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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/09/2025, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6393/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. BORALI MAURIZIO e con gli avv. PEREGO SIMONE Parte_1
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. BORALI MAURIZIO e con gli avv. PEREGO SIMONE CP_1
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. BORALI MAURIZIO e con gli avv. PEREGO Controparte_2
SIMONE ( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. BORALI MAURIZIO e con gli avv. PEREGO SIMONE CP_3
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. BORALI MAURIZIO e con gli avv. PEREGO SIMONE Controparte_4
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
on l'avv. MARAZZA MARCO e gli avv. e Controparte_5
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza di un uso aziendale presso la convenuta per il non assorbimento dei superminimi di cui ai contratti individuali.
Accerta la illegittimità della condotta aziendale di assorbimento della voce in busta paga
individuale” operata dalla in danno dei CP_6 Controparte_5
ricorrenti dal febbraio 2018 e condanna la stessa alla ricostituzione della predetta voce nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente così trattenute dal febbraio 2018, condannando la parte convenuta a versare alla parte ricorrente le seguenti somme lorde, con l'aggiunta di rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, a favore di:
- € 6.205,50 Pt_1
- € 5.535,00 CP_1
- € 4.053,57 CP_2
- € 4.500,00 CP_3
- € 5.535,00 CP_4
.
Compensate le spese di lite per 1/3, condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le stesse, che si liquidano complessivamente in € 4000, oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA, CPA e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, già operata la compensazione.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 10/09/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6393/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. BORALI MAURIZIO e con gli avv. PEREGO SIMONE Parte_1
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. BORALI MAURIZIO e con gli avv. PEREGO SIMONE CP_1
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. BORALI MAURIZIO e con gli avv. PEREGO Controparte_2
SIMONE ( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. BORALI MAURIZIO e con gli avv. PEREGO SIMONE CP_3
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. BORALI MAURIZIO e con gli avv. PEREGO SIMONE Controparte_4
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
on l'avv. MARAZZA MARCO e gli avv. e Controparte_5
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza di un uso aziendale presso la convenuta per il non assorbimento dei superminimi di cui ai contratti individuali.
Accerta la illegittimità della condotta aziendale di assorbimento della voce in busta paga
individuale” operata dalla in danno dei CP_6 Controparte_5
ricorrenti dal febbraio 2018 e condanna la stessa alla ricostituzione della predetta voce nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente così trattenute dal febbraio 2018, condannando la parte convenuta a versare alla parte ricorrente le seguenti somme lorde, con l'aggiunta di rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, a favore di:
- € 6.205,50 Pt_1
- € 5.535,00 CP_1
- € 4.053,57 CP_2
- € 4.500,00 CP_3
- € 5.535,00 CP_4
.
Compensate le spese di lite per 1/3, condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le stesse, che si liquidano complessivamente in € 4000, oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA, CPA e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, già operata la compensazione.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 10/09/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo