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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 7858/2024 R.G.
* * *
Oggi 25 febbraio 2025 h. 14.50 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. BESSI PIERA per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte ricorrente: richiama le conclusioni in atti e discute la causa ritenendo fondata la domanda attesa anche la contumacia di parte convenuta e l'omessa partecipazione alla procedura di mediazione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata iscritta al n. 7858/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino alla via Nino Bixio n. 12 presso Parte_1
lo studio dell'avv. Piera Bessi che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
residente in [...] Controparte_1
Parte convenuta n.c.
Oggetto: rilascio di immobile occupato sine titulo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “accertato che il signor occupa senza titolo Controparte_1 alcuno l'unità immobiliare, ad uso box auto, sita in Torino, via Bonfante n. 6, contrassegnata con il n° 16, di proprietà della signora ed accertato che Parte_1
detta occupazione non è sorretta da alcun rapporto di comodato, né di locazione, condannare il signor a rilasciare l'unità immobiliare, ad uso box Controparte_1
auto, sita in Torino, via Bonfante n. 6, contrassegnata con il n° 16, restituendola nel pieno e legittimo possesso della signora qui ricorrente, fissando la data di Parte_1
immediato rilascio ed esecuzione. Con il favore delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande giudiziali sono proponibili avendo le parti esperito senza esito positivo, la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma primo bis del d. lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Ricostruzione in fatto della vicenda.
Secondo l'assunto di parte ricorrente, la stessa avrebbe consegnato le chiavi del proprio immobile al convenuto nell'ambito di trattative intercorse volte alla stipulazione di un contratto di locazione.
3. Qualificazione giuridica della domanda.
Ai fini della qualificazione della domanda, è fondamentale il richiamo al principio di diritto secondo cui “l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la
"probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (cfr Cass. civ., Sezioni Unite
n. 7305 del 2014, nonché Cass. civ., Sez. II, 10 ottobre 2018, n. 25052 e Cass. civ., Sez.
III, 23 giugno 2023, n. 18050).
4. Considerazioni conclusive.
L'istruttoria svolta ha parzialmente confermato la versione indicata nel ricorso;
in particolare la testimone ha dichiarato di non Testimone_1
essere a conoscenza diretta di nessuna circostanza, mentre la testimone Tes_2
ha spiegato che, pur non essendo presente all'incontro nel quale sono state
[...] consegnate le chiavi, ha “assistito a qualche chiamata telefonica e lui voleva il box per mettere la sua roba e diceva che poi avrebbero stipulato il contratto ma lui poi non si è presentato e mia mamma lo ha chiamato più volte adr le chiavi gliele ha date mia mamma”.
Riassumendo, la tesi di parte ricorrente di “essersi accordata per un canone mensile di €
75,00 e per la durata annuale del contratto” non è stata in alcun modo confermata, con la conseguenza che non è possibile ritenere che le parti abbiano stipulato un contratto verbale di locazione (ammissibile atteso l'utilizzo dell'immobile quale box auto) e deve ritenersi invece raggiunta la prova della consegna delle chiavi con l'impegno di incontrarsi in data successiva per concordare gli elementi essenziali del contratto.
L'omessa comparizione del convenuto contumace senza giustificati motivi all'udienza del
26 novembre 2024 viene valutata quale ulteriore conferma dell'indebita occupazione dell'immobile ex art. 232 c.p.c. e anche l'assenza alla procedura di mediazione viene valutata quale ulteriore dimostrazione della correttezza della versione di parte ricorrente.
Per i suesposti motivi si accoglie la domanda di restituzione dell'immobile.
A norma dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978 viene fissato quale termine per l'esecuzione la data del _31 marzo 2025 (cfr Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 1987 n. 1426, in tema di determinazione d'ufficio del termine) e ciò tenuto conto delle condizioni del conduttore comparate con quelle del locatore nonché della ragione per cui viene disposto il rilascio, ossia l'omessa stipulazione di un contratto di locazione.
5. Spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza si condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente come liquidate in dispositivo a norma del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indicato in sede di iscrizione a ruolo, scaglione da € 1.001,00 ad € 5.200,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per quella istruttoria e di trattazione e decisionale attesa l'assenza di istruttoria orale e la semplicità della discussione).
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando, visto l'art. 447 c.p.c. - dichiara tenuta e condanna parte convenuta al rilascio dell'immobile sito in Torino alla via
Bonfante n. 6 a favore di parte ricorrente e fissa la data dell'esecuzione al 31 marzo 2025;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.702,00 per competenze professionali (di cui € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 426,00 per fase decisione) ed € 173,80 per spese (di cui € 48,80 per la fase di mediazione), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 25 febbraio 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 7858/2024 R.G.
