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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/08/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 467/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 467/2025 promossa da:
, nato IN COLOMBIA il 11/12/1980, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. ANGELETTI ALESSANDRA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...]; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, 1) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio dei Sig.ri Parte_1
e contratto a Terni in data 07.12.2018; 2) dichiarare che le
[...] Controparte_2 parti hanno definito ogni loro rapporto economico e nulla hanno a pretendere l'una dall'altra.”.
pagina 1 di 3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/03/2025 ha chiesto che il Controparte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto, con Controparte_2
, esponendo che dall'unione non sono nati figli. Il ricorrente ha esposto:
[...]
-di aver contratto in data 07.12.2018 matrimonio civile in Terni con Controparte_2
- che dopo circa un mese di convivenza con il ricorrente in Terni, si Controparte_2 allontanava senza lasciare alcun recapito, ripresentandosi solo ed esclusivamente per formalizzare l'accordo di separazione presso il Comune di Terni;
- che con accordo concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Terni in data 05 marzo 2019, e confermato con dichiarazioni dei coniugi gli stessi venivano separati;
- che la resistente, dopo la separazione dal marito, si è di nuovo allontanata;
- che dal momento della separazione le parti sono sempre vissute separatamente senza mai riconciliarsi.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio senza condizioni;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti è comparso il solo ricorrente dichiarando di risiedere in immobile Ater con canone di euro 55,00, di essere privo di occupazione, percependo indennità di accompagnamento per euro 500,00. All'esito dell'udienza il ricorrente ha chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Deve essere dichiarata la contumacia della resistente ritualmente citata e non comparsa.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, al momento del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data della separazione che risulta definita;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
La materia trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
in Terni il 07/12/2018; Controparte_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Terni
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n. 139, parte I);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 04/07/2025.
. PRESIDENTE del.
dott. ssa Monica Velletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 467/2025 promossa da:
, nato IN COLOMBIA il 11/12/1980, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. ANGELETTI ALESSANDRA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...]; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, 1) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio dei Sig.ri Parte_1
e contratto a Terni in data 07.12.2018; 2) dichiarare che le
[...] Controparte_2 parti hanno definito ogni loro rapporto economico e nulla hanno a pretendere l'una dall'altra.”.
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/03/2025 ha chiesto che il Controparte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto, con Controparte_2
, esponendo che dall'unione non sono nati figli. Il ricorrente ha esposto:
[...]
-di aver contratto in data 07.12.2018 matrimonio civile in Terni con Controparte_2
- che dopo circa un mese di convivenza con il ricorrente in Terni, si Controparte_2 allontanava senza lasciare alcun recapito, ripresentandosi solo ed esclusivamente per formalizzare l'accordo di separazione presso il Comune di Terni;
- che con accordo concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Terni in data 05 marzo 2019, e confermato con dichiarazioni dei coniugi gli stessi venivano separati;
- che la resistente, dopo la separazione dal marito, si è di nuovo allontanata;
- che dal momento della separazione le parti sono sempre vissute separatamente senza mai riconciliarsi.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio senza condizioni;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti è comparso il solo ricorrente dichiarando di risiedere in immobile Ater con canone di euro 55,00, di essere privo di occupazione, percependo indennità di accompagnamento per euro 500,00. All'esito dell'udienza il ricorrente ha chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Deve essere dichiarata la contumacia della resistente ritualmente citata e non comparsa.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, al momento del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data della separazione che risulta definita;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
La materia trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
in Terni il 07/12/2018; Controparte_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Terni
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n. 139, parte I);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 04/07/2025.
. PRESIDENTE del.
dott. ssa Monica Velletti
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