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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/06/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.P.U. 27/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dello stato di insolvenza nei confronti della
[...]
(C.F. Parte_1
), con sede in Terni, Strada di San Martino, n. 104. P.IVA_1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 09.04.2025 dal Commissario liquidatore della
Controparte_1
”, dott.ssa (C.F.
[...] Parte_2 Parte_3
), rappresentata e difesa, dall'avv. Stefano Mazzuoli;
C.F._1 udita la relazione del giudice relatore, designato in data 14.04.2025; esaminata la documentazione in atti;
dato atto della ritualità e tempestività della notificazione del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nei confronti della società resistente e ai sensi del comma
8 presso l'indirizzo di residenza dell'ex legale rappresentante della società; dato atto che in proprio e in qualità di ex legale rappresentante Parte_4 della società cooperativa, si è costituito con memoria depositata in data 13.05.2025 a mezzo di difensore ritualmente nominato, avv. Luca Passoni, “rimettendosi al Tribunale di Terni per le determinazioni più opportune in base a quanto rappresentato e documentato con spese integralmente compensate fra le parti”; ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni, comune coincidente con la sede del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa;
considerato che
sussiste la legittimazione attiva del ricorrente (v. Cass., SS.UU., 3567/85, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Roma, 3 ottobre 1994), il quale, in qualità di commissario liquidatore, ben può chiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza della società senza l'autorizzazione dell'autorità governativa che lo ha nominato (v. Cass. 11085/92);
1 rilevato che il contraddittorio è stato correttamente instaurato, essendosi regolarmente costituito l'ex legale rappresentante della società in liquidazione coatta amministrativa (v. Cass. 16074/2018,
Cass. 16746/2013, Cass. 24547/2010, Cass. 17014/04 e Cass. 9881/97) e non essendo obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero (v. Cass. 1074/04); considerato che, in questa sede, deve essere vagliata esclusivamente la sussistenza dello stato di insolvenza (inteso, sulla base della generale definizione di cui all'art. 5 l.f., come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass.
6978/2019, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass.
10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04
e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause;
sull'assenza di un'autonoma definizione dello stato di insolvenza con riferimento alle imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, v. Cass. 9408/06) al momento dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa (v. Cass. 18137/2018, Cass. 16074/2018, Cass. 9408/06, Cass. 9881/97 e
Cass. 1321/89), nella specie disposta con decreto emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 07/02/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Ser. Gen. n. 42 del 20.02.2025, restando escluso ogni sindacato valutativo circa i requisiti soggettivi (v. App. Torino, 29 settembre 2010), e non trovando applicazione, tra l'altro, il limite di cui all'art. 15, co. 9, l.f. (v. Cass. 9681/2013); dato atto che il predetto , ritualmente sentito ai sensi del combinato disposto degli artt. CP_2
195, co. 3, e 202, co. 2, l.f. (che, pur non attribuendo all'autorità governativa la qualità di parte del procedimento, ne impongono l'audizione: v. Cass. 11085/92), ha inviato in data 30.04.2025 il proprio parere favorevole all'accoglimento della domanda, specificando che la Cooperativa è stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa in quanto “si trovava in una grave situazione debitoria” ed escludendo, quindi, la sussistenza di “elementi ostativi rispetto alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 298 C.C.I.I. già ex art. 202 della L.F” (v. il parere in atti); ritenuto che la sussistenza dello stato di insolvenza della cooperativa resistente alla data del
07.02.2025, oltre che dalle dettagliate deduzioni del commissario liquidatore ricorrente (di per sé non vincolanti: v. Cass. 1213/98), appare confermata dalla documentazione in atti, avuto riguardo, in particolare: ai dati esposti nell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, riferito all'esercizio 2023, e alla situazione patrimoniale aggiornata all'anno 2024 (ossia quello che ha preceduto la dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa e che ha seguito la delibera di scioglimento e liquidazione volontaria della società, adottata in data 12.05.2023, v. all. 2 al ricorso), dai quali emerge un attivo radicalmente insufficiente a far fronte all'esposizione debitoria, particolarmente elevata, specialmente nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali (avente un ammontare di circa € 1.317.315,13 di debiti già iscritti nei ruoli della riscossione); considerato, del resto, che la stessa resistente, in sede di comparsa di risposta, ha ammesso di aver deliberato il proprio scioglimento e la messa in liquidazione volontaria della società cooperativa già in data 12.05.2023 dopo aver constatato l'impossibilità di superare lo stato di crisi in cui la stessa oramai versava;
ritenuto di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, poiché il commissario liquidatore non ha formulato espressa istanza di condanna dell'amministratore alle spese, che meritano, in ogni caso, di essere compensate, essendosi quest'ultimo rimesso alle determinazioni del Tribunale in ordine all'accoglimento del ricorso (v. Trib. Treviso, 27/06/2018);
2 visti gli artt. 1, 2, 27, 45, 297, 298 CCII,
DICHIARA lo stato di insolvenza, a far data dal 07.02.2025 della
[...]
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Terni, Strada di San Martino, n. 104;
DISPONE
l'integrale compensazione delle spese di lite del presente procedimento;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente, al Pubblico Ministero e al e la pubblicazione della presente Controparte_3 sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 297, co. 5, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dello stato di insolvenza nei confronti della
[...]
