Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4218
CASS
Sentenza 25 marzo 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 38 del contratto collettivo 26 novembre 1994 per i dipendenti postali - il quale, in applicazione dell'art. 6 della legge n. 190 del del 1985, dispone che l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi - trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti della s.p.a. Poste italiane, anche se non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie, sia perché costituisce integrazione della fattispecie prevista dalla normativa legislativa che espressamente ad esso rinvia, sia perché la disposizione è contenuta in un contratto aziendale con efficacia generale verso tutti i lavoratori ai quali viene di fatto applicato, sia infine perché i lavoratori non iscritti ad alcuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto in oggetto, invocandone la disciplina, manifestano con ciò stesso la volontà di aderirvi.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4218
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4218
    Data del deposito : 25 marzo 2002

    Testo completo