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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 28/02/2025 nel procedimento portante il n.
895 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rinaldi Giovanni, Ganci Fabio, Miceli Walter, Zampieri
Nicola parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Elisabetta Selleri parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/07/2024 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il (di seguito per brevità anche solo Controparte_1
), chiedendone la condanna al versamento di quanto dovutole a titolo di CP_1 retribuzione professionale docenti, così come disciplinata e calcolata sulla base della contrattazione collettiva di settore.
A sostegno della domanda richiamava il principio di non discriminazione, lamentando la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99 e allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 1999/70/CEE.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio il , rilevando CP_1
l'infondatezza del ricorso, del quale domandava l'integrale il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti. 1 * * * * *
1. La domanda è fondata per le ragioni di cui appresso.
Lamenta, infatti, la ricorrente un'ingiustificata disparità di trattamento tra la sua posizione e quella dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l'Amministrazione ha riconosciuto l'emolumento previsto dall'art. 7 C.C.N.L. Comparto Scuola 2001.
1.1. La questione in esame è stata recentemente posta all'attenzione della Corte di
Cassazione la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cfr. Cass. civ. n. 20015/2018).
Il ragionamento del Supremo Collegio muove dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego”. Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
1.2. Per interpretazione costante e pacifica, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rileva in alcun
2 modo la caratura pubblica del datore di lavoro. La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
In assenza, pertanto, di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può accedersi all'interpretazione della normativa fatta propria dal , il quale ha escluso CP_1 immotivatamente la ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale o fino alla conclusione dell'attività scolastica.
1.3. Di qui la necessità di vagliare possibili interpretazioni alternative dell'art 7 C.C.N.L.
Comparto scuola 2001 in modo da superare il contrasto venutosi a creare tra la disposizione oggetto del giudizio e il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria: è, infatti, ormai principio pacifico e consolidato quello secondo cui il
Giudice chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale debba, in primo luogo, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, in grado di preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
2. Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del C.C.N.L. Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
3 Il percorso argomentativo sopra compendiato può essere posto alla base anche della presente decisione, posto che parte convenuta non ha allegato alcun elemento oggettivo dal quale desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito.
2.1. Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dalla docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46). Tuttavia nel caso in esame – come ben chiarito dalla
Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
4 3. Va, pertanto, accertato il diritto dell'istante a ottenere l'emolumento in parola con riferimento agli anni scolatici 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del alla CP_1 relativa erogazione nella misura determinata nei conteggi allegati dal ai quali CP_1 parte istante ha prestato adesione.
3.1. All'importo sopra determinato vanno aggiunti gli oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione della rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94, il quale dispone che “L'articolo 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre
1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla stregua dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/14, stante la serialità del contenzioso e la non particolare complessità delle questioni di diritto trattate, assumendo quale scaglione di riferimento quello individuato sulla base del decisum, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, condanna il , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a la somma lorda Parte_1 di € 1.730,45, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo.
Condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di CP_1 lite complessivamente liquidate in € 1.030, oltre € 49 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Asti, 28/02/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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