacenza versata a mezzo giroconto presso nuovo conto corrente, aperto presso la stessa agenzia
[...]
iban IT59 S030 6939 0421 0000 0004436, cointestato alla signora Controparte_2 [...]
Per_
alla signora ed al di lei figlio Controparte_1 Testimone_1
- limitando la disamina alle operazioni più rilevanti (superiori ad €. 3.000,00) sull'ultimo detto conto, la signora risulta aver prelevato in eccesso rispetto alle somme versate sul Controparte_1 detto c/c gli importi di €. 30.911,50 per il 2015, €. 25.620,00 per il 2016 ed €. 19.625,68 per il
2017;
- il signor cointestatario del conto corrente e figlio di risulta Testimone_1 Controparte_1 aver prelevato in eccesso rispetto alle somme versate gli importi di €. 3.367,56 per il 2015, €.
4.914,10 per il 2017;
- facendo riferimento alle sole operazioni superiori ad importi di €. 3.000,00, la signora CP_1 ha prelevato un importo eccedente i versamenti da essa disposti pari a complessivi €.
[...]
265.613,20;
- facendo riferimento alle sole operazioni di maggior rilievo, il signor ha Testimone_1 prelevato un importo eccedente i versamenti ad esso riferibili pari a complessivi €. 28.455,25;
- alla luce di quanto sopra, appare dimostrata la lesione della quota di legittima in danno della signora sia per l'evidente maggior valore dell'immobile di Via Leonardo Parte_1 intestato alla signora sia per quanto da essa prelevato come cointestataria dai Controparte_1 conti correnti di cui era titolare la defunta Persona_1
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- la disposizione testamentaria prevede l'assegnazione a ciascuna delle due eredi ed CP_1 di una serie di beni mobili, consistenti per lo più elementi di arredo, mobilia, Parte_1 quadri ed oggetti presenti nella casa di Via Leonardo 13;
- in occasione di un sopralluogo in data 25/10/2021 per la verifica dei suddetti beni, è risultato mancante un quadro di piccole dimensioni raffigurante un angelo che, pur assegnato nel testamento alla signora era l'unico tra gli oggetti complessivamente inventariati Controparte_1 non presente;
tale quadro, di cui l'attrice non conosce la sorte, era stato acquisito in tempi remoti del nonno paterno ed era descritto in famiglia come attribuibile alla scuola di , seppure nel Persona_7 corso dell'ultimo conflitto mondiale se ne fosse persa la certificazione che lo attribuiva appunto alla scuola del pittore;
- esiste documentazione fotografica di eventi conviviali di famiglia in cui tale quadro era affisso e ben visibile alla parete della camera da pranzo ed esisteva quando la signora era ancora in Per_1 vita;
- il valore di tale dipinto, ove ne fosse verificata la provenienza e l'attribuzione alla scuola di
, renderebbe la disposizione testamentaria evidentemente ed ulteriormente Persona_7 sproporzionata in danno dei diritti della attrice.
La convenuta si è costituita contestando le domande attoree. Controparte_1
In particolare ha contestato l'esattezza delle valutazioni relative ai beni mobili, ai beni immobili e ai gioielli e riguardo alle operazioni sui conti correnti ha dedotto che i conti correnti erano cointestati tra la de cuius e la convenuta cosicché la titolarità di tali somme (e del ricavato dei titoli) doveva presumersi essere pari al 50% tra i cointestatari e che successivamente i conti erano cointestati anche con il figlio della convenuta e, quindi, la titolarità doveva Testimone_1 presumersi pari ad 1/3; inoltre la Sig.ra aveva sempre delegato Persona_1 CP_1
e ad agire per suo conto al fine di soddisfare i propri bisogni ed
[...] Testimone_1 esigenze e le proprie necessità; di conseguenza non vi è stato alcuno “sbilancio”, né alcuna appropriazione di somme da parte della convenuta, né donazioni di alcun tipo.
All'udienza del 09/03/2022 venivano concessi termini ai sensi dell'art. 183 c. 6 cpc, con rinvio all'udienza del 05/10/2022.
Depositate le memorie di parte, il Giudice con ordinanza riservata del 14/10/2022 non ammetteva le prove orali articolate dalle parti, ammetteva CTU valutativa degli immobili e dei gioielli rientranti nell'asse ereditario ed ordinava alla Banca Intesa San Paolo l'esibizione delle
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contabili dei movimenti dei conti correnti indicati in citazione, riservando all'esito la nomina di
CTU contabile.
Alla successiva udienza del 27/09/2023, veniva assunto il giuramento dei CTU Persona_6 per la valutazione dei gioielli e dell'ing. per la valutazione degli immobili. Persona_8
Entrambi gli ausiliari depositavano gli elaborati peritali commissionati, incluse le integrazioni richieste come in atti.
Al deposito delle contabili bancarie a cura di Intesa San Paolo, all'udienza del 23/05/2024 veniva nominata CTU la Dott.ssa che all'esito degli accertamenti demandatigli Persona_9 depositava la relazione peritale.
All'udienza del 19/02/2025 il Giudice, a parziale modifica della precedente ordinanza istruttoria, ammetteva la prova testimoniale chiesta dalla parte attrice sul capitolo 2 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e le prove articolate dalla parte convenuta sui capitoli 3, 6 e 7 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 28 maggio 2025 ore 12:30, per l'espletamento riservandosi all'esito di invitare le parti a precisare le conclusioni.
Alla successiva udienza del 29/05/2025, raccolte le prove orali la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Oggetto del giudizio
L'attrice ha formulato una domanda di riduzione delle donazioni effettuate in vita a favore della convenuta ed una domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie deducendo in entrambi i casi la lesione della quota di legittima a lei spettante ed ha chiesto accertare e dichiarare il testamento della signora registrato il 23/10/2017, al n. 33326 serie 1 T, Persona_1 illegittimo e nullo nella parte in cui sia la divisione dei beni immobili che quella dei beni mobili ha operato in eccesso rispetto al valore della quota disponibile del patrimonio in danno di Parte_1
previo computo nella massa ereditaria delle donazioni indirette costituite dai prelievi
[...] operati dalla convenuta sui conti correnti cointestati, e riunione, quindi, del relictum con il donatum.
3. Accertamento delle donazioni indirette.
La parte attrice ha dedotto l'effettuazione di donazioni indirette ad opera della de cuius attraverso la cointestazione dei conti correnti con la figlia e poi con il nipote Controparte_1 Tes_1
[...]
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Con riferimento alla posizione di quest'ultimo deve osservarsi che lo stesso non è stato citato in giudizio e che eventuali domande di accertamento di donazioni effettuate dalla de cuius a suo favore sono inammissibili.
La domanda parte evidentemente dal presupposto che la cointestazione di un conto presso un istituto di credito, costituisce donazione indiretta qualora la somma versata, all'atto della cointestazione o successivamente, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari o in prevalenza ad uno di essi.
Nell'esame di questa tipologia di donazioni si è rilevato che con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario e l'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, al momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Si tratterebbe di una donazione indiretta che si concretizzerebbe nel compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzerebbero, in via mediata, l'effetto dell'arricchimento del destinatario.
In generale deve considerarsi che il cointestatario di un conto corrente bancario, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre a proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza. Inoltre, tale limitazione vale non solo per il saldo finale del conto, ma vale durante l'intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito, con le implicazioni ad esso connesse, solo al momento della chiusura del rapporto.
Il principio è affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato: “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art.
1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass. 4 gennaio 2018 n. 77).
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La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui la cointestazione del conto corrente fa presumere non solo la contitolarità dell'oggetto del contratto ma anche il consenso di tutti gli intestatari alla movimentazione del conto (Cass. 22 luglio 2004 n. 13663).
Nel caso in esame la de cuius ha consentito al convenuto di operare liberamente sui conti;
deve, quindi, presumersi che il convenuto abbia operato con il consenso tacito della de cuius cointestatario.
