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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/12/2025, n. 9403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9403 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 25842/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 7/07/2023, rimessa al Collegio dopo la discussione orale con ordinanza del 2/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...], il Parte_1 C.F._1
17/05/1991, rappresentata e difesa dall' avv. con studio in Cologno Monzese (MI), Parte_2
Corso Roma, n. 11/a presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato in [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 3/09/2023
pagina 1 di 9 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la PARTE RICORRENTE:
1. disporre l'affidamento condiviso dei minori e in favore della Per_1 Per_2 madre con collocamento dei figli presso l'abitazione della stessa in Milano, via Orbetello n. 2 e dove vive anche il nonno paterno. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Per quanto riguarda il regime di visita: il padre potrà tenere con sé i figli e , due Per_1 Per_2 fine settimana al mese alternati con la madre dal sabato mattina dalle ore 9.00 fino alla domenica sera Con alle ore 21.00 quando il signor riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna. Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna il padre terrà con sé i figli nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 quando riaccompagnerà e presso Per_1 Per_2
l'abitazione della madre, mentre nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterna il padre starà con i figli nella giornata del martedì dall'uscita di scuola sino alla sera alle ore 21.00 quando riaccompagnerà e presso l'abitazione della madre. Per_1 Per_2
3. Festività e Ferie. Durante le festività natalizie, salvo diverso accordo, i genitori potranno tenere con sé i figli minori per sette giorni ciascuno. Chi terrà con sé e il 25 dicembre, Per_1 Per_2 trascorrerà con gli stessi i giorni successivi fino al 31, provvedendo poi a riconsegnare i figli all'altro genitore, che li terrà con sé fino all'Epifania. I periodi di permanenza di e presso Per_1 Per_2 ciascun genitore si intendono subordinati agli impegni lavorativi degli stessi e pertanto, in caso di impossibilità del padre o della madre di tenere i figli, gli stessi si accorderanno in modo tale da gestire i minori nei momenti in cui il genitore sarà impegnato al lavoro, fatta salva la possibilità se non c'è il nonno materno di ricorrere all'aiuto di terze persone (il cui costo dovrà essere suddiviso tra i due genitori). Durante le festività pasquali, salvo diverso accordo, i genitori potranno tenere con sé i figli minori per tre giorni consecutivi ciascuno, compatibilmente con gli impegni lavorativi, stabilendo tale periodo di anno in anno, possibilmente un mese prima della relativa interruzione scolastica. Salvo
pagina 2 di 9 diverso accordo i figli minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre o con la madre ad anni alterni;
lo stesso per il giorno di Pasquetta, il quale per accordo potrà essere legato alla Pasqua. Quanto alle vacanze scolastiche estive, e trascorreranno con la madre e con il padre un Per_1 Per_2 periodo pari a due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore si impegna a comunicare preventivamente all'altro il luogo di villeggiatura prescelto, che in ogni caso dovrà essere adeguato alle esigenze dei minori. In caso di viaggio all'estero sarà necessario acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
4. Disporre a carico del sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli il Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 600,00 mensili da versarsi in favore della sig.ra
in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, somma che dovrà essere Parte_3 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, contratte in favore dei figli e previamente concordate tra i coniugi. Disporre che l'assegno unico universale o ogni altra forma di equivalente contributo previdenziale venga erogato dall (o dall'organo competente) integralmente a favore della sig.ra CP_2
quale genitore collocatario. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali determinati ai sensi del D.M. n.55/2014 spese generali
15% ed oneri accessori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Dall'unione tra e sono Parte_1 Controparte_1 nati , il 5/08/2011, e il 4/06/2014; Persona_3 Persona_4
