Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1491 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo Amministratore pro tempore sig. (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._1
il 14 giugno 1964, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Calafiore;
Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (C.F. ), nato a [...] [...] CP_2 C.F._2 Pt_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Restuccia e Carlo Comandè;
APPELLATA
Oggetto: diritti reali
Conclusioni per l'appellante: “voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Palermo sezione civile, accogliere quanto superiormente esposto nel presente atto, nel proprio atto di appello delle eccezione e le difese con esso formulate e per l'effetto e di tutti i propri atti difensivi, atti i cui contenute devono intendersi integralmente trascritti e confermati, e reiectis adversis: 1) annullare con riforma integrale la sentenza del Tribunale di Palermo sezione 2^ civile, in composizione monocratica, n. 2994/2022 pronunciata inter partes nel giudizio RG
n.10865/2019 e pubblicata il 06.07.2022; 2) Accertare e dichiarare l'esatto confine dei beni immobili dettagliatamente indicati in narrativa dell'atto di appello, in sede di atto di citazione del primo grado di causa ed altri atti del primo grado di giudizio, distinguendo, di
[... conseguenza, con apposita linea di separazione i beni di proprietà di questo Condominio
parte appellante di cui in epigrafe, da quelli della società Parte_1
“ , in persona del suo liquidatore- Controparte_3
1
3) Condannare parte appellata alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio di 1° grado con rimborso spese generali al 15% come tariffa forense, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, nonché ogni altra imposta dovuta per legge;
4) Condannare, altresì, parte appellata alla restituzione ed rimborso di ogni somma che eventualmente dovesse percepire in esecuzione della sentenza di primo grado di cui sopra. Se e soltanto ove l'Ecc.ma Corte lo ritenesse necessario ai fini di quanto richiesto e domandato, si insiste nella propria richiesta di CTU in merito all'accertamento di quanto richiesto al superiore punto 2) ed ad ulteriore dimostrazione di quanto già pienamente comprovato da questa parte appellante”; per l'appellata: “insiste affinché l' Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo voglia cosi provvedere: in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 2994/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Palermo in data 6 luglio 2022, per violazione dell'art 342 c.p.c., nonché ai sensi degli art. 348 bis c.p.c. e 348 ter c.p.c. e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado appellata per i motivi di cui in narrativa. Nel merito rigettare integralmente
l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2994/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 6 luglio 2022, perché del tutto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado, per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. anche ai sensi dell 'art. 96 c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza 2994/2022 del 6 luglio 2022 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, dichiarò inammissibile la domanda di regolamento dei confini proposta dal nei confronti Parte_1 Controparte_1
.
[...]
A tanto pervenne il giudice di prime cure, ritenendo che la domanda proposta dal ex art. 950 c.p.c. fosse priva delle condizioni previste per l'esercizio dell'azione Parte_1 proposta e, in particolare, della incertezza del confine tra i due fondi contigui.
2.Avverso tale sentenza ha proposto appello il , Parte_1 con atto di citazione del 7 settembre 2022, sulla scorta di sette motivi di impugnazione, così sintetizzabili:
2 ➢ errore del primo giudice nell'individuazione dei presupposti dell'azione per regolamento dei confini e nella declaratoria di inammissibilità per presupposta carenza di prova;
➢ errore per omessa valutazione delle prove esistenti agli atti del giudizio;
➢ errore nella valutazione delle dichiarazioni e volontà delle parti;
➢ errore per mancata considerazione della propria vittoria parziale in sede di liquidazione delle spese di giudizio;
➢ errore per la contraddittorietà con l'ordinanza emessa il 15 gennaio 2020 con la quale aveva, invece, ritenuto l'azione ammissibile;
➢ errore riguardo alla configurazione dell'azione 950 c.p.c., sulla sua presunta errata scelta rispetto ad altre azioni esperibili e l'impossibilità di riqualificazione della domanda proposta;
➢ errore per aver esaminato il merito della lite pur avendo dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta.
3.Radicatosi il contraddittorio, si è costituita, con comparsa di risposta del 15 marzo 2023,
, che ha resistito al gravame di cui ha richiesto Controparte_1 il rigetto.
4.In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 22 novembre
2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 60 gg per l'eventuale deposito delle comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5.Così tratteggiato l'oggetto del contendere, per una più chiara comprensione del gravame, è opportuno premettere che la controversia trae origine dall'affermato asserito contrasto tra le parti riguardo alla corretta interpretazione dei titoli di proprietà dei beni immobili insistenti nel complesso immobiliare in cui insiste il Condominio, costruito dalla società CP_1 CP_1
Considerato che, al momento della vendita degli appartamenti, la società costruttrice si era riservata la proprietà e/o uso di alcune parti ed aree dell'edificio, il ha Parte_1 proposto azione ex art. 950 c.c., chiedendo al Tribunale di individuare gli esatti confini tra i beni delle parti, in ragione di una riferita difficoltà di interpretazione dei titoli di proprietà.
Al fine di fondare la propria domanda, l'appellante ha prodotto una consulenza di parte
(a firma dell'ing. ), nella quale, a seguito di una descrizione del complesso Persona_1 immobiliare, sono state indicate le parti degli edifici di dubbia titolarità.
Il Tribunale di Palermo, disattendendo la richiesta di nomina di un CTU, ritenne che
3 il presupposto fondante dell'azione di cui all'art. 950 c.p.c. fosse l'incertezza nella mera individuazione del confine di due beni immobili e, quindi, estranea restando l'eventuale difficoltà interpretativa dei titoli di proprietà, dichiarò inammissibile l'azione.
6. Tanto premesso, prima di entrare nel merito delle doglianze dell'appellante, occorre affrontare l'eccezione proposta da parte appellata, che ha dedotto l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis per le seguenti ragioni:
a) l'appellante si sarebbe limitata a “riproporre in modo confusionario e contraddittorio le medesime argomentazioni del giudizio di primo grado secondo un iter argomentativo e descrittivo che non consente di individuare nemmeno quali sarebbero i capi della sentenza impugnata e le ragioni di impugnazione”;
b) l'appellante non avrebbe disposto un c.d. “progetto alternativo di sentenza, fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado ed indicando i motivi per cui detto diverso ed alternativo “progetto” sarebbe preferibile rispetto alla sentenza impugnata”.
c) l'appellante, tranne che per un motivo, non avrebbe individuato “nemmeno gli specifici capi della sentenza che intende impugnare (addirittura ad un certo punto viene ricopiata l'intera sentenza), limitandosi ad elencare, in modo incomprensibile, una serie di contestazioni, tra l'altro, infondate e, molto spesso, in contraddizione tra loro, rendendo arduo anche spiegare una adeguata difesa”.
L'eccezione è infondata.
Sebbene sia evidente la sostanziale reiterazione delle medesime argomentazioni proposte in primo grado, emergono comunque, nel corpo dell'appello, sia le parti della sentenza gravata sia le ragioni a sostegno dell'impugnativa.
Difatti, alla luce del condivisibile orientamento della Suprema Corte, all'esposizione delle doglianze non va accompagnato “un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte
e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. civ., Sez. VI-
3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021).
Non ricorrono, pertanto, gli estremi per una declaratoria di inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
7.Passando all'esame delle doglianze proposte con il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo di impugnazione – che per ragioni di stretta connessione logica è opportuno esaminare congiuntamente – l'appellante si duole che il Tribunale di Palermo abbia ritenuto inammissibile la propria domanda di regolamento dei confini, per mancanza dei presupposti
4 dell'azione.
Afferma che il giudice di prime cure avrebbe dichiarato tale inammissibilità sulla base di un'asserita mancanza di prova, sebbene l'esercizio dell'azione sia di natura ricognitiva.
Evidenzia che, alla base della sentenza gravata, vi sarebbe un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice dell'azione ex art. 950 c.c. in quanto sia in caso di incertezza che di certezza nell'individuazione del confine, l'azione – a seguire il percorso argomentativo della sentenza gravata - non sarebbe comunque esperibile.
