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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/05/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1603/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1603/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENDIA DANIELE elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Jesi via Pasquinelli n. 2/a presso il difensore avv. BENDIA DANIELE
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Minoli, dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PANACCI ALBERTO e dell'avv. FERRERO STEFANO ed elettivamente domiciliata in
Ancona via Marsala n. 8 presso lo studio dell'avv. Federica Bambini
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che la società ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona Pt_1
la società al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria di annullamento CP_1
del contratto di fornitura del sistema ERP Alyante per dolo, in ipotesi di mancato CP_2
accoglimento, ha domandato la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento, in ultima ipotesi, di mancato accoglimento delle predette domande, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.7.2021, la società eccepiva, in CP_1
via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito per essere la competenza deferita ad un collegio arbitrale a norma della clausola 17.2 del contratto stipulato tra le parti, nel merito,
chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della e la condanna della medesima al pagamento del Pt_1
residuo prezzo.
Con la sentenza non definitiva n. 1532/2024 del 13.9.2024 questo Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta e respingeva la domanda attorea di annullamento del contratto per dolo determinante.
La summenzionata sentenza, infine, stabiliva che, in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento, occorreva accertare l'oggetto e la tipologia delle prestazioni dedotte nel rapporto contrattuale, verificare se il prodotto informatico in oggetto fosse o meno concretamente in grado di svolgere le funzioni caratteristiche ed essenziali per parte attrice e disponeva, pertanto, come da separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della CTU.
Depositata la CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 6.5.2025, revocata l'udienza fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e dichiaravano di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 2 di 11 In via preliminare, va chiarito che le domande che hanno formato oggetto di decisione con la sentenza non definitiva n. 1532/2024 non possono più essere trattate in questa sede, infatti quella pronuncia segna l'esaurirsi della potestas decidendi sulle questioni trattate, la Suprema
Corte con sentenza n. 29321/2021 ha, infatti, stabilito: “il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva,
neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva”.
Ciò posto, la società ha proposto contro con atto di citazione Pt_1 CP_1
ritualmente notificato le seguenti domande contrattuali:
1)una domanda di risoluzione del contratto stipulato in data 6.7.2016, avente ad oggetto la fornitura del sistema informatico Alyante Enterprice ERP;
2)una domanda diretta alla condanna di a restituire la somma di €. 17.347,28 già CP_1
Parte versata da a a titolo di acconto del corrispettivo concordato in relazione al CP_1
contratto risolto;
3)una domanda diretta alla condanna di a pagare in suo favore il risarcimento CP_1
del danno conseguente all'inadempimento di per un ammontare di €. 98.229,05 CP_1
per danno emergente, o la diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
si è tempestivamente costituita ex art. 167 c.p.c., resistendo alle domande CP_1
attoree, di cui ha chiesto il rigetto, nonché svolgendo domanda riconvenzionale, in particolare deduceva di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni dedotte in contratto, CP_1
infatti, era stata la società attorea ad interrompere ingiustificatamente il contratto, mancava la prova dei lamentati danni e del nesso causale, in via riconvenzionale, CP_1
Parte chiedeva la condanna di al pagamento di €. 5.072,74 a titolo di saldo del corrispettivo contrattuale.
In via generale, si evidenzia che la distribuzione dell'onere assertivo e probatorio dell'azione contrattuale di risoluzione del contratto svolta dall'attrice contro la convenuta è prevista in pagina 3 di 11 via generale dal combinato disposto degli artt. 2697, 1218 e 1453 e ss. c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe a chi agisce in risoluzione allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si assume inadempiuta totalmente e parzialmente e solo allegarne l'inadempimento (totale o parziale), nonché la gravità
dell'inadempimento e, ciò fatto, spetta al contraente che sia convenuto in risoluzione allegare e provare di avere esattamente adempiuto ovvero di non avere potuto adempiere per fatto non imputabile, ed eguale criterio, a parti invertite, si applica ove il convenuto in adempimento a sua volta eccepisce l'inadempimento totale o parziale della controparte (Cass.
n. 13533/2001).
Quando siano dedotti contrapposti inadempimenti spetta al giudice comparare il peso e la consistenza dei lamentati ed accertati inadempimenti e determinare quale parte si sia resa responsabile delle violazioni più rilevanti e della conseguente alterazione del sinallagma.
