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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Lorenzo PUCCETTI Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 18 marzo 2024, da
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e assistita giusta procura in calce al ricorso in appello dall'Avv.
Francesco Ferrarese del (pec: , Email_1 appellante contro
ente di Controparte_1 diritto pubblico, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso n virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024 n. 37875 di Rep. Notaio di Roma. dall'avv. SERGIO SICA Persona_1
t), Email_2 appellato
Oggetto: riforma parziale della sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 396/2023 d.d. 18.09.2023, non notificata.-.-
1 In punto: opposizione avviso di addebito;
contribuzione per indennità di trasferta.-
CONCLUSIONI in liquidazione: Parte_1
In via principale: in accoglimento del presente appello, ferme le statuizioni qui non impugnate, riformare parzialmente la sentenza Tribunale Padova Sez. Lavoro RG
2476/2021 pubblicata il 18/09/2023, non notificata, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiararsi, con ogni necessaria statuizione, l'illegittimità integrale dell'avviso di addebito e, conseguentemente, disporne, in tutto o in parte,
l'annullamento con relativo sgravio degli importi in esso indicati. 2) In subordine, nella denegata ipotesi in cui si confermasse la sentenza nella parte in cui ha sancito
l'applicabilità del trasfertismo, disporre comunque la revisione dell'avviso di addebito riconoscendo il diritto della società ad una riduzione del 50% della contribuzione eventualmente dovuta sugli importi erogati ai lavoratori 3) Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di causa oltre spese generali CPA ed IVA, come per legge, anche per quanto riguarda il primo grado di giudizio - e refusione del contributo unificato versato”.
: CP_1
“ Respingersi l'appello perché infondato in fatto in fatto ed in diritto, con vittoria di spese
e competenze del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza con motivazione contestuale il giudice del lavoro del
Tribunale di Padova in parziale accoglimento del ricorso proposto da
[...] in liquidazione in data 30 dicembre 2021 – azienda esercente Parte_1 attività di trasporto di persone da e per un determinato aeroporto, in ragione dell'arrivo o della partenza di un volo aereo con sede in – avverso Pt_1
l'avviso d'addebito n. 37720210000792189000 (relativo al verbale ispettivo n.
2018003313 PROT INPS 5400.28/03/2019.0095939 d.d. 22.03.2019) notificato in data 09.11.2021 dell'importo di € 143.024,04 (di cui € 90.480,51 a titolo di contributi ed € 52.543,53 a titolo di sanzioni per evasione), così disponeva:
• dichiara illegittimo il verbale di accertamento ed il relativo avviso di CP_1 addebito nei limiti di cui in parte motiva e annulla gli importi contestati a titolo di mancato invio modelli Uniemens, evasione contributiva, calcolo aliquote soci lavoratori indicati nella parte motiva;
2 • accerta la legittimità della restante parte del verbale di accertamento relativamente al recupero delle agevolazioni per indennità di trasferta e straordinari;
• condanna l' alle spese di lite nella misura del 50%, che liquida in € CP_1
1.500,00 oltre accessori di legge;
compensa fra le parti il restante 50% delle spese”
In parte motiva il giudice euganeo - per la parte in questa sede di gravame devoluta – così argomentava:
“circa la trasferta si osserva che dall'esame del verbale ispettivo impugnato e dagli stessi capitoli di prova offerti dal ricorrente non sussistono i presupposti per
l'applicazione alla fattispecie dell'istituto della trasferta. Infatti, la trasferta o missione si distingue dal trasferimento essenzialmente per il suo carattere di provvisorietà (v. già Cass.S u.
3.6.1985 n. 3291). Trattasi, cioè di una modifica del luogo di esecuzione del lavoro, che per essere solo temporanea non si rileva generalmente in grado di incidere irrimediabilmente come il trasferimento sull'interesse del lavoratore alla stabile dimora e vita di relazione. Viceversa, con il termine trasferimento o lavoro itinerante si fa riferimento allo spostamento di quei lavoratori obbligati per contratto a rendere sistematicamente la propria prestazione in luoghi sempre diversi e provvisori, le cui mansioni sono caratterizzate dall'essere di per se stesse itineranti, sicché in questa ipotesi la trasferta appare una modalità normale, anziché eccezionale della prestazione lavorativa concordata. Quanto al caso in esame si rileva dal verbale ispettivo che le prestazioni dei soci lavoratori e dipendenti della cooperativa era caratterizzata dal recarsi continuativamente e sistematicamente fuori dalla sede della coop. per effettuare trasporti e prelievi di viaggiatori presso l'aeroporto di Venezia per conto della società committenti.
