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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 27/10/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. AU D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 77/2025
avente per oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da
(C.F. ) nata ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SA (AO), Fraz. Le Pont D'Avisod 5, ammessa al patrocinio a spese dello stato (doc. 1) rappresentata e difesa, dall'Avv.ta Roberta Francorsi (C.F. , - indirizzo CodiceFiscale_2
di posta certificata: a cui dichiara di voler ricevere le Email_1
comunicazioni di cancelleria)
-Ricorrente-
Contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._3
Fraz. Le Pont D'Avisod, 5
-Convenuto contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero che ha rassegnato le sue conclusioni
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Dai documenti, dalle allegazioni e dalle deduzioni di cui al ricorso risulta quanto segue:
le parti hanno contratto matrimonio in data 12.07.2019 in SA;
dalla loro unione, in data 28.04.2018, in Palermo, nasceva (C.F. Persona_1
); in data 20.08.2020, in Aosta, nasceva (C.F. C.F._4 Persona_2
); in data 14.08.2024, in SA, nasceva (C.F. C.F._5 Persona_3
); CodiceFiscale_6
il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
i coniugi hanno attraversato diverse vicissitudini, in particolare di carattere economico, che però,
nel 2023, hanno visto l'interessamento del T.M. dei minori del Piemonte e della Valle D'Aosta
avanti al quale pende il proc. n. 89/2023 V.G.;
la ricorrente è stata coinvolta insieme al convenuto nel proc. pen. n. 104/22 R.G.N.R.- n. 809/22
R.G. G.I.P., per reati in violazione della normativa sugli stupefacenti, conclusosi per entrambi con la messa alla prova;
la ricorrente ha iniziato un percorso psicologico e di collaborazione con i Servizi incaricati dal
T.M.;
nella primavera 2024 il si è allontanato dalla casa familiare per trasferirsi presso la sua CP_1
famiglia d'origine in Palermo, senza contribuire in alcun modo alle esigenze della moglie e dei figli;
per qualche mese il ha fatto rientro nella casa familiare, dalla nascita di sino al CP_1 Per_3
3.01.2025, ma non ha in alcun modo collaborato con i Servizi e non ha seguito alcun percorso presso il SERD;
il nei pochi controlli a cui si è sottoposto in precedenza, è sempre risultato positivo CP_1
all'assunzione di sostanze stupefacenti;
il di fatto ha utilizzato la casa familiare solo per dormire, lavarsi, cambiarsi e mangiare CP_1
senza contribuire in alcun modo né economicamente né fattivamente nella gestione dei figli, il cui carico è integramente sulla ricorrente, coadiuvata dai familiari;
la ricorrente è disoccupata ed ha un contratto di locazione alla stessa intestato per € 600,00
mensili, comprensivi di spese condominiali;
pagina 2 di 7 ella percepisce solo l'AUU che ammonta ad € 180,00 mensili;
il ha lavorato, per quanto a conoscenza della ricorrente, come muratore, ma dove lavorasse CP_1
sino al momento in cui si è allontanato dalla casa familiare e quali fossero e/o siano i suoi introiti,
la ricorrente nulla sa;
il giorno 3/01/2025 il si è fatto accompagnare dalla moglie all'aeroporto di Torino Caselle CP_1
imbarcandosi per Palermo, con viaggio di sola andata, dove presumibilmente ha raggiunto la famiglia di origine, omettendo di contribuire all'assistenza dei figli e della moglie.
Ciò premesso la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito, disporsi l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre, prevedersi un percorso presso il
Con d per il convenuto e viste protette padre/figli, l'obbligo del padre di mantenere i figli e la ricorrente versando mensilmente, rispettivamente, euro 600 (200 per ogni figlio) ed euro 150,
l'attribuzione dell'assegno unico per intero alla madre.
All'udienza del 6.5.2025, in assenza del convenuto dichiarato contumace, è stata liberamente sentita la ricorrente, la quale ha reso le dichiarazioni qui di seguito riportate: riferisce che il Per_4
è rientrato nell'abitazione familiare da qualche mese, nel corrente anno, le risulta che egli
svolga attività come artigiano edile, riferisce che egli esce di casa per quasi tutto il giorno, a
volte anche di notte, che non sa se egli assuma stupefacenti, le risulta che abbia avuto in Per_4
Con passato contatti col d e che li abbia poi interrotti, riferisce che personalmente non ha fatto
mai uso e non fa uso di sostanze stupefacenti, riferisce di avere un contratto a chiamata, ma di
essere attualmente senza lavoro, solitamente come addetta agli scaffali nei supermercati,
percepisce assegno unico per intero che da marzo ammonta a circa 1.300, ma che si ridurrà da
agosto quando il figlio più piccolo compirà un anno, riferisce che il padre vede i figli solo in presenza della madre nell'abitazione familiare, riferisce che continua a non contribuire al Per_4
ménage e alle spese domestiche.
Su richiesta della ricorrente, sono stati quindi assunti, con ordinanza del 6.5.2025, i provvedimenti provvisori ed istruttori.
All'udienza del 30.9.2025 il difensore della ricorrente ha riferito che il non ha mai CP_1
contribuito al mantenimento dei figli e che egli è rientrato di sua iniziativa nella casa familiare, di pagina 3 di 7 fatto imponendo la sua presenza contro la volontà della ricorrente, che si è riservata di agire esecutivamente per l'attuazione del provvedimento di assegnazione della casa familiare. Il
difensore ha quindi concluso come da ricorso, modificando la domanda in punto affidamento dei minori, chiedendo disporsi l'affido superesclusivo dei figli alla madre in ragione del comportamento assunto dal della totale assenza di collaborazione nella gestione e nel CP_1
mantenimento dei figli. La causa è stata rimessa in decisione alla stessa udienza del 30.9.2025.
