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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6839 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 12 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 5351 /2025
promossa da:
Parte_1
con l'avv.DI FOLCO LOREDANA e avv. LUCA ESPOSITO
RICORRENTE
contro
( già ) CP_1 Controparte_2
resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato ha impugnato il Parte_2 licenziamento comminatogli in data 12.6.2024 e chiede << nel merito, in via principale: . previa declaratoria di illegittimità delle eccepite condotte della
[...] cui si è dettagliato nel presente ricorso, in ogni caso accertare e Controparte_3 dichiarare, perl e causali di cui al presente atto la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità e/o illegittimità del licenziamento intimato al Sig. ; B. per Parte_1
l'effetto, condannare la alla immediata reintegrazione delSig. Controparte_2
nel posto di lavoro;
C. ancora per l'effetto, condannare la Parte_1 [...] al pagamento, a titolo risarcitorio e/o retributivo, in favore del ricorrente, di CP_2 una somma pari a tutte le retribuzioni globali di fatto intercorse, maturate e maturande tra la data di efficacia del recesso, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e la data dell'effettiva reintegrazione;
il che sulla base della retribuzione mensile corrisposta in costanza di rapporto, come risultante dalle buste paga depositate agli atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con ordine alla società, in ipotesi di mancata reintegrazione, di provvedere al pagamento della retribuzione;
in ogni caso, con ordine alla società di provvedere alla immediata ed integrale regolarizzazione,dalla data di efficacia del licenziamento in poi, della posizione contributiva del ricorrente presso gli enti previdenziali;
D. subordinatamente, condannare la al risarcimento del danno in misura pari a 12 Controparte_2 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale dalla maturazione dei singoli crediti al saldo nonché al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal recesso alla reintegra;
E. in via ancor più gradata, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, condannare al Controparte_4 pagamento della indennità prevista dall'art. 18 L. 330/70nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
in ogni caso condannare la resistente al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia;
F. con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio. Previe argomentazioni in diritto sull'illegittimità del licenziamento per preteso motivo oggettivo per mancato assolvimento del c.d. obbligo di repechage e mancata adozione di accomodamenti ragionevoli;
concludeva come sopra.
La società non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, la causa documentalmente istruita veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
E' documentato che con lettera del 12.6.2024 la società resistente comunicava al ricorrente il licenziamento, del seguente tenore: “……..il sig è stato Parte_1 assunto alle dipendenze della scrivente società con decorrenza dal 1.6.2020 ed è attualmente inquadrato nel parametro 158 svolgendo mansioni di “ operatore di esercizio” conducente di autobus…..il lavoratore a seguito di visita medica di revisione ex DM 88 del 23.2.1999 , presso apposita struttura pubblica individuata presso la direzione Sanità di RFI, Gruppo ferrovie dello Stato, è stato dichiarato definitivamente inidoneo alla mansione specifica di “ operatore di esercizio” ( conducente autobus) che ha sempre svolto in via esclusiva…. tutto ciò premesso la scrivente è costretta a risolvere il rapporto di lavoro in esame con il sig con Pt_1 decorrenza dal 29.5.2024 per impossibilità sopravvenuta/inidoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa con riferimento alla mansione di “ operatore di esercizio” come accertato dalle preposte commissioni mediche…… tenuto conto della professionalità propria del lavoratore in esame, abbiamo verificato la possibilità di reperire per altra collocazione all'interno dell'intera struttura Pt_1 aziendale ma non vi sono allo stato rimedi possibili, anche in ipotesi di sacrificio del parametro di appartenenza per al ricollocazione in altre e diverse mansioni rispetto
a quella di “ operatore di esercizio”. ……(.Doc 15).
