Art. 1.
Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, ricostituite in virtu' della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 , si sostituiscono all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a tutti gli effetti nella erogazione dell'assistenza sanitaria di malattia ai pensionati, residenti nel territorio della Regione Trentino-Alto-Adige, in applicazione della legge 4 agosto 1955, n. 692 , e fruiscono dei benefici previsti dall'art. 4 della legge medesima.
Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, ricostituite in virtu' della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 , si sostituiscono all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a tutti gli effetti nella erogazione dell'assistenza sanitaria di malattia ai pensionati, residenti nel territorio della Regione Trentino-Alto-Adige, in applicazione della legge 4 agosto 1955, n. 692 , e fruiscono dei benefici previsti dall'art. 4 della legge medesima.