Ciò non esclude che si possa dimostrare che l'aver consentito tali operazioni integri una serie di donazioni;
tuttavia perché le operazioni poste in essere sul conto corrente da parte del cointestatario con il consenso tacito dell'altro cointestatario possano essere ricondotte a tale categoria di atti (eventualmente nulli per difetto di forma) o perché possa operare la collazione relativamente alle somme versate su un conto corrente cointestato è necessario:
a) la prova dell'ammontare delle somme immesse sul conto corrente dal de cuius in maniera esclusiva rispetto all'altro cointestatario;
b) la provenienza delle stesse;
c) l'esistenza in capo al de cuius dell'animus donandi, ossia della specifica volontà donare le somme versate sul conto al cointestatario anche consentendone il prelievo da parte del cointestatario. Per_ Dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa dalla dott.ssa il cui contenuto si deve condividere per la chiarezza e la completezza dell'analisi, dei tre conti correnti cointestati:
- per il primo conto (50174) si è accertata la provenienza da della somma di Persona_1 euro 176.501,34 e da della somma di euro 89.387,23 mentre non è stato Controparte_1 possibile accertare la provenienza della somma di euro 57.476,00;
- per il secondo conto (240) si è accertata la provenienza da della somma di Persona_1 euro 167.707,46 e da della somma di euro 47.017,87 mentre le somme Controparte_1 provenienti da o non accertate ammontano ad euro 121.124,93 Testimone_1
- per il terzo conto (4436) si è accertata la provenienza da della somma di euro Persona_1
67.295,72 e da della somma di euro 16.645,78 mentre le somme provenienti da Controparte_1
o non accertate ammontano ad euro 22.180,8. Testimone_1
Vi è quindi una oggettiva sproporzione tra i versamenti in quanto la de cuius ha Persona_1 versato sui conti la somma complessiva di euro 411.504,52 (euro
176.501,34+167.707,46+67.295,72) mentre ha versato la somma complessiva di Controparte_1 euro 153.050,88 (euro 89.387,23+47.017,87+16.645,78).
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A fronte di questa situazione emerge che la de cuius ha effettuato prelievi per Persona_1 la somma complessiva di euro 38.969,14 (euro 19.634+17.587,51+1.747,63) mentre CP_1 ha effettuato prelievi per la somma complessiva di euro 290.231,28 (euro
[...]
69.132,94+166.616,53+54.481,81), mentre non è stato possibile accertare chi ha effettuato i prelievi delle somme residue.
Da ciò si deduce che la signora ha prelevato una somma di euro 137.180,40 che Controparte_1 non corrispondeva all'importo da lei versato ma rientrava nella quota versata dalla de cuius; rispetto a tali somme si può porre, quindi, un problema di donazione indiretta.
Come si è visto perché possa operare la collazione relativamente alle somme versate su un conto corrente cointestato è necessario:
a) la prova dell'ammontare delle somme immesse sul conto corrente dal de cuius in maniera esclusiva rispetto all'altro cointestatario;
b) la provenienza delle stesse;
c) l'esistenza in capo al de cuius dell'animus donandi, ossia della specifica volontà donare le somme versate sul conto al cointestatario.
Si possono ritenere accertati i presupposti sub a) e sub b) alla luce della documentazione prodotta dalla parte attrice, degli esiti della consulenza tecnica e della mancata contestazione sul punto ma con riferimento al presupposto sopra indicato sub c) la giurisprudenza della Corte di Cassazione con un orientamento univoco (Cass. 12 novembre 2008, n. 26983; Cass., 14 gennaio 2010, n.
468, Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) ha affermato che la possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la somma depositata risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari o risulti essere appartenuta in maniera prevalente ad uno dei due cointestatari, ed i conseguenti prelievi operati dal cointestatario che non ha immesso somme sul conto corrente o ne hanno immesse in misura minore, è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell'animus donandi.
Quest'ultimo consiste nell'accertamento che, al momento della cointestazione e dei successivi prelievi, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità.
Secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 21/05/2020,
n. 9379; in precedenza Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682) l'intenzione di donare non emerge, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.
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Nel caso in esame, l'opponente si è limitata a dedurre che tutte le somme versate sul conto corrente erano riferibili alla de cuius e che quest'ultima aveva consentito alla convenuta di operare liberamente sul conto a causa della “manifestata preferenza della testatrice per la figlia ” che CP_1 sarebbe stata la giustificazione di disposizioni lesive dei diritti della erede pretermessa..
Tuttavia deve osservarsi che la stessa de cuius nella disposizione testamentaria ha escluso la natura donativa delle “somme già corrisposte prima d'ora a ” dovendosi considerare “quale rimborso CP_1 spese sostenute per mio conto e per mia cura”.
A fronte di questa dichiarazione era onere della parte attrice, peraltro non agevole da adempiere, dimostrare la natura donativa dei versamenti e dei prelievi.
