Articolo 295 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 193Articolo 195
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1 gennaio 2006
Art. 295. Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada 1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006