Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°952 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MARESCA GIOVANNA (c.f.: ) C.F._2 dalla quale è rapp.ta e difesa giusta procura in atti;
- ATTRICE
E
(c.f.: ), rappr.to e difeso Controparte_1 C.F._3 in virtù di procura in atti dall'Avv. ROSINA CASERTANO (c.f.:
presso il cui studio è elett.te dom.to in Na- C.F._4 poli alla Via P. Colletta n. 12;
- CONVENUTO
(P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., difesa giusta procura in atti dall'Avv. TULLIO GESUÈ RIZZI ULMO (C.F. ) presso il cui studio è elett. te C.F._5 dom.ta in Ottaviano (NA), alla Via Trappitella, n. 16/bis;
- CONVENUTA
, (P. IVA , in per- Controparte_3 P.IVA_2 sona del l.r.p.t., rapp.ti e difesi dall'Avv. ANNA MUGNANO (c.f.
giusta procura speciale in atti presso il cui C.F._6 studio sono elett.te dom.ti in Napoli, alla via dei Fiorentini n. 61;
- CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dispo- sto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giu- gno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa espo- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Parte attrice ha convenuto in giudizio il dott. , Controparte_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'intervento chirurgico di tiroi- dectomia totale eseguito in data 19.07.2011 presso l'A. O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, anch'essa convenuta per sentire dichiararne la responsabilità contrattuale ex art. 1228 cod. civ., per l'inadempimento della prestazione medico-professionale del pre- detto sanitario all'interno della struttura ospedaliera.
Il giudizio veniva inizialmente incardinato presso il Tribunale di Santa Maria C.V. e alla prima udienza del 29.01.2019 si costituiva- no i convenuti ed il dott. Controparte_2 Controparte_1 quest'ultimo chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia , che si si costituiva Controparte_3 regolarmente in giudizio;
con ordinanza del 04.10.2019, su ecce- zione del convenuto il Tribunale dichiarava la propria in- CP_1 competenza per territorio, assegnando alle parti i termini di legge per la riassunzione innanzi al Tribunale di Napoli, che avveniva ri- tualmente con comparsa (in riassunzione) di parte attrice del 2.1.2020, regolarmente notificata ai convenuti.
Si costituiva in riassunzione il convenuto dott. che in via CP_1 preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per vizio della mediazione (stante la mancata partecipazione di detta parte all'incontro - poi sanata nel corso del giudizio attraverso la rinno- vazione della procedura di mediazione disposta dal precedente G.U.: v. verbale di causa del 01.10.2020; verbale della procedura del 02.12.2020 che attesta la presenza dell'attrice e le co- Parte_1 municazioni PEC indirizzate all'organismo di mediazione della mancata partecipazione delle parti convenute); nel merito chiede- va il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione dell'azione diretta nei confronti del medico, nonché, per infondatezza della stessa.
Si costituiva in riassunzione, altresì, l che conte- Controparte_2 stava la domanda attorea chiedendone il rigetto, stante l'assenza
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di profili di colpa della struttura sanitaria in relazione al danno la- mentato dall'attrice; chiedeva di accertare, nell'ipotesi di accogli- mento delle domande attoree, la specifica graduazione delle ri- spettive responsabilità nella produzione dell'evento lesivo al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto di regresso nei confronti del medico convenuto.
Si costituiva, infine, anche la compagnia Controparte_3
, chiamata in causa in manleva dal convenuto dott. CP_3 Pt_2
giusta polizza n. 102772KDH relativa al contratto n.
[...]
CRE65170475, chiedendo il rigetto della domanda di garanzia per inoperatività della polizza.
Istruito il giudizio ed espletata CTU medico-legale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 15 ottobre 2024 la causa è stata assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti in data 30 dicembre 2024.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ra- gioni di seguito indicate.
L'attrice lamenta di aver subito un danno di natura iatrogena alle corde vocali in occasione dell'intervento di tiroidectomia totale eseguito in data 19.7.2011 dal dott. l quale, effettuando CP_1
l'operazione in modo scorretto, avrebbe determinato una lesione bilaterale dei nervi relativi alle corde vocali, provocando un danno all'istante. In particolare, l'attrice deduce che in data 18.7.2011, su precedente indicazione del medico dott. in sede di visita CP_1 specialistica privata, si ricoverava, con diagnosi di “gozzo”, presso la divisione di chirurgia dell'ospedale di Napoli;
il succes- CP_2 sivo 19.7.2011, veniva sottoposta ad intervento di “tiroidectomia totale”, con rimozione di un “gozzo colloide plurinodulare”; da un esame rinofibrocopico, eseguito 21.7.11 presso la struttura ospe- daliera convenuta, resosi necessario per sintomatologia insorta immediatamente dopo l'intervento, si rilevava l'insorgenza di una
“paralisi bilaterale delle corde vocali con riduzione dello spazio re- spiratorio ancora sufficiente a riposo”; in data 20.1.2012, a causa della “permanenza della fissità delle corde vocali di sinistra, la cor- da di destra mostra lieve motilità…spazio respiratorio ridotto…”, sempre presso il convenuto l'attrice veniva Controparte_4 operata per “tracheomalacia in operata di gozzo”; in data 20.12.2012 il persistere della sintomatologia caratterizzata da di- sfonia e dispnea inspiratoria l'ha condotta a successivi ricoveri in altra struttura ospedaliera (divisione di ORL dell'ospedale di Busto Arsizio) con diagnosi di “paralisi cordale bilaterale, iatrogena”, dove
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veniva sottoposta dapprima ad intervento di “cordectomia sinistra al terzo posteriore al laser CO2, asportazione della falsa corda si- nistra”, con dimissioni avvenute il 24.12.2012; nonché successi- vamente, in considerazione del peggioramento delle condizioni di salute, in data 11.3.2015, ad intervento di “ventricolocordectomia sinistra con laser CO2, asportazione di angioma labbro inferiore con laser a dioidi” e dimessa il 19.3.2015 con diagnosi di “stenosi glottica in paralisi cordale bilaterale”. Ad oggi, secondo la prospet- tazione di parte attrice, persisterebbero postumi quali “disfonia e difficoltà respiratorie” riconducibili eziologicamente all'intervento praticato in data 19.7.2011 dal dott. presso l' CP_1 [...] di Napoli;
detta lesione bilaterale dei nervi ricorrenti, evi- CP_4 tabile in presenza di corretta esecuzione dell'intervento, avrebbe comportato, altresì, la necessità di sottoporsi ai successivi inter- venti.
In via preliminare, occorre inquadrare la fattispecie giuridica di re- sponsabilità medica dedotta in giudizio nel quadro del regime an- teriore alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore;
nel caso di specie, invece, la vicenda che ha dato origine al presente giudizio risale al 2011.
Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elemen- ti costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. Ebbene, nonostante la legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale ope- rante nel quadro di una struttura sanitaria, va in questa sede ri- chiamato l'orientamento prevalente anteriore rispetto al menzio- nato intervento legislativo, ove la giurisprudenza di legittimità ri- conduceva la responsabilità professionale medica al genus di quel- la contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inse- riti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti pri- vatamente. Tale orientamento argomentava l'estensione al pro- fessionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità con- trattuale valorizzando gli obblighi di protezione scaturiti dal con- tatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emer- genti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali ob- blighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fonda-
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ta sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la con- seguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013). Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, già prima dell'intervento del legislatore con la Legge n. 24 del 2017, non si dubitava della sua natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707).
In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazio- ne, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 103/1999).
Dunque, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del me- dico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589).
In punto di allocazione della responsabilità, per i danni derivati dall'inadempimento di contratti diversi, ossia il contratto di speda- lità facente capo alla casa di cura ed il contatto sociale qualificato instauratosi con il medico, questi sono corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrat- tuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è suf- ficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concor- so in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n. 13039; Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987). Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei ri- sultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato. Più specificamente, nel rap- porto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità
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per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura ac- cetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempi- mento della propria obbligazione contrattuale. È ammessa la rival- sa integrale solo qualora l'ente sanitario dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tu- tela della salute che è oggetto dell'obbligazione (in tal senso Cass. 28987/2019). La qualificazione in termini contrattuali della rela- zione qualificata ente sanitario – paziente e medico – paziente ge- nera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insor- genza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento im- previsto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04)
Quanto ai profili relativi al riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, re- stando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Nel caso in esame, parte attrice agisce contro la struttura sanitaria e direttamente nei confronti del medico, il con- Controparte_2 venuto dott. inquadrato all'interno della stessa. Pertan- CP_1 to, in caso di errore, se accertato, entrambi i soggetti ne sono re- sponsabili in solido alla luce dei principi sopra richiamati: la strut- tura ne è responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c., essendo suffi- ciente la collaborazione con il medico per dare origine alla respon- sabilità; il medico ne è direttamente responsabile a titolo di re- sponsabilità contrattuale, in virtù dell'estensione degli obblighi di protezione derivanti dal contratto di spedalità.
