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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 245/2020 depositato il 23/01/2020
proposto da
Ag.Entrate - IO - RI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RI - Via Tor Pisana, 108
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 467/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 08/07/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420180002717836001 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I rappresentanti degli uffici si riportano alla richiesta di estinzione prodotta in atti. Nessuno compare per il contribuente ritualmente notiziato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 467/03/2019 pronunciata il 22/03/2019 e depositata in Segreteria l'8/07/2019, la
Commissione Tributaria Provinciale di RI - Sez. III - ha accolto il ricorso presentato dalla Sig.ra
Avv. Resistente_1 quale curatore fallimentare della Società_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 02420180002717836001 notificata il 9/03/2018 per la riscossione della somma di €
787,39 per sanzioni conseguenti alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA e
IRAP per l'anno di imposta 2016.
La ricorrente rappresentava che la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 23/03/2017, aveva revocato la dichiarazione di fallimento e, in ogni caso, l'impugnata cartella non era stata preceduta da atti propedeutici. Di conseguenza “... alla data entro la quale la dichiarazione dei redditi per il 2016 avrebbe dovuto essere presentata (13.4.017) gli organi della procedura erano decaduti e non avevano più, quindi, alcun potere di rappresentanza. ...”. Chiedeva quindi la dichiarazione di nullità della cartella opposta, con condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-IO, dal canto suo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che non erano stati contestati vizi propri della cartella e chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di RI.
La CTP ha accolto il ricorso ritenendo fondate le istanze della ricorrente e, in conseguenza di tale accoglimento, l'Agenzia delle Entrate-IO ha proposto appello avverso la sentenza di primo
Resistente_1grado cui ha fatto seguito la Comparsa di costituzione e risposta dell'Avv. volta al rigetto dello stesso.
Infine in data 25/11/2025 l'Agenzia delle Entrate-IO ha depositato Memoria integrativa con la quale rappresenta che “Nelle more e nella pendenza del presente giudizio di appello la cartella di pagamento n. 02420180002717836001 risulta ad oggi annullata con provvedimento Nr.
2020N000000000000755 del 26.02.2020 da parte dell'ente emittente DIR.PROV.LE DI BRINDISI, in data successiva alla proposizione del presente appello, per annullamento coobbligazione per il
CF_Resistente_1 Resistente_1soggetto ...), come documentato nel presente giudizio dall'Ente Impositore.”.
Di conseguenza l'Ufficio appellante ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n.
546/1992, la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
L'appellata infine, con comparsa depositata il 6/12/2025, dopo aver preso atto delle memorie illustrative depositate dall'Ufficio, si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dalla Agenzia delle Entrate-IO, con condanna dell'appellante al pagamento delle competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio appellante, con la Memoria integrativa depositata il 25/11/2025, ha reso noto che la cartella di pagamento n. 02420180002717836001 - oggetto di contenzioso - risulta annullata con il provvedimento n. 2020N000000000000755 del 26.02.2020 da parte dell'Agenzia delle Entrate di
RI-Direzione Provinciale RI, quindi in data successiva rispetto alla proposizione dell'atto d'appello da parte della Agenzia delle Entrate-IO.
Di conseguenza ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Anche la rappresentante dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale RI si riporta alla richiesta di estinzione prodotta in atti.
Nessuno è comparso, invece, per la contribuente ritualmente notiziata.
Questo Collegio rileva che la documentazione presentata comporta, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs. n.
546/1992, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in riforma dell'appellata sentenza, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Lecce, 16 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
NA RI Venneri DI CI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 245/2020 depositato il 23/01/2020
proposto da
Ag.Entrate - IO - RI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RI - Via Tor Pisana, 108
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 467/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 08/07/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420180002717836001 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I rappresentanti degli uffici si riportano alla richiesta di estinzione prodotta in atti. Nessuno compare per il contribuente ritualmente notiziato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 467/03/2019 pronunciata il 22/03/2019 e depositata in Segreteria l'8/07/2019, la
Commissione Tributaria Provinciale di RI - Sez. III - ha accolto il ricorso presentato dalla Sig.ra
Avv. Resistente_1 quale curatore fallimentare della Società_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 02420180002717836001 notificata il 9/03/2018 per la riscossione della somma di €
787,39 per sanzioni conseguenti alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA e
IRAP per l'anno di imposta 2016.
La ricorrente rappresentava che la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 23/03/2017, aveva revocato la dichiarazione di fallimento e, in ogni caso, l'impugnata cartella non era stata preceduta da atti propedeutici. Di conseguenza “... alla data entro la quale la dichiarazione dei redditi per il 2016 avrebbe dovuto essere presentata (13.4.017) gli organi della procedura erano decaduti e non avevano più, quindi, alcun potere di rappresentanza. ...”. Chiedeva quindi la dichiarazione di nullità della cartella opposta, con condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-IO, dal canto suo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che non erano stati contestati vizi propri della cartella e chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di RI.
La CTP ha accolto il ricorso ritenendo fondate le istanze della ricorrente e, in conseguenza di tale accoglimento, l'Agenzia delle Entrate-IO ha proposto appello avverso la sentenza di primo
Resistente_1grado cui ha fatto seguito la Comparsa di costituzione e risposta dell'Avv. volta al rigetto dello stesso.
Infine in data 25/11/2025 l'Agenzia delle Entrate-IO ha depositato Memoria integrativa con la quale rappresenta che “Nelle more e nella pendenza del presente giudizio di appello la cartella di pagamento n. 02420180002717836001 risulta ad oggi annullata con provvedimento Nr.
2020N000000000000755 del 26.02.2020 da parte dell'ente emittente DIR.PROV.LE DI BRINDISI, in data successiva alla proposizione del presente appello, per annullamento coobbligazione per il
CF_Resistente_1 Resistente_1soggetto ...), come documentato nel presente giudizio dall'Ente Impositore.”.
Di conseguenza l'Ufficio appellante ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n.
546/1992, la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
L'appellata infine, con comparsa depositata il 6/12/2025, dopo aver preso atto delle memorie illustrative depositate dall'Ufficio, si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dalla Agenzia delle Entrate-IO, con condanna dell'appellante al pagamento delle competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio appellante, con la Memoria integrativa depositata il 25/11/2025, ha reso noto che la cartella di pagamento n. 02420180002717836001 - oggetto di contenzioso - risulta annullata con il provvedimento n. 2020N000000000000755 del 26.02.2020 da parte dell'Agenzia delle Entrate di
RI-Direzione Provinciale RI, quindi in data successiva rispetto alla proposizione dell'atto d'appello da parte della Agenzia delle Entrate-IO.
Di conseguenza ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Anche la rappresentante dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale RI si riporta alla richiesta di estinzione prodotta in atti.
Nessuno è comparso, invece, per la contribuente ritualmente notiziata.
Questo Collegio rileva che la documentazione presentata comporta, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs. n.
546/1992, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in riforma dell'appellata sentenza, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Lecce, 16 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
NA RI Venneri DI CI