Ciò premesso il ricorrente non contesta l'inidoneità allo svolgimento della mansione di autista bensì ritiene che l'intimato licenziamento sia illegittimo per inosservanza dell'obbligo di repechage, incombente sulla parte datoriale, tenuto conto altresì degli
“accomodamenti ragionevoli” che lo stesso avrebbe dovuto adottare, in ragione delle disposizioni legislative, attuative di previsioni comunitarie, in quanto invalido nella misura del 67% e portatore di handicap lieve ex art 3 comma 1 legge 104/92 . ( doc 8
e 10 ).
Tali assunti risultano fondati per le seguenti argomentazioni.
In primo luogo va osservato che il licenziamento intimato al ricorrente è qualificabile come licenziamento per motivo oggettivo, determinato dalla sopravvenuta inidoneità lavorativa.
Ed invero, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un.
7 agosto 1998 n. 77545), la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato, ai sensi degli artt. 1 e
3 L. n. 604/1966, purchè risulti ineseguibile l'attività svolta in concreto dal prestatore e non sia possibile assegnare il predetto a mansioni equivalenti ex art. 2103 C.C. ed eventualmente inferiori, in difetto di altre soluzioni.
In particolare, nell'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il giustificato motivo oggettivo consiste non solo nell'inidoneità fisica del lavoratore all'attività attuale, ma anche nell'inesistenza in azienda di altre attività
(anche diverse, ed eventualmente inferiori) compatibili con lo stato di salute del lavoratore ed attribuibili al predetto senza alterare l'organizzazione produttiva.
Pertanto, spetta al datore di lavoro, convenuto in giudizio dal lavoratore in sede di impugnativa del licenziamento, fornire la prova delle attività svolte in azienda, e della relativa inidoneità fisica del lavoratore o dell'impossibilità di adibirlo ad esse per ragioni di organizzazione tecnico produttiva, fermo restando che, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32 e 36 Cost.), non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore.
Alla stregua degli esposti principi, l'inidoneità del prestatore giustifica il recesso solo laddove le energie lavorative residue non possano essere utilizzate altrimenti dall'impresa, anche in mansioni inferiori.
Ma vi è di più perché nel caso in esame l'obbligo di repechage trova una propria previsione normativa nell'art. 42 d. lgs. 81/2008, che dispone che il datore di lavoro
“qualora [le misure indicate dal medico competente] prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Va quindi osservato come, nelle fattispecie quali quella in esame, all'obbligo di repechage, il cui assolvimento è previsto, in linea generale, quale condizione di legittimità del recesso, si affianca anche il distinto obbligo di “accomodamento ragionevole”, disposto dall'art. 3 co. 3 bis,d. lgs. 216/2003, emanato in attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Ciò premesso la società resistente non costituendosi in giudizio ha deciso di non adempiere agli obblighi su di lei gravanti nei casi , come quello di specie, di licenziamento oggettivo per inidoneità alla prestazione lavorativa. Né d'altro canto può ritenersi sufficiente il mero richiamo, nella lettera di licenziamento, di aver verificato “la possibilità di reperire per altra collocazione all'interno Pt_1 dell'intera struttura aziendale ma non vi sono allo stato rimedi possibili, anche in ipotesi di sacrificio del parametro di appartenenza per al ricollocazione in altre e diverse mansioni rispetto a quella di “ operatore di esercizio”.
In assenza di prova, da parte del datore di lavoro, il ricorso va accolto, con declaratoria di illegittimità dell'intimato licenziamento.
Conseguentemente, deve essere ordinato alla attualmente CP_2 CP_1
[... la reintegra di nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del Parte_1 danno commisurato all'ammontare delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento della domanda dichiara illegittimo il licenziamento irrogato con lettera del 12.6.2024 e per l'effetto ordina alla attualmente CP_2 [...] la reintegrazione di nel posto di lavoro che lo stesso CP_1 Parte_1 occupava al momento del licenziamento, con condanna al risarcimento del danno commisurato all'ammontare delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 4500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15% .
