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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/06/2024, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 2067/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, in persona del G.M., Dr.ssa Mariachiara
Sannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2067 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2007, avente ad
OGGETTO: contratti bancari
TRA
, nato in [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Agropoli alla C.da Marrota n.9/84043, elettivamente domiciliato in Agropoli alla via A. De
Gasperi n.34-84043 presso lo studio dell'avv. Marco Gatto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ATTORE
E
in persona del suo legale rappr. p.t. con Controparte_1 sede in alla Piazza Salimbeni n.3, codice fiscale Partita Iva nr. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Stanzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Lanzara, in Vallo della Lucania, alla via De Hippolytis 6, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
1 In sede di note di trattazione scritta autorizzate e depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva innanzi l'intestato Tribunale Parte_1
l'istituto di credito , premettendo che: Controparte_1
- In data 31.10.1990 stipulava con la un contratto di Controparte_1 conto corrente cui era assegnato il n. 565.84.
- Il contratto suddetto prevedeva la determinazione di interessi passivi mediante rinvio alle condizioni stabilite dall'accordo interbancario ed all'uso piazza, da ritenersi nulli;
- il predetto contratto prevedeva l'applicazione di interessi passivi trimestralmente, come tali da ritenersi nulla;
- il predetto contratto prevedeva l'applicazione di una commissione di massimo scoperto nulla;
- dagli estratti conto si evinceva l'applicazione di capitalizzazione di interessi e cms in violazione della legge 108/1996.
Sulla scorta di tali premesse insisteva per l'accertamento e declaratoria di nullità delle clausole contrattuali richiamate, per l'effetto, previa quantificazione a mezzo di ctu del saldo di conto corrente, insisteva per la condanna dell'istituto di credito convenuto alla ripetizione di quanto indebitamente ottenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 gennaio 2008 si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto della domanda in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
Integrato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., era conferito incarico di consulenza tecnica d'ufficio.
2 Depositato l'elaborato peritale, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 4.12.2023, il fascicolo era assegnato alla scrivente.
Con ordinanza emessa in data 21.2.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ragguagliate le vicende processuali, nel merito deve evidenziarsi quanto segue.
Come premesso, l'odierno attore ha richiesto l'accertamento giudiziale della illegittimità delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente stipulato in data 31.10.1990 con la , relative alla previsione della determinazione degli Controparte_1 interessi passivi per relationem con rinvio ad uso piazza ed accordo interbancario vigente, alla prevista capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla prevista applicazione della commissione di massimo scoperto, nonché in virtù dell'applicazione di tassi usurari.
Sulla scorta di tale accertamento di nullità delle clausole richiamate, ha richiesto la quantificazione in via giudiziale dell'indebito versato in favore della banca con condanna di quest'ultima alla ripetizione di quanto non dovuto.
Volendo esaminare dapprima i motivi di nullità delle clausole contrattuali per come articolati dalla parte attrice, per poi soffermarsi sulla richiesta condanna alla ripetizione di quanto versato, deve rilevarsi quanto segue.
Quanto alla dedotta nullità della clausola contrattuale con cui si è stabilita la determinazione degli interessi passivi secondo il cd. Uso piazza, giova richiamare preliminarmente l'art. 1284 c.c., nella parte in cui al terzo comma stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Sul punto, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 ha espressamente riconosciuto la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di
3 rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”. Il successivo art. 5, poi, individua il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Entrambe le norme citate sono state poi abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB.
Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del D.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi.
Conseguentemente, alcun dubbio sussiste in merito alla nullità delle clausole di rinvio agli usi negoziali apposte ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della disciplina richiamata.
Il problema si è posto invece con riferimento ai contratti stipulati prima della entrata in vigore della Legge n. 154/1992.
Al riguardo, la giurisprudenza ha costantemente esteso tale nullità anche ai predetti, ciò in ragione della circostanza per cui le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza non costituiscono un riferimento idoneo a consentire una oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale (cfr. Cass. sez. I, sent. N. 4094 del
25/02/2005; conf. ex multis: Cass. civ. sent. n. 1287 dell'01/02/2002; Cass. civ. sent. n.