Con riferimento alla disciplina prevista per il contratto dedotto in giudizio, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha sancito che il contratto, avente ad oggetto la fornitura di un software, riconducibile all'appalto, ha ad oggetto un'obbligazione di risultato, la S.C. ha ritenuto che ove l'acquirente di un software, in mancanza del risultato stabilito dal contratto,
abbia agito in giudizio per la sua risoluzione, una volta provato il contratto costitutivo della sua pretesa, possa limitarsi ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione, vale a dire l'idoneità del sistema fornito a conseguire i risultati richiesti dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura” (Cass. n. 13685 del 21.5.2019).
Ne consegue che, laddove il fornitore si obblighi a soddisfare le esigenze di business del committente mediante la fornitura di un software, si vincola alla realizzazione di un software pienamente rispondente alle specifiche tecniche e funzionali richieste dal committente.
Ciò posto, Il Tribunale evidenzia che la stipulazione del contratto del 6.7.2016 tra le parti è
pacifica e documentale, avendo le due parti versato in causa la relativa scrittura negoziale da pagina 4 di 11 cui risulta l'obbligazione di di fornire un software in conformità alle specifiche CP_1
Parte tecniche fornite dal committente, contro il pagamento a carico di i un corrispettivo.
E' pacifico, altresì, il fatto del pagamento da parte del committente degli acconti sul prezzo per complessivi €. 17.347,28.
Orbene la prova testimoniale espletata ha consentito di accertare che prima della sottoscrizione del contratto vi erano stati diversi incontri tra le parti, al fine di conoscere e approfondire le esigenze del committente, ebbene, in tali occasioni, il legale rappresentante della società attorea rappresentava ai tecnici di che i prodotti commercializzati CP_1
Parte sia dalla he dalla variavano di stagione in stagione e richiedevano un costante Parte_2
aggiornamento dei dati relativi ai documenti, agli ordini, ai prezzi di vendita ed alla gestione
Parte del magazzino, rendeva noto che la operava con clienti del canale della grande distribuzione con necessità di gestire informaticamente i frequenti resi, sostituzioni e aggiornamenti dei quantitativi dei prodotti tramite modelli gestionali che potessero scambiare i dati con i sistemi informatici della grande distribuzione, inoltre, faceva presente che dovevano essere potenziate le procedure informatiche della gestione del canale di vendita
Parte curato dagli agenti sia della he della , nel reciproco trasferimento di dati tra i Parte_2
supporti, tablet e smartphone, a disposizione degli agenti, ed il server aziendale e che dovevano risultare aggiornate in tempo reale le giacenze di magazzino e gli incassi dei clienti
(v. deposizione teste ). Testimone_1
Il giudice evidenzia che il testimone risulta attendibile e genuino, in quanto estraneo all'esito della lite e direttamente informato sui fatti riferiti.
Dalla documentazione versata in atti, si ricava che il legale rappresentante della con Pt_1
mail del 4.7.2016, chiedeva conferma alla se il pacchetto definito a seguito degli CP_1
incontri e delle richieste avanzate, coprisse tutte le funzioni operative, di controllo, di gestione ecc. che, al momento, erano coperte dal gestionale , pertanto, l'esigenza Pt_3
specifica del committente era quella di acquistare un prodotto in grado di svolgere le medesime funzioni del software già precedentemente in uso, con una modesta attività di parametrizzazione.
pagina 5 di 11 Da quanto sopra esposto, emerge che il fornitore si era obbligato a fornire, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, un software calibrato secondo le esigenze specifiche della committente, ben esposte durante gli incontri con i tecnici della , e ribadite nella mail del 4.7.2016:”…possiamo confermare che il pacchetto CP_1
così definito e approfondito nei vari incontri, copre senz'altro, e come minimo, tutte le funzioni operative, di controllo e gestione che attualmente copriamo con il nostro gestionale
Mosaico integrato con la piattaforma per la gestione vendite/ordini su ipad che avete avuto modo di conoscere”.
La relazione stesa dal CTU dott. presenta le seguenti conclusioni: “l'offerta Persona_1
è in realtà un progetto, volto a realizzare un sistema cliente che parte da Controparte_3
moduli standard del software che devono essere parametrizzati attraverso Controparte_3
un successivo servizio di consulenza e sviluppo progetto la cui realizzazione passa attraverso una serie di fasi sintetizzate nella road map di tempi e costi non individuati né individuabili.