Con ricorso depositato il 7/07/2023 chiedeva Parte_1 di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso di sé, nell'abitazione in Milano, via Orbetello n. 2 di sua esclusiva proprietà; la regolamentazione del regime di vista del padre;
di disporre a carico del pare un contributo al mantenimento dei figli pari alla somma di euro 600 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
di disporre che l'assegno unico per la famiglia venisse integralmente erogato a suo favore;
pagina 3 di 9 la ricorrente allegava che nel 2014 lei e il ponevano fine alla loro Controparte_1 relazione e il lasciava l'abitazione familiare, senza tuttavia Controparte_1 mai spostare formalmente la sua residenza, che il resistente nel corso della convivenza si era sempre scarsamente occupato delle faccende familiari, anche e soprattutto per ciò che concerneva i figli, che dalla fine della loro relazione i figli avevano sempre vissuto con lei, tanto che il padre li teneva solo due sabati al mese e neppure a dormire, che era a lei sconosciuto l'attuale domicilio del resistente, che il padre aveva versato dal 2017 fino ad allora, e neppure costantemente, l'importo autonomamente determinato di euro 300 mensili per il contributo al mantenimento dei figli, senza mai corrispondere alcunché a titolo di spese straordinarie e mai aveva aumentando l'importo nonostante ella evidenziasse la non congruità della somma, che l'esercizio del diritto di visita paterno era sempre stato da lui esercitato in modo arbitrario, senza rispetto alcuno dei previ accordi presi, che aveva manifestato al resistente la necessità di meglio definire gli aspetti relativi al mantenimento e alla gestione dei figli minori arrivando a una composizione bonaria circa la regolamentazione della responsabilità genitoriale, senza tuttavia riceve alcun riscontro dallo stesso, che attualmente il dialogo tra i genitori avveniva esclusivamente via SMS e spesso erano i minori a fare da tramite posto che il padre aveva reciso ogni tipo di contatto con lei, che svolgeva l'attività di impiegata presso la società Tecnologika s.r.l., con un contratto di lavoro a tempo indeterminato con stipendio mensile di euro
1.250 ca., mentre non è a lei noto lo stipendio percepito dal resistente;
all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, dopo alcuni rinvii e l'assegnazione della causa a nuovo giudice relatore visto il congedo per maternità del precedente, tenutasi in data
15/04/2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143,
c.p.c. in data 1/07/2024, veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta non costituitasi, e la ricorrente veniva sentita liberamente: Dichiarava: “il mio ex compagno è andato via di casa più o meno nel 2014. Dal 2017 mi dà circa 300 euro al mese, vede i bambini circa 2 volte al mese ma senza alcuna regolarità, per lo più li vede a casa mia, si ferma circa 3/5 ore, ma passa più tempo al telefono che con loro. Non so dove viva, perché lui non me lo dice, glielo abbiamo chiesto anche attraverso il mio avvocato ma lui ha risposto che non ha il dovere di dirmelo. Lui lavora ma non so dove, attualmente non so che lavoro faccia, prima lavorava come barman, adesso sapevo che lavorava per una ditta ma non so altro. Il bambino è più legato a lui, la bambina un po' meno, entrambi vorrebbero passare più tempo con il padre. Abbiamo vissuto insieme dal 2008, poi sono nati i nostri figli e lui è andato via nel 2014, pagina 4 di 9 poco dopo la nascita di . La casa in via Orbetello è casa mia, vivevamo lì con il mio ex Per_2 compagno. Il padre non mi dà nulla per le spese extra per i nostri figli, pago tutto io. Mi piacerebbe avere una somma ” , il Giudice relatore, ritenuto necessario acquisire informazioni in ordine Pt_4 all'attività lavorativa e ai redditi percepiti dal EN , disponeva che l'Agenzia delle Controparte_1
Entrate di Milano inviasse le dichiarazioni dei redditi o modelli CU depositate dallo stesso dal 2019 al
2024; all'udienza del 12/06/2025 il Giudice relatore dava atto che era pervenuta la documentazione fiscale del resistente inviata dalla Agenzia delle Entrate dalla quale emergeva che la CU/2025 indicava Con un reddito lordo di €. 23.863, e rendeva anche noto l'indirizzo del datore di lavoro del pertanto adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1. Dispone che la ricorrente notifichi il ricorso ed il presente verbale al resistente nel suo luogo di lavoro entro il 30.7.2025,
