CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1777/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
OL TU, LA
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7998/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1987/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200770-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200770-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200770-2023 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno emetteva l'avviso di accertamento n.
TF903M200677/2023 a.i. 2016 – preceduto dall'invito di adesione n. TF9I1M201744/2022 - nei confronti della Società_1 S.R.L. con cui recuperava per l'anno 2016 costi per operazioni inesistenti per
€ 1.771.492,00 (oltre VA indebitamente detratta).
Considerata la ristretta base della società nell'anno 2016 in presenza di due soci (Nominativo_1 e Resistente_1, ciascuno con quota del 50% del c.s.), l'Ufficio concludeva negativamente il procedimento di accertamento con adesione ed emetteva nei confronti del socio Resistente_1 l'avviso di accertamento n. TF901M200770/2023, per redditi di capitale. Analogo atto veniva emesso per la socia Nominativo_1. Resistente_1, impugnava il suddetto avviso, deducendo: la prescrizione dell'accertamento; l'infondatezza della presunzione di distribuzione di utili per mancata verifica dell'aspetto finanziario, omesso accertamento sulla possibile destinazione dell'utile, sospensione del giudizio;
duplicazione d'imposta in capo al socio con ricalcolo sanzione;
disparità di trattamento sanzionatorio tra i soci;
l'illegittimità e infondatezza dell'avviso di accertamento societario.
La C.G.T. di primo grado di Salerno, Sez. 10, con Sentenza n. 1967/10/2024, resa in data 08/04/2024 e depositata in data 30/04/2024 accoglieva il ricorso della società.
Con sentenza n. 1987/10/2024 la Corte di primo grado accoglieva il ricorso del socio Resistente_1.
Avverso la decisione ha proposto appello l'ADE, denunciandone l'illegittimità
Si è costituito l'appellato, il quale ha preliminarmente dedotto l'inammissibilità dell'appello per tardività, nel merito ne ha dedotto l'infondatezza, riproponendo le eccezioni svolte in primo grado.
All'udienza odierna la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere valutata l'eccezione di tardività dell'appello perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza a cura del contribuente.
Ritiene in proposito l'Ufficio che il dies a quo di decorrenza del termine breve dell'impugnazione non coincida con la data della notificazione della sentenza bensì con la successiva data del deposito in segreteria dell'originale o della copia notificata, a norma del 2°comma dell'art. 38 Dlgs. n. 546/1992. In mancanza di tale deposito - ritiene l'Ufficio- decorrerebbe il termine lungo d'impugnazione.
La problematica è stata risolta dal giudice di legittimità con l'ordinanza n. 5155 depositata il 27 febbraio
2025, nei seguenti termini. "L'applicazione di tale principio (quello della decorrenza del termine breve d'impugnazione dalla notificazione) non trova ostacolo nell'art.38, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, che richiede il deposito in segreteria, nei successivi trenta giorni dalla notificazione, dell'originale o copia autentica dell'originale notificato” ovvero, dopo la modifica di cui all'art.3 del D.L. n.40/2010 (conv. L. n. 73/2010), di
“copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio”, essendo preferibile, con la prevalente dottrina, l'orientamento secondo cui tali adempimenti non incidono sul decorso del termine breve per l'impugnazione correlato alla sola notificazione della sentenza (Cass. n. 4222 del 2015; contra, Cass. n.
26449 del 2017, che richiede anche il rispetto delle formalità previste dallo stesso art. 38, in mancanza delle quali si rende applicabile il diverso termine cd. “lungo” di impugnazione, di cui all'art. 327 c.p.c.; nella prima prospettiva sembrano porsi Cass. n. 26428 del 2023; Cass. n. 4616 del 2018, Cass. n. 16554 del 2018, che ricollegano il decorso del termine breve soltanto alla notifica della sentenza)".
La posizione del giudice di legittimità è certamente condivisibile, anche in ragione della dirimente osservazione relativa alla collocazione sistematica della norma, la quale, rubricata "richiesta di copie e notificazione della sentenza" non è posta nei termini di impugnazione, disciplinati dall'art. 51 dello stesso D. lgs.n. 546, la cui norma richiama soltanto il 3° comma dell'art. 38 e non il 2°.
Conclusivamente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile in quanto tardivo, rimanendo assorbiti gli altri motivi.
Le spese del presente grado possono essere compensate in considerazione della circostanza che la problematica non ha trovato in giurisprudenza una soluzione uniforme, mentre la dizione normativa può dare adito ad una interpretazione discordante da quella adottata.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale per la Campania - sezione 12^ -
dichiara inammissibile l'appello;
compensa le spese.