Così deciso, Roma, 12.6.2025
Il Giudice
Dott. Anna Maria La Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 12 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 5351 /2025
promossa da:
Parte_1
con l'avv.DI FOLCO LOREDANA e avv. LUCA ESPOSITO
RICORRENTE
contro
( già ) CP_1 Controparte_2
resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato ha impugnato il Parte_2 licenziamento comminatogli in data 12.6.2024 e chiede << nel merito, in via principale: . previa declaratoria di illegittimità delle eccepite condotte della
[...] cui si è dettagliato nel presente ricorso, in ogni caso accertare e Controparte_3 dichiarare, perl e causali di cui al presente atto la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità e/o illegittimità del licenziamento intimato al Sig. ; B. per Parte_1
l'effetto, condannare la alla immediata reintegrazione delSig. Controparte_2
nel posto di lavoro;
C. ancora per l'effetto, condannare la Parte_1 [...] al pagamento, a titolo risarcitorio e/o retributivo, in favore del ricorrente, di CP_2 una somma pari a tutte le retribuzioni globali di fatto intercorse, maturate e maturande tra la data di efficacia del recesso, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e la data dell'effettiva reintegrazione;
il che sulla base della retribuzione mensile corrisposta in costanza di rapporto, come risultante dalle buste paga depositate agli atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con ordine alla società, in ipotesi di mancata reintegrazione, di provvedere al pagamento della retribuzione;
in ogni caso, con ordine alla società di provvedere alla immediata ed integrale regolarizzazione,dalla data di efficacia del licenziamento in poi, della posizione contributiva del ricorrente presso gli enti previdenziali;
D. subordinatamente, condannare la al risarcimento del danno in misura pari a 12 Controparte_2 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale dalla maturazione dei singoli crediti al saldo nonché al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal recesso alla reintegra;
E. in via ancor più gradata, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, condannare al Controparte_4 pagamento della indennità prevista dall'art. 18 L. 330/70nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
in ogni caso condannare la resistente al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia;
F. con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio. Previe argomentazioni in diritto sull'illegittimità del licenziamento per preteso motivo oggettivo per mancato assolvimento del c.d. obbligo di repechage e mancata adozione di accomodamenti ragionevoli;
concludeva come sopra.
La società non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, la causa documentalmente istruita veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
E' documentato che con lettera del 12.6.2024 la società resistente comunicava al ricorrente il licenziamento, del seguente tenore: “……..il sig è stato Parte_1 assunto alle dipendenze della scrivente società con decorrenza dal 1.6.2020 ed è attualmente inquadrato nel parametro 158 svolgendo mansioni di “ operatore di esercizio” conducente di autobus…..il lavoratore a seguito di visita medica di revisione ex DM 88 del 23.2.1999 , presso apposita struttura pubblica individuata presso la direzione Sanità di RFI, Gruppo ferrovie dello Stato, è stato dichiarato definitivamente inidoneo alla mansione specifica di “ operatore di esercizio” ( conducente autobus) che ha sempre svolto in via esclusiva…. tutto ciò premesso la scrivente è costretta a risolvere il rapporto di lavoro in esame con il sig con Pt_1 decorrenza dal 29.5.2024 per impossibilità sopravvenuta/inidoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa con riferimento alla mansione di “ operatore di esercizio” come accertato dalle preposte commissioni mediche…… tenuto conto della professionalità propria del lavoratore in esame, abbiamo verificato la possibilità di reperire per altra collocazione all'interno dell'intera struttura Pt_1 aziendale ma non vi sono allo stato rimedi possibili, anche in ipotesi di sacrificio del parametro di appartenenza per al ricollocazione in altre e diverse mansioni rispetto
a quella di “ operatore di esercizio”. ……(.Doc 15).
