Versione
13 agosto 2003
13 agosto 2003
Art. 9-bis. (( (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocita' con veicoli a motore e partecipazione alle gare). )) (( 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocita' con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ))
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ))
Commentari • 131
- 1. Violazione limiti di velocità: quando è reato?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 agosto 2024 · 10.50213
[…] Secondo l'art. 9-bis del codice della strada, chiunque organizza o anche solo partecipa a una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro, oltre che con la sospensione della patente da uno a tre anni. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 101
- 1. TAR Trento, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 36Provvedimento: Pubblicato il 10/03/2026 N. 00036/2026 REG.PROV.COLL. N. 00150/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 150 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Dalponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Zampiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento del provvedimento del …Leggi di più...
- art. 38 comma 4 NDA PUP·
- art. 112 l.p. 15/2015·
- art. 112 comma 11 l.p. 15/2015·
- art. 38 NTA PRG·
- art. 77 comma 1 lett. f) LP 15/2015·
- art. 38 comma 8 NTA PRG·
- art. 39 comma 5 NTA PRG·
- art·
- art. 23 regolamento edilizio·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 62 comma 4 LP 4 marzo 2008 n. 1·
- art. 23 comma 5 regolamento edilizio·
- art. 37 NDA PUP·
- art. 86 bis l.p. 15/2015·
- art. 23 comma 1 regolamento edilizio