(C.F. Parte_1
), con sede in Terni, Strada di San Martino, n. 104. P.IVA_1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 09.04.2025 dal Commissario liquidatore della
Controparte_1
”, dott.ssa (C.F.
[...] Parte_2 Parte_3
), rappresentata e difesa, dall'avv. Stefano Mazzuoli;
C.F._1 udita la relazione del giudice relatore, designato in data 14.04.2025; esaminata la documentazione in atti;
dato atto della ritualità e tempestività della notificazione del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nei confronti della società resistente e ai sensi del comma
8 presso l'indirizzo di residenza dell'ex legale rappresentante della società; dato atto che in proprio e in qualità di ex legale rappresentante Parte_4 della società cooperativa, si è costituito con memoria depositata in data 13.05.2025 a mezzo di difensore ritualmente nominato, avv. Luca Passoni, “rimettendosi al Tribunale di Terni per le determinazioni più opportune in base a quanto rappresentato e documentato con spese integralmente compensate fra le parti”; ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni, comune coincidente con la sede del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa;
considerato che
sussiste la legittimazione attiva del ricorrente (v. Cass., SS.UU., 3567/85, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Roma, 3 ottobre 1994), il quale, in qualità di commissario liquidatore, ben può chiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza della società senza l'autorizzazione dell'autorità governativa che lo ha nominato (v. Cass. 11085/92);
1 rilevato che il contraddittorio è stato correttamente instaurato, essendosi regolarmente costituito l'ex legale rappresentante della società in liquidazione coatta amministrativa (v. Cass. 16074/2018,
Cass. 16746/2013, Cass. 24547/2010, Cass. 17014/04 e Cass. 9881/97) e non essendo obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero (v. Cass. 1074/04); considerato che, in questa sede, deve essere vagliata esclusivamente la sussistenza dello stato di insolvenza (inteso, sulla base della generale definizione di cui all'art. 5 l.f., come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass.
6978/2019, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass.
10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04
e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause;
sull'assenza di un'autonoma definizione dello stato di insolvenza con riferimento alle imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, v. Cass. 9408/06) al momento dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa (v. Cass. 18137/2018, Cass. 16074/2018, Cass. 9408/06, Cass. 9881/97 e
Cass. 1321/89), nella specie disposta con decreto emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 07/02/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Ser. Gen. n. 42 del 20.02.2025, restando escluso ogni sindacato valutativo circa i requisiti soggettivi (v. App. Torino, 29 settembre 2010), e non trovando applicazione, tra l'altro, il limite di cui all'art. 15, co. 9, l.f. (v. Cass. 9681/2013); dato atto che il predetto , ritualmente sentito ai sensi del combinato disposto degli artt. CP_2
195, co. 3, e 202, co. 2, l.f. (che, pur non attribuendo all'autorità governativa la qualità di parte del procedimento, ne impongono l'audizione: v. Cass. 11085/92), ha inviato in data 30.04.2025 il proprio parere favorevole all'accoglimento della domanda, specificando che la Cooperativa è stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa in quanto “si trovava in una grave situazione debitoria” ed escludendo, quindi, la sussistenza di “elementi ostativi rispetto alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 298 C.C.I.I. già ex art. 202 della L.F” (v. il parere in atti); ritenuto che la sussistenza dello stato di insolvenza della cooperativa resistente alla data del
07.02.2025, oltre che dalle dettagliate deduzioni del commissario liquidatore ricorrente (di per sé non vincolanti: v. Cass. 1213/98), appare confermata dalla documentazione in atti, avuto riguardo, in particolare: ai dati esposti nell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, riferito all'esercizio 2023, e alla situazione patrimoniale aggiornata all'anno 2024 (ossia quello che ha preceduto la dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa e che ha seguito la delibera di scioglimento e liquidazione volontaria della società, adottata in data 12.05.2023, v. all. 2 al ricorso), dai quali emerge un attivo radicalmente insufficiente a far fronte all'esposizione debitoria, particolarmente elevata, specialmente nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali (avente un ammontare di circa € 1.317.315,13 di debiti già iscritti nei ruoli della riscossione); considerato, del resto, che la stessa resistente, in sede di comparsa di risposta, ha ammesso di aver deliberato il proprio scioglimento e la messa in liquidazione volontaria della società cooperativa già in data 12.05.2023 dopo aver constatato l'impossibilità di superare lo stato di crisi in cui la stessa oramai versava;
ritenuto di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, poiché il commissario liquidatore non ha formulato espressa istanza di condanna dell'amministratore alle spese, che meritano, in ogni caso, di essere compensate, essendosi quest'ultimo rimesso alle determinazioni del Tribunale in ordine all'accoglimento del ricorso (v. Trib. Treviso, 27/06/2018);
2 visti gli artt. 1, 2, 27, 45, 297, 298 CCII,
DICHIARA lo stato di insolvenza, a far data dal 07.02.2025 della
[...]
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Terni, Strada di San Martino, n. 104;
DISPONE
l'integrale compensazione delle spese di lite del presente procedimento;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente, al Pubblico Ministero e al e la pubblicazione della presente Controparte_3 sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 297, co. 5, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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