La riuscita del progetto viene fortemente legata alla sinergia con le risorse interne del cliente che dovranno essere adeguatamente coinvolte nello sviluppo del progetto, figure come top manager, responsabile di business, owner it, data manager ecc. Il software Controparte_3
di per sé non era idoneo né autosufficiente senza le necessarie parametrizzazioni e le eventuali personalizzazioni. L'offerta del fornitore è dichiaratamente pensata e di fatto costruita per imprese molto più grandi di quella del cliente e propone un modello Pt_1
basato su una valutazione aprioristica di necessita di forte personalizzazione del software base. Il software base concesso in licenza è il punto di partenza per uno sviluppo personalizzato, dove la personalizzazione, in senso questa latamente inteso, è la prestazione centrale di tutta l'offerta, al punto che ciò che il cliente sostanzialmente acquista è un servizio di consulenza ovvero la disponibilità del tempo delle risorse uomo del fornitore da impiegarsi per l'analisi e lo sviluppo di soluzioni personalizzate, soluzioni da definire successivamente all'acquisto del software ed ove l'unico dato certo è il costo giornata uomo della risorsa tecnica del fornitore…. Nella proposta d'ordine non esiste un pacchetto definito,
il software standard non è pronto all'uso, le aree funzionali, benchè esistenti per divenire pagina 6 di 11 funzioni operative, necessitano di parametrizzazione…la parametrizzazione non garantisce l'operatività di tutte le funzioni, non essendo escluso che, per realizzare i desiderata del cliente non si debba arrivare alla personalizzazione a livello di codice sorgente di determinati moduli: personalizzazione da una parte espressamente esclusa nella quotazione dell'offerta,
ma poi dimostratasi il vero cuore del contratto…Viceversa, in fase di analisi preliminari e di raccolta delle esigenze del cliente, da effettuarsi in fase di engagement, come espressamente previsto nello schema di lavoro del fornitore contenuto nell'offerta, il fornitore non poteva non avvedersi (con grado di perizia e diligenza media per un tecnico del settore) delle possibili criticità legate alla realizzazione delle liste di prelievo, indispensabili per gli ordine della GDO, core business del cliente e della necessità, molto verosimile, di dover Pt_1
effettuare delle significative personalizzazioni”.
Il Tribunale evidenzia che le conclusioni cui è giunto il CTU, sopra riportate, sono condivisibili e idonee a essere poste a fondamento della presente sentenza, in quanto le operazioni peritali si sono svolte nel pieno e integrale rispetto del contraddittorio con le parti,
si basano sulla disanima scrupolosa dei documenti e nell'attenta valutazione di ogni considerazione proposta dalle parti e dai e sono, infine, sostenute da argomenti logici e valutazioni tecniche coerenti con le regole scientifiche della materia informatica, come esposte dal CTU nella relazione.
Alla luce delle emergenze di causa, è palesa l'inadempimento contrattuale della CP_1
che avrebbe dovuto rendere noto alla committente, sin dal momento delle trattative, che
[...]
l'offerta non aveva ad oggetto la semplice vendita di un software ma l'avvio di un progetto complesso che partiva da moduli standard che dovevano essere parametrizzati e personalizzati attraverso un successivo servizio di consulenza e sviluppo.
Il dovere informativo è un obbligo che una parte di un contratto ha nei confronti dell'altra, di fornire informazioni rilevanti per la conclusione e l'esecuzione del contratto, la violazione di questo dovere comporta la risoluzione del contratto.
Il venditore deve fornire tutte le informazioni necessarie per permettere al cliente di prendere una decisione informata sull'acquisto, chiarendo le caratteristiche, le funzioni del prodotto.
pagina 7 di 11 Il fornitore avrebbe dovuto informare la cliente che la fase di analisi, funzionale alla Pt_1
quantificazione dell'impegno di lavoro del fornitore e del correlativo impegno di spesa del cliente, sarebbe stata effettuata dopo l'acquisto delle licenze da parte del cliente, quando, di fatto, il software standard sarebbe stato installato all'interno dell'azienda per iniziare ad essere integrato nei processi aziendali, avrebbe dovuto rendere noto al cliente che il contratto così come strutturato non avrebbe consentito al cliente di conoscere in anticipo rispetto all'acquisto della licenza software né i tempi né i costi finali degli interventi di parametrizzazione.
Soccorre sul punto la consulenza tecnica, infatti il tecnico ha accertato che l'offerta formulata dalla convenuta era strutturata, pensata e calibrata sulla media e grande impresa, dove per grande impresa si intende un'impresa con un fatturato netto superiore a 50 milioni di euro ed un numero di dipendenti superiore a 250, per media impresa si intende un'impresa con un fatturato netto non superiore a 50 milioni di euro e numero di dipendenti non superiore a 250,
per piccola impresa si intende un' impresa con un fatturato netto non superiore a 10 milioni di euro ed un numero di dipendenti non superiore a 50, per micro impresa un'impresa con un fatturato netto non superiore a 2 milioni di euro ed un numero di dipendenti inferiore a 10.