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Sul piano processuale, ed in tema di onere probatorio, ove sia de- dotta detta responsabilità contrattuale per l'inesatto adempimen- to della prestazione sanitaria, in conseguenza dei principi appena evidenziati, il paziente (danneggiato) che agisce in giudizio dedu- cendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la strut- tura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professio- nista che consiste nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento im- previsto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esisten- do, non sia stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., n.5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in par- ticolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adem- piere, invece, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta at- tiva od omissiva del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debi- tore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecu- zione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneg- giato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la con- dotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gen- naio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica, ovvero fon- data sulla regola del cd. “più probabile che non”.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussisten- te un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligen- te, prudente e perita, l'evento dannoso secondo l'id quod plerum-
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que accidit non si sarebbe verificato: giudizio da compiere, dun- que, non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unica- mente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui so- prattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, i fatti costitutivi della pretesa risarcito- ria azionata sono dimostrati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio da parte attrice (in particolare cartelle cliniche nn. 34880 del 2011 e 4516 del 2012 dell' di Na- Controparte_4 poli;
cartella clinica n. 2012/021940 dell'Azienda Ospedaliera di Bu- sto Arsizio), nonché dell'accertamento peritale espletato nel pre- sente giudizio a firma del Dott. e della Dott.ssa Persona_1
Persona_2
Ciò premesso, le doglianze mosse dall'attrice, così come delineate nell'atto introduttivo, attengono sostanzialmente all'inadempimento dell'operatore sanitario in occasione CP_1 dell'intervento eseguito in data 19.7.2011 e di conseguenza, al ri- sarcimento dei danni derivanti dalla colposa condotta tenuta nell'esecuzione della prestazione sanitaria. Secondo la prospetta- zione dell'attrice, il detto atto operatorio sarebbe in rapporto ezio- logico diretto con il danno in quanto, non essendo stato praticato correttamente, avrebbe leso i nervi, causando esiti invalidanti permanenti e, pertanto, determinando la responsabilità contrat- tuale per malpractice medica dei convenuti in solido tra loro.
Orbene, occorre verificare se, in relazione alla tipologia e al grado di difficoltà dell'intervento, tali conseguenze dannose fossero pre- vedibili ed evitabili dai convenuti, ovvero se è individuabile una condotta colposa ascrivibile agli stessi, causalmente collegata ai danni patiti dalla Sig.ra . Pt_1
Al riguardo, la relazione tecnica a firma dei CCTTUU dott.ri Per_3
e ha evidenziato che, in ordine al grado di difficoltà Per_2 dell'operazione, la tiroidectomia totale cui è stata sottoposta l'attrice “può considerarsi un approccio chirurgico routinario se eseguito da mani esperte e in divisioni di chirurgia adeguate. L'intervento di tiroidectomia totale fu eseguito sulla signora Pt_1 in una struttura di alta specializzazione (ospedale “ di CP_2
Napoli) e da un chirurgo esperto” e che, sotto il profilo della corret- tezza della scelta terapeutica, detto intervento rappresenta la scelta “gold standard” quindi può considerarsi, nel caso in esame, approccio corretto e adeguato privo di alternative”.
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Tuttavia, nell'esecuzione dell'intervento il collegio peritale eviden- zia, in particolare, una condotta negligente del chirurgo convenu- to, connessa eziologicamente con il danno patito dall'istante, ov- vero il mancato isolamento dei nervi ricorrenti. Si legge, infatti, che
“non risulta, poi, descritto nel diario chirurgico, l'isolamento e la preservazione dei nervi ricorrenti. La loro lesione non può consi- derarsi un'inevitabile conseguenza dell'intervento di tiroidectomia soprattutto in ragione della bilateralità della paralisi delle corde vocali che, in una patologia benigna e in assenza di una struma e di particolari difficoltà intraoperatorie documentate è censurabile”.
Dunque, in considerazione delle esposte argomentazioni, i ccttuu hanno concluso affermando che “l'errata esecuzione chirurgica con la lesione conseguenziale di entrambi i nervi ricorrenti ha de- terminato una condizione di dispnea, disfagia, fonoastenia con modesta alterazione della favella”.
In altre parole, gli ausiliari riconoscono una condotta colposa dei sanitari dell' per non aver provveduto ad isolare Controparte_2
e proteggere adeguatamente i nervi ricorrenti, errore non giustifi- cabile alla luce delle condizioni cliniche del caso che non determi- navano una speciale difficoltà dell'intervento, né rendevano ne- cessarie manovre particolarmente invasive. Infatti, nell'elaborato peritale si legge che “non si rilevano particolari difficoltà operato- rie quali aderenze o briglie cicatriziali. La patologia da cui era af- fetta la signora, inoltre, risultava benigna (gozzo colloide plurino- dulare) e non una patologia tumorale maligna che avrebbe potuto giustificare manovre rischiose al fine di garantire la priorità chi- rurgica mirante alla radicalità della resezione ai danni di un even- tuale deficit funzionale quale quello causato da una sezione di uno
o entrambi i nervi ricorrenti”.
Nel caso di specie la lesione rappresenta certamente un evento non atteso, all'esito di una prestazione medica non riconducibile entro le cornici di quelle delle ipotesi caratterizzate da “speciale difficoltà” ex art. 2236 c.c. Come ben chiarito nell'accertamento peritale espletato, infatti, non ricorrevano speciali difficoltà tecni- che durante l'espletamento del trattamento chirurgico praticato tali da poter ritenere il trattamento connotato da particolare com- plessità e, dunque, suscettibile di determinare, con elevata proba- bilità, la verificazione di lesioni inattese.
