Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 802/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 802/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. TOMEI EMANUELA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi n. cronol. 202/2020 del 22/01/2020 (RG n.
8555/2019), successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 273/2020 emesso il 29/01/2020;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 5
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1 - la casa coniugale di Via Ugo Foscolo 70, di esclusiva proprietà del sig assegnata Parte_1
alla sig.ra in sede di separazione, verrà riconsegnata al legittimo proprietario poiché, Parte_2
la sig.ra , di sua iniziativa, insieme alla LI , ha trasferito la propria Parte_2 Persona_1
residenza altrove, lasciando libero l'immobile.
2 - la LI , nata a [...] l'[...] rimarrà collocata presso la madre sig.ra Persona_1
in Ravarino, Via Resistenza 353. Parte_2
Considerato che la LI ha raggiunto la maggiore età ma non Per_1
l'indipendenza economica, il sig potrà vedere la LI quando vorrà in accordo con la Per_1
medesima;
3- Il sig corrisponderà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della LI Per_1 Per_1 la somma di € 300,00 rivalutabili secondo gli indici Istat, sino alla completa sua indipendenza
[...]
economica, salvo quanto di seguito specificato.
I coniugi si accordano che il padre abbasserà il contributo ad € 150,00 mensili quando avrà Per_1 una occupazione che le garantisca un reddito mensile netto pari ad € 501,00 fino a € 999,00; cesserà il proprio obbligo di mantenimento verso la LI quando questa percepirà un reddito pari ad €
1000,00 netti mensili.
Detti versamenti avverranno con accredito bancario mensile permanente alla madre il primo di ogni mese e quando la LI non convivrà più con la medesima il versamento del contributo al mantenimento verrà effettuato direttamente alla LI.
Il sig. e la sig.ra godranno delle detrazioni dei benefici fiscali relativi alla LI Per_1 Parte_2
nella misura del 50%. La sig.ra percepirà in toto l'assegno unico della LI Parte_2 Per_1
[...]
Le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, da intendersi quali spese straordinarie quelle elencate nel protocollo del Tribunale di Modena: ad es pagina 2 di 5 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
4 - Il figlio oggi maggiorenne ed economicamente indipendente ha lasciato la casa Persona_2
della madre e ha trasferito la propria residenza altrove pertanto, l'obbligo al mantenimento posto in capo al sig. deve intendersi cessato. E Parte_1
pertanto nulla è più dovuto da parte del padre Parte_1
a titolo di mantenimento.
[...]
pagina 3 di 5 tassa di circolazione e assicurazione, nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad es batteria, gomme, freni ecc) al 50% ciascuno sino a quando non raggiungerà la propria Per_1
indipendenza economica che si accordano sussistere quanto la LI percepirà un reddito pari ad
1000,00 netti mensili.
6- con il corretto e puntuale adempimento delle condizioni di cui sopra, i coniugi si danno atto di aver regolato i loro rapporti patrimoniali e che nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro.
7-le spese legali verranno corrisposte in ragione della metà dalle parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in VIGNOLA
(MO) il 05/06/1999 fra nato a [...] il [...] e , nata Per_1 Parte_2
a VIGNOLA (MO) il 27/01/1976, alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VIGNOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1999 Atto n. 35 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/5/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 - i rapporti patrimoniali così come regolati nel ricorso per separazione (più precisamente il finanziamento per l'acquisto della roulotte, le cui rate se le era accollate la sig.ra con versamento della corrispondente metà da Parte_2
parte del sig. oggi è estinto) sono stati tutti definiti. Per_1
Relativamente all'auto Fiat Punto della sig.ra la cui RCA auto è intestata alla medesima, Parte_2
auto prima in uso al figlio , oggi alla LI i coniugi si accordano che pagheranno la Per_2 Per_1