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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/06/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 147/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CRICENTI CLAUDIO Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO;
CP_1
resistente nonchè
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Resistente contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.1.2020, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 139/20199003765872000, notificata il
17.12.2019, lamentando l'omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte, con conseguente prescrizione dei crediti contributivi in essi contenuti.
1 2. In particolare: cartella n. 013920060000414479000(per la somma di € 4.747,34 a
titolo di contributi IVS richiesti dall compresi interessi e sanzioni per gli anni CP_1
2001, 2002, 2003, 2004);
3. -cartella n. 13920060005276460000 (per la somma di € 12.450,93 a titolo di contributi IVS richiesti dall compresi interessi e sanzioni, anni CP_1
2001,2002,2003,2004);
4. -avviso di addebito n. 43920120000889973000 (per la somma di € 1.232,93 a titolo di contributi IVS richiesti dall compresi interessi e sanzioni, anno 2012); CP_1
5. -avviso di addebito n. 43920130000992862000 (per la somma di € 9.240,33 a titolo di contributi IVS richiesti dall compresi interessi e sanzioni, anni 2010, 2011, CP_1
2012);
- avviso di addebito n. 43920130001006109000 (per la somma di € 5.407,02 a titolo di contributi IVS richiesti dall' compresi interessi e sanzioni, anno 2005); CP_1
6. La parte ricorrente ha eccepito la mancata conoscenza delle cartelle sottostanti, non avendo mai ricevuto notifica delle stesse, e ha invocato l'intervenuta prescrizione delle somme pretese, riferite a crediti risalenti agli anni 2001–2004, nonché agli anni relativi agli ultimi tre avvisi di addebito, notificati rispettivamente nel 2012 e 2014.
7. L' si è costituito, chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per CP_1
intervenuta decadenza dell'azione, nonché il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. è rimasta contumace. Controparte_3
8. Preliminarmente si osserva che non ricorre alcuna decadenza del ricorso, contrariamente a quanto eccepito dall' , trattandosi di opposizione proposta CP_1
avverso il primo atto con contenuto impositivo, nel rispetto del termine previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999.
9. Dall'esame del fascicolo e dei documenti prodotti, non è risultata alcuna prova della rituale notifica delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'intimazione impugnata. In base all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in mancanza della notifica della cartella esattoriale, l'intimazione di pagamento notificata costituisce il primo atto con contenuto sostanzialmente impositivo e può
2 essere impugnata ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999 (Cass. SS.UU.
n. 19704/2015; Cass. n. 26283/2022).
10. Ai fini della prescrizione, va osservato che:
• per i contributi riferiti agli anni 2001–2004, il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 risulta ampiamente decorso alla data della notifica dell'intimazione (17/12/2019);
• anche per gli ultimi tre avvisi di addebito, riferiti ad anni contributivi anteriori al 2014, risulta decorso il termine prescrizionale di cinque anni, non essendo stata fornita alcuna prova di atti interruttivi nel quinquennio anteriore alla notifica dell'intimazione.
11. Pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento in relazione alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
• accoglie il ricorso e, per l'effetto,
• annulla l'intimazione di pagamento n. 139/20199003765872000 notificata il
17/12/2019 in relazione alle cartelle di pagamento impugnate;
• condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 04/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 147/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CRICENTI CLAUDIO Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO;
CP_1
resistente nonchè
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Resistente contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.1.2020, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 139/20199003765872000, notificata il
17.12.2019, lamentando l'omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte, con conseguente prescrizione dei crediti contributivi in essi contenuti.
1 2. In particolare: cartella n. 013920060000414479000(per la somma di € 4.747,34 a
titolo di contributi IVS richiesti dall compresi interessi e sanzioni per gli anni CP_1
2001, 2002, 2003, 2004);
3. -cartella n. 13920060005276460000 (per la somma di € 12.450,93 a titolo di contributi IVS richiesti dall compresi interessi e sanzioni, anni CP_1
2001,2002,2003,2004);
4. -avviso di addebito n. 43920120000889973000 (per la somma di € 1.232,93 a titolo di contributi IVS richiesti dall compresi interessi e sanzioni, anno 2012); CP_1
5. -avviso di addebito n. 43920130000992862000 (per la somma di € 9.240,33 a titolo di contributi IVS richiesti dall compresi interessi e sanzioni, anni 2010, 2011, CP_1
2012);
- avviso di addebito n. 43920130001006109000 (per la somma di € 5.407,02 a titolo di contributi IVS richiesti dall' compresi interessi e sanzioni, anno 2005); CP_1
6. La parte ricorrente ha eccepito la mancata conoscenza delle cartelle sottostanti, non avendo mai ricevuto notifica delle stesse, e ha invocato l'intervenuta prescrizione delle somme pretese, riferite a crediti risalenti agli anni 2001–2004, nonché agli anni relativi agli ultimi tre avvisi di addebito, notificati rispettivamente nel 2012 e 2014.
7. L' si è costituito, chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per CP_1
intervenuta decadenza dell'azione, nonché il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. è rimasta contumace. Controparte_3
8. Preliminarmente si osserva che non ricorre alcuna decadenza del ricorso, contrariamente a quanto eccepito dall' , trattandosi di opposizione proposta CP_1
avverso il primo atto con contenuto impositivo, nel rispetto del termine previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999.
9. Dall'esame del fascicolo e dei documenti prodotti, non è risultata alcuna prova della rituale notifica delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'intimazione impugnata. In base all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in mancanza della notifica della cartella esattoriale, l'intimazione di pagamento notificata costituisce il primo atto con contenuto sostanzialmente impositivo e può
2 essere impugnata ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999 (Cass. SS.UU.
n. 19704/2015; Cass. n. 26283/2022).
10. Ai fini della prescrizione, va osservato che:
• per i contributi riferiti agli anni 2001–2004, il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 risulta ampiamente decorso alla data della notifica dell'intimazione (17/12/2019);
• anche per gli ultimi tre avvisi di addebito, riferiti ad anni contributivi anteriori al 2014, risulta decorso il termine prescrizionale di cinque anni, non essendo stata fornita alcuna prova di atti interruttivi nel quinquennio anteriore alla notifica dell'intimazione.
11. Pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento in relazione alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
• accoglie il ricorso e, per l'effetto,
• annulla l'intimazione di pagamento n. 139/20199003765872000 notificata il
17/12/2019 in relazione alle cartelle di pagamento impugnate;
• condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 04/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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