In ossequio ai criteri relativi all'onere probatorio enunciati in pre- cedenza in tema di responsabilità medica, spetterebbe alla strut- tura ospedaliera e al medico dimostrare l'esatto adempimento o, al
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contrario, l'impossibilità di esatto adempimento dovuto a una cau- sa imprevedibile e inevitabile.
Orbene, non appaiono fondate le osservazioni sul punto sollevate dai consulenti delle parti convenute incentrate principalmente sul profilo relativo alla possibile sussistenza di una patologia di natura neoplastica che avrebbe giustificato la scelta di una radicalità chi- rurgica maggiormente invasiva dalla quale ben poteva derivare la lesione occorsa come “mera complicanza prevedibile ma non sem- pre prevenibile”. Al riguardo si richiamano, ritenendole pienamente condivisibili, le argomentazioni sostenute dal collegio peritale, se- condo il quale, innanzitutto, il dubbio sull'esistenza di una patolo- gia neoplastica poteva e doveva essere superato al momento dell'atto chirurgico e in sede di esame visivo;
ma ancor di più va sottolineato che lo stesso ricorso a tale invasività nell'esecuzione dell'intervento è sconfessata dal verbale operatorio in atti da cui si evince, al contrario, l'assenza di complessità, nonché dalla durata dell'intervento, ritenuto dai ccttuu in linea con le tempistiche me- die dell'operazione di tiroidectomia eseguita senza complicanze.
Peraltro, sottolinea il collegio peritale, che la tipologia di intervento scelta (tiroidectomia totale), è invasiva di per sé, ma qualora “ben condotto con garanzia della asportazione di tutta la tiroide, rap- presenta di per sé la certezza di asportazione di ogni lesione”.
Dunque, in presenza di una corretta esecuzione dell'atto chirurgi- co, verosimilmente, secondo il criterio probabilistico, le conse- guenze dannose subite dall'attrice non si sarebbero verificate. Per tali ragioni, assolutamente infondato risulta quanto sostenuto dal convenuto dott. secondo il quale la lesione occorsa CP_1 all'istante “è un evento avverso previsto nell'intervento di tiroidec- tomia con indicativa percentuale di lesioni nei pazienti che si sot- topongono a tale procedura chirurgica tali da determinare diversi gradi di disfonia e difficoltà respiratorie” (pag. 4 comparsa di costi- tuzione), nonché dalla struttura responsabile, la quale erronea- mente qualificava la paralisi post-operatoria come mera “compli- canza … correlata a fattori di rischio aumentati” (pag. 5 comparsa di costituzione).
La relazione tecnica evidenzia dunque, con chiarezza logico scien- tifica, che i danni occorsi alla , ossia “la paralisi cordale bilate- Pt_1 rale di origine iatrogena”, devono ascriversi, secondo il criterio probatorio proprio del processo civile, in via prevalente, all'operato dei sanitari durante l'intervento operatorio in data 19.07.2011.
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Circa il nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta degli opera- tori sanitari, all'esito di un'accurata disamina della documentazio- ne clinica versata in atti, gli ausiliari chiariscono che rilevanza cen- trale e assorbente va data “al riscontro della dispnea nella pazien- te fin dal risveglio post-operatorio confermato poi dalle visite ef- fettuate nei giorni immediatamente successivi all'atto chirurgico rappresenta l'ulteriore conferma della lesione iatrogena chirurgica dei nervi ricorrenti”. In altri termini, la comparsa della sintomatolo- gia nell' immediato post-operatorio conferma la sussistenza del nesso causale.
In applicazione dei principii di diritto su richiamati, e alla luce del complessivo materiale probatorio versato in atti, può ritenersi che i danni biologici patiti dalla , secondo il criterio probatorio Pt_1 proprio del processo civile, siano di origine iatrogena e riconducibili all'operato del sanitario convenuto dott. operante pres- CP_1 so l' quale causa umana dotata di effi- Controparte_5 cacia assorbente rispetto agli altri fattori concausali naturali vero- similmente incidenti nella produzione dell'evento lesivo.
Non può essere accolta, invece, la domanda di parte attrice circa il risarcimento danni per la mancanza di un valido consenso infor- mato.
