TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4429 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Parte_1
Rosa presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Carmine
n. 92;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
US LL con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ATP.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.7.2025 La Parte_1
contestava le conclusioni presentate dal CTU dott. in Persona_1
cui il consulente dava atto dell'insussistenza dei requisiti ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza deducendo che gli stati patologici denunciati le avrebbero dato diritto piuttosto alla provvidenza chiesta.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da è inammissibile per le ragioni che si vengono Parte_1
a illustrare.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nel procedimento per ATP il C.T.U. aveva concluso alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e valutata, con motivazione che appare esauriente,
che la realizza un gradiente complessivo del solo 40% non Parte_1
raggiungendo, quindi, il grado d'invalidità necessario per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile (almeno il 74%).
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario lamentando che la suddetta erronea valutazione è in netto contrasto con quanto invece emerge dalla documentazione già in atti e dal conseguenziale quadro clinico, compromesso da molteplici patologie non adeguatamente valutate dal ctu.
Ebbene, rileva il Tribunale, in disparte la considerazione che non può ritenersi che la specificità dei motivi di contestazione avverso l'accertamento sia da rinvenirsi nella mera elencazione delle patologie da cui è affetta la parte e nell'assunto che la valutazione dal C.T.U. compiuta non risponde alle effettive condizioni di salute della parte, siffatta contestazione palesandosi del tutto generica ed apodittica, espressione di un mero dissenso delle conclusioni del
C.T.U. siccome non rispondenti a quelle auspicate dalla parte, in disparte ciò,
si diceva, va evidenziato come non risulta affatto inspiegabile la valutazione compiuta dal CTU. Lo stesso, invero, ha preso sostanzialmente in considerazione tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente. Né la documentazione successiva pur depositata attesta un nel frattempo intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente tali da condurre a diverse conclusioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e,
comunque, l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
In ordine alle spese di lite va rilevato che difetta dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003 (e invero la dichiarazione allegata al ricorso rileva soltanto ai più limitati e ben diversi fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo). L'obiettiva difficoltà
dell'accertamento medico giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4429 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1
del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 27.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4429 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Parte_1
Rosa presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Carmine
n. 92;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
US LL con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ATP.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.7.2025 La Parte_1
contestava le conclusioni presentate dal CTU dott. in Persona_1
cui il consulente dava atto dell'insussistenza dei requisiti ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza deducendo che gli stati patologici denunciati le avrebbero dato diritto piuttosto alla provvidenza chiesta.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da è inammissibile per le ragioni che si vengono Parte_1
a illustrare.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nel procedimento per ATP il C.T.U. aveva concluso alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e valutata, con motivazione che appare esauriente,
che la realizza un gradiente complessivo del solo 40% non Parte_1
raggiungendo, quindi, il grado d'invalidità necessario per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile (almeno il 74%).
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario lamentando che la suddetta erronea valutazione è in netto contrasto con quanto invece emerge dalla documentazione già in atti e dal conseguenziale quadro clinico, compromesso da molteplici patologie non adeguatamente valutate dal ctu.
Ebbene, rileva il Tribunale, in disparte la considerazione che non può ritenersi che la specificità dei motivi di contestazione avverso l'accertamento sia da rinvenirsi nella mera elencazione delle patologie da cui è affetta la parte e nell'assunto che la valutazione dal C.T.U. compiuta non risponde alle effettive condizioni di salute della parte, siffatta contestazione palesandosi del tutto generica ed apodittica, espressione di un mero dissenso delle conclusioni del
C.T.U. siccome non rispondenti a quelle auspicate dalla parte, in disparte ciò,
si diceva, va evidenziato come non risulta affatto inspiegabile la valutazione compiuta dal CTU. Lo stesso, invero, ha preso sostanzialmente in considerazione tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente. Né la documentazione successiva pur depositata attesta un nel frattempo intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente tali da condurre a diverse conclusioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e,
comunque, l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
In ordine alle spese di lite va rilevato che difetta dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003 (e invero la dichiarazione allegata al ricorso rileva soltanto ai più limitati e ben diversi fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo). L'obiettiva difficoltà
dell'accertamento medico giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4429 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1
del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 27.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro