Art. 3.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.