Nella fattispecie, infatti, non sono ravvisabili profili di responsabili- tà dei sanitari per l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente derivante dal manca- to/incompleto consenso informato in ordine alle conseguenze ed ai rischi legati all'espletamento degli interventi chirurgici effettua- ti. In particolare, in relazione all'intervento di tiroidectomia, deve rilevarsi come risulti in atti la sottoscrizione in data 19.7.2011, da parte della paziente, di un valido atto di consenso informato. Dalla documentazione allegata emerge, infatti, chiaramente che la pa- ziente sia stata preventivamente ed esaustivamente edotta in or- dine alle conseguenze e ai rischi legati all'espletamento dei sud- detti trattamenti e che abbia prestato espresso consenso agli stessi.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, nel caso di specie, alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione risulta specificamente allegata né provata dalla parte istante, sicché la relativa pretesa ri- sarcitoria va rigettata.
Accertata la condotta colposa del medico e il nesso causale tra questa e il pregiudizio patito dall'attrice, occorre procedere alla esatta identificazione e liquidazione dei danni.
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Al riguardo, le considerazioni svolte sul punto dai cc.tt.uu. e le con- clusioni da questi raggiunte appaiono corrette e congrue in quanto logicamente, scientificamente ed analiticamente argomentate, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. Gli ausiliari hanno, infatti, provveduto a raggiungere le conclusioni dopo aver visitato la perizianda, verificato la sussistenza delle le- sioni lamentate, la compatibilità delle stesse con la dinamica dell'evento narrata, riscontrando il tutto alla luce della documen- tazione medica prodotta in corso di causa.
Riportandosi alle considerazioni medico-legali, dunque, si ritiene quantificabile il danno non patrimoniale nella misura complessiva del 15% in termini di danno biologico permanente all'integrità psi- cofisica già inclusiva della componente morale, secondo le tabelle redatte dal Tribunale di Milano, nell'ultima versione redatta nel mese di maggio del 2024, per la liquidazione del danno biologico, utilizzate dalla maggior parte dei Giudici di merito per la condivisi- bilità dei criteri adottati.
Considerata l'età dell'attrice all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (46 anni al 19.7.2011), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in euro 37.334,00 all'attualità, [3.211,51 euro quale valore base del punto in relazione ad una invalidità del 15%, moltiplicato per il coefficien- te corrispondente all'età di anni 46 raggiunta dal paziente al mo- mento della lesione].
Nulla può essere liquidato a titolo di danno biologico da invalidità temporanea, non essendosi il collegio peritale, pur interrogato al proposito (v. quesito n. 4), espresso su un eventuale estensione dell'invalidità di tipo temporaneo.
Nessuna somma può, inoltre, essere riconosciuta a titolo di danno morale o “esistenziale”, come richiesto da parte attrice, poiché tali profili oramai sono dotati pacificamente di una propria autonomia rispetto a quello c.d. biologico.
In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, infatti, co- me solitamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di li- quidazione, viene fatto riferimento alle tabelle in uso presso il Tri- bunale di Milano così come aggiornate al 2024. Prima degli ultimi aggiornamenti, le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione uni- taria di entrambe le voci di danno (morale e biologico) e che queste, quindi, "pervengono - non correttamente - all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica
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di entrambe le voci di danno" (Cass. 25164/20). La componente morale del danno, però, va accertata caso per caso, pertanto, la Suprema Corte ha stigmatizzato le dette tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A segui- to di tale intervento nomofilattico, il Tribunale di Milano si è ade- guato, elaborando una nuova tabella (pubblicate con gli aggiorna- menti ISTAT in data 5.6.2024) ove, ferma l'indicazione del valore monetario unitario in relazione ad ogni punto percentuale, vengo- no altresì specificate in due voci distinte le somme liquidabili a ti- tolo di danno biologico (voce A) da quelle a titolo di sofferenza sog- gettiva interiore (voce B), indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti del danno (biologico e morale).
Ebbene, nel caso di specie, la componente morale non risulta liqui- dabile, non essendone stata fornita adeguata prova ex art. 2697 c.c.
Con riferimento al c.d. “danno morale”, la S.C. (Cfr. Cass. n. 25164/2020) ha confermato “come sia del tutto conforme a dirit- to, ed integralmente condiviso da questa Corte, il principio affer- mato in sentenza secondo il quale la voce di danno morale man- tiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non rela- zionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là del- la personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019)… Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costi- tuire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie con catenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così defini- tivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostra- zione di que- st'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarci- mento)…In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico ri- guardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta
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descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un one- re di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia)”.
Ugualmente, il ricorso alle presunzioni, ai fini della liquidazione del cd. danno morale, sarebbe stato possibile sono in caso di puntuale descrizione ed allegazione delle sofferenze interiori patite da parte attrice in conseguenza dell'evento lesivo.
Non possono, altresì, essere riconosciuti all'istante, a titolo di ri- storo del pregiudizio meramente patrimoniale sofferto in conse- guenza dell'evento lesivo, gli esborsi sostenuti per le spese sanita- rie, stante l'assoluta carenza probatoria in ordine all'effettiva sus- sistenza delle stesse. In particolare, in ordine ad eventuali spese sostenute dall'attrice in occasione del danno, è presente in atti esclusivamente un documento nominato “fattura relazione dott.
, presumibilmente riconducibile all'onorario dovuto al CTP, Per_4 il quale, però, non risultando correttamente scansionato, non è idoneo a provare l'asserita spesa.
Parimenti, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di cd.
“lucro cessante” da perdita di capacità lavorativa specifica, non sussistendo, nel caso di specie, la fattispecie di menomazione alla capacità lavorativa dell'attrice né alcuna prova in tal senso.
Riprendendo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul punto, va chiarito che il danno alla salute, oltre alla sfera biologica e relazionale, può produrre effetti anche sulla pregressa attività lavorativa del danneggiato, con conseguenze risarcibili a titolo di danno patrimoniale (lucro cessante) esclusivamente laddove tali effetti incidano sulla capacità del danneggiato di produrre reddito. Il riferimento è a quei casi nei quali il danno biologico patito pre- clude del tutto la capacità lavorativa, con conseguente soppres- sione totale del reddito;
ovvero costringe il soggetto leso a mutare funzioni o qualifica, nonché a ridurre la propria produttività, con conseguente riduzione del reddito. Dalle fattispecie appena men- zionate vanno distinte le ipotesi ove, al contrario, il danneggiato, mantiene la capacità lavorativa e quindi la capacità di produrre, pur essendo costretto a sopportare sforzi maggiori ovvero a subi- re una maggiore usura fisica nello svolgimento delle medesime at- tività che attendeva prima del sinistro (Cfr. App. Roma 7091/2022).
Nel caso di specie, il danno alle corde vocali patito dall'attrice, co- me chiarito anche dalle conclusioni medico-legali del collegio peri- tale al riguardo (pag. 27 dell'elaborato) secondo il quale “relativa-
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mente ai postumi incidenti sulla capacità lavorativa specifica di in- segnante di scuola materna, trattandosi di attività dipendente, ri- teniamo che si tratti di danno usurante e pertanto da calcolarsi come plusvalenza del danno biologico nella misura del 20% dei po- stumi riconosciuti, ovvero nella misura del 3%”, lungi dal compor- tare l'impossibilità di continuare a svolgere l'attività lavorativa pregressa, consente di farlo seppur con maggior fatica e/o più pre- coce usura, sicché non può derivare un danno patrimoniale da lu- cro cessante autonomamente risarcibile ma va ricondotto alla ca- tegoria del danno alla capacità lavorativa “generica” o “da ceneste- si lavorativa” da ricomprendere nell'alveo del danno biologico.
In questo senso anche la Suprema Corte che, distinguendo il danno alla capacità lavorativa generica e quello alla capacità lavorativa specifica, ritiene che il danno alla capacità lavorativa generica rien- tri nell'alveo di quello biologico perché “non attiene alla produzio- ne del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del sog- getto, in una menomazione all'efficienza psicofisica (Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014)”, consistente non già nell'impossibilità di con- tinuare a svolgere un'attività lavorativa, ma nel doverlo fare con maggior fatica e/o più precoce usura. Ragion per cui tale pregiudi- zio attiene alla sfera del danno non patrimoniale, che “va valutato unitariamente”, e per il quale può prevedersi la personalizzazione del relativo risarcimento, solo ove ricorrano ben precisi presuppo- sti (Cfr. Cass. n. 28988/2020).
I precisi presupposti cui fa riferimento la S.C. sono analoghi a quelli richiesti in tema di “personalizzazione”, ossia quelle conseguenze patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, sì da giustificare “un aumento del ri- sarcimento di base del danno biologico.
Quanto al danno da cenestesi lavorativa, dunque, dal momento che detta maggiore usura non determina anche l'eliminazione o la riduzione della capacità di produrre reddito - nel qual caso, si ripe- te, il pregiudizio andrebbe risarcito come danno patrimoniale (Cass. n. 20312 del 2015) - la compromissione della cenestesi lavo- rativa deve essere risarcita attraverso un appesantimento del ri- sarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione.
A tal fine occorre allegare conseguenze straordinarie, non già ri- comprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invali- dità permanente, consentendo al Giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (ex multis, n. 21939 del 21/09/2017; n. 23778 del 07/11/2014).
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Al riguardo, parte attrice assume che prima di subire il danno svol- geva attività di supplenza presso la scuola primaria e che anche in seguito all'intervento di tiroidectomia subito, nonostante i postu- mi invalidanti occorsi, intendeva continuare a svolgere predetta attività lavorativa e che in conseguenza dei postumi riconosciuti di
“disfonia, dispnea, disfagia e fonoastenia” impattanti direttamente sul benessere connesso allo svolgimento del lavoro di insegnante, verosimilmente lavorerà con maggior sforzo e usura. Ebbene, di tanto il Tribunale ritiene che vi sia sufficiente prova come risulta dalla documentazione in atti che attesta l'iscrizione della Sig.ra lato alle graduatorie nazionali a.e. relative all'attività di insegna- mento.