2. Concede termine al resistente fino al 30.9.2025 per la costituzione,
3. Dispone l'affidamento condiviso dei minori nato il [...] e nata il Per_1 Per_2
4.6.2014,
4. Dispone il collocamento dei figli presso l'abitazione della madre in Milano, via Orbetello n.
2 (e dove vive anche il nonno materno),
5. Pone a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo di mantenimento dei due figli la somma di € 400 da pagare entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda e quindi dal rateo di luglio 2023, oltre rivalutazione istat oltre al 50% delle spese extra come da linee guida di questo Tribunale e della Corte di appello di Milano,
6. Dispone che il padre veda e tenga con sé i figli secondo accordi che assumerà con la madre.
Il convenuto non si costituiva malgrado la notifica al datore di lavoro sia andata a buon fine (in data 3.7.2025 ricevuta dalla incaricata della società con sede in Albano Sant'Alessandro). CP_3
All'udienza del 30/10/2025, sostituita con deposito di note scritte, il Giudice relatore lette le note scritte tempestivamente depositate dalla difesa della ricorrente e le conclusioni ivi precisate come riportate in epigrafe, in assenza di istanze istruttorie, riteneva la causa matura per la decisione, la rimetteva al
Collegio per la decisione con ordinanza del 2/11/2025, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
pagina 5 di 9 Considerato in diritto
Giurisdizione e la legge applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7, atteso che i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per le figlie minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Deve essere confermato, come già disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti e come richiesto dalla ricorrente, l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., non essendo emersa nel corso del giudizio un'inadeguatezza nella capacità genitoriale dal padre tale da giustificare una deroga alla regola generale. Il collocamento dei due figli deve essere presso a madre con la quale hanno sempre vissuto.
Tempi di frequentazione con il padre
In ordine alle frequentazioni padre-figli, si ritiene di accogliere integralmente le domande della ricorrente che consentono ai minori di mantenere un rapporto di cura, educazione, istruzione , assistenza morale con entrambi i genitori e dunque anche con il padre con il quale non convivono.
Il contributo al mantenimento dei figli minori
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315-bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione –fino a quando la loro età lo richieda– di pagina 6 di 9 una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nell'art. 337-ter c.c. che, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Pertanto, il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli.
Al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche della madre, che svolge l'attività di impiegata presso la società Tecnologika s.r.l., con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e con stipendio mensile di euro 1.250 ca. (vedi ricorso), che percepisce il 100% dell'assegno unico per i figli ed proprietaria della casa familiare sita in via Orbetello, Milano.
2. alle capacità economiche del padre, che allo stato percepisce un reddito lordo annuo di €. 23.863 che detratte le tasse e le imposte locali porta ad un netto mensile di € 1660, non è nota la sua situazione abitativa;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due bambine di 14 e 11 anni.
Si evidenzia che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli ed il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita delle figlie.
Dalla valutazione di tutti i criteri esposti si ritiene equa la somma di € 450,00 mensili , data la Pt_4 scarsa collaborazione tra i genitori e la richiesta formulata in tal senso dalla ricorrente all'udienza dell'1/07/2024, a decorrere dalla domanda e quindi dal rateo di luglio 2023, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a giugno 2026.
Le spese di lite
Rilevato pur essendo stato contattato tramite raccomandata consegnata a Controparte_1 mani dal difensore della ricorrente al fine di addivenire ad un accordo, non ha collaborato in alcun modo con la per una regolamentazione della genitorialità consensuale e Parte_1 neppure si è costituito in giudizio per rappresentare la propria situazione reddituale e personale pagina 7 di 9 nonostante la notifica sia stata effettuata anche presso il suo luogo di lavoro, conosciuto successivamente, al fine di consentire, se non la sua costituzione, quantomeno la sua partecipazione diretta al giudizio, ed imponendo l'espletamento di attività istruttoria, ritiene il Collegio di condannare la parte resistente al pagamento integrale delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore e la possibilità di dimezzare i parametri medi ivi indicati fino al 50% ai sensi dell'art. 4 del suddetto D.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Affida e ad entrambi i genitori, con prevalente Persona_3 Persona_4 collocamento e residenza anagrafica presso la madre in via Orbetello n. 2, Milano;