Tale prova non è stata data né richiesta in quanto la parte attrice ha chiesto l'espletamento delle
CTU regolarmente ammesse e prove orali su capitoli (1)vero che la signora , nel Persona_1 periodo anteriore alla fine del 2014, viveva nella casa di Via Leonardo 13, IV, da sola e senza assistenza domiciliare;
2)vero che dalla fine del 2014 la signora si è trasferita presso Persona_1
l'abitazione della figlia dove viveva per gran parte del giorno sola, senza assistenza domiciliare, avendo la CP_1 figlia una occupazione lavorativa ed essendo il di lei figlio trasferitosi per studio a Viterbo) CP_1 Tes_1 inidonei a provare la natura donativa dei versamenti poiché le condizioni di vita della de cuius ed in particolare la circostanza del trasferimento della signora presso la figlia Persona_1 non sono in grado di smentire (ed anzi in qualche modo confermano) che quest'ultima si CP_1 sia sobbarcata le spese per la sua cura ed abbia operato sui conti per conto della madre e per realizzare le esigenze e necessità di quest'ultima, come affermato dalla stessa signora Pt_2 nella disposizione testamentaria.
Pertanto la parte convenuta non è stata in grado di rispettare i rigorosi oneri di allegazione e di prova che gravavano sulla stessa con riguardo alle donazioni indirette dedotte;
la domanda di collazione della donazione deve essere, quindi, rigettata.
4. Riduzione delle disposizioni testamentarie.
Deve invece accogliersi la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie in quanto le consulenze tecniche espletate hanno dimostrato che le attribuzioni di beni mobili ed immobili contenute nel testamento sono lesive della quota di legittima spettante all'attrice.
Deve tuttavia preliminarmente accertarsi quale sia la natura della disposizione testamentaria realizzata dalla de cuius.
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In generale l'attribuzione in proprietà agli eredi di singoli beni immobili rientranti nel patrimonio del de cuius, può essere disposta non solo a titolo di legato, ma anche a titolo universale, come avviene nel caso di istituzione in cui viene attribuito un intero compendio di beni omogenei, nella istituzione di erede ex re certa (in cui l'indicazione dei beni o del complesso di beni valga come assegnazione di quota del patrimonio), nell'ipotesi di divisione fatta dal testatore o in quella di inclusione di un bene determinato nella quota di un erede (Cass. 21 marzo 1969 n. 902).
Come ha più volte affermato la giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. 12 luglio 2001
n. 9467, “al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale - che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore. Soltanto in seguito a tali duplici indagini può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato)”.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente precisato (Cass. 6 ottobre 2017 n. 23393) che: “nell'interpretazione del testamento il giudice di merito….deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata
l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni”.
Nel caso in esame la formulazione del testamento appare esplicita nel configurare una successione a titolo universale nella quale la quota di legittima è attribuita alla pari alle due eredi e la quota disponibile è attribuita alla sola convenuta.
Tuttavia alla luce del valore dei beni emerge che l'attribuzione dei singoli beni operata dalla de cuius è comunque lesiva della quota di legittima spettante all'attrice.
La CTU a firma dell'Ing. ha ritenuto di attribuire ai singoli cespiti immobiliari il Per_8 seguente valore:
- casa di Via Leonardo 13, IV, assegnata per intero alla figlia €. Controparte_1
347.942,00;
- terreno in Via L. Esposito, IV, assegnato alla figlia €. 48.640,00; Parte_1
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- terreno Via Colfiorito, NT LL, assegnato alla figlia €. 3.478,00. Parte_1
Il valore complessivo dei cespiti immobiliari dell'asse ereditario ammonta secondo il CTU Ing ad €. 400.060,00. Per_8
Il valore non è lontano da quanto determinato in sede di mediazione dall'Ing. e può Per_4 ritenersi corretto. La quota spettante all'attrice, pari ad 1/2, ammonta ad euro 133.353,33 e quindi rispetto ai beni immobili l'attrice deve essere reintegrata della somma di euro Parte_1
81.235,33.
Dallo stesso testo della disposizione ereditaria emerge che l'attribuzione della quota disponibile alla figlia riguarda solo i beni immobili;
di conseguenza rispetto ai gioielli la quota CP_1 spettante alle due coeredi è paritaria. La CTU a cura del perito gemmologo ha Persona_6 assegnato ai gioielli il valore complessivo di €. 35.700,00 ed indica in €. 16.915,00 il valore dei gioielli assegnati in testamento alla signora ed in €. 18.785,00 quelli assegnati Parte_1 alla signora Spetta alla attrice il valore risultante dalla Controparte_1 Parte_1 differenza tra quanto le spettava quale coerede (euro 18.750) e quanto diviso in testamento (euro
16.915,00) e quindi la somma di €. 1.835,00.
5. Eccezione riconvenzionale
La parte convenuta ha formulato una eccezione riconvenzionale volta a compensare le somme eventualmente dovute per la integrazione della quota di legittima con le somme a lei spettanti per le seguenti causali:
a) spese sostenute unicamente da a partire dalla data di decesso della signora Controparte_1 [...]