Pertanto, si ritiene opportuno riconoscere a parte attrice, a titolo di personalizzazione del danno per cenestesi lavorativa, un incre- mento del danno biologico così come calcolato secondo criteri medico-legali dal collegio peritale nella misura del 20% (del danno biologico riconosciuto, pari ad euro 7.466,80), per un ammontare complessivo di euro 44.800,80 [euro 37.334 + 7.466,80], solidal- mente posto in capo ai convenuti.
In conclusione, accertata la responsabilità del dott. del- CP_1 la struttura ospedaliera presso la quale ope- Controparte_2 rava lo stesso per il danno subito dall'attrice, va accolta la doman- da di quest'ultima nei limiti di cui sopra.
La domanda di manleva e rivalsa spiegata dal dott. nei CP_1 confronti della propria compagnia assicurativa è infondata e va ri- gettata stante l'eccezione, assorbente, sollevata dalla compagnia assicurativa di inoperatività della polizza sottoscritta dal medico er cd. “fatto noto”. CP_1
Al riguardo si osserva, infatti, che la compagnia ha eccepito l'ino- peratività della polizza di tipologia claims made con retroattività decennale a favore del dottore, per fatti già noti all'assicurato al momento della stipula del contratto, non comunicati dal contraen- te stipulante. Ebbene, nella documentazione in atti vi è, in partico- lare, la messa in mora inoltrata al dott. a mezzo racco- CP_1 mandata in data 19 novembre 2015 con la quale inconfutabilmen- te la signora manifesta analiticamente le doglianze che Parte_1 ritiene addebitabili alla struttura ospedaliera ed al sanitario assi- curato, con espressa richiesta del risarcimento dei danni asserita- mente patiti ed ivi quantificati. Pertanto, da ciò si evincerebbe che il dott. al momento della stipula della polizza, in data CP_1
22.01.2018, pur avendo ricevuto la richiesta di risarcimento della
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ed essendo, dunque, a conoscenza della pretesa attorea re- Pt_1 lativa, sottoscriveva detto contratto senza comunicare tale circo- stanza all'assicurazione nonostante l'art. 23.4 dello stesso preve- deva l'espressa dichiarazione dell'Assicurato “di non essere a co- noscenza , alla data di decorrenza della presente Polizza, di fatti o circostanze che possono determinare o che abbiano determinato richieste di risarcimento in dipendenza dell'attività professionale esercitata dall' stesso”. Parte_4
Ciò premesso, si evidenzia che la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato rilevanti ai fini della conclusione del contratto, l'assicuratore può chiedere l'annullamento, se tale reticenza venga scoperta prima che il sinistro si verifichi, oppure può rifiutare il pagamento dell'in- dennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest'ultimo si verifichi entro tre mesi (Cass. Civ., Ord. n. 11905/2020). Dunque, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, è sufficiente che l'assicuratore cezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio>> (Cass. 16406/2010). Nel caso in esame, visto che il sinistro si sarebbe ver- ificato prima della stipulazione del contratto, l'assicuratore non era obbligato a chiedere l'annullamento dello stesso, ma rientra nel suo diritto eccepire la non operatività della polizza. Pertanto, l'eccezione sollevata va accolta.
Ad ogni buon conto, va altresì precisato che l'azione di manleva del medico convenuto per essere tenuto indenne dalla richiesta di ri- sarcimento del paziente danneggiato, terzo rispetto al contratto di assicurazione, anche laddove non fosse stata dichiarata l'assorbente inoperatività della polizza per fatto noto, non sarebbe stata comunque accolta, considerata l'inoperatività, nel caso di specie, della polizza n. 102772KDH relativa al contratto n. CRE65170475, tenuto conto dell'oggetto della copertura che at- tiene esclusivamente alla responsabilità del medico in qualità di dipendente del per colpa grave e non Parte_5
a quella individuale per colpa grave, che obbliga la compagnia a manlevare l'assicurato dei soli danni causati dallo stesso come pubblico dipendente nel caso di colpa grave nell'eventuale azione di rivalsa dell'ente ospedaliero, come si legge a chiare lettere dal contratto nella parte relativa all'oggetto della copertura secondo cui la polizza obbliga la compagnia: “a tenere indenne l'assicurato
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di ogni somma che questi sia tenuto legalmente a pagare in qualità di responsabile per colpa grave in conseguenza di danni causati a terzi inclusi i pazienti nel caso di: 1)Azione di rivalsa esperita dalla Società di assicurazioni dell' nei casi ed entro i li- Parte_6 miti previsti dalla legge, a condizione che per tali danni sia egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per col- pa grave con sentenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria civile e/o della Corte dei Conti;
2) azione di responsabilità amministrativa esperita dall'azienda Sanitaria nei casi previsti dalla legge, a condi- zione che per tali danni egli sia stato dichiarato responsabile, to- talmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria civile e/o della Corte dei Conti. Resta escluso dalla presente copertura qualsiasi attività che l' dovesse esercitare privatamente e che non sia ricon- Parte_4 ducibile a un rapporto diretto o per incarico del Servizio Sanitario Nazionale”.