* * *
Oggi 25 febbraio 2025 h. 14.50 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. BESSI PIERA per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte ricorrente: richiama le conclusioni in atti e discute la causa ritenendo fondata la domanda attesa anche la contumacia di parte convenuta e l'omessa partecipazione alla procedura di mediazione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata iscritta al n. 7858/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino alla via Nino Bixio n. 12 presso Parte_1
lo studio dell'avv. Piera Bessi che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
residente in [...] Controparte_1
Parte convenuta n.c.
Oggetto: rilascio di immobile occupato sine titulo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “accertato che il signor occupa senza titolo Controparte_1 alcuno l'unità immobiliare, ad uso box auto, sita in Torino, via Bonfante n. 6, contrassegnata con il n° 16, di proprietà della signora ed accertato che Parte_1
detta occupazione non è sorretta da alcun rapporto di comodato, né di locazione, condannare il signor a rilasciare l'unità immobiliare, ad uso box Controparte_1
auto, sita in Torino, via Bonfante n. 6, contrassegnata con il n° 16, restituendola nel pieno e legittimo possesso della signora qui ricorrente, fissando la data di Parte_1
immediato rilascio ed esecuzione. Con il favore delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande giudiziali sono proponibili avendo le parti esperito senza esito positivo, la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma primo bis del d. lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Ricostruzione in fatto della vicenda.
Secondo l'assunto di parte ricorrente, la stessa avrebbe consegnato le chiavi del proprio immobile al convenuto nell'ambito di trattative intercorse volte alla stipulazione di un contratto di locazione.
3. Qualificazione giuridica della domanda.
Ai fini della qualificazione della domanda, è fondamentale il richiamo al principio di diritto secondo cui “l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la
"probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (cfr Cass. civ., Sezioni Unite
n. 7305 del 2014, nonché Cass. civ., Sez. II, 10 ottobre 2018, n. 25052 e Cass. civ., Sez.
III, 23 giugno 2023, n. 18050).
4. Considerazioni conclusive.
L'istruttoria svolta ha parzialmente confermato la versione indicata nel ricorso;
in particolare la testimone ha dichiarato di non Testimone_1
essere a conoscenza diretta di nessuna circostanza, mentre la testimone Tes_2
ha spiegato che, pur non essendo presente all'incontro nel quale sono state
[...] consegnate le chiavi, ha “assistito a qualche chiamata telefonica e lui voleva il box per mettere la sua roba e diceva che poi avrebbero stipulato il contratto ma lui poi non si è presentato e mia mamma lo ha chiamato più volte adr le chiavi gliele ha date mia mamma”.
Riassumendo, la tesi di parte ricorrente di “essersi accordata per un canone mensile di €
75,00 e per la durata annuale del contratto” non è stata in alcun modo confermata, con la conseguenza che non è possibile ritenere che le parti abbiano stipulato un contratto verbale di locazione (ammissibile atteso l'utilizzo dell'immobile quale box auto) e deve ritenersi invece raggiunta la prova della consegna delle chiavi con l'impegno di incontrarsi in data successiva per concordare gli elementi essenziali del contratto.
L'omessa comparizione del convenuto contumace senza giustificati motivi all'udienza del
26 novembre 2024 viene valutata quale ulteriore conferma dell'indebita occupazione dell'immobile ex art. 232 c.p.c. e anche l'assenza alla procedura di mediazione viene valutata quale ulteriore dimostrazione della correttezza della versione di parte ricorrente.
Per i suesposti motivi si accoglie la domanda di restituzione dell'immobile.
A norma dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978 viene fissato quale termine per l'esecuzione la data del _31 marzo 2025 (cfr Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 1987 n. 1426, in tema di determinazione d'ufficio del termine) e ciò tenuto conto delle condizioni del conduttore comparate con quelle del locatore nonché della ragione per cui viene disposto il rilascio, ossia l'omessa stipulazione di un contratto di locazione.
5. Spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza si condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente come liquidate in dispositivo a norma del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indicato in sede di iscrizione a ruolo, scaglione da € 1.001,00 ad € 5.200,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per quella istruttoria e di trattazione e decisionale attesa l'assenza di istruttoria orale e la semplicità della discussione).
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando, visto l'art. 447 c.p.c. - dichiara tenuta e condanna parte convenuta al rilascio dell'immobile sito in Torino alla via
Bonfante n. 6 a favore di parte ricorrente e fissa la data dell'esecuzione al 31 marzo 2025;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.702,00 per competenze professionali (di cui € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 426,00 per fase decisione) ed € 173,80 per spese (di cui € 48,80 per la fase di mediazione), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 25 febbraio 2025.
Il giudice
Ivana Peila