2. Autorizza il a vedere e tenere con sé i figli le figlie secondo le Controparte_1 seguenti modalità: due fine settimana al mese alternati con la madre dal sabato mattina dalle ore Con
9.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00 quando il iaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna. Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna il padre terrà con sé i figli nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 quando riaccompagnerà
e presso l'abitazione della madre, mentre nelle settimane in cui il weekend è
Per_1 Per_2 di spettanza paterna il padre starà con i figli nella giornata del martedì dall'uscita di scuola sino alla sera alle ore 21.00 quando riaccompagnerà e presso l'abitazione della
Per_1 Per_2 madre. Durante le festività natalizie, salvo diverso accordo, i genitori potranno tenere con sé i figli minore per sette giorni ciascuno. Chi terrà con sé e il 25 dicembre,
Per_1 Per_2 trascorrerà con lo stessa i giorni successivi fino al 31, provvedendo poi a riconsegnare i figli all'altro genitore, che lo terrà con sé fino all'Epifania. I periodi di permanenza di e
Per_1 presso ciascun genitore si intendono subordinati agli impegni lavorativi degli stessi e Per_2 pertanto, in caso di impossibilità del padre o della madre di tenere i figli, gli stessi si accorderanno in modo tale da gestire i minori nei momenti in cui l'altro genitore sarà impegnato al lavoro, fatta pagina 8 di 9 salva la possibilità se non c'è il nonno materno di ricorrere all'aiuto di terze persone (il cui costo dovrà essere suddiviso tra i due genitori). Durante le festività pasquali, salvo diversi accordi, i genitori potranno tenere con sé i figli minori per tre giorni consecutivi ciascuno, compatibilmente con gli impegni lavorativi, stabilendo tale periodo di anno in anno, possibilmente un mese prima della relativa interruzione scolastica. Salvo diverso accordo i figli minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre o con la madre ad anni alterni;
lo stesso per il giorno di Pasquetta, il quale per accordo potrà essere legato alla Pasqua. Quanto alle vacanze scolastiche estive, e Per_1 trascorreranno con la madre e con il padre un periodo pari a due settimane anche non Per_2 consecutive da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà comunicare preventivamente all'altro il luogo di villeggiatura prescelto, che in ogni caso dovrà essere adeguato alle esigenze dei minori. In caso di viaggio all'estero sarà necessario acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
3. Pone a carico del la somma di euro 450 OMNIA, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli, da versare entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda e quindi dal rateo di luglio 2023, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a giugno 2026;
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito integralmente dalla madre;
5. Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore Controparte_1 di che si liquidano in euro 3.808,00 oltre spese Parte_1 generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge.
Milano, 12/11/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 7/07/2023, rimessa al Collegio dopo la discussione orale con ordinanza del 2/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...], il Parte_1 C.F._1
17/05/1991, rappresentata e difesa dall' avv. con studio in Cologno Monzese (MI), Parte_2
Corso Roma, n. 11/a presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato in [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 3/09/2023
pagina 1 di 9 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la PARTE RICORRENTE:
1. disporre l'affidamento condiviso dei minori e in favore della Per_1 Per_2 madre con collocamento dei figli presso l'abitazione della stessa in Milano, via Orbetello n. 2 e dove vive anche il nonno paterno. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Per quanto riguarda il regime di visita: il padre potrà tenere con sé i figli e , due Per_1 Per_2 fine settimana al mese alternati con la madre dal sabato mattina dalle ore 9.00 fino alla domenica sera Con alle ore 21.00 quando il signor riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna. Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna il padre terrà con sé i figli nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 quando riaccompagnerà e presso Per_1 Per_2
l'abitazione della madre, mentre nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterna il padre starà con i figli nella giornata del martedì dall'uscita di scuola sino alla sera alle ore 21.00 quando riaccompagnerà e presso l'abitazione della madre. Per_1 Per_2
