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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/09/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile, in grado di appello, iscritta al N. 127 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021, avverso la sentenza n. 2264/2020(RG 6173/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di
Taranto in materia di pensione di vecchiaia Enasarco, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
Rappr. e difesa dagli avv.ti M. PETRASSI e G. PROIA
- Appellante - contro
Controparte_1
Rappr. e difesa dagli avv.ti G. BRASCHI e M. POMES
-Appellata-
OGGETTO: “Pensione di vecchiaia”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 15/4/2021 la ha impugnato la Parte_1 sentenza con cui il Tribunale ha liquidato la pensione di vecchiaia in favore di , Controparte_1 limitatamente alla quota A di pensione, applicando la disciplina di cui all'art 11 DPR 758/68 come richiamato dall'art 10 comma 3L 12/73 in quanto disciplina più favorevole, senza tenere conto, a dire dell'appellante, che la disciplina della legge del 68 non era più in vigore né valeva il richiamo effettuato dall'art 10 comma 3, in quanto disciplina transitoria, superata ai sensi dell'art 40 della stessa legge, dal regolamento di esecuzione emanato l'anno successivo. Concludeva pertanto chiedendo il ricalcolo della quota A di pensione sulla base della sola disciplina della legge 12/73 avendo il ricorrente maturato i requisiti pensionistici dopo il 31/12/72. In senso contrario rispetto a quanto sostenuto da il giudice di primo grado ha ritenuto, invece, che l'art 10 comma 3 Pt_1 non sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione emanato nel 1974 non avendo essa natura di norma transitoria, avendo l'art 40 stabilito solo che, in attesa del regolamento di esecuzione approvato poi nel 1974 trovasse applicazione l'intera disciplina della legge del 68 in luogo di quella del 73.
Questa Corte condivide l'orientamento propugnato dal giudice di primo grado, dal momento che l'art 40 L 12/73, in quanto norma transitoria, prevedeva l'inapplicabilità assoluta della neo introdotta legge 12/73 fino all'emanazione del regolamento di attuazione. Una volta emanato questo regolamento(con DM 20/2/1974), la legge 12/73 doveva applicarsi in via esclusiva alle liquidazioni di pensioni. Senonchè proprio l'art 10 della stessa legge al comma 3 richiamava la precedente normativa in quanto più favorevole. Insomma nessuno dubita che la legge del 73 si applichi alle pensioni liquidate successivamente al 1974, data di approvazione del regolamento di esecuzione, ma resta il dato testuale dell'art 10 comma 3, norma inserita nel corpo della legge 12/73, la quale prevede la possibilità di applicare la precedente disciplina ove più favorevole, proprio nei casi che ricadono sotto la sua applicazione. Del resto se la liquidazione di pensione fosse avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge del 73 non ci sarebbe stato bisogno di prevedere l'applicabilità della disciplina del 68 perché ciò sarebbe stato ovvio proprio alla luce della norma transitoria dell'art 40. Il richiamo invece ha senso proprio perché alle pensioni liquidate sotto il vigore della legge 12/73 il legislatore consente di effettuare il doppio calcolo della media delle provvigioni liquidate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art 10, sia in virtù dell'art 10 comma 1 della stessa legge sia dell'art 11 L 68 e di scegliere il criterio che conduce ad un risultato in concreto più favorevole per l'agente di commercio.
In tal senso si è pronunciata una recente sentenza della Corte di Cassazione che in un caso analogo al presente, in cui l'agente aveva maturato i requisiti pensionistici dopo il 31/12/72, ha confermato la sentenza della Corte di appello che aveva riconosciuto il diritto al trattamento più favorevole previsto dalla legge precedente del 68, intanto rilevando che “il criterio del trattamento più favorevole è ribadito dal successivo art.31 I. n.12/73, secondo cui: "Le pensioni in godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti. Il pensionato conserva il precedente trattamento se più favorevole, salva comunque l'applicazione degli articoli 11, 12, 24, 25 e 26 della presente legge."; ma altresì sostenendo che “Intanto la regola del trattamento di maggior favore può risultare applicabile, in quanto entrambi i regimi normativi possano essere ipoteticamente applicati all'agente di commercio. Il che è precluso in radice dall'interpretazione propugnata da parte ricorrente. Infatti, se il regime del d.P.R. n 758/68 dovesse applicarsi temporalmente solo per le anzianità contributive maturate prima dell'entrata in vigore della I. n.12/73, mentre per tutto il periodo successivo dovesse applicarsi solo la I. n.12/73, non potrebbe esservi alcuna concorrenza di regimi di calcolo, tra cui poi applicare quello più favorevole, proprio perché i due regimi opererebbero non in concorrenza alternativa, ma l'uno in seguito all'altro. Di fatto, il regime del pro rata invocato nel ricorso è giuridicamente incompatibile con il criterio del trattamento più favorevole voluto dall'art.10, co.3 I. n.12/73. Il regime del pro rata è stato introdotto solo successivamente, ossia dopo l'intervenuta privatizzazione dell Pt_1 ad opera del d. Igs. n.509/94, e in particolare dall'articolo 1 co.12 I. n.335/95, poi ripreso dai successivi regolamenti Enasarco. Il criterio del pro rata, come emerge dall'art.1, co.12 I. n.335/95, vale a scindere il computo dell'anzianità riferita al periodo temporale anteriore alla privatizzazione dell , dall'anzianità maturata nel periodo temporale successivo alla privatizzazione. Nel Pt_1 caso di specie il regime del pro rata non ha alcuna portata, discutendosi di come calcolare
l'anzianità contributiva maturata interamente prima dell'intervenuta privatizzazione. Come detto, il criterio del pro rata è anzi apertamente contraddetto dal criterio del trattamento più favorevole, imposto dall'art.10, co.3 I. n.12/73. Deve dunque ritenersi che, a partire dall'entrata in vigore della
I. n.12/73, in virtù del suo art. 10, co.3, possa applicarsi l'arti 11, co.1 d.P.R. n.758/68, e anzi debba applicarsi, se più favorevole, anche per gli agenti iscritti all'Enasarco - come nel caso di specie - solo successivamente all'entrata in vigore della I. n.12/73, quindi titolari di anzianità contributiva maturata tutta sotto la vigenza della nuova legge. Come rilevato Come rilevato dalla sentenza impugnata, il richiamo al d.P.R. n.758/68 ad opera dell'art.10, co.3 I. n.12/73 ha fatto sì che tale normativa, lungi dall'essere tacitamente abrogata, continuasse ad operare per tutto il tempo di operatività della I. n.12/73, e con preferenza su questa, se più favorevole all'agente”1.
L'appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo e su grava l'ulteriore contributo unificato. Pt_1
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida per Pt_1 compensi professionali in € 3000,00 oltre oneri accessori come per legge. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 10/9/2025
Il Relatore Il Presidente Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione, sez L, ordinanza n. 29582/2022