Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di IN, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4000 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi domiciliata in vill. Tremestieri, Via Stagno 52 C.F._1 ed elettivamente in IN, via Centonze n. 36, presso lo studio dell'avv.
Carla Carrozza (C.F.: ), pec: C.F._2
telefax: 090 710677, che la rappresenta e Email_1
difende per procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
, ivi residente in [...]
Margherita, n. 64 (ME), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Floresta del foro di IN, (C.F.:
fax: 0902925632, pec: C.F._4
sito in IN, Via E. Lombardo Pellegrino, Email_2
n°27, c/o Avv. Abate Giuseppa, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
, nata a [...] il [...], Controparte_2
C.F.: ; PARTE CONVENUTA CONTUMACE C.F._5
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11 agosto 2021 ed in data 8 ottobre 2021 conveniva in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale le sorelle e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo che fosse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile sito in IN, vill. S. Margherita, via
Bonifacio 64, pervenuto alle parti in causa per la quota di 1/3 ciascuna a seguito della successione del padre nato il Persona_1
04.06.1956 e deceduto il 03.12.2014. Evidenziava che alla morte del padre, in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui versava la sorella l'istante e la sorella Controparte_1 Controparte_2
avevano consentito a di permanere
[...] Controparte_1
nell'esclusiva disponibilità dell'alloggio di proprietà comune, senza alcun corrispettivo, in attesa della vendita dello stesso. Lamentava che non aveva pagato gli oneri condominiali e Controparte_1
l'amministratore del Condominio aveva chiesto alla deducente il pagamento a tale titolo dell'importo di € 3.544,76. Chiedeva, pertanto, che fosse condannata al rimborso degli oneri Controparte_1
condominiali reclamati dall'amministratore del condominio relativi all'unità immobiliare oggetto di divisione, a far data dal mese di gennaio
2015, nonché a corrispondere il valore locativo di detto immobile per la quota di spettanza della deducente, quali frutti civili non percepiti.
Rilevata la nullità della notifica dell'atto di citazione a per il mancato rispetto del termine previsto Controparte_1
dall'art. 163 bis c.p.c., il Giudice ne ordinava la rinnovazione, che veniva ritualmente eseguita da parte attrice in data 25.02.2022.
All'udienza del 07.12.2022, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 221 della legge 17.07.2020 n. 77, il Giudice, rilevato che
2 le convenute non si erano costituite, dichiarava la contumacia di e di Con il medesimo Controparte_1 Controparte_2
provvedimento il Giudice ammetteva, quindi, la prova per testi chiesta dall'attrice e disponeva C.T.U. per descrivere il bene da dividere, accertarne il valore, verificarne la comoda divisibilità e predisporre un progetto divisionale.
Con comparsa depositata il 23.03.2023, si costituiva CP_1
, la quale evidenziava che l'immobile oggetto di causa era stato
[...]
lasciato dalle sorelle nella piena disponibilità della deducente, in quanto ella già abitava in detta casa insieme al padre, morto improvvisamente, e versava in stato di indigenza, che non le consentiva di trovare altra idonea sistemazione. Sottolineava, pertanto, che ella non aveva esercitato il godimento dell'immobile arbitrariamente, bensì sulla base di un accordo tra le sorelle coeredi. Osservava, poi, che ella, nonostante versasse in difficoltà economiche, aveva sempre regolarmente versato gli oneri condominiali senza alcun contributo da parte delle sorelle, sicché non era vero che ella si fosse resa inadempiente nei confronti del Condominio. Chiedeva, pertanto, che fossero rigettate le domande avanzate dall'attrice di condanna al pagamento dei frutti civili non goduti e di condanna al rimborso di somme per oneri condominiali non versati, evidenziando che, in ogni caso, eventuali debiti della deducente avrebbero dovuto essere compensati con il credito alla stessa spettante per le spese da lei sostenute per il mantenimento dell'immobile. Quanto alla domanda di scioglimento della comunione, osservava che lei non si era mai opposta a tale richiesta ed aveva cercato di trovare un accordo con le comproprietarie per lo scioglimento della comunione mediante l'acquisizione da parte sue delle quote di pertinenza delle altre parti, ma non era stato possibile raggiungere un accordo.
3 Espletato l'interrogatorio formale di esaurita Controparte_1
la prova testimoniale ammessa ed acquisita la relazione di C.T.U., all'udienza del 07.02.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite il Giudice assegnava la causa in decisione.