Va, infine, rigettata la domanda di regresso, azionata dall'
[...] nei confronti del chirurgo, tenuto conto che <In tema di CP_2 azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la re- sponsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ulti- mo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio pre- suntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a me- no che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sani- tario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione>> (Cass. Sez. 3, Sent. n. 28987 del 11/11/2019). La Suprema Corte, ribadendo anche in successive pronunce tale prin- cipio ha sottolineato che: “diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relative giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di corre- late trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare ris- chi dei propri incaricati>> (Cass. Sez. 3, Sent. n. 29001 del 20/10/2021). 18
Dunque, nel rapporto tra struttura sanitaria e medico strutturato, una rivalsa integrale sarebbe ammissibile solo ove l'ente sanitario abbia dimostrato una condotta eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) del medico nell'esecuzione della sua prestazione, in assenza della qua- le il riparto di responsabilità per i danni cagionati da colpa di que- st'ultimo va ripartita in misura paritaria secondo il criterio presun- tivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055 c.c.
Nel caso in esame, la convenuta struttura ospedaliera lungi dal dare prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità della condotta del medico o di aver eseguito tutti i controlli atti ad evitare CP_1 rischi collegati alla condotta di quest'ultimo, per tutto il corso del giudizio – e da ultimo nella comparsa conclusionale e nella memo- ria di replica – ha sostenuto l'assenza di responsabilità del medico che il danno occorso alla paziente fosse il risultato di un CP_1 evento “prevedibile, ma non sempre prevenibile” e che risultereb- be “evidente l'assenza di responsabilità da parte dei sanitari i quali si sono attenuti ai protocolli in uso in relazione alle caratteristiche del caso concreto;
il paziente è sempre stato visitato e sottoposto agli accertamenti necessari in relazione alla sintomatologia pre- sente” (pagg. 4 e 7 memoria di replica).
Pertanto, ferma la solidarietà esterna a favore del paziente dan- neggiato, la responsabilità nella causazione del danno sofferta dall'attrice si considera ripartita in maniera paritaria tra Parte_1
e il dott. , e per l'effetto la Controparte_2 Controparte_1 domanda di regresso va rigettata.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assun- ta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali acces- sori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extra- contrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provoca- to dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve esse- re provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e ri- conosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e,
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quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive ine- renti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adem- pimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è esclu- so che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivaluta- zione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni i convenuti dovranno corrisponde- re all'istante gli interessi legali, dal mese di luglio del 2011 (data del fatto produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma complessiva di euro 35.840,64 (Indice novembre 2024: 120,1 – Indice luglio 2011: 102,9 – Raccordo Indici: 1,071 – Indice di devalutazione 0,8) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni succes- sivi.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso le- gale sino all'effettivo soddisfo.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite tra parte attrice ed i convenuti seguono la soccom- benza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, co- me da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (co- me modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concreta- mente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al teno- re delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di ri- ferimento calcolato sulla base dell'importo del decisum (scaglione da € 52.001 fino ad € 260.000) ai valori medi, con attribuzione ex art. 93 cpc in favore del legale costituito che se ne è dichiarato an- ticipatario.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico delle parti convenute rimaste soccombenti.
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Le spese tra il convenuto e la compagnia terza chiamata si inten- dono compensate in ragione dell'astratta fondatezza della chia- mata in causa come in atti formulata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede:
• Accoglie, nei limiti di cui sopra, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna in solido e Controparte_1
al pagamento di € 44.800,80 in favore Controparte_2 di , oltre interessi come in motivazione;
Parte_1
• condanna i convenuti e Controparte_1 Controparte_6 al pagamento, in solido, delle spese di lite del presente
[...] giudizio, liquidate in € 759,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favore dell'Avv. MARESCA Giovanna di- chiaratosi antistataria;
• accoglie l'eccezione di inoperatività della polizza n. 102772KDH sollevata dalla assicurazione Controparte_3
e rigetta la domanda di garanzia;
[...]
• rigetta, perché infondata, la domanda di regresso dell
[...]
; CP_7
• pone le spese di CTU in via definitiva, in solido tra loro, a cari- co delle parti convenute rimaste soccombenti;
• compensa le spese di lite tra il convenuto la com- CP_1 pagnia assicuratrice.
Così deciso in Napoli il 08.1.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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