TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCORPIO LUIGI, il quale lo Pt_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CP_1 Controparte_2
MARROCCO FRANCESCO BENEDETTO, il quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, il ricorrente ha esposto: - che, con sentenza n. 2175/2021, il Tribunale di S. Maria C. V. dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il ricorrente e la resistente, ; - che in sede di divorzio veniva previsto un assegno di Controparte_2
mantenimento in favore dei tre figli della coppia;
- che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni del divorzio;
- di aver scoperto, in
1 particolare, che il figlio della coppia, , ha un regolare contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.000,00.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto revocarsi il contributo di mantenimento previsto a suo carico e in favore del figlio della coppia, . CP_1
Con comparsa di risposta, i resistenti non si sono opposti alla domanda del ricorrente.
All'udienza cartolare del 19.11.2024, il giudice delegato ha revocato il contributo di mantenimento a carico del padre e in favore del figlio e ha riservato la causa alla decisione del Collegio. CP_1
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ciò posto, preso atto della concorde volontà delle parti, nel corso del giudizio è stato revocato il contributo di mantenimento a carico del padre e in favore del figlio della coppia, , divenuto CP_1
economicamente autosufficiente.
L'assenza di altre richieste esime il Tribunale da ulteriori valutazioni.
Considerato il comportamento processuale di parte resistente e la natura costitutiva del presente giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- revoca il contributo di mantenimento a carico del ricorrente e in favore del figlio della coppia,
, a modifica delle condizioni di divorzio, ferme le altre condizioni;
CP_1
- spese compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 19/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCORPIO LUIGI, il quale lo Pt_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CP_1 Controparte_2
MARROCCO FRANCESCO BENEDETTO, il quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, il ricorrente ha esposto: - che, con sentenza n. 2175/2021, il Tribunale di S. Maria C. V. dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il ricorrente e la resistente, ; - che in sede di divorzio veniva previsto un assegno di Controparte_2
mantenimento in favore dei tre figli della coppia;
- che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni del divorzio;
- di aver scoperto, in
1 particolare, che il figlio della coppia, , ha un regolare contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.000,00.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto revocarsi il contributo di mantenimento previsto a suo carico e in favore del figlio della coppia, . CP_1
Con comparsa di risposta, i resistenti non si sono opposti alla domanda del ricorrente.
All'udienza cartolare del 19.11.2024, il giudice delegato ha revocato il contributo di mantenimento a carico del padre e in favore del figlio e ha riservato la causa alla decisione del Collegio. CP_1
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ciò posto, preso atto della concorde volontà delle parti, nel corso del giudizio è stato revocato il contributo di mantenimento a carico del padre e in favore del figlio della coppia, , divenuto CP_1
economicamente autosufficiente.
L'assenza di altre richieste esime il Tribunale da ulteriori valutazioni.
Considerato il comportamento processuale di parte resistente e la natura costitutiva del presente giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- revoca il contributo di mantenimento a carico del ricorrente e in favore del figlio della coppia,
, a modifica delle condizioni di divorzio, ferme le altre condizioni;
CP_1
- spese compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 19/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
2