Rappresenta che proprio l'incertezza nella individuazione dei confini tra i fondi, nonché sulla proprietà dei beni immobili di proprietà dell'uno o dell'altro confinante, costituirebbe il fondamento stesso dell'azione e non potrebbe mai dare luogo all'inammissibilità della domanda.
Evidenzia che la società costruttrice avrebbe, peraltro, di fatto aderito alla propria richiesta di regolare i confini tra le proprietà, ammettendo che alcune delle aree controverse sarebbero comuni ovvero appartenenti al Condominio, sicché, in sede di liquidazione delle spese, il giudice avrebbe dovuto tenere conto della propria vittoria parziale.
Soggiunge, infine, che il Tribunale di Palermo aveva, con l'ordinanza del 15 gennaio
2020, già ritenuto ammissibile l'azione e che, in ogni caso, avrebbe potuto riqualificarla in rivendica, poiché il giudice non sarebbe vincolato dal cd. nomen iuris nell'interpretazione della volontà delle parti.
Ed ancora l'appellante si duole che il giudice di prime cure non avrebbe considerato le prove esistenti agli atti del giudizio.
Sostiene che, per la notevole quantità di prove tecniche e legali esistenti, l'impianto probatorio fosse sufficiente al fine di promuovere un azione di regolamento di confini, in virtù della sua natura ricognitiva.
Soggiunge che, per tali ragioni, sarebbe immotivata la decisione di non nominare un
CTU.
I motivi sono, nel complesso, infondati.
Occorre premettere, anzitutto, che l'azione di regolamento di confini presuppone uno stato di incertezza del confine fra due fondi, sicché ciò che è incerto, e che l'azione mira ad accertare, è il materiale posizionamento di una linea di demarcazione tra due differenti proprietà.
Previa individuazione di due proprietà limitrofe, appartenenti a soggetti diversi,
l'azione è, quindi, esperibile ogni qualvolta “vi sia, da un lato, incertezza sul confine tra due fondi di carattere obiettivo (derivante cioè dalla promiscuità del possesso della zona
5 confinaria) ovvero subiettiva (ricorrente allorché una parte sostenga che il confine apparente non corrisponde a quello reale) e, dall'altro, non vi sia alcuna reciproca contestazione dei titoli di acquisto” (Cass. civile sez. II, 25/05/1983, n. 3600).
Da tanto discende la necessità che sia dedotta una difformità tra lo stato attuale dei luoghi ed il confine reale tra i due fondi, con rappresentazione dell'avvenuta usurpazione di una pozione di terreno da parte del vicino.
Non essendovi contesa circa i titoli di proprietà bensì unicamente in ordine all'effettiva estensione dei fondi, la qualificazione dell'azione in termini di actio finium regundorum (e non di rivendica) non muta per il fatto che gli attori facciano eventualmente valere un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale naturale conseguenza di tale azione
(cfr. Cass. n. 4703/1997).
L'azione di rivendica presuppone, infatti, un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo (anche non negoziale) diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza.
Nell'azione di regolamento di confini il conflitto è, invece, per così dire tra i fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo edotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, senza che rilevi l'effetto recuperatorio di detta domanda, che consegue all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini
(cfr. Cass. n. 9900/1995).
D'altronde, è noto che anche la sola domanda con la quale si chiede (senza un'autonoma richiesta di determinazione dei confini) la condanna del vicino all'arretramento dei confini va qualificata non come rivendica ma come regolamento di confini qualora dalla causa petendi dell'azione proposta si rilevi che la tutela invocata postula unicamente l'identificazione dei limitrofi immobili e cioè l'eliminazione di ogni incertezza circa la loro estensione, non essendo in discussione la proprietà dei contigui fondi (cfr. Cass. n.
8962/1990).
In ragione di tali consolidati principi, l'azione proposta dal appellante non Parte_1
è riconducibile al modello descritto in quanto, piuttosto che indirizzata ad ottenere l'esatta individuazione dei numerosi e diversi confini (compendiati nelle “dodici aree”), è soltanto volta ad accertare la proprietà di una serie più o meno definita di beni (tra cui autorimesse collettive, discenderie, aree non edificate ed altro) di cui il afferma di ignorare Parte_1 la titolarità.