Ebbene ha constatato il CTU che la società non è sicuramente né una grande impresa Pt_1
né una media impresa, bensì una piccola impresa, con caratteristiche più prossime alla micro impresa, se si considera che gli addetti impiegatii sono sette.
Accertato l'inadempimento contrattuale della nei confronti della CP_1
committente non può che dichiararsi la risoluzione del contratto di fornitura del 6.7.2016 per inadempimento della CP_1
Parte attrice ha chiesto la condanna di a restituire tutto quanto pagato in CP_1
esecuzione del contratto risolto e, quindi, €. 17.347,28.
La convenuta non ha contestato specificamente di avere ricevuto tale somma e, anzi, ha svolte difese incompatibili con la negazione del fatto del pagamento, avendo chiesto in via riconvenzionale la condanna di a pagare il saldo del prezzo. Pt_1
pagina 8 di 11 In diritto si osserva che a mente dell'art. 1458 c.c. la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti, travolgendo la fonte negoziale dell'obbligazione di pagare il prezzo e, quindi, la causa solvendi, onde la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Da quanto precede discende che l'attrice ha diritto alla restituzione di tutto quanto pagato a a titolo di corrispettivo in esecuzione del contratto e, dunque, ha diritto alla CP_1
condanna di a restituire €. 17.347,28 oltre interessi legali dalla domanda al CP_1
saldo.
Quanto alla domanda diretta alla condanna di a pagare a la somma Pt_1 CP_1
di €. 5.072,74 il tribunale osserva che, all'esito della intervenuta legittima risoluzione del contratto, discende che è venuta meno la fonte negoziale (contratto) dell'obbligazione di pagare il corrispettivo, con la conseguenza che non solo alcun saldo è dovuto, ma, come già
scritto, è tenuta alla restituzione dell'acconto ricevuto. CP_1
Quanto alla domanda di risarcimento spiegata da parte attrice, si osserva che ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita quanto del mancato guadagno, il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (Cass. 26.9.2016 n. 18832).
L'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza deve essere provata da chi la allega (Cass. n. 4534/2017)
Il giudice ritiene che alla luce delle emergenze di fatto della causa, la domanda risarcitoria svolta dall'attrice, diretta alla condanna di di somma pari ad €. 98.229,05 è CP_1
infondata.
Quanto alla somma di €. 13.983,00 in relazione all'asserito costo delle risorse lavorative impiegate per l'esecuzione del contratto del 6.7.2016, la domanda risulta affetta da insuperabili carenze assertive, prima che probatorie, avendo parte attrice omesso di allegare,
pagina 9 di 11 prima che di provare, quando e quali attività i suoi dipendenti avrebbero in concreto svolto che hanno comportato l'ingente esborso asserito.
Quanto ai costi sostenuti per il servizio software offerto da Smart Mobile srl,, si osserva che le predette spese non appaiono rimborsabili, trattandosi di costi che la società avrebbe comunque sostenuto, sicchè non costituiscono conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento.
Parimenti, nulla è dovuto per i costi sostenuti per le prestazioni rese dalla società Pt_4
infatti, anche in detta ipotesi, la società attrice avrebbe dovuto sostenere i medesimi costi se fosse stato avviato il pacchetto . CP_1
Quanto alla somma sostenuta per acquistare direttamente dalla società la CP_4
licenza del prodotto, si osserva che nessun duplice pagamento si è configurato, posto che, a seguito della risoluzione del contratto, dovrà restituire quanto già CP_1
corrisposto dalla società attrice.
Quanto all'esborso relativo al contratto di locazione di beni mobili stipulato con la società
Grenke Locazione, si osserva che la conclusione del suddetto contratto prima della messa in produzione effettiva per l'utilizzo quotidiano del sistema software è stata una libera scelta della società attorea, le cui decisioni non possono ricadere sulla convenuta, con la conseguenza che non è neppure dovuto l'importo corrisposto al legale per la definizione transattiva del contratto di locazione.
