TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3839 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 3956 del 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente t r a
- nato a [...] il [...] ( ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giovanni D'Avino, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
- , nata a [...] il [...] ( ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Romaniello, giusta procura in atti;
-resistente-
N o n c h é con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 19.02.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ritualmente depositato e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: Parte_1 aveva contratto matrimonio concordatario con la signora il 22/06/1998, nel Comune di Nola Pt_2
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Nola, al numero 00065, anno 1998, parte 2, serie A00), e che dalla loro unione non erano nati figli;
che, subito dopo il matrimonio, era venuta meno l'affectio coniugalis ed era risultata intollerabile la prosecuzione della convivenza;
da molti anni essi avevano interrotto qualsivoglia rapporto, fissando in differenti Comuni le loro dimore, rispettivamente a Taranto e a Roma.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale delle parti e, decorsi i temini di legge, fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.
All'udienza del 15.10.2024 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava al Collegio la causa per la decisione.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva tardivamente in giudizio la signora la Pt_2 quale, chiedeva di contro fosse dichiarata l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità del presente procedimento, evidenziando che le parti risultavano già separate giusta sentenza del Tribunale di Nola del 01.03.2001 RG n. 5054/2000 (cfr. all. n. 1 comparsa).
Con provvedimento del 23.10.2024 il GD, vista la tardiva costituzione di parte la quale Pt_2 eccepiva la già intervenuta separazione presso il Tribunale di Nola;
rilevato che dall'estratto di matrimonio non risultava alcuna annotazione e considerato che parte ricorrente non aveva preso posizione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta nel presente giudizio, rimetteva la causa sul ruolo onerando le parti a documentare se fosse o meno intervenuta sentenza di separazione.
All'udienza del 19.02.2025 il Giudice Delegato lette le note scritte depositate dalla sola parte ricorrente e vista la sentenza di separazione prodotta, riservava la causa in decisione per la sola pronuncia del divorzio.
Il Tribunale, avuto riguardo della circostanza che le parti risultano già separate giusta sentenza del
Tribunale di Nola n. 1814/2004, R.G. 5054/2000, è chiamato a pronunciarsi in merito al solo status divorzile, attesa la assenza di domande di carattere economico e l'assenza di figli.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta, è emerso che le parti vivono ininterrottamente separate a decorrere e in virtù del provvedimento presidenziale del 01.03.2001 con il quale il
Presidente f.f. del Tribunale di Nola li aveva autorizzati a vivere separati, nonché dalla sentenza n. 1814/2004, R.G. 5054/2000 del Tribunale di Nola con la quale era stata dichiarata la separazione personale delle parti, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa devono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dichiara inammissibile la domanda di separazione
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22/06/1998 nel Comune di
Nola (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Nola, al numero 00065, anno 1998, parte
2, serie A00) tra nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 e , nata a [...] il [...] ); Parte_2 C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nola di procedere alle annotazioni come per legge (atto n. 00065, anno 1998, parte 2, serie A00);
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 05.03.2025
Il Giudice relatore
Filomena Albano
Il Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 3956 del 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente t r a
- nato a [...] il [...] ( ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giovanni D'Avino, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
- , nata a [...] il [...] ( ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Romaniello, giusta procura in atti;
-resistente-
N o n c h é con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 19.02.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ritualmente depositato e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: Parte_1 aveva contratto matrimonio concordatario con la signora il 22/06/1998, nel Comune di Nola Pt_2
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Nola, al numero 00065, anno 1998, parte 2, serie A00), e che dalla loro unione non erano nati figli;
che, subito dopo il matrimonio, era venuta meno l'affectio coniugalis ed era risultata intollerabile la prosecuzione della convivenza;
da molti anni essi avevano interrotto qualsivoglia rapporto, fissando in differenti Comuni le loro dimore, rispettivamente a Taranto e a Roma.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale delle parti e, decorsi i temini di legge, fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.
All'udienza del 15.10.2024 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava al Collegio la causa per la decisione.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva tardivamente in giudizio la signora la Pt_2 quale, chiedeva di contro fosse dichiarata l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità del presente procedimento, evidenziando che le parti risultavano già separate giusta sentenza del Tribunale di Nola del 01.03.2001 RG n. 5054/2000 (cfr. all. n. 1 comparsa).
Con provvedimento del 23.10.2024 il GD, vista la tardiva costituzione di parte la quale Pt_2 eccepiva la già intervenuta separazione presso il Tribunale di Nola;
rilevato che dall'estratto di matrimonio non risultava alcuna annotazione e considerato che parte ricorrente non aveva preso posizione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta nel presente giudizio, rimetteva la causa sul ruolo onerando le parti a documentare se fosse o meno intervenuta sentenza di separazione.
All'udienza del 19.02.2025 il Giudice Delegato lette le note scritte depositate dalla sola parte ricorrente e vista la sentenza di separazione prodotta, riservava la causa in decisione per la sola pronuncia del divorzio.
Il Tribunale, avuto riguardo della circostanza che le parti risultano già separate giusta sentenza del
Tribunale di Nola n. 1814/2004, R.G. 5054/2000, è chiamato a pronunciarsi in merito al solo status divorzile, attesa la assenza di domande di carattere economico e l'assenza di figli.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta, è emerso che le parti vivono ininterrottamente separate a decorrere e in virtù del provvedimento presidenziale del 01.03.2001 con il quale il
Presidente f.f. del Tribunale di Nola li aveva autorizzati a vivere separati, nonché dalla sentenza n. 1814/2004, R.G. 5054/2000 del Tribunale di Nola con la quale era stata dichiarata la separazione personale delle parti, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa devono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dichiara inammissibile la domanda di separazione
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22/06/1998 nel Comune di
Nola (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Nola, al numero 00065, anno 1998, parte
2, serie A00) tra nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 e , nata a [...] il [...] ); Parte_2 C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nola di procedere alle annotazioni come per legge (atto n. 00065, anno 1998, parte 2, serie A00);
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 05.03.2025
Il Giudice relatore
Filomena Albano
Il Presidente
Marta Ienzi