E ciò non per contrasti sulla materializzazione dei confini realmente apposti ma solo per l'asserita dubbia interpretazione degli atti di compravendita.
6 Difatti, come evidenziato nella sentenza impugnata, per ognuna delle numerose aree o zone per le quali è stato richiesto “l'accertamento dei confini”, l'appellante ha avanzato diffuse perplessità sulla effettiva appartenenza di tali beni, ma non ha mai individuato – per ciascuno dei beni contesi – “due fondi contigui”, rispettivamente dell'uno e dell'altro proprietario, per i quali ha dedotto le ragioni in cui risiederebbe in concreto l'incertezza nella individuazione dei rispettivi limiti.
L'intento dell'appellante è, dunque, volto non già a dirimere un asserito contrasto nell'individuazione di un confine materiale tra fondi, ma è finalizzato, piuttosto, ad ottenere un'interpretazione “ufficiale” dei titoli, per definire le riserve di proprietà e/o uso, poste a favore della società costruttrice, per mezzo di un'indagine giudiziale.
Stando così le cose, l'argomento per cui il Tribunale avrebbe adottato una interpretazione abrogatrice dell'art. 950 c.p.c. prova per così dire troppo perché ciò che manca nella fattispecie è proprio quell'incertezza nella materializzazione dei confini che giustifica il ricorso all'azione proposta.
Nella stessa linea, appare priva di pregio l'ulteriore censura secondo la quale l'azione sarebbe stata dichiarata inammissibile in ragione di una presupposta carenza di prove.
Non è il corredo documentale a mancare nella fattispecie ma la peculiarità delle allegazioni poste a base della richiesta di una tutela giurisdizionale.
Va dunque ribadita l'estraneità – rispetto al rimedio prescelto – delle ragioni volte ad ad ottenere una pronuncia giudiziale che stabilisca la portata interpretativa delle clausole di riserva poste a favore della società appellata.
Va, adesso, affermata l'inconducenza della lamentata contraddittorietà della declaratoria di inammissibilità dell'azione, contenuta nella sentenza gravata, a cospetto della ordinanza del 15 gennaio 2020, con cui, in seguito della dichiarazione di nullità dell'atto di citazione del e del deposito di una memoria integrativa, il Tribunale aveva Parte_1 dichiarato sufficientemente delineati petitum e causa petendi.
Difatti, l'inammissibilità pronunciata dal primo giudice – meritevole di conferma in questa sede - non è conseguente all'incertezza del rimedio prescelto ma - si deve quindi ribadire – alla estraneità delle doglianze rispetto all'azione proposta.
8. Sebbene destinati all'assorbimento – in ragione di quanto affermato nel capo che precede – è opportuno, per maggiore completezza, l'esame congiunto del quarto e settimo motivi dell'appello.
Con il quarto, il deduce che la vittoria parziale nel primo grado di giudizio Parte_1 avrebbe dovuto comportare una diversa statuizione sulle spese del procedimento.
7 Analogamente con il settimo motivo di impugnazione, l'appellante si duole che il giudice, dopo aver dichiarato l'inammissibilità dell'azione, abbia esaminato, comunque, nel merito della causa.
Sostiene che il giudice di prime cure non avrebbe motivato riguardo alle “numerose usurpazioni” subite dal che avrebbero portato alla necessità di promuovere Parte_1 un'azione di regolamento di confini.
Evidenzia la contraddittorietà fra sentenze ed ordinanze antecedenti, nonché i riconoscimenti confessori formulati dall'appellata.
Rappresenta che il Tribunale avrebbe rappresentato l'azione di regolamento di confini come un'azione minore e con carattere do specialità all'interno del genus dell'azione di rivendicazione e che non sarebbe stato esaminato il tema dell'inserimento nei confini delle cd aree non edificate.
