Ordinanza cautelare 26 luglio 2017
Sentenza 26 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/07/2022, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 01284/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00872/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 872 del 2017, proposto da
DO LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita Marasco, Grazia Santoro, con domicilio eletto presso lo studio Annarita Marasco in Lecce, via Garibaldi n. 43;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del decreto del 03/04/2017, Cat. 6.F-2017 nr 19 / Div. P.A.S., notificato il 3/5 successivo, con cui il Questore della Provincia di Brindisi ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia 725574-0 di cui è titolare il Sig. LE DO;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa, ove occorra, la comunicazione di avviso di avvio del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno, Questura Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in epigrafe, con il quale il ricorrente ha impugnato il decreto del 03/04/17, Cat. 6.F-2017 nr 19 / Div. P.A.S., notificato il 3/5 successivo, con cui il Questore della Provincia di Brindisi ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia 725574-0, di cui egli è titolare;
- preso atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte del ricorrente, come da dichiarazione resa in tal senso dal suo procuratore all’odierna udienza;
- ritenuto pertanto di dichiarare l’improcedibilità del giudizio;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO