Sentenza 25 marzo 2002
Massime • 1
L'art. 38 del contratto collettivo 26 novembre 1994 per i dipendenti postali - il quale, in applicazione dell'art. 6 della legge n. 190 del del 1985, dispone che l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi - trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti della s.p.a. Poste italiane, anche se non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie, sia perché costituisce integrazione della fattispecie prevista dalla normativa legislativa che espressamente ad esso rinvia, sia perché la disposizione è contenuta in un contratto aziendale con efficacia generale verso tutti i lavoratori ai quali viene di fatto applicato, sia infine perché i lavoratori non iscritti ad alcuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto in oggetto, invocandone la disciplina, manifestano con ciò stesso la volontà di aderirvi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. PAOLINO DELLTANNO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PO AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 507/98 del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il 05/12/98 R.G.N. 973/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.10.1995 il Sig. AP ON ha chiesto al Pretore di Ascoli Piceno di dichiarare il suo diritto al riconoscimento della superiore qualifica di Quadro di 2^ livello nei confronti dell'Ente Poste Italiane (ora Poste Italiane s.p.a.), con condanna all'erogazione del relativo trattamento economico ed alle differenze di retribuzione;
ha chiesto, inoltre, un risarcimento del danno di lire 2 milioni a titolo di dequalificazione professionale, in virtù dell'art. 2103 cod. civ., per essere stato adibito allo svolgimento delle superiori mansioni di Direttore Reggente dell'ufficio postale di Comunanza per un periodo ininterrotto dal 17.7.93 al 26.5.95.
Con sentenza del 18 dicembre 1996 il Pretore ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando che al ricorrente competeva la qualifica di Quadro di 20 livello a far data dal 26.2.1995 (tre mesi dopo l'entrata in vigore del ccnl 26.11.1994), e ha condannato l'EPI a ricostruire la posizione retributiva del AP nonché a pagargli le relative differenze retributive. Rigettava ogni altra domanda. Con sentenza 17 aprile/5 dicembre 1998 il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato l'appello proposto dall'Ente, condannandolo alle spese processuali.
Il Tribunale ha ritenuto che la tesi difensiva dell'Ente Poste, secondo cui il AP non aveva maturato il più lungo periodo di svolgimento delle superiori mansioni di quadro di sei mesi, previsto dall'art. 38 del ccnl 26.11.1994, in applicazione dell'art. 6 Legge 13 maggio 1985, n. 190, costituisse una eccezione in senso proprio,
che l'ente aveva l'onere di dedurre fin dalla comparsa di costituzione in primo grado;
e comunque che il contratto in questione, contenente la previsione di un più lungo termine per la maturazione della qualifica di quadro, non fosse applicabile al AP, in quanto non iscritto ad alcuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.
Avverso tale sentenza, depositata il 5.12.1998, non notificata, ha proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. Poste Italiane, con unico motivo, con atto notificato il 3.12.1999, nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c.. L'intimato, ritualmente citato, non si è costituito. Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2069 e 2070 cod. civ.;
omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto applicabile anche al AP il ccnl 26.11.1994, in quanto contratto aziendale, come tale valido erga omnes.
Il motivo è fondato.
L'art. 38 del contratto collettivo di lavoro 26.11.1994, il quale, in applicazione dell'art. 6 Legge 13 maggio 1985, n. 190, dispone che l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi, trova applicazione nei confronti dell'intimato per una triplice ragione.
Innanzitutto l'art. 6 Legge 13 maggio 1985, n. 190, come sostituito dall'art. 1, L. 2 aprile 1986, n. 106, integra la disciplina dell'art. 2103 cod. civ. sulla promozione automatica per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, disponendo che, in deroga al primo comma dell'art. 2103, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di quadro ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.
Attraverso tale rinvio, la clausola contrattuale di determinazione della durata, maggiore di mesi tre, per la maturazione della qualifica di quadro o dirigenziale, assume una funzione integrativa del combinato disposto dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 6 Legge 13 maggio 1985, n. 190, e ripete la sua efficacia generale dalla norma legale dalla stessa integrata.
Così stabilita la unitaria previsione normativa identificativa della fattispecie costitutiva del diritto, costituita dalla integrazione tra fonte legale e fonte contrattuale, è evidente l'errore giuridico del Tribunale, che ha qualificato il maggior termine semestrale come oggetto di una eccezione in senso stretto, e non come elemento della fattispecie costitutiva del diritto.
In secondo luogo il contratto dell'Ente Poste Italiane è un contratto aziendale il quale vincola, indipendentemente dall'iscrizione ai sindacati stipulanti, tutti i lavoratori dell'azienda. Non è concepibile che per alcuni lavoratori valga il termine trimestrale di cui all'art. 2103 cod. civ., e per altri quello semestrale previsto dall'art. 6 Legge 13 maggio 1985, n. 190 e dalla fonte contrattuale cui la stessa rinvia.
Tale risultato sistematizzatore, che attribuisce al contratto aziendale una natura sostanzialmente "erga omnes", in quanto applicabile anche ai non iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie, è stato raggiunto dalla giurisprudenza di questa corte, la quale si è trovata a dovere risolvere il problema, posto dalla mancata attuazione dell'art. 39 Cost., di coniugare la natura privatistica propria dei contratti collettivi, dei quali quelli aziendali costituiscono una species, richiedente una adesione soggettiva, con la loro oggettiva funzione di regolamentazione uniforme. Gli argomenti utilizzati, rispettosi della origine e natura privatistica dei contratti aziendali, e nella cui logica si iscrivono, hanno finito per disvelare la connessione dei medesimi con la funzione istituzionale del contratto aziendale. Si è fatto leva sull'applicazione costante in azienda dei trattamenti economici del contratto aziendale per dedurne la adesione implicita e la recezione del contratto nella sua interezza da parte di tutti i lavoratori occupati nell'azienda (Cass. 29/3/1982 n. 1965; Cass. 8/2/1986 n. 829); si è sottolineato che, con la sua sottoscrizione, il datore di lavoro si impegna ad un trattamento uniforme verso tutti i lavoratori (Cass. 26/2/1992 n. 2410); infine, è emersa l'esplicita consapevolezza che l'applicazione uniforme da cui la precedente giurisprudenza desumeva l'adesione implicita non è altro che l'espressione della funzione propria del contratto aziendale di regolamentazione uniforme (Cass. 2/5/1990 n. 3607). Si possono ricordare le pronunce di questa corte che affermano l'efficacia generale ogni qual volta il contratto aziendale contenga una regolamentazione complessiva, che, in quanto applicata ai lavoratori nella parte migliorativa, non può da questi essere disconosciuta nella parte peggiorativa (Cass. 5/2/1993 n. 1438). Si deve quindi concludere sul punto che con l'ingresso nella comunità aziendale e con l'accettazione del contratto di assunzione ciascun lavoratore si vincola al contratto aziendale ivi applicato ed al suo trattamento uniforme.
In terzo luogo, e nella logica privatistica fin qui esposta, nel momento stesso in cui il AP chiede l'applicazione della normativa contrattuale sulla qualifica di quadro, con ciò stesso manifesta la propria volontà di volere aderire e di avvalersi del contratto collettivo che ne detta la disciplina (vedi, per tale argomentazione, in fattispecie identica Cass. 9/2/2001 n. 1881). Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Perugia, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto: L'art. 38 del contratto collettivo di lavoro 26.11.1994, il quale, in applicazione dell'art. 6 Legge 13 maggio 1985, n. 190, dispone che l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi, trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti della s.p.a. Poste italiane, anche se non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie, sia perché la norma contrattuale costituisce integrazione della fattispecie costitutiva prevista dalla norma legale che ad essa espressamente rinvia, sia perché contenuta in contratto aziendale con efficacia generale verso tutti i lavoratori ai quali viene di fatto applicato, sia perché recepito dal lavoratore che ne invoca la disciplina". Detto Giudice provvederà a verificare, sulla base del materiale probatorio acquisito nella fase di merito, quale sia stata la durata effettiva del periodo di svolgimento delle superiori mansioni di quadro di secondo livello da parte del ricorrente e in particolare se risulti superato in concreto il termine di mesi sei previsto dall'art. dall'art. 38 del contratto collettivo 26 novembre 1990 ove, per la categoria dei quadri, introdotta per la prima volta per i lavoratori del settore, detto termine viene così prolungato, con decorrenza dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo dell'Ente Poste Italiane.
Deciderà quindi la causa mediante applicazione della disciplina pattizia che, in applicazione della deroga consentita dall'art. 6 legge 13 maggio 1985 n. 190, recante il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi, eleva a sei mesi, limitatamente all'accesso a tale categoria, il termine massimo di mesi tre, decorso il quale, a norma dell'art. 2103 cc, diviene definitiva l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori, di fatto svolte al di fuori delle deroghe consentite dallo stesso articolo (vedi Cass. sent. 1882/2001 cit.). Lo stesso Giudice provvederà anche in ordine alle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 12 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2002