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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2373/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2373/2016 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione a precetto”;
PROMOSSO DA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Giuseppe Pustorino;
- OPPONENTE - contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe CP_1
Tribulato;
- OPPOSTO –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.5.2016 il in persona del legale rappresentante pro Pt_2 tempore, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 26 aprile 2016, con cui gli ha intimato di pagare la somma di € 1.393,23, di cui € 1.196,25 CP_1 per sorte capitale e la parte restante per compensi dell'atto di precetto, giusta sentenza n.
1400/2015 del Tribunale del lavoro di Messina.
Esponeva che la stessa parte opposta, nell'atto impugnato, dava atto dell'integrale corresponsione delle somme dovute in virtù della suddetta sentenza, lamentando esclusivamente l'erronea applicazione della ritenuta fiscale operata sulle somme, così come quantificate in sentenza, in particolare sui 3.880,00 euro per rimborso spese di viaggio.
1 Rilevava il proprio obbligo, in qualità di sostituto d'imposta, di assoggettare a ritenuta le somme erogate al dipendente in quanto scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché l'obbligo di versare l'imposta all'Amministrazione Finanziaria, sussistendo un'obbligazione solidale al versamento dell'obbligazione tributaria.
Precisava di aver assolto tempestivamente al suddetto obbligo e contestava che, parte opposta avrebbe dovuto chiedere il rimborso delle ritenute all'Agenzia delle Entrate.
Richiamava giurisprudenza di legittimità a sostegno dell'assoggettabilità a tassazione di qualunque indennità conseguita dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno traente origine dal rapporto di lavoro.
Eccepiva che parte opposta, su cui gravava l'onere probatorio, non ha dimostrato la sussistenza di un danno esente da tassazione.
Invocava l'applicabilità dell'art. 17, comma 1 del TUIR a sostegno delle proprie ragioni.
Tanto premesso, chiedeva, preliminarmente, la sospensione del titolo esecutivo presupposto dell'eventuale azione di esecuzione forzata;
nel merito, che venisse ritenuto e dichiarato nullo, o comunque annullabile, l'atto di precetto opposto e che, per l'effetto, venisse dichiarato inefficace. Instava per le spese e i compensi di giudizio. si costituiva in giudizio con memoria del 28.12.2016 contestando CP_1 integralmente l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'udienza del 23 gennaio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
Al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione è opportuno richiamare la normativa in materia di imposte sul reddito.
L'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 917 del 22 dicembre 1986 dispone che “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.
L'art. 17, comma 1 lettera a) prevede la tassazione separata per “a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile;
altre indennità e somme percepite una volta tanto in
2 dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
Si osserva che nel caso di specie, la suddetta norma, sebbene invocata dall'opponente, non
è applicabile in quanto fa riferimento espresso ai soli casi di pronuncia giudiziale relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro, qui non verificatasi.
Inoltre, l'art. 51 del TUIR “Determinazione del reddito di lavoro dipendente” prevede che
“1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. 2. Non concorrono a formare il reddito: 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese (di viaggio e trasporto comprovate e documentate), concorrono a formare il reddito”.
Dalla suesposta normativa si deduce che in caso di rimborso delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi di spese relative al viaggio non concorrono a formare il reddito.
Occorre, a questo punto, richiamare anche parte della cospicua giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sulla natura, retributiva o meno, del risarcimento del danno ai fini dell'imponibilità.
“Le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - presente o futuro - ivi compresa dunque l'inabilità
3 temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento
è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall'art. 6, comma 2,
TUIR (in tal senso Cass. 21/02/2019, n. 5108), mentre rimane esente (oltre al danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio (c.d. danno emergente, in proposito Cass.
05/05/2022, n. 14329) (Cassazione sezione tributaria 27/03/2023, n.8615).
Tali principi sono stati enucleati anche dalla sezione lavoro della Corte (Cass. Sez. L,
03/02/2021, n. 2472), che ripropone la medesima distinzione: sono soggette a tassazione, tra le somme percepite dal lavoratore a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi;
sono invece fiscalmente esenti le somme liquidate a titolo di danno emergente.