3. Festività e Ferie. Durante le festività natalizie, salvo diverso accordo, i genitori potranno tenere con sé i figli minori per sette giorni ciascuno. Chi terrà con sé e il 25 dicembre, Per_1 Per_2 trascorrerà con gli stessi i giorni successivi fino al 31, provvedendo poi a riconsegnare i figli all'altro genitore, che li terrà con sé fino all'Epifania. I periodi di permanenza di e presso Per_1 Per_2 ciascun genitore si intendono subordinati agli impegni lavorativi degli stessi e pertanto, in caso di impossibilità del padre o della madre di tenere i figli, gli stessi si accorderanno in modo tale da gestire i minori nei momenti in cui il genitore sarà impegnato al lavoro, fatta salva la possibilità se non c'è il nonno materno di ricorrere all'aiuto di terze persone (il cui costo dovrà essere suddiviso tra i due genitori). Durante le festività pasquali, salvo diverso accordo, i genitori potranno tenere con sé i figli minori per tre giorni consecutivi ciascuno, compatibilmente con gli impegni lavorativi, stabilendo tale periodo di anno in anno, possibilmente un mese prima della relativa interruzione scolastica. Salvo
pagina 2 di 9 diverso accordo i figli minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre o con la madre ad anni alterni;
lo stesso per il giorno di Pasquetta, il quale per accordo potrà essere legato alla Pasqua. Quanto alle vacanze scolastiche estive, e trascorreranno con la madre e con il padre un Per_1 Per_2 periodo pari a due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore si impegna a comunicare preventivamente all'altro il luogo di villeggiatura prescelto, che in ogni caso dovrà essere adeguato alle esigenze dei minori. In caso di viaggio all'estero sarà necessario acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
4. Disporre a carico del sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli il Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 600,00 mensili da versarsi in favore della sig.ra
in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, somma che dovrà essere Parte_3 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, contratte in favore dei figli e previamente concordate tra i coniugi. Disporre che l'assegno unico universale o ogni altra forma di equivalente contributo previdenziale venga erogato dall (o dall'organo competente) integralmente a favore della sig.ra CP_2
quale genitore collocatario. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali determinati ai sensi del D.M. n.55/2014 spese generali
15% ed oneri accessori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Dall'unione tra e sono Parte_1 Controparte_1 nati , il 5/08/2011, e il 4/06/2014; Persona_3 Persona_4
Con ricorso depositato il 7/07/2023 chiedeva Parte_1 di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso di sé, nell'abitazione in Milano, via Orbetello n. 2 di sua esclusiva proprietà; la regolamentazione del regime di vista del padre;
di disporre a carico del pare un contributo al mantenimento dei figli pari alla somma di euro 600 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
di disporre che l'assegno unico per la famiglia venisse integralmente erogato a suo favore;
pagina 3 di 9 la ricorrente allegava che nel 2014 lei e il ponevano fine alla loro Controparte_1 relazione e il lasciava l'abitazione familiare, senza tuttavia Controparte_1 mai spostare formalmente la sua residenza, che il resistente nel corso della convivenza si era sempre scarsamente occupato delle faccende familiari, anche e soprattutto per ciò che concerneva i figli, che dalla fine della loro relazione i figli avevano sempre vissuto con lei, tanto che il padre li teneva solo due sabati al mese e neppure a dormire, che era a lei sconosciuto l'attuale domicilio del resistente, che il padre aveva versato dal 2017 fino ad allora, e neppure costantemente, l'importo autonomamente determinato di euro 300 mensili per il contributo al mantenimento dei figli, senza mai corrispondere alcunché a titolo di spese straordinarie e mai aveva aumentando l'importo nonostante ella evidenziasse la non congruità della somma, che l'esercizio del diritto di visita paterno era sempre stato da lui esercitato in modo arbitrario, senza rispetto alcuno dei previ accordi presi, che aveva manifestato al resistente la necessità di meglio definire gli aspetti relativi al mantenimento e alla gestione dei figli minori arrivando a una composizione bonaria circa la regolamentazione della responsabilità genitoriale, senza tuttavia riceve alcun riscontro dallo stesso, che attualmente il dialogo tra i genitori avveniva esclusivamente via SMS e spesso erano i minori a fare da tramite posto che il padre aveva reciso ogni tipo di contatto con lei, che svolgeva l'attività di impiegata presso la società Tecnologika s.r.l., con un contratto di lavoro a tempo indeterminato con stipendio mensile di euro
1.250 ca., mentre non è a lei noto lo stipendio percepito dal resistente;
all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, dopo alcuni rinvii e l'assegnazione della causa a nuovo giudice relatore visto il congedo per maternità del precedente, tenutasi in data
15/04/2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143,