In conclusione, va accolta la domanda di risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data
6.7.2016 e, per l'effetto, va condannata a pagare in favore della società CP_1 Pt_1
la somma di €. 17.347,28 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
Vanno rigettate tutte le altre domande per le ragioni sopra esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla somma effettivamente riconosciuta.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 6.7.2016, per l'effetto, letto l'art. 1458 c.c., condanna a pagare a favore di la somma di €. CP_1 Pt_1
17.347,38 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-rigetta tutte le altre domande;
-condanna al pagamento in favore della delle spese di lite che CP_1 Pt_1
liquida in complessive €. 5.077,00 per compenso professionale ed €. 786,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
-pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
ANCONA 27/05/2025
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1603/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENDIA DANIELE elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Jesi via Pasquinelli n. 2/a presso il difensore avv. BENDIA DANIELE
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Minoli, dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PANACCI ALBERTO e dell'avv. FERRERO STEFANO ed elettivamente domiciliata in
Ancona via Marsala n. 8 presso lo studio dell'avv. Federica Bambini
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che la società ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona Pt_1
la società al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria di annullamento CP_1
del contratto di fornitura del sistema ERP Alyante per dolo, in ipotesi di mancato CP_2
accoglimento, ha domandato la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento, in ultima ipotesi, di mancato accoglimento delle predette domande, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.7.2021, la società eccepiva, in CP_1
via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito per essere la competenza deferita ad un collegio arbitrale a norma della clausola 17.2 del contratto stipulato tra le parti, nel merito,
chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della e la condanna della medesima al pagamento del Pt_1
residuo prezzo.
Con la sentenza non definitiva n. 1532/2024 del 13.9.2024 questo Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta e respingeva la domanda attorea di annullamento del contratto per dolo determinante.
La summenzionata sentenza, infine, stabiliva che, in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento, occorreva accertare l'oggetto e la tipologia delle prestazioni dedotte nel rapporto contrattuale, verificare se il prodotto informatico in oggetto fosse o meno concretamente in grado di svolgere le funzioni caratteristiche ed essenziali per parte attrice e disponeva, pertanto, come da separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della CTU.
Depositata la CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 6.5.2025, revocata l'udienza fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e dichiaravano di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 2 di 11 In via preliminare, va chiarito che le domande che hanno formato oggetto di decisione con la sentenza non definitiva n. 1532/2024 non possono più essere trattate in questa sede, infatti quella pronuncia segna l'esaurirsi della potestas decidendi sulle questioni trattate, la Suprema
Corte con sentenza n. 29321/2021 ha, infatti, stabilito: “il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva,
neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva”.
Ciò posto, la società ha proposto contro con atto di citazione Pt_1 CP_1
ritualmente notificato le seguenti domande contrattuali:
1)una domanda di risoluzione del contratto stipulato in data 6.7.2016, avente ad oggetto la fornitura del sistema informatico Alyante Enterprice ERP;
2)una domanda diretta alla condanna di a restituire la somma di €. 17.347,28 già CP_1
Parte versata da a a titolo di acconto del corrispettivo concordato in relazione al CP_1
contratto risolto;
3)una domanda diretta alla condanna di a pagare in suo favore il risarcimento CP_1
del danno conseguente all'inadempimento di per un ammontare di €. 98.229,05 CP_1
per danno emergente, o la diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
si è tempestivamente costituita ex art. 167 c.p.c., resistendo alle domande CP_1
attoree, di cui ha chiesto il rigetto, nonché svolgendo domanda riconvenzionale, in particolare deduceva di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni dedotte in contratto, CP_1
infatti, era stata la società attorea ad interrompere ingiustificatamente il contratto, mancava la prova dei lamentati danni e del nesso causale, in via riconvenzionale, CP_1
Parte chiedeva la condanna di al pagamento di €. 5.072,74 a titolo di saldo del corrispettivo contrattuale.
In via generale, si evidenzia che la distribuzione dell'onere assertivo e probatorio dell'azione contrattuale di risoluzione del contratto svolta dall'attrice contro la convenuta è prevista in pagina 3 di 11 via generale dal combinato disposto degli artt. 2697, 1218 e 1453 e ss. c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe a chi agisce in risoluzione allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si assume inadempiuta totalmente e parzialmente e solo allegarne l'inadempimento (totale o parziale), nonché la gravità
dell'inadempimento e, ciò fatto, spetta al contraente che sia convenuto in risoluzione allegare e provare di avere esattamente adempiuto ovvero di non avere potuto adempiere per fatto non imputabile, ed eguale criterio, a parti invertite, si applica ove il convenuto in adempimento a sua volta eccepisce l'inadempimento totale o parziale della controparte (Cass.
n. 13533/2001).
Quando siano dedotti contrapposti inadempimenti spetta al giudice comparare il peso e la consistenza dei lamentati ed accertati inadempimenti e determinare quale parte si sia resa responsabile delle violazioni più rilevanti e della conseguente alterazione del sinallagma.
Con riferimento alla disciplina prevista per il contratto dedotto in giudizio, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha sancito che il contratto, avente ad oggetto la fornitura di un software, riconducibile all'appalto, ha ad oggetto un'obbligazione di risultato, la S.C. ha ritenuto che ove l'acquirente di un software, in mancanza del risultato stabilito dal contratto,
abbia agito in giudizio per la sua risoluzione, una volta provato il contratto costitutivo della sua pretesa, possa limitarsi ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione, vale a dire l'idoneità del sistema fornito a conseguire i risultati richiesti dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura” (Cass. n. 13685 del 21.5.2019).
Ne consegue che, laddove il fornitore si obblighi a soddisfare le esigenze di business del committente mediante la fornitura di un software, si vincola alla realizzazione di un software pienamente rispondente alle specifiche tecniche e funzionali richieste dal committente.
Ciò posto, Il Tribunale evidenzia che la stipulazione del contratto del 6.7.2016 tra le parti è
pacifica e documentale, avendo le due parti versato in causa la relativa scrittura negoziale da pagina 4 di 11 cui risulta l'obbligazione di di fornire un software in conformità alle specifiche CP_1
Parte tecniche fornite dal committente, contro il pagamento a carico di i un corrispettivo.
E' pacifico, altresì, il fatto del pagamento da parte del committente degli acconti sul prezzo per complessivi €. 17.347,28.
Orbene la prova testimoniale espletata ha consentito di accertare che prima della sottoscrizione del contratto vi erano stati diversi incontri tra le parti, al fine di conoscere e approfondire le esigenze del committente, ebbene, in tali occasioni, il legale rappresentante della società attorea rappresentava ai tecnici di che i prodotti commercializzati CP_1
Parte sia dalla he dalla variavano di stagione in stagione e richiedevano un costante Parte_2
aggiornamento dei dati relativi ai documenti, agli ordini, ai prezzi di vendita ed alla gestione
Parte del magazzino, rendeva noto che la operava con clienti del canale della grande distribuzione con necessità di gestire informaticamente i frequenti resi, sostituzioni e aggiornamenti dei quantitativi dei prodotti tramite modelli gestionali che potessero scambiare i dati con i sistemi informatici della grande distribuzione, inoltre, faceva presente che dovevano essere potenziate le procedure informatiche della gestione del canale di vendita
Parte curato dagli agenti sia della he della , nel reciproco trasferimento di dati tra i Parte_2
supporti, tablet e smartphone, a disposizione degli agenti, ed il server aziendale e che dovevano risultare aggiornate in tempo reale le giacenze di magazzino e gli incassi dei clienti
(v. deposizione teste ). Testimone_1
Il giudice evidenzia che il testimone risulta attendibile e genuino, in quanto estraneo all'esito della lite e direttamente informato sui fatti riferiti.
Dalla documentazione versata in atti, si ricava che il legale rappresentante della con Pt_1
mail del 4.7.2016, chiedeva conferma alla se il pacchetto definito a seguito degli CP_1
incontri e delle richieste avanzate, coprisse tutte le funzioni operative, di controllo, di gestione ecc. che, al momento, erano coperte dal gestionale , pertanto, l'esigenza Pt_3
specifica del committente era quella di acquistare un prodotto in grado di svolgere le medesime funzioni del software già precedentemente in uso, con una modesta attività di parametrizzazione.
pagina 5 di 11 Da quanto sopra esposto, emerge che il fornitore si era obbligato a fornire, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, un software calibrato secondo le esigenze specifiche della committente, ben esposte durante gli incontri con i tecnici della , e ribadite nella mail del 4.7.2016:”…possiamo confermare che il pacchetto CP_1
così definito e approfondito nei vari incontri, copre senz'altro, e come minimo, tutte le funzioni operative, di controllo e gestione che attualmente copriamo con il nostro gestionale
Mosaico integrato con la piattaforma per la gestione vendite/ordini su ipad che avete avuto modo di conoscere”.
La relazione stesa dal CTU dott. presenta le seguenti conclusioni: “l'offerta Persona_1
è in realtà un progetto, volto a realizzare un sistema cliente che parte da Controparte_3
moduli standard del software che devono essere parametrizzati attraverso Controparte_3
un successivo servizio di consulenza e sviluppo progetto la cui realizzazione passa attraverso una serie di fasi sintetizzate nella road map di tempi e costi non individuati né individuabili.
La riuscita del progetto viene fortemente legata alla sinergia con le risorse interne del cliente che dovranno essere adeguatamente coinvolte nello sviluppo del progetto, figure come top manager, responsabile di business, owner it, data manager ecc. Il software Controparte_3
di per sé non era idoneo né autosufficiente senza le necessarie parametrizzazioni e le eventuali personalizzazioni. L'offerta del fornitore è dichiaratamente pensata e di fatto costruita per imprese molto più grandi di quella del cliente e propone un modello Pt_1
basato su una valutazione aprioristica di necessita di forte personalizzazione del software base. Il software base concesso in licenza è il punto di partenza per uno sviluppo personalizzato, dove la personalizzazione, in senso questa latamente inteso, è la prestazione centrale di tutta l'offerta, al punto che ciò che il cliente sostanzialmente acquista è un servizio di consulenza ovvero la disponibilità del tempo delle risorse uomo del fornitore da impiegarsi per l'analisi e lo sviluppo di soluzioni personalizzate, soluzioni da definire successivamente all'acquisto del software ed ove l'unico dato certo è il costo giornata uomo della risorsa tecnica del fornitore…. Nella proposta d'ordine non esiste un pacchetto definito,
il software standard non è pronto all'uso, le aree funzionali, benchè esistenti per divenire pagina 6 di 11 funzioni operative, necessitano di parametrizzazione…la parametrizzazione non garantisce l'operatività di tutte le funzioni, non essendo escluso che, per realizzare i desiderata del cliente non si debba arrivare alla personalizzazione a livello di codice sorgente di determinati moduli: personalizzazione da una parte espressamente esclusa nella quotazione dell'offerta,
ma poi dimostratasi il vero cuore del contratto…Viceversa, in fase di analisi preliminari e di raccolta delle esigenze del cliente, da effettuarsi in fase di engagement, come espressamente previsto nello schema di lavoro del fornitore contenuto nell'offerta, il fornitore non poteva non avvedersi (con grado di perizia e diligenza media per un tecnico del settore) delle possibili criticità legate alla realizzazione delle liste di prelievo, indispensabili per gli ordine della GDO, core business del cliente e della necessità, molto verosimile, di dover Pt_1
effettuare delle significative personalizzazioni”.
Il Tribunale evidenzia che le conclusioni cui è giunto il CTU, sopra riportate, sono condivisibili e idonee a essere poste a fondamento della presente sentenza, in quanto le operazioni peritali si sono svolte nel pieno e integrale rispetto del contraddittorio con le parti,
si basano sulla disanima scrupolosa dei documenti e nell'attenta valutazione di ogni considerazione proposta dalle parti e dai e sono, infine, sostenute da argomenti logici e valutazioni tecniche coerenti con le regole scientifiche della materia informatica, come esposte dal CTU nella relazione.
Alla luce delle emergenze di causa, è palesa l'inadempimento contrattuale della CP_1
che avrebbe dovuto rendere noto alla committente, sin dal momento delle trattative, che
[...]
l'offerta non aveva ad oggetto la semplice vendita di un software ma l'avvio di un progetto complesso che partiva da moduli standard che dovevano essere parametrizzati e personalizzati attraverso un successivo servizio di consulenza e sviluppo.
Il dovere informativo è un obbligo che una parte di un contratto ha nei confronti dell'altra, di fornire informazioni rilevanti per la conclusione e l'esecuzione del contratto, la violazione di questo dovere comporta la risoluzione del contratto.
Il venditore deve fornire tutte le informazioni necessarie per permettere al cliente di prendere una decisione informata sull'acquisto, chiarendo le caratteristiche, le funzioni del prodotto.
pagina 7 di 11 Il fornitore avrebbe dovuto informare la cliente che la fase di analisi, funzionale alla Pt_1
quantificazione dell'impegno di lavoro del fornitore e del correlativo impegno di spesa del cliente, sarebbe stata effettuata dopo l'acquisto delle licenze da parte del cliente, quando, di fatto, il software standard sarebbe stato installato all'interno dell'azienda per iniziare ad essere integrato nei processi aziendali, avrebbe dovuto rendere noto al cliente che il contratto così come strutturato non avrebbe consentito al cliente di conoscere in anticipo rispetto all'acquisto della licenza software né i tempi né i costi finali degli interventi di parametrizzazione.
Soccorre sul punto la consulenza tecnica, infatti il tecnico ha accertato che l'offerta formulata dalla convenuta era strutturata, pensata e calibrata sulla media e grande impresa, dove per grande impresa si intende un'impresa con un fatturato netto superiore a 50 milioni di euro ed un numero di dipendenti superiore a 250, per media impresa si intende un'impresa con un fatturato netto non superiore a 50 milioni di euro e numero di dipendenti non superiore a 250,
per piccola impresa si intende un' impresa con un fatturato netto non superiore a 10 milioni di euro ed un numero di dipendenti non superiore a 50, per micro impresa un'impresa con un fatturato netto non superiore a 2 milioni di euro ed un numero di dipendenti inferiore a 10.
Ebbene ha constatato il CTU che la società non è sicuramente né una grande impresa Pt_1
né una media impresa, bensì una piccola impresa, con caratteristiche più prossime alla micro impresa, se si considera che gli addetti impiegatii sono sette.
Accertato l'inadempimento contrattuale della nei confronti della CP_1
committente non può che dichiararsi la risoluzione del contratto di fornitura del 6.7.2016 per inadempimento della CP_1
Parte attrice ha chiesto la condanna di a restituire tutto quanto pagato in CP_1
esecuzione del contratto risolto e, quindi, €. 17.347,28.
La convenuta non ha contestato specificamente di avere ricevuto tale somma e, anzi, ha svolte difese incompatibili con la negazione del fatto del pagamento, avendo chiesto in via riconvenzionale la condanna di a pagare il saldo del prezzo. Pt_1
pagina 8 di 11 In diritto si osserva che a mente dell'art. 1458 c.c. la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti, travolgendo la fonte negoziale dell'obbligazione di pagare il prezzo e, quindi, la causa solvendi, onde la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Da quanto precede discende che l'attrice ha diritto alla restituzione di tutto quanto pagato a a titolo di corrispettivo in esecuzione del contratto e, dunque, ha diritto alla CP_1
condanna di a restituire €. 17.347,28 oltre interessi legali dalla domanda al CP_1
saldo.
Quanto alla domanda diretta alla condanna di a pagare a la somma Pt_1 CP_1
di €. 5.072,74 il tribunale osserva che, all'esito della intervenuta legittima risoluzione del contratto, discende che è venuta meno la fonte negoziale (contratto) dell'obbligazione di pagare il corrispettivo, con la conseguenza che non solo alcun saldo è dovuto, ma, come già
scritto, è tenuta alla restituzione dell'acconto ricevuto. CP_1
Quanto alla domanda di risarcimento spiegata da parte attrice, si osserva che ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita quanto del mancato guadagno, il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (Cass. 26.9.2016 n. 18832).
L'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza deve essere provata da chi la allega (Cass. n. 4534/2017)
Il giudice ritiene che alla luce delle emergenze di fatto della causa, la domanda risarcitoria svolta dall'attrice, diretta alla condanna di di somma pari ad €. 98.229,05 è CP_1
infondata.
Quanto alla somma di €. 13.983,00 in relazione all'asserito costo delle risorse lavorative impiegate per l'esecuzione del contratto del 6.7.2016, la domanda risulta affetta da insuperabili carenze assertive, prima che probatorie, avendo parte attrice omesso di allegare,
pagina 9 di 11 prima che di provare, quando e quali attività i suoi dipendenti avrebbero in concreto svolto che hanno comportato l'ingente esborso asserito.
Quanto ai costi sostenuti per il servizio software offerto da Smart Mobile srl,, si osserva che le predette spese non appaiono rimborsabili, trattandosi di costi che la società avrebbe comunque sostenuto, sicchè non costituiscono conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento.
Parimenti, nulla è dovuto per i costi sostenuti per le prestazioni rese dalla società Pt_4
infatti, anche in detta ipotesi, la società attrice avrebbe dovuto sostenere i medesimi costi se fosse stato avviato il pacchetto . CP_1
Quanto alla somma sostenuta per acquistare direttamente dalla società la CP_4
licenza del prodotto, si osserva che nessun duplice pagamento si è configurato, posto che, a seguito della risoluzione del contratto, dovrà restituire quanto già CP_1
corrisposto dalla società attrice.
Quanto all'esborso relativo al contratto di locazione di beni mobili stipulato con la società
Grenke Locazione, si osserva che la conclusione del suddetto contratto prima della messa in produzione effettiva per l'utilizzo quotidiano del sistema software è stata una libera scelta della società attorea, le cui decisioni non possono ricadere sulla convenuta, con la conseguenza che non è neppure dovuto l'importo corrisposto al legale per la definizione transattiva del contratto di locazione.
In conclusione, va accolta la domanda di risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data
6.7.2016 e, per l'effetto, va condannata a pagare in favore della società CP_1 Pt_1
la somma di €. 17.347,28 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
Vanno rigettate tutte le altre domande per le ragioni sopra esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla somma effettivamente riconosciuta.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 6.7.2016, per l'effetto, letto l'art. 1458 c.c., condanna a pagare a favore di la somma di €. CP_1 Pt_1
17.347,38 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-rigetta tutte le altre domande;
-condanna al pagamento in favore della delle spese di lite che CP_1 Pt_1
liquida in complessive €. 5.077,00 per compenso professionale ed €. 786,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
-pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
ANCONA 27/05/2025
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
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