Versione
17 marzo 1979
17 marzo 1979
Art. 3.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 04/04/2022, n. 1343Provvedimento: […] 13.353,19 per il periodo anteriore al 31.12.1998, in virtù di un precedente versamento da lei effettuato nelle casse della CP_2 ex art. 3 della legge regionale n. 67/1979: in forza di tale previsione, al personale transitato alla CP_2 era stata riconosciuta la facoltà, ove avesse percepito l'indennità di anzianità, buonuscita, premio di fine servizio o comunque una somma ad altro titolo maturato presso l'ente di provenienza, di rifondere la somma lorda (a tali titoli percepita) a favore della CP_2 ed ottenere così il computo del servizio prestato presso l'ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa. […]Leggi di più...
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