5675 del 18/04/2001; Cass. civ. sent. n. 9465 del 19/07/2000; Cass. civ. sent. n. 7871 dell'11/08/1998; Cass. civ. sent. n. 4696 dell'08/05/1998; Cass. civ. sent. n. 6247 del
23/06/1998; Cass. civ. sent. n. 11042 del 10/11/1997).
Ferma dunque l'estensione della nullità anche alle clausole apposte a contratti stipulati ante 92, ci si è interrogati sul tasso da applicare ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/1992, che si siano protratti anche per il periodo successivo.
Orbene, in passato, nella considerazione della non retroattività della L. 154/1992 e del successivo D.Lgs. 385/1993, parte della giurisprudenza ha ritenuto applicabile agli interessi, in sostituzione del tasso evidentemente nullo, il tasso legale ex art. 1284 c.c. sino all'entrata in vigore della L. 154/92 e successivamente il tasso sostitutivo, come stabilito all'art. 5 L. 154/92 ed all'art. 117, comma 7 TUB.
4 Tale orientamento non è stato tuttavia interamente condiviso dalla Corte Costituzionale, la quale, con ordinanza n. 338 del 18 dicembre 2009, ha statuito la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. a), l. 17 febbraio 1992
n. 154 e dell'art. 117, comma 7, D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in riferimento all'art. 3 cost., ritenendo condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione 1° marzo 2007, n. 4853, e Cassazione 21 dicembre 2005, n. 28302) che – muovendo dalla premessa secondo cui la irretroattività (espressamente sancita dall'art. 161, comma 6, del testo unico bancario) della nuova disciplina della nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse si estende anche alla censurata previsione
(derogatoria rispetto a quella previgente, fondata su quanto disposto dal terzo comma dell'art. 1284 del codice civile) della sostituzione automatica della clausola nulla, il cui effetto opera in ragione (ed a cagione) della nullità parziale ex art. 1419, secondo comma, cod. civ., derivante dalla mancata osservanza di requisiti sostanziali e formali di singole clausole di contratti stipulati nella vigenza della nuova disciplina – conclude viceversa nel senso della applicabilità ai contratti stipulati anteriormente non già della nuova previsione sostitutiva, bensì degli interessi legali di cui, appunto, al citato art. 1284, terzo comma, del codice civile.
Quindi per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore della L. 154/1992, la nullità della clausola che per la determinazione degli interessi faccia rinvio agli usi deve comportare quale tasso sostitutivo applicabile il tasso legale ex art.1284, terzo comma c.c. anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della nuova normativa.
Sicchè, in ragione di quanto premesso, ferma la nullità della clausola contrattuale con cui l'istituto di credito convenuto ha previsto la determinazione degli interessi passivi con rinvio al cd uso piazza, corretto deve ritenersi altresì il quesito posto al CTU nominato dal precedente GI, laddove ha richiesto “sostituire, in caso di interesse moratorio convenzionalmente pattuito con riferimento agli “usi di piazza”, per i contratti stipulati prima del 9.7.1992, il tasso degli interessi pattuito con l'interesse al saggio legale annuo a partire dall'inizio del singolo rapporto sino alla sua chiusura”.
Ciò posto, occorre sin da subito evidenziare che, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti conto a partire dalla data della sua
5 apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili invece rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi (cfr. Cass., sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20693).
A tale orientamento consegue che, se il correntista non dispone degli estratti conto e non riesca ad ottenerli nel corso del giudizio, anche con gli strumenti processuali accordati dal
Codice di rito, la sua domanda – di ripetizione d'indebito o di accertamento negativo – è destinata ad andare integralmente respinta.
Tuttavia, può anche accadere che a difettare nella produzione documentale siano soltanto taluni tra gli estratti conto relativi all'intero rapporto.
In questo caso, nella giurisprudenza di merito si è sostenuto che, quando il correntista non abbia prodotto l'intera sequenza degli estratti conto, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile in atti e non il c.d. “saldo zero”.
E questo orientamento sembra trovare avallo anche nella giurisprudenza della Suprema
Corte, sia pure con qualche oscillazione.
Orbene, nel caso di specie, per come desumibile dalla relazione di consulenza tecnica depositata, il ctu nominato ha avuto la disponibilità di tutti gli estratti conto continuativi del conto corrente, la cui utilizzabilità è stata disposta con provvedimento del precedente
GI. Al riguardo, la dedotta inutilizzabilità dell'estratto relativo al IV trimestre del 1990, per come ravvisata dal CTU nominato, non è condivisa da chi scrive. Ed infatti il CTU nominato fonda tale conclusione sull'assunto per cui l'estratto conto indicato non fosse stato individuato nell'indice del fascicolo accluso al fascicolo d'ufficio, sul quale era stata concessa autorizzazione all'utilizzo. Ne deriva che, in assenza di espressa esclusione del richiamato estratto conto da parte dell'ufficio, lo stesso debba essere contemplato nella rielaborazione espletata dal CTU nominato.
Conseguentemente, esclusa la inutilizzabilità della richiamata documentazione, stante l'espressa autorizzazione del precedente GI, dovrà prendersi in considerazione la terza ipotesi di conteggio per come articolata dal CTU nominato, essendo quest'ultima elaborata
6 sulla scorta di tutti gli estratti conto disponibili e dunque garantendo anche il rispetto degli arresti giurisprudenziali poc'anzi richiamati, in punto di esclusione del saldo zero.
Ciò precisato, con riferimento al primo dei motivi posti a fondamento della domanda avanzata dall'odierno attore, quanto agli ulteriori motivi articolati deve evidenziarsi come parte attrice ha dedotto la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e la illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto.
Con specifico riferimento alla dedotta illegittima capitalizzazione degli interessi l'attore ha fondato la nullità della richiamata pattuizione sulla circostanza per cui la stessa fosse “in contrasto con norma imperativa imponendo una capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza di un idoneo uso normativo, trattandosi di un uso negoziale come tale non idoneo ad operare automaticamente con effetto integrativo del contratto”.
Orbene, giova operare dapprima delle premesse in punto di diritto.
L'art. 1283 c.c. stabilisce che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Sulla scorta di questa disposizione, si è posto il problema nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario, nei quali (come previsto già dalle Norme bancarie uniformi) i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento.
Gli interessi debitori, quindi, vengono scritti in conto e diventano una delle componenti della voce competenze. In questo modo essi concorrono a formare il primo saldo per valuta del trimestre successivo, sul quale si calcolano nuovi interessi. Ne deriva che, in questo modo, si calcolano interessi su interessi scaduti, nel che consiste l'anatocismo.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
7 È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n.
342/1999, disponendo che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, ha disposto che “Nell'àmbito CP_2 di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.
Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Così richiamato il quadro normativo ratione temporis vigente al momento della introduzione del presente procedimento, non può che condividersi quanto sostenuto dall'odierno attore nella parte in cui rileva la nullità della previsione di una capitalizzazione di interessi di tipo negoziale.
Per l'effetto, la richiesta espunzione della capitalizzazione degli interessi per come demandata al CTU nominato, deve essere condivisa da chi scrive.
Con riferimento, poi, alla dedotta illegittimità della commissione di massimo scoperto,
l'attore ha paventato la illegittima applicazione della cms perché “calcolata dalla banca non sull'importo del fido accordato, ma sul massimo saldo a dare del cliente”.
8 Orbene, nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
La caratteristica saliente della cms era nell'effetto che produceva, in quanto obbligava il cliente che si avvalesse dell'affidamento a corrispondere, oltre all'interesse debitore, un compenso che, per essere calcolato sull'esposizione massima e a prescindere dalla durata dell'utilizzo, faceva lievitare significativamente il costo del finanziamento. Tale modalità di calcolo determinava, come conseguenza davvero paradossale, che gli sconfinamenti di breve periodo generassero un costo, per il cliente, che, in termini percentuali rispetto all'importo affidato, risultava di gran lunga superiore rispetto al costo addebitato per sconfinamenti di più lunga durata.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione
28 gennaio 2009 n. 2 (e, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati diversi orientamenti.
Un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione.
Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi.
9 Un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista.
Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la CMS priva di causa negoziale tout court, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato
(indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012 che ha statuito l'attuale assetto della CMS per come dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un
10 preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente al terzo orientamento richiamato ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
Sulla scorta di tali premesse, la doglianza di parte attrice deve ritenersi in astratto legittima, con ciò giustificando l'indagine affidata al ctu nominato.
Ebbene, per come emerso in sede di CTU, nel contratto di apertura di conto corrente in esame, la Commissione di non risulta affatto disciplinata, con la Parte_2 conseguenza che la stessa debba essere totalmente esclusa non rinvenendosi una disciplina contrattuale della stessa, risultando quindi applicata in assenza di una previsione convenzionale tra le parti.
Da ultimo, relativamente alla dedotta applicazione di interessi usurari, l'attore si è limitato a dedurre genericamente il superamento del tasso soglia senza peraltro operare alcuna distinzione rispetto alle varie voci contemplate, né provvedendo alla allegazione del DM di
11 rilevazione di riferimento, oltre che lasciando intendere che il dedotto superamento del tasso soglia derivasse dalla sommatoria delle varie voci di costo, tra cui la cms.
Ebbene, giova in via preliminare richiamare l'arresto delle SSUU della Corte di Cassazione, che nella recente pronuncia n. 16303/2018, hanno statuito che -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Sicchè, il criterio da seguire al fine della verifica della usurarietà dei tassi applicati non prevede la sommatoria tout court della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla bensì una separata comparazione del tasso effettivo CP_1 globale con il tasso soglia e della cms effettiva con la “cms soglia”. Poi, la sommatoria va fatta solo con riferimento alla eventuale eccedenza della cms effettiva rispetto alla c.d. cms soglia.
Di talchè, ex ante, quanto sostenuto da parte attrice e posto a fondamento della dedotta usurarietà dei tassi applicati non può ritenersi condivisibile.
Ad ogni modo, non può sottacersi l'assoluta genericità della doglianza in esame.
Il principio dell'onere della prova nelle controversie in materia bancaria impone all'attore che contesti l'usurarietà del tasso applicato ed il superamento del tasso soglia, di dimostrare la misura del tasso che si ritiene effettivamente applicato, allegandone i criteri di determinazione e il calcolo effettuato ai fini della sua rilevazione (cfr. Tribunale Nocera
Inferiore sez. I, 14/08/2019, n.953).
In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rappresenti un "vizio" di allegazione, il fatto che la citazione consti di "deduzioni (...) del tutto generiche, risolvendosi in mere
12 affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario" (cfr. Trib. Milano, 24 settembre 2013).
A ciò si aggiunga che parte opponente non ha allegato i DM di rilevazione trimestrale via via intervenuti nel corso del rapporto.
Sul punto giova richiamare l'orientamento, cui chi scrive aderisce, secondo cui, posto che la produzione dei decreti ministeriali sulla base dei quali andrebbe verificata l'illiceità dei tassi applicati è indispensabile ai fini della prova del superamento del tasso di usura, il principio jura novit curia non è applicabile ai Decreti periodicamente emanati dal competente
, recanti la rilevazione del TEGM applicabile nei trimestri di riferimenti, ai sensi Org_1 della L. n. 108 del 1996, e che pertanto devono risultare oggetto di apposita allegazione ad opera della parte interessata. Infatti, la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in sede di legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della "specifica" indicazione della documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta (cfr. Corte appello Brescia sez. I, 30/04/2019, n.730).
Ne deriva quindi che, alla luce di quanto evidenziato, la contestazione sollevata con riferimento alla usurarietà dei tassi applicati non può essere accolta.
In conclusione, in parziale accoglimento delle doglianze sollevate dalla parte attrice, e tenendo mente degli esiti della CTU espletata, deve procedersi alla rideterminazione del saldo di debito-credito, previa sostituzione degli interessi passivi al tasso legale ed espunzione della capitalizzazione di interessi e della CMS illegittimamente applicati.
Sul punto, facendo applicazione delle risultanze della CTU espletata, e adottando il prospetto di calcolo di cui alla terza ipotesi per le ragioni già esplicate, si individua quale somma complessivamente a credito del correntista-attore quella di € 34.413,03, cui deve
13 essere sottratta la complessiva somma già a credito della e corrispondente allo CP_1 sconfinamento esistente sul conto corrente pari a complessivi € 11.603,52, individuando quindi quale effettivo importo a credito del correntista quello di complessivi € 22.809,51.
Così accertato e quantificato il rapporto di credito-debito esistente tra le parti, nella specie a vantaggio del cliente, residuano ancora due ambiti di indagine: la ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito per come avanzata dall'odierno attore, e l'eccezione di prescrizione per come sollevata dalla banca convenuta.
Si tratta di due ambiti di indagine strettamente connessi, presupponendo entrambi l'accertamento della natura delle rimesse operate in conto corrente, ciò in quanto le domande avanzate dall'odierno attore sono state proposte in costanza di rapporto e non ad esito della chiusura dello stesso.
Ebbene, quanto alla ammissibilità della domanda di ripetizione avanzata dall'odierno attore, appare utile richiamare il recentissimo arresto della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4214 del 15.2.2024, partendo dalle statuizioni delle SSUU con sentenza n. 24418/2010, ha evidenziato come costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato.
Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non
“scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
E' evidente che se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento
14 concesso), di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto. Dunque, non è esatto sostenere che, in via generale, si possa parlare di
“pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente. Tale eventualità si verifica, invece, solo nella descritta situazione, evidenziata dalle Sezioni Unite, in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto scoperto, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto.
Conseguentemente, l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria.
In caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Conseguentemente, la ammissibilità e per l'effetto la accoglibilità della domanda di ripetizione dell'indebito per come avanzata dall'odierno attore, passa necessariamente per la verifica della natura delle rimesse operate sul conto corrente in oggetto.
Ebbene, per come relazionato dal CTU nominato, al quale era richiesto tale accertamento in ragione della verifica afferente all'eventuale decorso del termine prescrizionale, ed in omaggio ai principi espressi dalla Corte di legittimità richiamati, tutte le rimesse operate sul conto corrente in oggetto devono essere qualificate come rimesse ripristinatorie.
Per l'effetto, alcuna pretesa di ripetizione dell'indebito poteva essere avanzata nei confronti dell'istituto di credito, sino a quando il rapporto di conto corrente è stato attivo.
15 La natura ripristinatoria delle rimesse assorbe altresì l'eccezione di prescrizione per come sollevata dalla banca convenuta, il termine decennale non potendo decorrere, se non dal momento di chiusura del rapporto di conto corrente.
Sul punto deve rilevarsi come non possano assumere rilievo i documenti depositati telematicamente dall'odierno attore in sede di comparsa conclusionale, in particolare la comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente.
Ed infatti, dall'esame del documento si evidenzia come lo stesso non assuma natura sopravvenuta, in ragione della quale sarebbe stato in ipotesi possibile una ammissione tardiva. Ad ogni modo, anche in tale ipotesi il deposito dello stesso sarebbe stato comunque subordinato alla previa autorizzazione del giudice.
Al contrario, nel caso di specie, parte attrice ha proceduto al deposito tardivo di documenti in assenza di qualsivoglia autorizzazione sul punto. Per l'effetto, stante la irritualità del deposito operato, dei documenti allegati non deve tenersi conto ai fini della decisione.
Conseguentemente, in parziale accoglimento della domanda attorea, deve dichiararsi la nullità della clausola contrattuale con cui si è stabilita la determinazione degli interessi passivi secondo il cd. Uso piazza e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché la illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di una previsione contrattuale.
Per l'effetto, il saldo di conto corrente deve essere rideterminato in complessivi €
22.809,51, a credito dell'attore ed a debito della banca convenuta.
Quanto alla domanda di ripetizione dell'indebito, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Analogamente, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta deve essere rigettata.
In applicazione dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Analogamente le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle parti in solido, per come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
16 Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità della clausola contrattuale del contratto di conto corrente n.
565.84, stipulato in data 31.10.90, da con la Parte_1 Controparte_1
con cui si è stabilita la determinazione degli interessi passivi secondo il
[...] cd. Uso piazza e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché la illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di una previsione contrattuale;
per l'effetto,
- accerta e dichiara che il saldo di conto corrente, alla data del 17.9.2007, ammonta a complessivi € 22.809,51 a credito del correntista ed a debito della Parte_1
Controparte_1
- rigetta l'ulteriore domanda di ripetizione dell'indebito;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido i compensi dovuti al CTU per come liquidati con separato decreto.
Così deciso in Vallo della Lucania, il 12 giugno 2024
Il giudice
Dott.ssa Mariachiara Sannino
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