Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1076 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Liotti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Trapani, nella Via Livio Bassi n. 6, giusta procura in atti
E
(c.f. ), nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Buscaino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, sito in Trapani, nella Via Quieta n. 5, giusta procura in atti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
Conclusioni: come da ricorso introduttivo e note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 31.07.2024, e hanno Parte_1 CP_1 rappresentato: - che dalla loro unione è nata una figlia, il 18.02.2021 la quale Per_1 attualmente risiede presso l'abitazione della madre sita in Trapani, nella via Domenico
Li Muli n.2; - che, in relazione alla minore, non sono stati emessi provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria o altra pubblica autorità; - che la sig.ra è CP_1 attualmente disoccupata, mentre il sig. dall'01.01.2023 presta attività di lavoro Pt_1 dipendente presso la società telesud 3 s.r.l., percependo un reddito annuo lordo pari a € 10.271,27; - che il sig. non possiede beni immobili ed è intestatario di due Pt_1 motocicli, mentre la sig.ra non possiede né beni immobili né beni mobili CP_1 registrati.
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni: “ 1) la figlia è affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso l'abitazione della sig.ra sita a Trapani nella CP_1 via Domenico Li Muli n.2; le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
2) il sig. salvo diverso accordo anche ampliativo delle condizioni appresso esposte, Parte_1 potrà vedere e tenere con sé la figlia con le modalità di seguito indicate e, ciò fino al compimento del 5 anno di età della piccola a) a fine settimana alterni dalle 13,00 del sabato alle 22,00 della Per_1 domenica e nel caso in cui il sig. non potrà usufruire di dette giornate, esclusivamente per Pt_1 motivi lavorativi e non di svago e/o personali, potrà recuperarle il lunedì successivo;
b) nella settimana ove ricade il weekend che la piccola trascorrerà con il padre, quest'ultimo trascorrerà con la figlia il martedì ed il giovedì dalle 17 alle 22; c) nella settimana ove non ricade il weekend che la piccola trascorrerà con il padre, quest'ultimo trascorrerà con la figlia il martedì dalle 17 alle 22 ed il giovedì dall'uscita dall'asilo fino al venerdì mattina, riaccompagnandola all'asilo; d) per la festività, alternativamente con la sig.ra : - Natale dal giorno 24 dicembre alle 17 fino al 27 CP_1 dicembre alle 22; - Capodanno dalle 13,00 del 31.12. fino alle 22 del 02.01; -Pasqua dal sabato antecedente alle 18 alla Domenica di Pasqua alle 22; - Pasquetta dalle 10 di mattina fino all'indomani mattina (quando si sveglia); e) durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi previa comunicazione tempestiva non appena il sig. riceverà conferma, dal datore di lavoro, Parte_1 del piano di ferie. Anche la madre avrà diritto a trascorrere una settimana consecutiva con la figlia, restando sospeso il diritto del padre di vederla;
f) il giorno 10 giugno di ogni anno (compleanno del padre) la piccola trascorrerà l'intera giornata con quest'ultimo fino all'indomani mattina, indipendentemente dalla giornata;
3) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre all'assegno unico che sarà interamente percepito direttamente dalla sig.ra e a tal fine il sig. mpegna a rinunciare alla parte di sua CP_1 CP_2 spettanza, ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Trapani;
4) il sig. alla sottoscrizione Controparte_3 del presente ricorso, si impegna restituire alla sig.ra gli arretrati dell'assegno unico, a partire CP_1 dal mese di Giugno 2024, non percepiti da quest'ultima; 5) spese di lite compensate tra le parti”.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime. Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra deduzione e/o difesa allo stato disattesa: dispone, per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...] il [...], l'operatività dell'accordo raggiunto Persona_2 dalle parti, integralmente riportato in parte motiva;
nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trapani, 13 febbraio 2025.
Il Giudice rel
Federica Emanuela Lipari Il Presidente
Michele Ruvolo