Dagli atti risulta che con la sentenza con cui è stata definita l'originaria controversia tra le parti, non impugnata e avente forza di giudicato e di titolo esecutivo del precetto impugnato, il giudice, ritenuto illegittimo il contegno del datore di lavoro, che ha errato ad assegnare la sede di lavoro al lavoratore, ne ha fatto derivare “un danno risarcibile, che ha natura di responsabilità extracontrattuale”.
Nella suddetta pronuncia, in particolare, si riporta: “parte ricorrente ha fornito tutta una serie di indici rivelatori di un danno patito: le spese sostenute per i viaggi, il tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro e rientrare nel proprio domicilio, il tempo sottratto alla famiglia, nonché lo stress per i continui spostamenti. Sulla quantificazione da operarsi in via equitativa ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2056 e 1226 c.c. appare equo prendere come riferimento il parametro di liquidazione previsto dal CCNL di settore e dalle norme contrattuali per il personale, per la liquidazione dell'indennità di trasferta” condividendo i conteggi del ctu.
Per insegnamento costante della Corte di Cassazione, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che
"la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata" (Cass. 04/04/2017, n. 8662). La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito”.
4 Il criterio di valutazione equitativa utilizzato nel caso di specie, che ha fatto rinvio alle norme del CCNL di categoria e alle norme contrattuali del personale del C.A.S, rileva ai limitati fini della determinazione del quantum e non è idoneo a mutare il titolo dell'attribuzione, la quale non è riconducibile all'art. 6 TUIR, perché non ha natura reddituale e non è sostitutiva del reddito non percepito, ma consiste in un ristoro delle perdite economiche subite dal lavoratore e, quindi, in un danno emergente non tassabile.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari medi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna il C.A.S. alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida CP_1 in € 2.626,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppe Tribulato.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Messina, il 24.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2373/2016 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione a precetto”;
PROMOSSO DA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Giuseppe Pustorino;
- OPPONENTE - contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe CP_1
Tribulato;
- OPPOSTO –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.5.2016 il in persona del legale rappresentante pro Pt_2 tempore, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 26 aprile 2016, con cui gli ha intimato di pagare la somma di € 1.393,23, di cui € 1.196,25 CP_1 per sorte capitale e la parte restante per compensi dell'atto di precetto, giusta sentenza n.
1400/2015 del Tribunale del lavoro di Messina.
Esponeva che la stessa parte opposta, nell'atto impugnato, dava atto dell'integrale corresponsione delle somme dovute in virtù della suddetta sentenza, lamentando esclusivamente l'erronea applicazione della ritenuta fiscale operata sulle somme, così come quantificate in sentenza, in particolare sui 3.880,00 euro per rimborso spese di viaggio.
1 Rilevava il proprio obbligo, in qualità di sostituto d'imposta, di assoggettare a ritenuta le somme erogate al dipendente in quanto scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché l'obbligo di versare l'imposta all'Amministrazione Finanziaria, sussistendo un'obbligazione solidale al versamento dell'obbligazione tributaria.
Precisava di aver assolto tempestivamente al suddetto obbligo e contestava che, parte opposta avrebbe dovuto chiedere il rimborso delle ritenute all'Agenzia delle Entrate.
Richiamava giurisprudenza di legittimità a sostegno dell'assoggettabilità a tassazione di qualunque indennità conseguita dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno traente origine dal rapporto di lavoro.
Eccepiva che parte opposta, su cui gravava l'onere probatorio, non ha dimostrato la sussistenza di un danno esente da tassazione.
Invocava l'applicabilità dell'art. 17, comma 1 del TUIR a sostegno delle proprie ragioni.
Tanto premesso, chiedeva, preliminarmente, la sospensione del titolo esecutivo presupposto dell'eventuale azione di esecuzione forzata;
nel merito, che venisse ritenuto e dichiarato nullo, o comunque annullabile, l'atto di precetto opposto e che, per l'effetto, venisse dichiarato inefficace. Instava per le spese e i compensi di giudizio. si costituiva in giudizio con memoria del 28.12.2016 contestando CP_1 integralmente l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'udienza del 23 gennaio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
Al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione è opportuno richiamare la normativa in materia di imposte sul reddito.
L'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 917 del 22 dicembre 1986 dispone che “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.
L'art. 17, comma 1 lettera a) prevede la tassazione separata per “a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile;
altre indennità e somme percepite una volta tanto in
2 dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
Si osserva che nel caso di specie, la suddetta norma, sebbene invocata dall'opponente, non
è applicabile in quanto fa riferimento espresso ai soli casi di pronuncia giudiziale relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro, qui non verificatasi.
Inoltre, l'art. 51 del TUIR “Determinazione del reddito di lavoro dipendente” prevede che
“1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. 2. Non concorrono a formare il reddito: 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese (di viaggio e trasporto comprovate e documentate), concorrono a formare il reddito”.
Dalla suesposta normativa si deduce che in caso di rimborso delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi di spese relative al viaggio non concorrono a formare il reddito.
Occorre, a questo punto, richiamare anche parte della cospicua giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sulla natura, retributiva o meno, del risarcimento del danno ai fini dell'imponibilità.
“Le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - presente o futuro - ivi compresa dunque l'inabilità
3 temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento
è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall'art. 6, comma 2,
TUIR (in tal senso Cass. 21/02/2019, n. 5108), mentre rimane esente (oltre al danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio (c.d. danno emergente, in proposito Cass.
05/05/2022, n. 14329) (Cassazione sezione tributaria 27/03/2023, n.8615).
Tali principi sono stati enucleati anche dalla sezione lavoro della Corte (Cass. Sez. L,
03/02/2021, n. 2472), che ripropone la medesima distinzione: sono soggette a tassazione, tra le somme percepite dal lavoratore a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi;
sono invece fiscalmente esenti le somme liquidate a titolo di danno emergente.
Dagli atti risulta che con la sentenza con cui è stata definita l'originaria controversia tra le parti, non impugnata e avente forza di giudicato e di titolo esecutivo del precetto impugnato, il giudice, ritenuto illegittimo il contegno del datore di lavoro, che ha errato ad assegnare la sede di lavoro al lavoratore, ne ha fatto derivare “un danno risarcibile, che ha natura di responsabilità extracontrattuale”.
Nella suddetta pronuncia, in particolare, si riporta: “parte ricorrente ha fornito tutta una serie di indici rivelatori di un danno patito: le spese sostenute per i viaggi, il tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro e rientrare nel proprio domicilio, il tempo sottratto alla famiglia, nonché lo stress per i continui spostamenti. Sulla quantificazione da operarsi in via equitativa ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2056 e 1226 c.c. appare equo prendere come riferimento il parametro di liquidazione previsto dal CCNL di settore e dalle norme contrattuali per il personale, per la liquidazione dell'indennità di trasferta” condividendo i conteggi del ctu.
Per insegnamento costante della Corte di Cassazione, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che
"la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata" (Cass. 04/04/2017, n. 8662). La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito”.
4 Il criterio di valutazione equitativa utilizzato nel caso di specie, che ha fatto rinvio alle norme del CCNL di categoria e alle norme contrattuali del personale del C.A.S, rileva ai limitati fini della determinazione del quantum e non è idoneo a mutare il titolo dell'attribuzione, la quale non è riconducibile all'art. 6 TUIR, perché non ha natura reddituale e non è sostitutiva del reddito non percepito, ma consiste in un ristoro delle perdite economiche subite dal lavoratore e, quindi, in un danno emergente non tassabile.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari medi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna il C.A.S. alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida CP_1 in € 2.626,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppe Tribulato.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Messina, il 24.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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