Con sentenza non definitiva n.1214/2024 pubblicata il 13.05.2024 questo Tribunale condannava al pagamento in Controparte_1
favore di per le causali di cui in motivazione, della Parte_1
somma di € 3.737,47, oltre interessi da ciascuna scadenza mensile sino al soddisfo;
rigettava la domanda avanzata dall'attrice di condanna di al rimborso degli oneri condominiali reclamati Controparte_1
dall'amministratore del condominio relativi all'unità immobiliare oggetto di divisione;
dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta;
rimette la causa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Il Tribunale osservava, in particolare, che, per effettuare lo scioglimento del bene comune occorreva che l'immobile presentasse “la cosiddetta “conformità catastale oggettiva”. Infatti, l'art. 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato il testo dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiungendo, dopo il comma 1, il comma 1 bis, del seguente testuale tenore: «Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e
4 delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari». Deve pertanto ritenersi che la
"conformità catastale oggettiva" rappresenti, al pari della "conformità edilizia ed urbanistica", una condizione dell'azione (Cass. civ. 29.09.2020
n. 20526), che deve sussistere al momento della decisione (cfr. SSUU n.
23825/09; da ultimo, Cass. 16068/19). Allo stesso modo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 12654/20, ha chiarito che il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo
19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza. Nella fattispecie il nominato C.T.U. ha accertato che non sussiste la conformità catastale oggettiva e che, pertanto, allo stato non può essere resa l'attestazione di conformità né da parte di un tecnico abilitato né da parte di uno dei proprietari;
inoltre il C.T.U. ha chiarito che il bene presenta sia qualche piccola difformità interna, costituita dal lieve spostamento del tramezzo in corridoio, che è sanabile tramite presentazione al Comune di
CILA tardiva, sia difformità più rilevanti che non sono sanabili. In particolare, per potere conseguire la conformità catastale oggettiva del ripostiglio esistente nel balcone est e della chiusura in muratura con grata, oggi esistente nel balcone ovest, i suddetti manufatti dovrebbero essere demoliti, ripristinando lo stato di progetto dei luoghi. Tale essendo la situazione, non si può, allo stato, effettuare lo scioglimento della comunione né mediante assegnazione del bene per intero né mediante alienazione del bene, ma poiché tale questione è stata rilevata d'ufficio
5 occorre rimettere la causa sul ruolo istruttorio, con separata ordinanza, al fine di consentire alle parti di interloquire e di produrre in giudizio la attestazione di conformità previa regolarizzazione del bene. Va osservato che la produzione della suddetta documentazione non è soggetta alle preclusioni relative all'attività probatoria, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la documentazione mancante non integra la prova di un fatto favorevole ad una parte e sfavorevole all'altra, ma ridonda a vantaggio di tutti i condividenti (Cass. civ. 14.01.2022 n. 1065)”.
All'udienza del 03.04.2025 i procuratori delle parti evidenziavano che non era stato possibile sanare l'immobile ed acquisire la prescritta attestazione di conformità catastale. Il procuratore di parte attrice dichiarava che la propria assistita era disponibile a effettuare i lavori necessari anticipando le relative spese, salvo rivalsa pro quota nei confronti degli altri comproprietari, mentre il procuratore della convenuta costituita evidenziava che la propria assistita non poteva dare il consenso alla esecuzione dei lavori indicati nel preventivo prodotto da controparte, poiché non ne approvava il contenuto e, in ogni caso, non aveva le risorse economiche per far fronte alle spese, anche solo a titolo di rimborso.
Il Giudice invitava, pertanto, i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale riservava di depositare sentenza nel termine di trenta giorni.
Come già evidenziato nella sentenza non definitiva n.1214/2024 pubblicata il 13.05.2024 non è possibile procedere allo scioglimento della comunione, in quanto il bene indiviso è privo della conformità catastale oggettiva. E' ben vero che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la documentazione mancante non integra la prova di un fatto favorevole ad una parte e sfavorevole all'altra, ma ridonda a vantaggio di tutti i condividenti (Cass. civ. 14.01.2022 n. 1065), sicché sarebbe stato
6 possibile produrre in giudizio la attestazione di conformità, previa regolarizzazione del bene, prima che la causa fosse assegnata in decisione, in quanto la produzione della suddetta documentazione non è soggetta alle preclusioni relative all'attività probatoria, ma le parti non sono riuscite a trovare un accordo sul punto, né hanno adottato le opportune iniziative per la regolarizzazione del bene, in modo da potere ottenere la necessari attestazione di conformità. Occorre, pertanto, dichiarare l'improcedibilità della domanda di divisione.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca, mentre le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico dell'Erario, essendo entrambe le parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione notificato in data
11 agosto 2021 ed in data 8 ottobre 2021 da nei Parte_1
confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali e pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'Erario.
Così deciso in IN, lì 13/05/2024.
Il Giudice
Dott. Corrado Bonanzinga
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