Salerno, 16.2.2026
Il LA Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott. Mauro de Luca
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
OL TU, LA
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7998/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1987/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200770-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200770-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200770-2023 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno emetteva l'avviso di accertamento n.
TF903M200677/2023 a.i. 2016 – preceduto dall'invito di adesione n. TF9I1M201744/2022 - nei confronti della Società_1 S.R.L. con cui recuperava per l'anno 2016 costi per operazioni inesistenti per
€ 1.771.492,00 (oltre VA indebitamente detratta).
Considerata la ristretta base della società nell'anno 2016 in presenza di due soci (Nominativo_1 e Resistente_1, ciascuno con quota del 50% del c.s.), l'Ufficio concludeva negativamente il procedimento di accertamento con adesione ed emetteva nei confronti del socio Resistente_1 l'avviso di accertamento n. TF901M200770/2023, per redditi di capitale. Analogo atto veniva emesso per la socia Nominativo_1. Resistente_1, impugnava il suddetto avviso, deducendo: la prescrizione dell'accertamento; l'infondatezza della presunzione di distribuzione di utili per mancata verifica dell'aspetto finanziario, omesso accertamento sulla possibile destinazione dell'utile, sospensione del giudizio;
duplicazione d'imposta in capo al socio con ricalcolo sanzione;
disparità di trattamento sanzionatorio tra i soci;
l'illegittimità e infondatezza dell'avviso di accertamento societario.
La C.G.T. di primo grado di Salerno, Sez. 10, con Sentenza n. 1967/10/2024, resa in data 08/04/2024 e depositata in data 30/04/2024 accoglieva il ricorso della società.
Con sentenza n. 1987/10/2024 la Corte di primo grado accoglieva il ricorso del socio Resistente_1.
Avverso la decisione ha proposto appello l'ADE, denunciandone l'illegittimità
Si è costituito l'appellato, il quale ha preliminarmente dedotto l'inammissibilità dell'appello per tardività, nel merito ne ha dedotto l'infondatezza, riproponendo le eccezioni svolte in primo grado.
All'udienza odierna la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere valutata l'eccezione di tardività dell'appello perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza a cura del contribuente.
Ritiene in proposito l'Ufficio che il dies a quo di decorrenza del termine breve dell'impugnazione non coincida con la data della notificazione della sentenza bensì con la successiva data del deposito in segreteria dell'originale o della copia notificata, a norma del 2°comma dell'art. 38 Dlgs. n. 546/1992. In mancanza di tale deposito - ritiene l'Ufficio- decorrerebbe il termine lungo d'impugnazione.
La problematica è stata risolta dal giudice di legittimità con l'ordinanza n. 5155 depositata il 27 febbraio
2025, nei seguenti termini. "L'applicazione di tale principio (quello della decorrenza del termine breve d'impugnazione dalla notificazione) non trova ostacolo nell'art.38, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, che richiede il deposito in segreteria, nei successivi trenta giorni dalla notificazione, dell'originale o copia autentica dell'originale notificato” ovvero, dopo la modifica di cui all'art.3 del D.L. n.40/2010 (conv. L. n. 73/2010), di
“copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio”, essendo preferibile, con la prevalente dottrina, l'orientamento secondo cui tali adempimenti non incidono sul decorso del termine breve per l'impugnazione correlato alla sola notificazione della sentenza (Cass. n. 4222 del 2015; contra, Cass. n.
26449 del 2017, che richiede anche il rispetto delle formalità previste dallo stesso art. 38, in mancanza delle quali si rende applicabile il diverso termine cd. “lungo” di impugnazione, di cui all'art. 327 c.p.c.; nella prima prospettiva sembrano porsi Cass. n. 26428 del 2023; Cass. n. 4616 del 2018, Cass. n. 16554 del 2018, che ricollegano il decorso del termine breve soltanto alla notifica della sentenza)".
La posizione del giudice di legittimità è certamente condivisibile, anche in ragione della dirimente osservazione relativa alla collocazione sistematica della norma, la quale, rubricata "richiesta di copie e notificazione della sentenza" non è posta nei termini di impugnazione, disciplinati dall'art. 51 dello stesso D. lgs.n. 546, la cui norma richiama soltanto il 3° comma dell'art. 38 e non il 2°.
Conclusivamente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile in quanto tardivo, rimanendo assorbiti gli altri motivi.
Le spese del presente grado possono essere compensate in considerazione della circostanza che la problematica non ha trovato in giurisprudenza una soluzione uniforme, mentre la dizione normativa può dare adito ad una interpretazione discordante da quella adottata.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale per la Campania - sezione 12^ -
dichiara inammissibile l'appello;
compensa le spese.
Salerno, 16.2.2026
Il LA Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott. Mauro de Luca