Soggiunge, infine, che il giudice non avrebbe valorizzato la necessità di effettuare un regolamento dei confini nei confronti delle aree elencate, in ogni caso, non in modo tassativo.
Anche queste censure sono prive di pregio.
Essendo stata l'azione proposta dichiarata inammissibile, va ricordato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza di valenza decisoria, potendosi l'impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativa all'ammissibilità della domanda” (Cass. sez. 5 - , sent. n. 32092 del 12/12/2024).
Ne deriva che gli ulteriori rilievi effettuati dal giudice di prime cure – che hanno riguardato le difese svolte dall'odierna appellata ed hanno evidenziato la pacifica titolarità di alcuni beni in base alla lettura dei titoli - sono stati enunciati al solo fine di rendere evidente l'assenza di chiare ragioni sottese all'esercizio dell'azione.
9. Una trattazione separata è, invece, richiesta per il sesto motivo con cui l'appellante ha dedotto che la domanda avrebbe potuto essere riqualificata in azione di rivendicazione.
Va premesso che, anche dopo la pronuncia della nullità della citazione introduttiva, il ha ribadito che l'azione proposta era quella di regolamento di confini. Parte_1
In ogni caso, in ragione della finalità ricognitiva dell'azione proposta, più volte affermata e ribadita dall'appellante nel corso di entrambi i gradi del giudizio, non vi sono i presupposti per qualificare l'azione come di rivendica, giacché tale azione ha natura e
8 presupposti differenti.
Infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte, la finalità recuperatoria dell'azione di rivendicazione costituisce il proprio della domanda di rivendica che richiede che, all'atto della sua formulazione, il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto e che tale stato di fatto sia puntualmente provato (cfr. Cass. sez. II, 14 aprile 2005, n. 7777).
Avuto riguardo a tale condivisibile principio, dal tenore delle difese svolte in primo grado non emerge e non è provato che le aree e zone indicate dal sarebbero nel Parte_1 possesso dell'odierna appellata, né se ne chiede precisamente il rilascio in ragione di un ingiusto spossessamento, sicché è da escludere l'esistenza di un chiaro e definito interesse recuperatorio.
Si aggiunge, adesso, che non sarebbe nemmeno possibile qualificare diversamente l'azione nei termini dell'azione di accertamento della proprietà.
In primo luogo, l'appellante non ha mai provato, sul punto, l'esistenza del “severo contrasto” – che sia attuale e non meramente ipotetico o futuro - tra la compagine condominiale e la società costruttrice in ordine all'effettiva titolarità dei beni indicati.
Basta rilevare che, già in sede di costituzione in prime cure, l'appellata ha più volte negato l'esistenza di un contrasto, riconoscendo anche che alcuni dei beni per cui era stata dedotta l'incertezza nel confine sono o in comproprietà tra i condomini e la società costruttrice (area 2) oppure sono dello stesso condominio (area 7).
Non appare, quindi, motivata la stretta esigenza di ricorrere ad una ricognizione giudiziale dell'esatta titolarità delle aree e zone indicate, a fronte di una riferita e individuale difficoltà interpretativa dei titoli di proprietà, che sono stati meramente allegati agli atti di causa.
Pertanto, la richiesta di disporre una consulenza tecnica di ufficio, in mancanza di ragioni idonee a supporto della richiesta, appare tendente a supplire, ingiustificatamente,
l'inerzia del rispetto ad una ricognizione dei beni oggetto di causa. Parte_1
Difatti, al fine di determinare le aree e zone spettanti alla parte appellante, apparirebbe sufficiente un'autonoma ricognizione dei beni condominiali, sulla base dei titoli di proprietà dedotti, ferma restando la facoltà di promuovere un'azione di rivendica, puntualmente motivata e provata, laddove si ritenesse di aver subito un ingiusto spossessamento.
10. Infondate essendo le ragioni che lo sostengono l'appello va rigettato con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza,
9 domanda ed eccezione disattese, uditi i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 2994/2022 del Tribunale di Palermo che per l'effetto, interamente conferma;
condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese di lite di questo grado, liquidate nella complessiva somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 7 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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