Per_ per pagamento spese funerale, spese di tumulazione;
imposta di successione, pagamento di fatture dell'acqua relative al terreno di Campo dell'Oro: euro 7.549,12;
b) spese sostenute unicamente da a partire dalla data di decesso della signora Controparte_1 [...]
Per_ per pagamento IMU (dal 2017 al 2021); pagamento Tassa Rifiuti TARI (dal 2017 al 2021);
Pagamento acqua (dal 2017 al 2021); Pagamento luce (dal 2017 al 2021); Pagamento GAS (dal
2017 al 2021) euro 7.618,08;
c) somme dovute per non per non aver potuto usufruire dall'apertura del testamento fino a fine
2021 dell'abitazione lasciatale in eredità in IV Via Leonardo n. 13 in quanto occupata fino a tutto il 20 dicembre 2021 di mobili, suppellettili ed oggetti (anche preziosi) lasciati dalla madre all'interno della suddetta abitazione che l'attrice per la parte di sua spettanza rifiutava di ritirare.
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L'eccezione sub a) deve essere accolta parzialmente in quanto le spese funerarie e l'imposta di successione costituiscono debiti della massa ereditaria, gravanti sugli eredi pro quota;
la coerede che ha sostenuto tali spese ha diritto al rimborso da parte dell'altra coerede, poiché la spesa non è eccessiva e non vi è prova che sia stata effettuata contro la volontà dell'attrice; pertanto nel computo dell'asse ereditario deve tenersi conto della somma di euro 7.549,12.
Con riferimento alla eccezione sub b) deve rilevarsi che si tratta di pagamenti di somme intervenuti dopo la morte della de cuius relativi all'immobile di cui con l'apertura della successione la convenuta era divenuta proprietaria e, quindi, era la stessa convenuta ad essere tenuta al pagamento.
L'eccezione sub c) appare infondata in quanto l'immobile è di proprietà della convenuta, è pacificamente in possesso della stessa e quest'ultima non ha dato prova di aver posto in essere l'attività necessaria allo sgombero.
Considerato che sulla convenuta in quanto coerede che ha ottenuto l'attribuzione della quota di legittima sui beni immobili gravano, in percentuale, i debiti della massa ereditaria, che la massa ereditaria è complessivamente di euro 435.760 ed alla convenuta dopo la reintegra della quota dell'attrice operata sopra, spetta, una quota pari di euro 218.780 pari al 50,21% dell'asse, la parte di spese di massa, sostenute dalla convenuta, che devono essere poste a carico dell'attrice ammonta ad euro 3.758,70.
Conclusivamente, all'attrice spetta a titolo di reintegrazione della quota di legittima la somma complessiva di euro 79.311,63 oltre interessi dalla data della domanda che è, Controparte_1 quindi, tenuta a versare a Parte_1
Poiché si è proceduto ad una valutazione del bene all'attualità e la reintegrazione è avvenuta mediante conguaglio in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, l'adeguamento del conguaglio al mutato valore del bene cui il legittimario aveva diritto si è realizzato nella stima del bene.
Sulla somma dovuta a titoli di conguaglio maturano, comunque, interessi dalla data della domanda.
6. Spese
Le spese seguono la soccombenza ma devono essere compensate nella misura di 1/2 per il rigetto parziale della domanda e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (parametro euro 52.001,00 –
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260.000) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché del numero delle parti e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di IV definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4031/2021 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) dichiara aperta la successione di deceduta in IV il 21/09/2017; Persona_1
b) dichiara parzialmente inefficace il testamento pubblico a rogito del Notaio di Persona_2
Roma, pubblicato il 18/10/2017, Rep 9185, Racc. 8234 e registrato in Roma il 23/10/2017, n.
33326, Serie 1T;
c) accoglie parzialmente la domanda di riduzione proposta da e la reintegra Parte_1 della quota ereditaria a lei spettante condannando a versarle la somma di euro Controparte_1
79.311,63 oltre interessi dalla data della domanda;
d) condanna al pagamento delle spese del giudizio a favore di Controparte_1 Parte_1 che compensate nella misura di 1/2 si liquidano in euro 7.051,5 oltre rimborso spese
[...] generali, CPA ed IVA nonché al pagamento di 3/4 delle spese di CTU già liquidate.
IV 1 ottobre 2025.
Il Presidente est.
CE TO
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