Peraltro, in questo caso i capitoli di prova offerti dal ricorrente sono generici e quindi inammissibili. Il ricorso alla voce “trasferta” va rigettato”.
2. Avverso la pronuncia interpone appello Parte_1 Parte_1 [...]
con un articolato motivo di gravame con il quale censura la sentenza Parte_1 per non aver il giudicante considerato che:
1) le trasferte erano effettive e numerose come documentato e non contestato dall' , essendo peraltro l'istituto espressamente disciplinata dall'art. 22 CP_1 del CCNL di riferimento (Autorimesse e noleggio automezzi ANISASA) che
3 contempla la trasferta per “il personale viaggiante delle imprese esercenti
l'attività di noleggio auto con autista”;
2) l'ipotesi non è sussumibile nell'alveo del c.d. “trasfertismo” (esenzione al
50%) ma nella vera e propria “trasferta” (esenzione al 100%) non ricorrendo contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) mancata indicazione nel contratto della sede di lavoro in quanto la sede coincide con quella legale dell'impresa;
b) svolgimento di un'attività che richiede continua mobilità del dipendente siccome i lavoratori si occupavano della manutenzione dei mezzi in sede, in attesa di svolgere i viaggi;
c) corresponsione di un'indennità o di una maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite indipendentemente dal fatto che il dipendente si sia recato in trasferta, considerato che l'Accordo Collettivo Aziendale d.d.
30.01.2015 prevedeva la dazione di somme di denaro a titolo di trasferta per fasce orarie migliorative di quelle stabilite dall'art. 22 del CCNL applicato in azienda;
3) in subordine anche qualora si volesse aderire alla tesi sostenuta dal giudice di primo grado e applicare dunque l'istituto del trasfertismo, comunque ciò porterebbe ad una revisione e riduzione della pretesa contributiva dell' CP_1
(con conseguente parziale annullamento dell'avviso di addebito), laddove le indennità erogate ai trasfertisti godono di una contribuzione ridotta al 50%, circostanza sulla quale c'è stata omessa pronuncia.
3. Radicatosi il contradditorio, l' difende la correttezza del ragionamento CP_1 espresso dal giudice patavino e delle conseguenti statuizioni.
In particolare, ribadisce che appare chiaro come l'indennità di trasferta non possa considerarsi genuina ove il datore di lavoro, tramite la stessa, intenda remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolte dai lavoratori, dal momento che solo quando viene rispettata la sua autentica funzione i relativi importi possono considerarsi esenti da contribuzione
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza 19 giugno 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 5. Il Collegio preliminarmente osserva che la prospettazione dell' come CP_1 argomentata nel verbale ispettivo d.d. 22.03.2019 punto 1 pag. 3 (cfr. doc. 2 ricorrente) e come ripresa con la memoria di costituzione in appello - nel senso che l'evasione contributiva era stata realizzata mediante l'erogazione di indennità di trasferta non genuine trattandosi, in realtà, di somme corrisposte al fine di retribuire il lavoro straordinario prestato dagli autisti - non è più sottoponibile alla cognizione del giudice del gravame.
Invero l'impugnata sentenza ha sussunto tale vicenda nell'ipotesi del c.d. trasfertismo (omettendo di trarne le conseguenze in termini di esonero contributivo al 50%), con l'effetto che il relativo capo della sentenza risulta sfavorevole all' nella parte in cui implicitamente esclude la natura CP_1 interamente retributiva delle dazioni e dunque la natura non effettiva e non genuina della prestazione al di fuori della sede di lavoro.
L' soccombente sul punto non ha impugnato la sentenza, per cui nel limiti CP_1 del giudicato è devoluto al Collegio esclusivamente stabilire se si è in presenza di un fenomeno di “trasferta” o invece di “trasfertismo”.