Ciò premesso il ricorrente non contesta l'inidoneità allo svolgimento della mansione di autista bensì ritiene che l'intimato licenziamento sia illegittimo per inosservanza dell'obbligo di repechage, incombente sulla parte datoriale, tenuto conto altresì degli
“accomodamenti ragionevoli” che lo stesso avrebbe dovuto adottare, in ragione delle disposizioni legislative, attuative di previsioni comunitarie, in quanto invalido nella misura del 67% e portatore di handicap lieve ex art 3 comma 1 legge 104/92 . ( doc 8
e 10 ).
Tali assunti risultano fondati per le seguenti argomentazioni.
In primo luogo va osservato che il licenziamento intimato al ricorrente è qualificabile come licenziamento per motivo oggettivo, determinato dalla sopravvenuta inidoneità lavorativa.
Ed invero, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un.
7 agosto 1998 n. 77545), la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato, ai sensi degli artt. 1 e
3 L. n. 604/1966, purchè risulti ineseguibile l'attività svolta in concreto dal prestatore e non sia possibile assegnare il predetto a mansioni equivalenti ex art. 2103 C.C. ed eventualmente inferiori, in difetto di altre soluzioni.
In particolare, nell'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il giustificato motivo oggettivo consiste non solo nell'inidoneità fisica del lavoratore all'attività attuale, ma anche nell'inesistenza in azienda di altre attività
(anche diverse, ed eventualmente inferiori) compatibili con lo stato di salute del lavoratore ed attribuibili al predetto senza alterare l'organizzazione produttiva.
Pertanto, spetta al datore di lavoro, convenuto in giudizio dal lavoratore in sede di impugnativa del licenziamento, fornire la prova delle attività svolte in azienda, e della relativa inidoneità fisica del lavoratore o dell'impossibilità di adibirlo ad esse per ragioni di organizzazione tecnico produttiva, fermo restando che, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32 e 36 Cost.), non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore.
Alla stregua degli esposti principi, l'inidoneità del prestatore giustifica il recesso solo laddove le energie lavorative residue non possano essere utilizzate altrimenti dall'impresa, anche in mansioni inferiori.
Ma vi è di più perché nel caso in esame l'obbligo di repechage trova una propria previsione normativa nell'art. 42 d. lgs. 81/2008, che dispone che il datore di lavoro
“qualora [le misure indicate dal medico competente] prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Va quindi osservato come, nelle fattispecie quali quella in esame, all'obbligo di repechage, il cui assolvimento è previsto, in linea generale, quale condizione di legittimità del recesso, si affianca anche il distinto obbligo di “accomodamento ragionevole”, disposto dall'art. 3 co. 3 bis,d. lgs. 216/2003, emanato in attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Ciò premesso la società resistente non costituendosi in giudizio ha deciso di non adempiere agli obblighi su di lei gravanti nei casi , come quello di specie, di licenziamento oggettivo per inidoneità alla prestazione lavorativa. Né d'altro canto può ritenersi sufficiente il mero richiamo, nella lettera di licenziamento, di aver verificato “la possibilità di reperire per altra collocazione all'interno Pt_1 dell'intera struttura aziendale ma non vi sono allo stato rimedi possibili, anche in ipotesi di sacrificio del parametro di appartenenza per al ricollocazione in altre e diverse mansioni rispetto a quella di “ operatore di esercizio”.
In assenza di prova, da parte del datore di lavoro, il ricorso va accolto, con declaratoria di illegittimità dell'intimato licenziamento.
Conseguentemente, deve essere ordinato alla attualmente CP_2 CP_1
[... la reintegra di nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del Parte_1 danno commisurato all'ammontare delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento della domanda dichiara illegittimo il licenziamento irrogato con lettera del 12.6.2024 e per l'effetto ordina alla attualmente CP_2 [...] la reintegrazione di nel posto di lavoro che lo stesso CP_1 Parte_1 occupava al momento del licenziamento, con condanna al risarcimento del danno commisurato all'ammontare delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 4500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15% .
Così deciso, Roma, 12.6.2025
Il Giudice
Dott. Anna Maria La Marra