c.p.c. in data 1/07/2024, veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta non costituitasi, e la ricorrente veniva sentita liberamente: Dichiarava: “il mio ex compagno è andato via di casa più o meno nel 2014. Dal 2017 mi dà circa 300 euro al mese, vede i bambini circa 2 volte al mese ma senza alcuna regolarità, per lo più li vede a casa mia, si ferma circa 3/5 ore, ma passa più tempo al telefono che con loro. Non so dove viva, perché lui non me lo dice, glielo abbiamo chiesto anche attraverso il mio avvocato ma lui ha risposto che non ha il dovere di dirmelo. Lui lavora ma non so dove, attualmente non so che lavoro faccia, prima lavorava come barman, adesso sapevo che lavorava per una ditta ma non so altro. Il bambino è più legato a lui, la bambina un po' meno, entrambi vorrebbero passare più tempo con il padre. Abbiamo vissuto insieme dal 2008, poi sono nati i nostri figli e lui è andato via nel 2014, pagina 4 di 9 poco dopo la nascita di . La casa in via Orbetello è casa mia, vivevamo lì con il mio ex Per_2 compagno. Il padre non mi dà nulla per le spese extra per i nostri figli, pago tutto io. Mi piacerebbe avere una somma ” , il Giudice relatore, ritenuto necessario acquisire informazioni in ordine Pt_4 all'attività lavorativa e ai redditi percepiti dal EN , disponeva che l'Agenzia delle Controparte_1
Entrate di Milano inviasse le dichiarazioni dei redditi o modelli CU depositate dallo stesso dal 2019 al
2024; all'udienza del 12/06/2025 il Giudice relatore dava atto che era pervenuta la documentazione fiscale del resistente inviata dalla Agenzia delle Entrate dalla quale emergeva che la CU/2025 indicava Con un reddito lordo di €. 23.863, e rendeva anche noto l'indirizzo del datore di lavoro del pertanto adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1. Dispone che la ricorrente notifichi il ricorso ed il presente verbale al resistente nel suo luogo di lavoro entro il 30.7.2025,
2. Concede termine al resistente fino al 30.9.2025 per la costituzione,
3. Dispone l'affidamento condiviso dei minori nato il [...] e nata il Per_1 Per_2
4.6.2014,
4. Dispone il collocamento dei figli presso l'abitazione della madre in Milano, via Orbetello n.
2 (e dove vive anche il nonno materno),
5. Pone a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo di mantenimento dei due figli la somma di € 400 da pagare entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda e quindi dal rateo di luglio 2023, oltre rivalutazione istat oltre al 50% delle spese extra come da linee guida di questo Tribunale e della Corte di appello di Milano,
6. Dispone che il padre veda e tenga con sé i figli secondo accordi che assumerà con la madre.
Il convenuto non si costituiva malgrado la notifica al datore di lavoro sia andata a buon fine (in data 3.7.2025 ricevuta dalla incaricata della società con sede in Albano Sant'Alessandro). CP_3
All'udienza del 30/10/2025, sostituita con deposito di note scritte, il Giudice relatore lette le note scritte tempestivamente depositate dalla difesa della ricorrente e le conclusioni ivi precisate come riportate in epigrafe, in assenza di istanze istruttorie, riteneva la causa matura per la decisione, la rimetteva al
Collegio per la decisione con ordinanza del 2/11/2025, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
pagina 5 di 9 Considerato in diritto
Giurisdizione e la legge applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7, atteso che i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per le figlie minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Deve essere confermato, come già disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti e come richiesto dalla ricorrente, l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., non essendo emersa nel corso del giudizio un'inadeguatezza nella capacità genitoriale dal padre tale da giustificare una deroga alla regola generale. Il collocamento dei due figli deve essere presso a madre con la quale hanno sempre vissuto.
Tempi di frequentazione con il padre
In ordine alle frequentazioni padre-figli, si ritiene di accogliere integralmente le domande della ricorrente che consentono ai minori di mantenere un rapporto di cura, educazione, istruzione , assistenza morale con entrambi i genitori e dunque anche con il padre con il quale non convivono.
Il contributo al mantenimento dei figli minori
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315-bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione –fino a quando la loro età lo richieda– di pagina 6 di 9 una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nell'art. 337-ter c.c. che, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Pertanto, il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli.
Al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche della madre, che svolge l'attività di impiegata presso la società Tecnologika s.r.l., con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e con stipendio mensile di euro 1.250 ca. (vedi ricorso), che percepisce il 100% dell'assegno unico per i figli ed proprietaria della casa familiare sita in via Orbetello, Milano.
2. alle capacità economiche del padre, che allo stato percepisce un reddito lordo annuo di €. 23.863 che detratte le tasse e le imposte locali porta ad un netto mensile di € 1660, non è nota la sua situazione abitativa;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due bambine di 14 e 11 anni.
Si evidenzia che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli ed il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita delle figlie.
Dalla valutazione di tutti i criteri esposti si ritiene equa la somma di € 450,00 mensili , data la Pt_4 scarsa collaborazione tra i genitori e la richiesta formulata in tal senso dalla ricorrente all'udienza dell'1/07/2024, a decorrere dalla domanda e quindi dal rateo di luglio 2023, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a giugno 2026.
Le spese di lite
Rilevato pur essendo stato contattato tramite raccomandata consegnata a Controparte_1 mani dal difensore della ricorrente al fine di addivenire ad un accordo, non ha collaborato in alcun modo con la per una regolamentazione della genitorialità consensuale e Parte_1 neppure si è costituito in giudizio per rappresentare la propria situazione reddituale e personale pagina 7 di 9 nonostante la notifica sia stata effettuata anche presso il suo luogo di lavoro, conosciuto successivamente, al fine di consentire, se non la sua costituzione, quantomeno la sua partecipazione diretta al giudizio, ed imponendo l'espletamento di attività istruttoria, ritiene il Collegio di condannare la parte resistente al pagamento integrale delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore e la possibilità di dimezzare i parametri medi ivi indicati fino al 50% ai sensi dell'art. 4 del suddetto D.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Affida e ad entrambi i genitori, con prevalente Persona_3 Persona_4 collocamento e residenza anagrafica presso la madre in via Orbetello n. 2, Milano;
2. Autorizza il a vedere e tenere con sé i figli le figlie secondo le Controparte_1 seguenti modalità: due fine settimana al mese alternati con la madre dal sabato mattina dalle ore Con
9.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00 quando il iaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna. Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna il padre terrà con sé i figli nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 quando riaccompagnerà
e presso l'abitazione della madre, mentre nelle settimane in cui il weekend è
Per_1 Per_2 di spettanza paterna il padre starà con i figli nella giornata del martedì dall'uscita di scuola sino alla sera alle ore 21.00 quando riaccompagnerà e presso l'abitazione della
Per_1 Per_2 madre. Durante le festività natalizie, salvo diverso accordo, i genitori potranno tenere con sé i figli minore per sette giorni ciascuno. Chi terrà con sé e il 25 dicembre,
Per_1 Per_2 trascorrerà con lo stessa i giorni successivi fino al 31, provvedendo poi a riconsegnare i figli all'altro genitore, che lo terrà con sé fino all'Epifania. I periodi di permanenza di e
Per_1 presso ciascun genitore si intendono subordinati agli impegni lavorativi degli stessi e Per_2 pertanto, in caso di impossibilità del padre o della madre di tenere i figli, gli stessi si accorderanno in modo tale da gestire i minori nei momenti in cui l'altro genitore sarà impegnato al lavoro, fatta pagina 8 di 9 salva la possibilità se non c'è il nonno materno di ricorrere all'aiuto di terze persone (il cui costo dovrà essere suddiviso tra i due genitori). Durante le festività pasquali, salvo diversi accordi, i genitori potranno tenere con sé i figli minori per tre giorni consecutivi ciascuno, compatibilmente con gli impegni lavorativi, stabilendo tale periodo di anno in anno, possibilmente un mese prima della relativa interruzione scolastica. Salvo diverso accordo i figli minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre o con la madre ad anni alterni;
lo stesso per il giorno di Pasquetta, il quale per accordo potrà essere legato alla Pasqua. Quanto alle vacanze scolastiche estive, e Per_1 trascorreranno con la madre e con il padre un periodo pari a due settimane anche non Per_2 consecutive da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà comunicare preventivamente all'altro il luogo di villeggiatura prescelto, che in ogni caso dovrà essere adeguato alle esigenze dei minori. In caso di viaggio all'estero sarà necessario acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
3. Pone a carico del la somma di euro 450 OMNIA, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli, da versare entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda e quindi dal rateo di luglio 2023, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a giugno 2026;
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito integralmente dalla madre;
5. Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore Controparte_1 di che si liquidano in euro 3.808,00 oltre spese Parte_1 generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge.
Milano, 12/11/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
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