Art. 295. Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada 1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.
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1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/08/2026, n. 24498Provvedimento: Cron. ORDINANZA Sul ricorso n. 12465-2025, proposto da: TRILOGS SOCIETA' CONSORTILE s.p.a., p.i. IT06109611217, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Pisani Massamormile - Ricorrenti CONTRO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf 97210890584, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato - Controricorrente avverso la sentenza n. 6716/2024 della Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, pubblicata il 28.11.2024; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 24 marzo 2026 dal Consigliere Francesco Federici, FATTI DI CAUSA Dalla pronuncia impugnata e dagli atti …Leggi di più...
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