TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
Dr. Eugenio Troisi Giudice
Dr.ssa Veronica Vernetti Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11265 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 17.03.2025 avente ad oggetto: altri istituti in materia di diritto di famiglia e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1
(Na) alla Via Nicolardi - Parco Avolio n. 9, presso lo studio dell'avv. Gianclaudio Mancini, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. , nato a [...] il [...]. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il Pubblico presso il Tribunale di Napoli Nord. CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 17.03.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 20.03.2025 apponeva il visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 la sig.ra deduceva che: - a far data Parte_1 dall'agosto 2020 aveva intrattenuto una convivenza more uxorio con il sig. e dalla CP_1
predetta relazione il 23.09.2020era nata la figlia;
- la casa familiare era sita in Villaricca Persona_1
(Na) al Viale I Traversa della Vittoria n. 5, immobile condotto in locazione da essa ricorrente;
- le incompatibilità caratteriale avevano determinato la cessazione della convivenza a far data dal
23.10.2022.
1 Per detti motivi, parte ricorrente chiedeva: - disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato della stessa presso essa ricorrente, regolamentando il diritto di visita da parte del padre senza pernotto, stante la tenera età della minore;
- porsi a carico del sig.
l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando la somma mensile di CP_1
euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- autorizzarsi essa ricorrente alla riscossione delle prestazioni assistenziali. Con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza del 29.05.2024, il Giudice Delegato sentita la ricorrente e rilevato che parte resistente, sebbene regolarmente citata, non si era costituita in giudizio, dichiarava la contumacia del sig. ed in via provvisoria ed urgente così disponeva: - affida la figlia minore CP_1 Per_1
in forma condivisa in favore di entrambi i genitori;
- dispone quale residenza privilegiata della
[...]
minore quella della madre;
- dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere
e tenere con sé la figlia: - due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, prelevandola presso
l'abitazione della madre alle 16:00 e riaccompagnandola alle 19:00; - a settimane alterne il sabato
o la domenica dalle 10:00 alle 19:00; - ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio;
- ad anni alterni il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis;
- pone a carico del sig. CP_1
l'obbligo di versare alla sig.ra a titolo di mantenimento della figlia
[...] Parte_1
con decorrenza dal presente provvedimento, la somma di € 450,00 soggetta a Persona_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi genitori nella misura del
50% le spese mediche non coperte dal SSN e quelle straordinarie per la figlia, purché preventivamente concordate e documentate come stabilito dal protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia. Quindi, rinviava la causa all'udienza cartolare dell'11.12.2024, onerando parte ricorrente al deposito delle dichiarazioni reddituali o altra documentazione equipollente relativa agli ultimi tre anni.
Quivi il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 17.03.2025, assegnando i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Con note per la trattazione scritta depositate il 15.03.2025, parte ricorrente, riportandosi ai propri scritti, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché ordinarsi al sig. CP_1
di pagare la metà del canone di locazione della casa familiare (corrispondente ad euro 250,00)
[...]
e la metà delle spese condominiali.
All'esito dell'udienza cartolare del 17.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M..
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Quanto ai provvedimenti inerenti la minore , il Collegio ritiene che debbano essere Persona_1
confermate le statuizioni assunte in via provvisoria con provvedimento del 29.05.2024, non essendo emerse circostanze nuove.
2 Invero, il Collegio ritiene che, in ossequio al disposto di cui all'articolo 337 ter c.c., debba essere confermato l'affido condiviso della minore in favore di entrambi i genitori, non essendo emersi elementi ostativi a detto regime, come peraltro richiesto dalla ricorrente.
Il Tribunale reputa altresì conforme all'interesse della minore che debba essere confermata la collocazione prevalente della stessa presso la madre con la quale vive già stabilmente.
Circa le modalità di incontro del genitore non collocatario con la figlia, il Tribunale ritiene corrisponda all'interesse della minore che sia confermata la regolamentazione di cui all'ordinanza del
29.05.2024, in considerazione della tenera età della bambina e della scarsa frequentazione con il padre come riferito dalla ricorrente.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà alla figlia attraverso il suo diretto sostentamento, in Persona_1
quanto con la stessa convivente, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento della minore attraverso la corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile.
In ordine alle condizioni economiche delle parti il Tribunale rileva che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente è emerso che quest'ultima lavora come estetista con guadagno mensili di circa € 300,00, percepisce il reddito di inclusione per euro 850,00, sostenendo la spesa mensile di euro 550,00 per il canone di locazione della casa dove abita con la minore e di euro 250,00 quale rata per sanare la mora dei pregressi canoni di locazione non versati, mentre il resistente munito del titolo di geometra svolgeva l'attività di dipendente con qualifica di supervisore, contribuendo alle esigenze familiari durante la convivenza con la somma mensile di euro 300,00;
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, nonché del diritto delle stesse in mancanza di diverso accordo di percepire nella misura del 50% ciascuno l'assegno unico che potrà essere erogato in favore della figlia, considerata l'età della minore e del tempo di permanenza presso ciascun genitore, il Tribunale reputa conforme a giustizia confermare a carico del sig. CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con la somma mensile di € 450,00, soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate. Con riferimento, alle spese straordinarie il Collegio evidenzia che le stesse, salvo diverso accordo tra i genitori, vanno intese così come delineate nel protocollo sottoscritto dal
Part Presidente dell'intestato Tribunale con il di Napoli Nord il 25.10.2019 cui si rinvia.
Quanto al godimento della casa familiare, meglio identificata in atti, il Tribunale nulla dispone in assenza di domanda da parte del genitore collocatario della minore.
Il Tribunale reputa invece inammissibile la domanda di condanna del resistente al pagamento della
3 metà del canone di locazione e della metà delle spese condominiali relative all'immobile locato dalla ricorrente, avanzata peraltro tardivamente solo con la comparsa conclusionale, atteso che il Tribunale determina, come nel caso di specie, in maniera complessiva l'importo dovuto dal genitore non collocatario a titolo di mantenimento indiretto dei figli, tenendo conto anche del contributo per la sistemazione abitativa dei figli.
Il Tribunale reputa che non vada disposta la ripetizione delle spese sostenute dalla ricorrente, stante la mancata opposizione del resistente rimasto contumace.
Il Tribunale provvede, altresì, con separato decreto sulla istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzata da parte ricorrente, stante l'ammissione in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori;
Persona_1
b) dispone il collocamento prevalente della minore presso la madre;
c) dispone che le modalità di incontro del padre con la minore avvengano secondo le modalità indicate in parte motiva;
d) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento dei CP_1 della figlia , la somma mensile complessiva di € 450,00, da versare alla ricorrente Persona_1
entro il giorno 10 di ogni mese;
somma annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
e) pone a carico dei genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario, scolastiche e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come indicato in parte motiva;
f) rigetta la domanda di condanna del resistente al pagamento della metà del canone di locazione e della metà delle spese condominiali, per quanto indicato in parte motiva;
g) nulla per le spese h) provvede con separato decreto in ordine all'istanza di liquidazione delle spese a carico dell'Erario formulate dalla parte ricorrente ammessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 01.04.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Nadia Zampogna
4