Con sentenza del GUP del 13.12.2023, pronunciata nei confronti delle parti del presente giudizio,
è stata dichiarata l'estinzione del reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990, per l'esito positivo della messa alla prova da parte di entrambe.
CP_ Nella relazione depositata il 10.9.2025 il ha rappresentato che non è stata possibile la presa in carico in assenza di collaborazione da parte del CP_1
Nella relazione depositata il 24.9.2025, i Servizi psicosociali, oltre a confermare l'assenza assoluta di collaborazione da parte del hanno riferito di un possibile pregiudizio per i CP_1
minori derivante dal rientro e dalla permanenza del presso l'abitazione familiare e dalle CP_1
fragilità della madre, incapace di dare attuazione alla separazione. Gli operatori hanno ravvisato la necessità di proseguire nel monitoraggio circa le capacità genitoriali della madre e le dinamiche familiari.
Deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi essendo pacificamente venuta meno tra le parti la comunione morale e spirituale che è alla base del vincolo matrimoniale.
Deve pronunciarsi l'addebito al marito in quanto i prolungati allontanamenti del coniuge dal domicilio familiare e il perdurante suo disinteresse per le sorti della famiglia, quanto all'assistenza morale e materiale, sono elementi determinanti della crisi coniugale.
In linea generale, in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare e la mancata assistenza familiare giustificano l'addebito della separazione, salvo che non siano fornite valide giustificazioni da parte dell'altro coniuge.
Nella specie, il convenuto rimasto contumace non solo non ha addotto alcuna giustificazione circa l'allontanamento e la mancata assistenza, ma a seguito dell'intervento dei Servizi disposto pagina 4 di 7 da questa AG ha perseverato nel proprio atteggiamento neghittoso e di totale disinteresse per le sorti familiari.
Si impone pertanto l'accoglimento della domanda di addebito.
Circa la disciplina dell'affido, rileva il Collegio che vi sono elementi per derogare al regime di affido condiviso, così come richiesto dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni. Ed
invero, il padre ha mostrato assoluto disinteresse per i figli, non curandone l'assistenza materiale
Con e morale, sottraendosi alle iniziative indicate dai Servizi psicosociali e dal d volte alla disciplina di un sano rapporto con i figli.
Circa i rapporti tra il padre ed i figli, considerata la condizione di incertezza circa il perdurante consumo di sostanze stupefacenti da parte del si impone di prevedere che questi, ove CP_1
Con intenzionato a mantenere un rapporto con i figli, si sottoponga al monitoraggio del d e degli operatori del Servizio sociale, affinché le visite avvengano inizialmente in via protetta e comunque previo accertamento dell'affrancamento dal consumo di sostanze stupefacenti.
Quanto al mantenimento per i figli e la moglie separata, va considerato che dei tre figli minori si occupa in via esclusiva la madre, la quale risulta attualmente priva di occupazione e svolge lavoro precario e saltuario a chiamata, mentre il padre svolge attività di artigiano edile.
Ciò posto, considerato che la madre percepirà per intero l'assegno unico per i figli, risulta congruo determinare in euro 600 (200 per figlio) l'obbligo di contribuzione a carico del padre.
La domanda di assegno di mantenimento per euro 150 in favore della moglie separata merita accoglimento sia in ragione delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti sia in ragione della permanenza dell'obbligo di assistenza materiale in caso di separazione, la quale non fa venir meno il vincolo coniugale.
L'assegno unico può essere attribuito alla ricorrente per intero, considerato che i figli sono affidati esclusivamente alla madre e che non viene prevista la possibilità per il padre di provvedere in via diretta al mantenimento, non essendo allo stato possibile determinare modalità
e tempi di permanenza dei figli presso il CP_1
Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto in ragione dell'addebito della separazione e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione medio di riferimento per le pagina 5 di 7 cause di valore indeterminato, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta neppure in forma cartolare.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero, ogni altra domanda disattesa:
pronuncia la separazione giudiziale della signora e del signor Parte_1 CP_1
con addebito al marito per violazione dei doveri coniugali, in relazione al CP_1
matrimonio tra loro contratto in data 12.07.2019 in SA (Atto n.6, Parte I, anno 2019),
mandando al competente ufficio di stato civile di provvedere alle incombenze di legge;
dispone che i figli minori, ed siano affidati in maniera rafforzata o Per_1 Per_2 Persona_3
superesclusiva alla madre, con collocazione abitativa presso la stessa;
assegna la casa familiare, di proprietà di terzi, alla signora che vi abiterà Parte_1
con i figli;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori solo a seguito di un percorso, con esito positivo, presso il SER.D. e inizialmente con modalità protette in presenza degli operatori dei Servizi sociali, sottoponendosi, in ogni caso a controlli ematici e tossicologici costanti con la cadenza che il Servizio riterrà necessaria;
manda ai Servizi psicosociali di proseguire nel monitoraggio circa le capacità genitoriali e le dinamiche familiari;
pone a carico del signor un contributo al mantenimento per i suoi tre figli minori di € 200 a CP_1
figlio (600 in totale) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, soggetto ad aggiornamento ISTAT, nonché l'obbligo di contribuire al 50% alle spese extra-assegno così
come individuate e determinate dal Protocollo del Tribunale di Aosta;
attribuisce l'assegno unico universale al 100% alla madre;
pone a carico del signor un contributo al mantenimento di € 150,00 per la moglie, sino a CP_1
quando la stessa non avrà trovato una occupazione lavorativa che le consenta la gestione dei figli.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato (essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato) liquidate in euro 2905 per onorario (già
pagina 6 di 7 applicata la riduzione ex art. 130 DPR 115/2002), oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
Aosta, 8.10.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. AU D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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