6. L'appello è fondato.
7. Preliminarmente, appare opportuno riportare, per la parte che qui interessa, il testo dell'art. 51, commi 5 e 6, del DPR n. 916/1987:
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (…).
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, (…) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare (…).
In materia, è poi intervenuto l'art.
7-quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
(conv. in I. 10 dicembre 2016 n. 225), il quale, nel dettare disposizioni di
5 «Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti», ha disposto che:
1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si
è volta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51».
La norma, che contiene un'interpretazione autentica del concetto di trasferta, stabilisce le specifiche condizioni in presenza delle quali è possibile distinguere, ai fini fiscali e previdenziali, il regime a cui sono sottoposti i «trasfertisti abituali» da quello a cui sono sottoposti i «trasfertisti occasionali» e si è in tal modo superato il precedente criterio distintivo che era, invece, collegato alla ricostruzione della singola fattispecie di volta in volta esaminata.
Sul punto, le SS.UU. con la sentenza n. 27093 del 16 novembre 2017, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
a) «la predetta disposizione, che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di interpretazione autentica, è conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella
6 certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all'art. 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito»;
b) «in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, l'espressione "anche se corrisposta con carattere di continuità"
- presente sia nell'art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467 sia nel vigente art. 51, comma 6, del t.u.i.r. (così come nel comma 6 dell'art. 48 del
t.u.i.r., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 settembre
1997, n. 314) - deve essere intesa, nel senso che l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica
l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni».
Alla luce dei suddetti criteri, pertanto, soltanto in caso di contestuale presenza delle tre condizioni richiamate dall'art.
7-quinquies del d.l. n. 193/2016, applicabile anche ai giudizi pendenti prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa, il lavoratore, inquadrabile nella categoria del «trasfertista», deve essere assoggettato al regime fiscale previsto dal sesto comma dell'art. 51 del t.u.i.r., ossia alla tassazione del 50 per cento delle somme riconosciute a titolo di trasferta;
qualora, invece, anche una sola di tali condizioni non sia presente, deve trovare applicazione il regime fiscale previsto per le indennità di trasferta dal quinto comma del medesimo art. 51, e cioè la tassazione soltanto delle somme che superano il valore di € 46,48 al giorno, per le trasferte (fuori dal territorio comunale) in ambito nazionale, e di € 77,47, in caso di trasferte all'estero.
7 Nella fattispecie – come correttamente rilevato dall'appellante - nessuna delle predette condizioni ricorre (in particolare i lavoratori avevano una sede di lavoro coincidente con la sede legale presso la quale attendevano i clienti da trasportare occupandosi anche della manutenzione dei mezzi di viaggio aziendali;
l'indennità di trasferta veniva corrisposta non in modo fisso, come risulta dall'allegato LUL doc. 43, 44, 45 ricorrente). Ha allora errato comunque il giudicante a ricondurre la vicenda nell'alveo della previsione di cui al comma
6° dell'art. 51 TUIR (con conseguente assorbimento del motivo di appello relativo all'omessa pronuncia sulla riduzione del dovuto per effetto del riconoscimento dell'istituto del c.d. “trasfertismo”).
Infine, non è controverso che le somme erogate titolo di “indennità di trasferta” non superassero la soglia giornaliera di € 46,48, che rappresenta appunto la soglia di esenzione totale contributiva prevista dall'art. 51 comma 5° del DPR
917/1986 né che la trasferta sia stata svolta all'esterno del territorio comunale.
Pertanto, ai lavoratori in esame, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art.
7-quinques del D.L. 193/2016 e della prova dell'effettività della trasferta, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 51 comma 6 del DPR n. 917/1986, ma deve essere riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51
(esenzione totale).
Deve pertanto essere accolto l'appello formulato da Parte_1
e dunque nulla è dovuto nemmeno per le indennità di
[...] trasferta erogate, avendo queste natura interamente risarcitoria.
8. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori prossimi a quelli minimi dello scaglione di riferimento (indeterminato, senza fase istruttoria) tenuto conto della semplicità della decisione.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1) annulla integralmente l'opposto avviso di addebito;
8 2) condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 in liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 4.250,00 quanto al grado di appello in € 5.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA.
Venezia, 19.06.2025
Il Presidente estensore
PUCCETTI Lorenzo
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